CASS
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso presentato da ER LI, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 18/03/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi: visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 marzo 2025, ore 15,30, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi ha convalidato (per quanto in questa sede di interesse) il decreto emesso il 17 marzo 2025 dal Questore della Provincia di Penale Sent. Sez. 3 Num. 508 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 10/07/2025 Brindisi, notificato a ER alle ore 16.00 del 17 marzo 2025, con cui, in aggiunta al divieto di cui all'art. 6 L. 401/90, è stata imposta la prescrizione prevista dall'art. 6, comma 2, L. 401/1989, "di comparire personalmente innanzi agli uffici della Questura di Brindisi, ovvero altro Ufficio/Comando di Polizia individuato su richiesta dell'interessato, per la durata di anni 3 nei seguenti orari: 20 minuti dall'inizio del I tempo e 20 minuti dopo l'inizio del II tempo degli incontri di calcio sia amichevoli che di campionato che vedono protagonista la squadra di calcio maggiore della città di fasano, oggi denominata USD Citt di Fasano". 1.1. Si legge nell'ordinanza che l'interessato non ha presentato memoria alcuna;
che, quanto al merito della vicenda, secondo le risultanze degli atti di polizia giudiziaria allegati alla richiesta di convalida, il 9 marzo 2025, nel corso dell'incontro di calcio USD Citta di Fasano - Brindisi F.C., « [...] taluni soggetti appartenenti d entrambe le tifoserie si rendevano responsabili di condotte configuranti i reati di cui agli artt.
6-bis L. 401/89, quali l'accensione e il lancio di fumogeni, nonché i reati di danneggiamento e rissa, condotte che inducevano il direttore di gara a sospendere il match anzitempo;
[...] in particolare, che [...] tra essi venivano identificati: [...] BE, all'esterno dello stadio si rendeva responsabile del lancio di pietre e transenne contro i tifosi avversari, per poi tentare di forzare il blocco e venire in contatto con gli ultras brindisini;
», come confermato dalla analisi del materiale video-fotografico disponibile;
che sono state ravvisate le ragioni di necessità e urgenza (per la personalità e condotta di vita dimostrative della proclività a delinquere e la inaffidabilità circa il rispetto di prescrizioni preventive;
in ragione dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico in relazione a nuove manifestazioni di pericolo connesso al prosieguo delle gare di campionato) ed è stata riscontrata la adeguatezza della misura adottata dal Questore (anche quanto alla individuata durata delle prescrizioni come circoscritte). 2. ER ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia violazione degli artt. 6, comma 3, I. 401/89 e 128 cod.proc.pen., con conseguente inefficacia del provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione alla P.G. per mancato rispetto dei termini di legge. Il Provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente il 17 marzo 2025, alle ore 16.10; il Pubblico ministero ne ha richiesto la convalida con istanza pervenuta alla cancelleria del Giudice per le indagini preliminari il successivo 18 marzo 2025, alle ore 12,50; il Giudice per le indagini preliminari ha pronunciato la convalida il medesimo 18 marzo 2025, con provvedimento depositato alle ore 15,30, dunque ben prima del termine di legge, di novantasei ore, che sarebbe 2 scaduto alle ore 16.10 del 19 marzo 2025, entro cui la difesa poteva legittimamente depositare memorie difensive, in fatto depositate il 19 marzo 2025, alle ore 15:39, a mezzo Porde Deposito Atti penali (PDP), e alle ore 15:56:17, a mezzo PEC. 2.2. Col secondo motivo lamenta vizio di motivazione, asseritamente omessa, per avere il Giudice per le indagini preliminari svolto un controllo esclusivamente formale, limitandosi a richiamare, per relationem, taluni passaggi del D.A.Spo. del Questore, in difetto del richiesto, ficcante, controllo di legalità. 2.3. Invoca, pertanto, annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, quanto al primo motivo, fondato, sicché si impone l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. 2. In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, Sentenza n. 6440 del 27/01/2016, dep. 17/02/2016, Rv. 266223; Sez. 3, n. 32824, dell'11/06/2013, Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 1788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). Trattasi di quello che comunemente si definisce "contraddittorio cartolare", che è idoneo a garantire il diritto di difesa attraverso la possibilità per il sottoposto di presentare eventuali memorie o deduzioni. 3. Nel caso specifico, il Giudice per le indagini preliminari ha esercitato il proprio potere di controllo sul corretto operato dell'Autorità di P.S prima che scadesse il termine a favore del soggetto sottoposto alla misura per depositare documenti a propria discolpa. Trattasi di nullità di ordine generale, correttamente addotta. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, senza rinvio. 4. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
3 Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Brindisi del 17.3.2025, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Brindisi. Così deciso in Roma il 10 luglio 2025 Deposih.za in Cancelleria
