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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3662/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serradifalco
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 377/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 2 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220008583382000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2310/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dal Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, avverso la cartella di pagamento n. 29220220005883382000, emessa dall'AdER per la riscossione di TARI - Comune di Serradifalco per l'anno d'imposta 2014, notificata a mani il 30.03.2023, premettendo che tale cartella, secondo quanto riportato nel suo testo, farebbe seguito all'avviso di accertamento n.142 asseritamente notificato il 30.11.2019, non pervenuto al contribuente, eccependo l'illegittimità e la nullità della cartella opposta per intervenuta decadenza e prescrizione e chiedendone, conseguentemente,
l'annullamento, la C.G.T. di Caltanissetta, con la sentenza n. 377/02/2024 pubblicata in data 2 maggio 2024, ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di entrambe le parti resistenti, così statuendo: “Il ricorso, vista la documentazione agli atti, viene giudicato infondato e quindi non meritevole di accoglimento.
Si osserva, difatti, che il Comune di Serradifalco produce l'avviso di accertamento n. 142 emesso il 9 ottobre 2019 intestato al contribuente, la copia della busta della raccomandata di SO RL e la ricevuta di ritorno -nella quale il messo attesta il rifiuto della ricezione della notifica - portanti la data del 30 novembre
2019.
In tale fattispecie appare condivisibile e applicabile il principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui
“ Non è in discussione la regola per cui l'indagine sulla validità della notificazione, ove la relata dell'ufficiale giudiziario sia contenuta in un foglio separato dal documento oggetto di notifica, postula il preventivo riscontro della riferibilità a quest'ultimo della relata medesima (…. IS …..); ma è del pari indubitabile che siffatta riferibilità vada apprezzata, come puntualizzato dal citato arresto della S.C., facendo ricorso a qualunque mezzo di prova, incluse le presunzioni.” ( Corte Suprema di Cassazione, Sez. Tributaria Civile, Ordinanza n. 237/21 del 12.01.2021)
Orbene, la produzione in giudizio, ad opera del soggetto tenuto alla notifica, dell'avviso di accertamento intestato al contribuente, della busta della raccomandata e della ricevuta di ritorno attestante la notifica , ad opera del messo notificatore, di un atto al medesimo contribuente, individuato come destinatario dello stesso e del rifiuto della ricezione della notifica in data 30 novembre 2019, coincidente alla data di notifica dell'avviso – riportata nel corpo della motivazione della cartella di pagamento che riporta gli estremi dell'atto presupposto
- concreta un indice presuntivo di pregnante rilevanza del fatto che l'oggetto della notifica sia costituito, per l'appunto, dall'avviso di accertamento TARI n.142 emesso dal Comune di Serradifalco il 9 ottobre 2019.
Del pari, si evidenzia che nella notificazione a mezzo del servizio postale l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890/1982, gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto.
Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compreso il rifiuto della ricezione del plico, verosimilmente ad opera del destinatario, atteso che ove fosse stato operato da altri, il portalettere avrebbe dovuto indicarne le generalità e svolgere gli ulteriori incombenti di legge. (Corte Suprema di Cassazione- Sez. Civile 2, Ordinanza n. 2486/2018). Né risulta accoglibile l'eccezione di illegittimità della notifica perché posta in essere da SO, atteso che l'art. 1, comma 57 lett. b), L. n. 124/2017, ha invece espressamente abrogato l'art. 4 del d.lgs. n. 261/99, con decorrenza dal 10/9/2017, facendo venir meno definitivamente l'attribuzione in esclusiva alla società Banca_1. dei servizi di notificazione e aprendo il mercato anche agli operatori privati, anche per la gestione degli atti della pubblica amministrazione, tra cui accertamenti fiscali, cartelle esattoriali e multe stradali.
