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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/12/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 433 / 2024
Il giudice NT Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 10/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 10/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 433 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
LI AN, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUBRANO FRANCESCA,
giusta procura in atti, -resistente-
Oggetto: mansioni superiori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2024, il ricorrente indicato in epigrafe premesso di:
-essere dipendente dell' di , presso il Presidio sanitario ubicato nell'isola di CP_2 CP_1
Lampedusa, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento in categoria B – fascia 5 del comparto tecnico, con la qualifica di operatore tecnico e con mansioni di autista;
-essere stato adibito a presiedere alla consegna dei rifiuti speciali prodotti dal Presidio
ospedaliero di Lampedusa alle aziende addette al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti speciali, svolgendo sin dal 2012 mansioni superiori a quelle di competenza del profilo di inquadramento, riconducibili fra le mansioni di assistente tecnico;
Chiedeva il riconoscimento del proprio diritto, ai sensi dell'art.2103 c.c. e dell'art. 52, comma
5 del D.Lgs. n. 165/2001, al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori. Con condanna alle spese.
Si costituiva l' , deducendo di avere inquadrato il Controparte_1
dipendente, sino al collocamento a riposo, nella posizione funzionale di operatore tecnico autista (Ctg.”B”), assegnato al Distretto 42 UOC Cure Primarie in servizio presso il
Poliambulatorio di Lampedusa - Ufficio branche a visita. Eccepiva l'assenza dei presupposti giuridici ed economici richiesti per il riconoscimento delle mansioni superiori. Chiedeva,
dunque, di rigettare le pretese avanzate, dichiarandone altresì la prescrizione. Con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Com'è noto, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di
una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità,
propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (Cass. sent. n.
22738/2013; Cass. sent. n. 1878/2012).
Ebbene, in ordine al caso di specie, in ragione del diritto fatto valere dal ricorrente, la giurisprudenza in materia delinea l'iter logico giuridico che deve seguire il giudice di merito ai fini del decidere, precisando che “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se
limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della
qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve
dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione
delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i
criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi,
accertare – sulla base di tutte le risultanze probatorie – il concreto contenuto dell'attività lavorativa
svolta; infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo
l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato
dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito
della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di
corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 c.c.” (cfr. Cass. sent. n.
1677/1984).
Giova, quindi, muovere dalle declaratorie del CCnl di settore che per la Ctg.”B” così
dispongono: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che
richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità
manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché
autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Appartengono altresì a questa categoria – nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 – i
lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed
assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.”.
Tra le figure esemplificative, viene menzionato l'operatore tecnico addetto all'assistenza che si occuperebbe anche di trasporto del materiale, pulizia e manutenzione degli utensili e delle apparecchiature;
nonché il coadiutore amministrativo che si occuperebbe anche di compilare la modulistica ed i documenti.
Quanto, invece, alla categoria “C”, vi apparterrebbero “i lavoratori che ricoprono posizioni di
lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per
l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi
ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri
operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Appartengono, altresì, a questa
categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche
nonché esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità
tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie
definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e
controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.”.
Parte ricorrente suggerisce di attenzionare il profilo di assistente amministrativo che svolgerebbe mansioni definite complesse, quali la ricezione e l'istruttoria di documenti,
compiti di segreteria etc.
Ebbene, passando in rassegna le prove documentali acquisite al fine di appurare lo svolgimento di mansioni superiori, si ritiene non raggiunta la prova circa l'espletamento di mansioni appartenenti al livello C.
Ed invero, parte ricorrente ha soltanto prodotto in atti taluni verbali di consegna di rifiuti speciali che, da un lato, non sono sufficienti per provare la continuità dell'attività svolta per oltre vent' anni, essendo numericamente irrisori (come rilevato da parte resistente, essi sarebbero n.6 per l'anno 2012, n.4 per l'anno 2017, n.3 per l'anno 2018, n.1 per l'anno 2019,
n.4 per l'anno 2020, n.6 per l'anno 2021 e n.1 per l'anno 2022); dall'altro lato, nessuna informazione forniscono circa gli elementi distintivi della categoria professionale di cui si chiede il riconoscimento.
Invero, nessuna prova è stata fornita circa la complessità delle mansioni eventualmente svolte, l'autonomia nello svolgimento delle stesse, le specialistiche conoscenze richieste per il loro espletamento. Né l'espletamento della lacunosa prova testimoniale richiesta in ricorso - cui peraltro parte ricorrente ha rinunciato non avendovi insistito in prima udienza, ma avendo richiesto un rinvio per discussione e decisione - avrebbe colmato le lacune evidenziate, nemmeno sotto il profilo temporale.
Per le ragioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte resistente, che si liquidano in euro 3.689,00 oltre iva e cpa come per legge.
Agrigento, 10/12/2025.