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 marzo 2025, ore 15,30, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi ha convalidato (per quanto in questa sede di interesse) il decreto emesso il 17 marzo 2025 dal Questore della Provincia di Penale Sent. Sez. 3 Num. 508 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 10/07/2025 Brindisi, notificato a ER alle ore 16.00 del 17 marzo 2025, con cui, in aggiunta al divieto di cui all'art. 6 L. 401/90, è stata imposta la prescrizione prevista dall'art. 6, comma 2, L. 401/1989, "di comparire personalmente innanzi agli uffici della Questura di Brindisi, ovvero altro Ufficio/Comando di Polizia individuato su richiesta dell'interessato, per la durata di anni 3 nei seguenti orari: 20 minuti dall'inizio del I tempo e 20 minuti dopo l'inizio del II tempo degli incontri di calcio sia amichevoli che di campionato che vedono protagonista la squadra di calcio maggiore della città di fasano, oggi denominata USD Citt di Fasano". 1.1. Si legge nell'ordinanza che l'interessato non ha presentato memoria alcuna;
che, quanto al merito della vicenda, secondo le risultanze degli atti di polizia giudiziaria allegati alla richiesta di convalida, il 9 marzo 2025, nel corso dell'incontro di calcio USD Citta di Fasano - Brindisi F.C., « [...] taluni soggetti appartenenti d entrambe le tifoserie si rendevano responsabili di condotte configuranti i reati di cui agli artt.
6-bis L. 401/89, quali l'accensione e il lancio di fumogeni, nonché i reati di danneggiamento e rissa, condotte che inducevano il direttore di gara a sospendere il match anzitempo;
[...] in particolare, che [...] tra essi venivano identificati: [...] BE, all'esterno dello stadio si rendeva responsabile del lancio di pietre e transenne contro i tifosi avversari, per poi tentare di forzare il blocco e venire in contatto con gli ultras brindisini;
», come confermato dalla analisi del materiale video-fotografico disponibile;
che sono state ravvisate le ragioni di necessità e urgenza (per la personalità e condotta di vita dimostrative della proclività a delinquere e la inaffidabilità circa il rispetto di prescrizioni preventive;
in ragione dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico in relazione a nuove manifestazioni di pericolo connesso al prosieguo delle gare di campionato) ed è stata riscontrata la adeguatezza della misura adottata dal Questore (anche quanto alla individuata durata delle prescrizioni come circoscritte). 2. ER ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia violazione degli artt. 6, comma 3, I. 401/89 e 128 cod.proc.pen., con conseguente inefficacia del provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione alla P.G. per mancato rispetto dei termini di legge. Il Provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente il 17 marzo 2025, alle ore 16.10; il Pubblico ministero ne ha richiesto la convalida con istanza pervenuta alla cancelleria del Giudice per le indagini preliminari il successivo 18 marzo 2025, alle ore 12,50; il Giudice per le indagini preliminari ha pronunciato la convalida il medesimo 18 marzo 2025, con provvedimento depositato alle ore 15,30, dunque ben prima del termine di legge, di novantasei ore, che sarebbe 2 scaduto alle ore 16.10 del 19 marzo 2025, entro cui la difesa poteva legittimamente depositare memorie difensive, in fatto depositate il 19 marzo 2025, alle ore 15:39, a mezzo Porde Deposito Atti penali (PDP), e alle ore 15:56:17, a mezzo PEC. 2.2. Col secondo motivo lamenta vizio di motivazione, asseritamente omessa, per avere il Giudice per le indagini preliminari svolto un controllo esclusivamente formale, limitandosi a richiamare, per relationem, taluni passaggi del D.A.Spo. del Questore, in difetto del richiesto, ficcante, controllo di legalità. 2.3. Invoca, pertanto, annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, quanto al primo motivo, fondato, sicché si impone l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. 2. In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, Sentenza n. 6440 del 27/01/2016, dep. 17/02/2016, Rv. 266223; Sez. 3, n. 32824, dell'11/06/2013, Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 1788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). Trattasi di quello che comunemente si definisce "contraddittorio cartolare", che è idoneo a garantire il diritto di difesa attraverso la possibilità per il sottoposto di presentare eventuali memorie o deduzioni. 3. Nel caso specifico, il Giudice per le indagini preliminari ha esercitato il proprio potere di controllo sul corretto operato dell'Autorità di P.S prima che scadesse il termine a favore del soggetto sottoposto alla misura per depositare documenti a propria discolpa. Trattasi di nullità di ordine generale, correttamente addotta. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, senza rinvio. 4. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
3 Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Brindisi del 17.3.2025, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Brindisi. Così deciso in Roma il 10 luglio 2025 Deposih.za in Cancelleria