CASS
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2024, n. 43693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43693 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL ST nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. EF Tocci, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In data 24 settembre 2024 la difesa del ricorrente ha inoltrato memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento della richiesta. Ritenuto in fatto 1.ES EF ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ne ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza del Tribunale monocratico di Sassari del Penale Sent. Sez. 5 Num. 43693 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 01/10/2024 16 dicembre 2022, irrevocabile il 16 maggio 2023, che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 494 cod. pen.. 2.11 provvedimento impugnato ha rilevato che, in data 13 dicembre 2018, i Carabinieri di Roma-Cinecittà - in relazione alla querela sporta da TT ND - avevano redatto, nei confronti del prevenuto, il verbale di identificazione e di elezione di domicilio;
che, nell'occasione, ES aveva nominato quale difensore di fiducia l'avv.Giovanni Barone e - dopo aver dichiarato il proprio domicilio in Roma, via PP NE UF n. 38 - aveva eletto domicilio per le notificazioni presso lo studio del difensore di fiducia, in Roma, via Arno n. 38. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari del procedimento di cognizione era stato poi notificato via PEC all'avv. Giovanni Barone, come detto all'epoca difensore di fiducia del ES;
il legale aveva debitamente informato il proprio assistito della notifica ricevuta e ES, avutane contezza, aveva deciso di rivolgersi ad un avvocato di Sassari per difendersi nel processo e, quindi, di revocare la nomina fiduciaria dell'avv. Barone, come avvenuto il 27 novembre 2019. Tale revoca veniva comunicata dall'avv. Barone alla Procura della Repubblica procedente via PEC in data 5 dicembre 2019. L'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. non era invece mai stato notificato a ES al domicilio eletto nel verbale di identificazione ed elezione domicilio, né al domicilio di Roma, via PP NE UF n. 38, tanto che la guardia di finanza delegata dal pubblico ministero aveva redatto verbale di vane ricerche in data 2 marzo 2021. Il pubblico ministero, ricevuta la comunicazione, aveva nominato un difensore di ufficio nella persona dell'avv. Silvia Antonella Ferraris, presso la quale erano poi state rinnovate le notificazioni del decreto di citazione diretta a giudizio, in proprio e, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., all'imputato. 3.Sono stati articolati due motivi di ricorso, fondati - il primo - sul richiamo del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., poiché la Corte d'appello avrebbe impropriamente valorizzato, ai fini del giudizio di inammissibilità, il mancato promovimento del gravame da parte del difensore d'ufficio avverso la sentenza di primo grado senza tener conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 317 del 2009; e il secondo sull'assunto vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in considerazione della nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato, che gli aveva precluso una compiuta partecipazione al processo, anche in virtù della persistenza della elezione di domicilio eseguita presso lo studio dell'allora difensore di fiducia, avv. Giovanni Barone ed a cagione dell'impossibilità, per il richiedente, di instaurazione di un rapporto professionale con il difensore d'ufficio, della cui nomina non era mai stato notiziato. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Va premesso che la recente riforma del processo penale, operata con l'art. 23 del Decr. Leg.vo n. 150 del 2022, ha interessato profondamente la disciplina dell'istituto della procedibilità in assenza dell'imputato, optando per un meccanismo complessivamente ispirato all'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, volto in primo luogo a contenere i criteri "presuntivi" che fino alla sua entrata in vigore ne avevano rappresentato riferimento normativo. Il nuovo assetto del processo in absentia - in questa prospettiva - ha investito, per quanto di interesse in questa sede, il testo degli artt. 420 bis e - per effetto dell'art. 37 comma 1 del Decr. Leg.vo n. 150 del 2022 - 629 bis cod. proc. pen.. L'art. 89 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo ha, tuttavia, previsto una disciplina transitoria, che sancisce che, per i processi pendenti alla data della sua entrata in vigore - pendenti dunque al 30 dicembre 2022, come quello in esame - nei quali sia stata pronunciata (in qualsiasi stato e grado) ordinanza con cui si è disposto procedersi in assenza dell'imputato - come appunto quello de quo - continuano ad applicarsi le disposizioni procedurali ante riforma, comprese quelle "relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato". Il testo di riferimento, ai fini dello scrutinio del presente ricorso, è dunque quello dell'art. 629 bis cod. proc. pen. introdotto a seguito della L. n. 103 del 2017, c.d. "Riforma Orlando", in forza del quale «Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo». 