IL GIUDICE
NT Di VO
SEZIONE LAVORO
R.G. 433 / 2024
Il giudice NT Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 10/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 10/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 433 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
LI AN, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUBRANO FRANCESCA,
giusta procura in atti, -resistente-
Oggetto: mansioni superiori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2024, il ricorrente indicato in epigrafe premesso di:
-essere dipendente dell' di , presso il Presidio sanitario ubicato nell'isola di CP_2 CP_1
Lampedusa, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento in categoria B – fascia 5 del comparto tecnico, con la qualifica di operatore tecnico e con mansioni di autista;
-essere stato adibito a presiedere alla consegna dei rifiuti speciali prodotti dal Presidio
ospedaliero di Lampedusa alle aziende addette al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti speciali, svolgendo sin dal 2012 mansioni superiori a quelle di competenza del profilo di inquadramento, riconducibili fra le mansioni di assistente tecnico;
Chiedeva il riconoscimento del proprio diritto, ai sensi dell'art.2103 c.c. e dell'art. 52, comma
5 del D.Lgs. n. 165/2001, al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori. Con condanna alle spese.
Si costituiva l' , deducendo di avere inquadrato il Controparte_1
dipendente, sino al collocamento a riposo, nella posizione funzionale di operatore tecnico autista (Ctg.”B”), assegnato al Distretto 42 UOC Cure Primarie in servizio presso il
Poliambulatorio di Lampedusa - Ufficio branche a visita. Eccepiva l'assenza dei presupposti giuridici ed economici richiesti per il riconoscimento delle mansioni superiori. Chiedeva,
dunque, di rigettare le pretese avanzate, dichiarandone altresì la prescrizione. Con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Com'è noto, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di
una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità,
propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (Cass. sent. n.
22738/2013; Cass. sent. n. 1878/2012).
Ebbene, in ordine al caso di specie, in ragione del diritto fatto valere dal ricorrente, la giurisprudenza in materia delinea l'iter logico giuridico che deve seguire il giudice di merito ai fini del decidere, precisando che “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se
limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della
qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve
dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione
delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i
criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi,
accertare – sulla base di tutte le risultanze probatorie – il concreto contenuto dell'attività lavorativa
svolta; infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo
l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato
dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito
della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di
corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 c.c.” (cfr. Cass. sent. n.
1677/1984).
Giova, quindi, muovere dalle declaratorie del CCnl di settore che per la Ctg.”B” così
dispongono: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che
richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità
manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché
autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Appartengono altresì a questa categoria – nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 – i
lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed
assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.”.
Tra le figure esemplificative, viene menzionato l'operatore tecnico addetto all'assistenza che si occuperebbe anche di trasporto del materiale, pulizia e manutenzione degli utensili e delle apparecchiature;
nonché il coadiutore amministrativo che si occuperebbe anche di compilare la modulistica ed i documenti.
Quanto, invece, alla categoria “C”, vi apparterrebbero “i lavoratori che ricoprono posizioni di
lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per
l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi
ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri
operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Appartengono, altresì, a questa
categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche
nonché esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità
tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie
definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e
controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.”.
Parte ricorrente suggerisce di attenzionare il profilo di assistente amministrativo che svolgerebbe mansioni definite complesse, quali la ricezione e l'istruttoria di documenti,
compiti di segreteria etc.
Ebbene, passando in rassegna le prove documentali acquisite al fine di appurare lo svolgimento di mansioni superiori, si ritiene non raggiunta la prova circa l'espletamento di mansioni appartenenti al livello C.
Ed invero, parte ricorrente ha soltanto prodotto in atti taluni verbali di consegna di rifiuti speciali che, da un lato, non sono sufficienti per provare la continuità dell'attività svolta per oltre vent' anni, essendo numericamente irrisori (come rilevato da parte resistente, essi sarebbero n.6 per l'anno 2012, n.4 per l'anno 2017, n.3 per l'anno 2018, n.1 per l'anno 2019,
n.4 per l'anno 2020, n.6 per l'anno 2021 e n.1 per l'anno 2022); dall'altro lato, nessuna informazione forniscono circa gli elementi distintivi della categoria professionale di cui si chiede il riconoscimento.
Invero, nessuna prova è stata fornita circa la complessità delle mansioni eventualmente svolte, l'autonomia nello svolgimento delle stesse, le specialistiche conoscenze richieste per il loro espletamento. Né l'espletamento della lacunosa prova testimoniale richiesta in ricorso - cui peraltro parte ricorrente ha rinunciato non avendovi insistito in prima udienza, ma avendo richiesto un rinvio per discussione e decisione - avrebbe colmato le lacune evidenziate, nemmeno sotto il profilo temporale.
Per le ragioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte resistente, che si liquidano in euro 3.689,00 oltre iva e cpa come per legge.
Agrigento, 10/12/2025.
IL GIUDICE
NT Di VO