Pertanto, la Corte ritiene valida la notifica dell'avviso di accertamento , effettuata, ai sensi della legge n.890/1982, con invio raccomandato per mezzo del servizio di posta privata di SO RL , in possesso della licenza individuale per la prestazione dei servizi postali in quanto inserita nell' Elenco operatori postali titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale ( ultimo aggiornamento 20 ottobre 2023) pubblicato dall'odierno Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
In conclusione, si reputa, che la documentazione prodotta dal Comune sia concretamente riferibile alla notifica dell'avviso di accertamento n.142, atto presupposto della cartella opposta, notificato legittimamente dall'operatore SO RL nel termine di legge.
Ed invero, considerato che il rifiuto di ricevere la notifica perfeziona ugualmente il processo di notificazione, il Comune non risulta decaduto, dal diritto a recuperare la TARI anno d'imposta 2014 , atteso che, in primo luogo l'avviso di accertamento n.142, così come disposto dal comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006 ,
“Modalità e termini per l'accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza”, è stato notificato, il 30.11.2019, ossia entro il termine, disposto a pena di decadenza, del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
ed in secondo luogo Il termine di decadenza/prescrizione quinquennale risulta nuovamente interrotto dalla notifica tempestiva della cartella di pagamento in data 30.03.2023.
In ragione di quanto sopra esposto, la Corte rigetta il ricorso e, secondo il principio di soccombenza delle spese legali, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ADER e del Comune di Serradifalco che liquida per ciascuna parte in € 745,00 , oltre accessori di legge se dovuti”.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'originario ricorrente, rimasto soccombente nel primo grado di giudizio, che, contestando la ricostruzione operata dai primi Giudici, ha insistito per la mancata notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento), anche tenuto conto della controprova, asseritamente fornita, consistente dalla dichiarazione resa dal datore di lavoro dell'appellante, concernente il suo impegno lavorativo nella giornata in cui sarebbe stata effettuata la notifica dello stesso atto prodromico, ha dunque concluso per la sua integrale riforma, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
3.- Costituendosi in giudizio, l'appellata AdER, con le proprie controdeduzioni ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello di questi, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
4.- Non si è costituito l'appellato Comune di Serradifalco.
5.- Successivamente, l'appellante ha depositato memoria illustrativa.
6.- All'udienza camerale del 15 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.- L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
8.- Il Collegio condivide, infatti, nella sostanza, la sopra richiamata motivazione della decisione di primo grado, alla quale rimanda, ritenuto decisiva la valutazione ivi espressa, là dove si afferma - con riferimento al rifiuto della ricezione del plico (contenente l'avviso di accertamento prodromico), verosimilmente ad opera del destinatario che ove fosse stato operato da altri, il portalettere avrebbe dovuto indicarne le generalità e svolgere gli ulteriori incombenti di legge. (Corte Suprema di Cassazione- Sez. Civile 2, Ordinanza n.
2486/2018).
8.1.- Né si ritiene convincente, ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ. – rivendicato dall'appellante, la dichiarazione del datore di lavoro dell'odierno appellante, nella quale si afferma l'assenza del Ricorrente_1 dalla sua abitazione, in buona sostanza, per l'intera giornata del 30 novembre 2019 (in cui sarebbe stata “rifiutata” la consegna del plico di cui trattasi), di tal ché il rifiuto sarebbe stato effettuato da altro soggetto, in considerazione della circostanza che tale dichiarazione è stata resa da stretto congiunto dell'appellante, dunque carente di idonea terzietà del dichiarante e, in ogni caso, non si ritiene prevalente rispetto a quanto osservato alla fine del precedente paragrafo 8.
9.- Per tali considerazioni, l'appello deve essere respinto e deve essere confermata la sentenza impugnata.