2.Ebbene, l'art.420 bis cod. proc. pen. - nel testo vigente al tempo della decisione impugnata, prima delle modifiche introdotte dall'art. 23 comma 1 lett. c) del Decr. Leg.vo n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022 - riguardante la fase della cognizione del procedimento penale - dopo aver stabilito, al primo comma, che l'imputato espressamente rinunciante ad assistere all'udienza del processo è dichiarato assente - aggiunge, al secondo comma, che "salvo quanto previsto dall'art. 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo". Il quarto comma della norma prevede poi che l'ordinanza che ha disposto di procedere in assenza è revocata se l'imputato compare e se "fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo" può ottenere 3 un'ampia restituzione in termini e, in particolare - nell'ambito dell'udienza preliminare - può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'art. 421 comma 3 cod. proc. pen.; nell'ambito del processo di primo grado, ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen. e instare per la rinnovazione di prove già assunte. 2.2. La pronuncia delle SS.UU. Innaro del 28/2/19 n. 28912 RV. 275716, ha circoscritto alla vocatio in iudicium la fase processuale sulla quale focalizzare l'attenzione del giudice per valutare l'effettività della conoscenza del processo da parte dell'imputato e dunque la sussistenza dei presupposti per procedere in sua assenza, a discapito del momento antecedente della mera notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. 2.3. Un altro fondamentale arresto del massimo consesso nomofilattico - sez. U n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931 - ha radicato il principio in virtù del quale le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. L'istituto della "rescissione del giudicato" di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen. costituisce rimedio impugnatorio di natura straordinaria, individuato dal legislatore quale strumento "di chiusura del sistema del giudizio in assenza", che consente di travolgere il giudicato formatosi all'esito di un processo di cognizione nel quale sia stato violato il diritto di partecipazione dell'imputato (così SS.UU. n.36848 del 17/7/14, Burba). 2.4. Ulteriore snodo centrale del percorso evolutivo in tema di garanzie di partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, è rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 28/11/19 n. 23948, il P.G. c. Ismail Darwish Mhame, RV 279420-01, che, nel collocarsi nel medesimo solco interpretativo, ha precisato che la casistica prevista dall'art. 420 bis comma 2 cod. proc. pen. - nel testo antecedente alla modifiche introdotte con la L. n. 150/2022 - relativa all'enumerazione delle ipotesi che, a determinate condizioni, avrebbero potuto ovviare alla prova della notificazione a mani proprie dell'imputato dell'atto di citazione a giudizio, non avesse introdotto "presunzioni" in senso stretto, ma l'indicazione di segmenti procedurali suscettibili di far ragionevolmente ritenere che l'imputato fosse giunto a conoscenza dell'atto da notificare, fermo restando che alcun effetto avrebbe potuto essere prodotto da una impossibilità di regolare notificazione (come, ad esempio, nell'ipotesi dell'imputato irreperibile). Il massimo consesso nomofilattico ha poi affermato il principio ermeneutico - in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162 comma 4-bis cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017 - secondo il quale "ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale 4 domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa". Si è dunque rimarcato come sia possibile procedere alla celebrazione del processo anche se l'imputato ignori la vocatio in ius, ma solo nel caso in cui sia raggiunta la prova della sua volontaria sottrazione alla conoscenza del medesimo, anche nelle forme di una sua colpevole inerzia cognitiva;
