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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1633/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12570/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N.14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07128202400006605000 CANONE RAI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07128202400006605000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1300/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 1.7.2025 ed iscritto al nr di RG 12570/2025 la parte ricorrente impugnava la cartella esattoriale n. 07128202400006605000 relativa alla notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 ove nel dettaglio del debito venivano riportate le suddette cartelle avente ad oggetto sia il mancato pagamento del canone abbonamento tv anni 2014 e 2015 , sia l'omesso versamento Irpef anno 2019.
Si costituiva la società concessionaria che chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dall'esame della documentazione agli atti si evince che l'opposizione non è stata tempestivamente proposta, attraverso il deposito in Cancelleria del relativo ricorso entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ai sensi dell'art 21 del Dlgs 546/92.
Circa la natura del termine in discorso, questo giudice propende senz'altro per la tesi della sua perentorietà, la quale sola sembra rispondere in primo luogo all'esigenza, di carattere generale nel diritto processuale, di garantire l'uniformità e la certezza dei termini fissati dalla legge per l'instaurazione di giudizi soggetti al medesimo rito, ed in secondo luogo all'esigenza di raggiungere nel più breve tempo possibile l'incontrovertibilità dell'accertamento sulla legittimità ed efficacia dell'azione esecutiva intrapresa nell'interesse degli Enti Previdenziali.
D'altro canto, la disciplina positiva dei processi aventi ad oggetto l'opposizione a provvedimenti emanati dall'autorità giurisdizionale o amministrativa, tanto più se aventi efficacia immediatamente esecutiva, costituisce adeguato suffragio alla tesi sulla perentorietà del termine in questione.
Nel caso di specie la cartella è stata notificata in data 27.3.2025 e il ricorso è stato notificato in data
5.06.2025. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese.
Napoli 27 gennaio 2026
Il giudice
Dr Mario De Simone
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12570/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N.14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07128202400006605000 CANONE RAI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07128202400006605000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1300/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 1.7.2025 ed iscritto al nr di RG 12570/2025 la parte ricorrente impugnava la cartella esattoriale n. 07128202400006605000 relativa alla notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 ove nel dettaglio del debito venivano riportate le suddette cartelle avente ad oggetto sia il mancato pagamento del canone abbonamento tv anni 2014 e 2015 , sia l'omesso versamento Irpef anno 2019.
Si costituiva la società concessionaria che chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dall'esame della documentazione agli atti si evince che l'opposizione non è stata tempestivamente proposta, attraverso il deposito in Cancelleria del relativo ricorso entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ai sensi dell'art 21 del Dlgs 546/92.
Circa la natura del termine in discorso, questo giudice propende senz'altro per la tesi della sua perentorietà, la quale sola sembra rispondere in primo luogo all'esigenza, di carattere generale nel diritto processuale, di garantire l'uniformità e la certezza dei termini fissati dalla legge per l'instaurazione di giudizi soggetti al medesimo rito, ed in secondo luogo all'esigenza di raggiungere nel più breve tempo possibile l'incontrovertibilità dell'accertamento sulla legittimità ed efficacia dell'azione esecutiva intrapresa nell'interesse degli Enti Previdenziali.
D'altro canto, la disciplina positiva dei processi aventi ad oggetto l'opposizione a provvedimenti emanati dall'autorità giurisdizionale o amministrativa, tanto più se aventi efficacia immediatamente esecutiva, costituisce adeguato suffragio alla tesi sulla perentorietà del termine in questione.
Nel caso di specie la cartella è stata notificata in data 27.3.2025 e il ricorso è stato notificato in data
5.06.2025. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese.
Napoli 27 gennaio 2026
Il giudice
Dr Mario De Simone