Art. 32.
Alle aziende a partecipazione statale che attuano il piano di investimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge e a quelle previste nella legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 , sono applicabili tutti i benefici previsti dalla presente legge.
Alle aziende a partecipazione statale che attuano il piano di investimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge e a quelle previste nella legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 , sono applicabili tutti i benefici previsti dalla presente legge.