e tale prova può derivare da indicatori "positivi" che il giudice di merito acquisisca e valorizzi secondo il proprio, prudente apprezzamento, caso per caso, utilizzando gli strumenti a disposizione per tale accertamento. 2.Richiamati, in estrema sintesi, i passaggi esegetici di rilievo ai fini della disamina del presente ricorso, deve essere sottolineato, in base alla documentazione disponibile ed alla trama processuale illustrata dal medesimo provvedimento della Corte territoriale, come l'attuale ricorrente, sin dal primo costituto nell'ambito del procedimento penale, avesse eletto domicilio, ai fini delle notificazioni, presso lo studio professionale del difensore di fiducia avv. Barone, individuato con l'indirizzo di Roma, via Arno n. 38; che tale elezione di domicilio non sia mai venuta meno, neppure al momento della revoca del difensore di fiducia, atteso il pacifico approdo giurisprudenziale secondo cui l'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata nelle forme prescritte, sicchè, qualora il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non comporta revoca dell'elezione "ah origine" effettuata (sez. 6, n. 41720 del 07/11/2006, Moltisanti, Rv. 235297; cfr. anche sez.2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234; sez.1, n. 8116 del 11/02/2010, Bouhgla, Rv. 246387); che la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato - che pure era giunto a conoscenza dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari solo in quanto notiziato dall'avv. Barone, che lo aveva ricevuto - non sia mai stata effettuata presso il domicilio eletto, ma siano stati tentati infruttuosi accessi, da parte della polizia giudiziaria, al recapito della residenza dell'imputato, in Roma, via PP NE UF n. 38, con la pedissequa redazione di un verbale di vane ricerche;
che, per l'effetto, il pubblico ministero di Sassari - ai fini della notificazione della vocatio in ius - abbia nominato un difensore d'ufficio e disposto che le notificazioni all'imputato avvenissero presso quest'ultimo, a norma dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., anziché presso il domicilio eletto nello studio del pur revocato avv. Barone;
che, nel corso del processo di primo grado, la criticità sia stata rappresentata dalle parti al giudice procedente, senza esito [< il dott. Bulla, all'udienza del 25.02.2022, pur correttamente evidenziando come l'elezione di domicilio (presso l'avv. Giovanni Barone, all'epoca ancora difensore di fiducia) prevalga sulla coeva dichiarazione di domicilio, nondimeno dichiarava regolari le notifiche effettuate al ES presso il difensore di ufficio>] e che, di conseguenza, sia stata illegittimamente dichiarata l'assenza dell'imputato, impossibilitato senza colpa a partecipare al processo penale e successivamente condannato con sentenza di primo grado, non impugnata e divenuta irrevocabile, così profilandosi i presupposti del ricorso al rimedio 5 straordinario della rescissione del giudicato. E tanto perché la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio ha cagionato la incolpevole mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del processo, definito con sentenza non impugnata nei termini e di cui egli avrebbe appreso, senza che in proposito siano state mosse esplicite contestazioni, soltanto nel mese di ottobre 2023. Né potrebbe congruamente sostenersi, come pure ha fatto la Corte d'appello, che il difensore d'ufficio avrebbe potuto impugnare la sentenza sua sponte e riproporre la questione in secondo grado, perché alcun elemento è stato evidenziato a riguardo dell'instaurazione effettiva di un rapporto professionale con l'imputato al di là di un fugace riferimento alla possibilità, per il legale d'ufficio, di reperirlo presso il luogo di residenza, collocabile in quello di Roma, via PP NE UF n. 38; e, d'altro canto, l'istituto rescissorio è funzionale alla tutela del diritto dell'imputato alla partecipazione al giudizio sin dalla fase della raccolta delle prove e ad assicurargli ab initio l'esercizio delle relative facoltà (in motivazione, sez. U Lovric, cit.), a nulla rilevando la condotta processuale autonomamente posta in essere dal difensore di ufficio. 3.Ne deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello, che rivaluterà la regiudicanda alla luce dei principi così affermati, anche a riguardo della eventuale emergenza di concreti contatti tra il difensore d'ufficio e l'imputato, tali da renderlo edotto della pendenza del giudizio e, di conseguenza, da radicare la scelta consapevole di non comparire e di non proporre gravame avverso la sentenza di primo grado;
o, più in generale, a riguardo della opzione cosciente e volontaria di disinteressarsi del giudizio in corso, dopo la revoca del patrono fiduciario.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. Così deciso in Roma, 01/10/2024