10.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, solo in favore dell'AdER. Nulla nei confronti del Comune di Serradifalco, non costituitosi nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 7, pronunciando sull'appello indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di A.d.E.R. che liquida nella misura di euro 991,00 oltre accessori di legge. Nulla spese per il Comune di Serradifalco.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Eugenio Mirabelli dott. Salvatore Virzì
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3662/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serradifalco
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 377/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 2 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220008583382000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2310/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dal Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, avverso la cartella di pagamento n. 29220220005883382000, emessa dall'AdER per la riscossione di TARI - Comune di Serradifalco per l'anno d'imposta 2014, notificata a mani il 30.03.2023, premettendo che tale cartella, secondo quanto riportato nel suo testo, farebbe seguito all'avviso di accertamento n.142 asseritamente notificato il 30.11.2019, non pervenuto al contribuente, eccependo l'illegittimità e la nullità della cartella opposta per intervenuta decadenza e prescrizione e chiedendone, conseguentemente,
l'annullamento, la C.G.T. di Caltanissetta, con la sentenza n. 377/02/2024 pubblicata in data 2 maggio 2024, ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di entrambe le parti resistenti, così statuendo: “Il ricorso, vista la documentazione agli atti, viene giudicato infondato e quindi non meritevole di accoglimento.
Si osserva, difatti, che il Comune di Serradifalco produce l'avviso di accertamento n. 142 emesso il 9 ottobre 2019 intestato al contribuente, la copia della busta della raccomandata di SO RL e la ricevuta di ritorno -nella quale il messo attesta il rifiuto della ricezione della notifica - portanti la data del 30 novembre
2019.
In tale fattispecie appare condivisibile e applicabile il principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui
“ Non è in discussione la regola per cui l'indagine sulla validità della notificazione, ove la relata dell'ufficiale giudiziario sia contenuta in un foglio separato dal documento oggetto di notifica, postula il preventivo riscontro della riferibilità a quest'ultimo della relata medesima (…. IS …..); ma è del pari indubitabile che siffatta riferibilità vada apprezzata, come puntualizzato dal citato arresto della S.C., facendo ricorso a qualunque mezzo di prova, incluse le presunzioni.” ( Corte Suprema di Cassazione, Sez. Tributaria Civile, Ordinanza n. 237/21 del 12.01.2021)
Orbene, la produzione in giudizio, ad opera del soggetto tenuto alla notifica, dell'avviso di accertamento intestato al contribuente, della busta della raccomandata e della ricevuta di ritorno attestante la notifica , ad opera del messo notificatore, di un atto al medesimo contribuente, individuato come destinatario dello stesso e del rifiuto della ricezione della notifica in data 30 novembre 2019, coincidente alla data di notifica dell'avviso – riportata nel corpo della motivazione della cartella di pagamento che riporta gli estremi dell'atto presupposto
- concreta un indice presuntivo di pregnante rilevanza del fatto che l'oggetto della notifica sia costituito, per l'appunto, dall'avviso di accertamento TARI n.142 emesso dal Comune di Serradifalco il 9 ottobre 2019.
Del pari, si evidenzia che nella notificazione a mezzo del servizio postale l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890/1982, gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto.
Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compreso il rifiuto della ricezione del plico, verosimilmente ad opera del destinatario, atteso che ove fosse stato operato da altri, il portalettere avrebbe dovuto indicarne le generalità e svolgere gli ulteriori incombenti di legge. (Corte Suprema di Cassazione- Sez. Civile 2, Ordinanza n. 2486/2018). Né risulta accoglibile l'eccezione di illegittimità della notifica perché posta in essere da SO, atteso che l'art. 1, comma 57 lett. b), L. n. 124/2017, ha invece espressamente abrogato l'art. 4 del d.lgs. n. 261/99, con decorrenza dal 10/9/2017, facendo venir meno definitivamente l'attribuzione in esclusiva alla società Banca_1. dei servizi di notificazione e aprendo il mercato anche agli operatori privati, anche per la gestione degli atti della pubblica amministrazione, tra cui accertamenti fiscali, cartelle esattoriali e multe stradali.