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. EF Tocci, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In data 24 settembre 2024 la difesa del ricorrente ha inoltrato memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento della richiesta. Ritenuto in fatto 1.ES EF ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ne ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza del Tribunale monocratico di Sassari del Penale Sent. Sez. 5 Num. 43693 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 01/10/2024 16 dicembre 2022, irrevocabile il 16 maggio 2023, che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 494 cod. pen.. 2.11 provvedimento impugnato ha rilevato che, in data 13 dicembre 2018, i Carabinieri di Roma-Cinecittà - in relazione alla querela sporta da TT ND - avevano redatto, nei confronti del prevenuto, il verbale di identificazione e di elezione di domicilio;
che, nell'occasione, ES aveva nominato quale difensore di fiducia l'avv.Giovanni Barone e - dopo aver dichiarato il proprio domicilio in Roma, via PP NE UF n. 38 - aveva eletto domicilio per le notificazioni presso lo studio del difensore di fiducia, in Roma, via Arno n. 38. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari del procedimento di cognizione era stato poi notificato via PEC all'avv. Giovanni Barone, come detto all'epoca difensore di fiducia del ES;
il legale aveva debitamente informato il proprio assistito della notifica ricevuta e ES, avutane contezza, aveva deciso di rivolgersi ad un avvocato di Sassari per difendersi nel processo e, quindi, di revocare la nomina fiduciaria dell'avv. Barone, come avvenuto il 27 novembre 2019. Tale revoca veniva comunicata dall'avv. Barone alla Procura della Repubblica procedente via PEC in data 5 dicembre 2019. L'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. non era invece mai stato notificato a ES al domicilio eletto nel verbale di identificazione ed elezione domicilio, né al domicilio di Roma, via PP NE UF n. 38, tanto che la guardia di finanza delegata dal pubblico ministero aveva redatto verbale di vane ricerche in data 2 marzo 2021. Il pubblico ministero, ricevuta la comunicazione, aveva nominato un difensore di ufficio nella persona dell'avv. Silvia Antonella Ferraris, presso la quale erano poi state rinnovate le notificazioni del decreto di citazione diretta a giudizio, in proprio e, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., all'imputato. 3.Sono stati articolati due motivi di ricorso, fondati - il primo - sul richiamo del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., poiché la Corte d'appello avrebbe impropriamente valorizzato, ai fini del giudizio di inammissibilità, il mancato promovimento del gravame da parte del difensore d'ufficio avverso la sentenza di primo grado senza tener conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 317 del 2009; e il secondo sull'assunto vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in considerazione della nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato, che gli aveva precluso una compiuta partecipazione al processo, anche in virtù della persistenza della elezione di domicilio eseguita presso lo studio dell'allora difensore di fiducia, avv. Giovanni Barone ed a cagione dell'impossibilità, per il richiedente, di instaurazione di un rapporto professionale con il difensore d'ufficio, della cui nomina non era mai stato notiziato. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Va premesso che la recente riforma del processo penale, operata con l'art. 23 del Decr. Leg.vo n. 150 del 2022, ha interessato profondamente la disciplina dell'istituto della procedibilità in assenza dell'imputato, optando per un meccanismo complessivamente ispirato all'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, volto in primo luogo a contenere i criteri "presuntivi" che fino alla sua entrata in vigore ne avevano rappresentato riferimento normativo. Il nuovo assetto del processo in absentia - in questa prospettiva - ha investito, per quanto di interesse in questa sede, il testo degli artt. 420 bis e - per effetto dell'art. 37 comma 1 del Decr. Leg.vo n. 150 del 2022 - 629 bis cod. proc. pen.. L'art. 89 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo ha, tuttavia, previsto una disciplina transitoria, che sancisce che, per i processi pendenti alla data della sua entrata in vigore - pendenti dunque al 30 dicembre 2022, come quello in esame - nei quali sia stata pronunciata (in qualsiasi stato e grado) ordinanza con cui si è disposto procedersi in assenza dell'imputato - come appunto quello de quo - continuano ad applicarsi le disposizioni procedurali ante riforma, comprese quelle "relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato". Il testo di riferimento, ai fini dello scrutinio del presente ricorso, è dunque quello dell'art. 629 bis cod. proc. pen. introdotto a seguito della L. n. 103 del 2017, c.d. "Riforma Orlando", in forza del quale «Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo». 2.Ebbene, l'art.420 bis cod. proc. pen. - nel testo vigente al tempo della decisione impugnata, prima delle modifiche introdotte dall'art. 23 comma 1 lett. c) del Decr. Leg.vo n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022 - riguardante la fase della cognizione del procedimento penale - dopo aver stabilito, al primo comma, che l'imputato espressamente rinunciante ad assistere all'udienza del processo è dichiarato assente - aggiunge, al secondo comma, che "salvo quanto previsto dall'art. 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo". Il quarto comma della norma prevede poi che l'ordinanza che ha disposto di procedere in assenza è revocata se l'imputato compare e se "fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo" può ottenere 3 un'ampia restituzione in termini e, in particolare - nell'ambito dell'udienza preliminare - può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'art. 421 comma 3 cod. proc. pen.; nell'ambito del processo di primo grado, ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen. e instare per la rinnovazione di prove già assunte. 2.2. La pronuncia delle SS.UU. Innaro del 28/2/19 n. 28912 RV. 275716, ha circoscritto alla vocatio in iudicium la fase processuale sulla quale focalizzare l'attenzione del giudice per valutare l'effettività della conoscenza del processo da parte dell'imputato e dunque la sussistenza dei presupposti per procedere in sua assenza, a discapito del momento antecedente della mera notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. 2.3. Un altro fondamentale arresto del massimo consesso nomofilattico - sez. U n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931 - ha radicato il principio in virtù del quale le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. L'istituto della "rescissione del giudicato" di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen. costituisce rimedio impugnatorio di natura straordinaria, individuato dal legislatore quale strumento "di chiusura del sistema del giudizio in assenza", che consente di travolgere il giudicato formatosi all'esito di un processo di cognizione nel quale sia stato violato il diritto di partecipazione dell'imputato (così SS.UU. n.36848 del 17/7/14, Burba). 2.4. Ulteriore snodo centrale del percorso evolutivo in tema di garanzie di partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, è rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 28/11/19 n. 23948, il P.G. c. Ismail Darwish Mhame, RV 279420-01, che, nel collocarsi nel medesimo solco interpretativo, ha precisato che la casistica prevista dall'art. 420 bis comma 2 cod. proc. pen. - nel testo antecedente alla modifiche introdotte con la L. n. 150/2022 - relativa all'enumerazione delle ipotesi che, a determinate condizioni, avrebbero potuto ovviare alla prova della notificazione a mani proprie dell'imputato dell'atto di citazione a giudizio, non avesse introdotto "presunzioni" in senso stretto, ma l'indicazione di segmenti procedurali suscettibili di far ragionevolmente ritenere che l'imputato fosse giunto a conoscenza dell'atto da notificare, fermo restando che alcun effetto avrebbe potuto essere prodotto da una impossibilità di regolare notificazione (come, ad esempio, nell'ipotesi dell'imputato irreperibile). Il massimo consesso nomofilattico ha poi affermato il principio ermeneutico - in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162 comma 4-bis cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017 - secondo il quale "ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale 4 domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa". Si è dunque rimarcato come sia possibile procedere alla celebrazione del processo anche se l'imputato ignori la vocatio in ius, ma solo nel caso in cui sia raggiunta la prova della sua volontaria sottrazione alla conoscenza del medesimo, anche nelle forme di una sua colpevole inerzia cognitiva;