Pertanto, la Corte ritiene valida la notifica dell'avviso di accertamento , effettuata, ai sensi della legge n.890/1982, con invio raccomandato per mezzo del servizio di posta privata di SO RL , in possesso della licenza individuale per la prestazione dei servizi postali in quanto inserita nell' Elenco operatori postali titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale ( ultimo aggiornamento 20 ottobre 2023) pubblicato dall'odierno Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
In conclusione, si reputa, che la documentazione prodotta dal Comune sia concretamente riferibile alla notifica dell'avviso di accertamento n.142, atto presupposto della cartella opposta, notificato legittimamente dall'operatore SO RL nel termine di legge.
Ed invero, considerato che il rifiuto di ricevere la notifica perfeziona ugualmente il processo di notificazione, il Comune non risulta decaduto, dal diritto a recuperare la TARI anno d'imposta 2014 , atteso che, in primo luogo l'avviso di accertamento n.142, così come disposto dal comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006 ,
“Modalità e termini per l'accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza”, è stato notificato, il 30.11.2019, ossia entro il termine, disposto a pena di decadenza, del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
ed in secondo luogo Il termine di decadenza/prescrizione quinquennale risulta nuovamente interrotto dalla notifica tempestiva della cartella di pagamento in data 30.03.2023.
In ragione di quanto sopra esposto, la Corte rigetta il ricorso e, secondo il principio di soccombenza delle spese legali, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ADER e del Comune di Serradifalco che liquida per ciascuna parte in € 745,00 , oltre accessori di legge se dovuti”.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'originario ricorrente, rimasto soccombente nel primo grado di giudizio, che, contestando la ricostruzione operata dai primi Giudici, ha insistito per la mancata notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento), anche tenuto conto della controprova, asseritamente fornita, consistente dalla dichiarazione resa dal datore di lavoro dell'appellante, concernente il suo impegno lavorativo nella giornata in cui sarebbe stata effettuata la notifica dello stesso atto prodromico, ha dunque concluso per la sua integrale riforma, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
3.- Costituendosi in giudizio, l'appellata AdER, con le proprie controdeduzioni ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello di questi, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
4.- Non si è costituito l'appellato Comune di Serradifalco.
5.- Successivamente, l'appellante ha depositato memoria illustrativa.
6.- All'udienza camerale del 15 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.- L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
8.- Il Collegio condivide, infatti, nella sostanza, la sopra richiamata motivazione della decisione di primo grado, alla quale rimanda, ritenuto decisiva la valutazione ivi espressa, là dove si afferma - con riferimento al rifiuto della ricezione del plico (contenente l'avviso di accertamento prodromico), verosimilmente ad opera del destinatario che ove fosse stato operato da altri, il portalettere avrebbe dovuto indicarne le generalità e svolgere gli ulteriori incombenti di legge. (Corte Suprema di Cassazione- Sez. Civile 2, Ordinanza n.
2486/2018).
8.1.- Né si ritiene convincente, ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ. – rivendicato dall'appellante, la dichiarazione del datore di lavoro dell'odierno appellante, nella quale si afferma l'assenza del Ricorrente_1 dalla sua abitazione, in buona sostanza, per l'intera giornata del 30 novembre 2019 (in cui sarebbe stata “rifiutata” la consegna del plico di cui trattasi), di tal ché il rifiuto sarebbe stato effettuato da altro soggetto, in considerazione della circostanza che tale dichiarazione è stata resa da stretto congiunto dell'appellante, dunque carente di idonea terzietà del dichiarante e, in ogni caso, non si ritiene prevalente rispetto a quanto osservato alla fine del precedente paragrafo 8.
9.- Per tali considerazioni, l'appello deve essere respinto e deve essere confermata la sentenza impugnata.
10.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, solo in favore dell'AdER. Nulla nei confronti del Comune di Serradifalco, non costituitosi nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 7, pronunciando sull'appello indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di A.d.E.R. che liquida nella misura di euro 991,00 oltre accessori di legge. Nulla spese per il Comune di Serradifalco.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Eugenio Mirabelli dott. Salvatore Virzì