e tale prova può derivare da indicatori "positivi" che il giudice di merito acquisisca e valorizzi secondo il proprio, prudente apprezzamento, caso per caso, utilizzando gli strumenti a disposizione per tale accertamento. 2.Richiamati, in estrema sintesi, i passaggi esegetici di rilievo ai fini della disamina del presente ricorso, deve essere sottolineato, in base alla documentazione disponibile ed alla trama processuale illustrata dal medesimo provvedimento della Corte territoriale, come l'attuale ricorrente, sin dal primo costituto nell'ambito del procedimento penale, avesse eletto domicilio, ai fini delle notificazioni, presso lo studio professionale del difensore di fiducia avv. Barone, individuato con l'indirizzo di Roma, via Arno n. 38; che tale elezione di domicilio non sia mai venuta meno, neppure al momento della revoca del difensore di fiducia, atteso il pacifico approdo giurisprudenziale secondo cui l'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata nelle forme prescritte, sicchè, qualora il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non comporta revoca dell'elezione "ah origine" effettuata (sez. 6, n. 41720 del 07/11/2006, Moltisanti, Rv. 235297; cfr. anche sez.2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234; sez.1, n. 8116 del 11/02/2010, Bouhgla, Rv. 246387); che la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato - che pure era giunto a conoscenza dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari solo in quanto notiziato dall'avv. Barone, che lo aveva ricevuto - non sia mai stata effettuata presso il domicilio eletto, ma siano stati tentati infruttuosi accessi, da parte della polizia giudiziaria, al recapito della residenza dell'imputato, in Roma, via PP NE UF n. 38, con la pedissequa redazione di un verbale di vane ricerche;
che, per l'effetto, il pubblico ministero di Sassari - ai fini della notificazione della vocatio in ius - abbia nominato un difensore d'ufficio e disposto che le notificazioni all'imputato avvenissero presso quest'ultimo, a norma dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., anziché presso il domicilio eletto nello studio del pur revocato avv. Barone;
che, nel corso del processo di primo grado, la criticità sia stata rappresentata dalle parti al giudice procedente, senza esito [< il dott. Bulla, all'udienza del 25.02.2022, pur correttamente evidenziando come l'elezione di domicilio (presso l'avv. Giovanni Barone, all'epoca ancora difensore di fiducia) prevalga sulla coeva dichiarazione di domicilio, nondimeno dichiarava regolari le notifiche effettuate al ES presso il difensore di ufficio>] e che, di conseguenza, sia stata illegittimamente dichiarata l'assenza dell'imputato, impossibilitato senza colpa a partecipare al processo penale e successivamente condannato con sentenza di primo grado, non impugnata e divenuta irrevocabile, così profilandosi i presupposti del ricorso al rimedio 5 straordinario della rescissione del giudicato. E tanto perché la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio ha cagionato la incolpevole mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del processo, definito con sentenza non impugnata nei termini e di cui egli avrebbe appreso, senza che in proposito siano state mosse esplicite contestazioni, soltanto nel mese di ottobre 2023. Né potrebbe congruamente sostenersi, come pure ha fatto la Corte d'appello, che il difensore d'ufficio avrebbe potuto impugnare la sentenza sua sponte e riproporre la questione in secondo grado, perché alcun elemento è stato evidenziato a riguardo dell'instaurazione effettiva di un rapporto professionale con l'imputato al di là di un fugace riferimento alla possibilità, per il legale d'ufficio, di reperirlo presso il luogo di residenza, collocabile in quello di Roma, via PP NE UF n. 38; e, d'altro canto, l'istituto rescissorio è funzionale alla tutela del diritto dell'imputato alla partecipazione al giudizio sin dalla fase della raccolta delle prove e ad assicurargli ab initio l'esercizio delle relative facoltà (in motivazione, sez. U Lovric, cit.), a nulla rilevando la condotta processuale autonomamente posta in essere dal difensore di ufficio. 3.Ne deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello, che rivaluterà la regiudicanda alla luce dei principi così affermati, anche a riguardo della eventuale emergenza di concreti contatti tra il difensore d'ufficio e l'imputato, tali da renderlo edotto della pendenza del giudizio e, di conseguenza, da radicare la scelta consapevole di non comparire e di non proporre gravame avverso la sentenza di primo grado;
o, più in generale, a riguardo della opzione cosciente e volontaria di disinteressarsi del giudizio in corso, dopo la revoca del patrono fiduciario.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. Così deciso in Roma, 01/10/2024