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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18930/2023
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18930/2023
All'udienza del 05/02/2025 è presente l'avv. Dante in sostituzione dell'avv. Giulia
Margherita Castiglioni per capitale, è presente l'avv. Clemente Malatesta in CP_1
sost. avv. DE FEO LUIGI, per parte appellante.
I difensori concludono come in atti discutendo oralmente e chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice
Si ritira in camera in camera di consiglio.
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia De Bernardin
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18.10, assenti i procuratori delle parti allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
Pagina 1 N. R.G. 18930/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18930 /2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato Parte_1 P.IVA_1
in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. DE FEO LUIGI giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ; Controparte_2 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Margherita Castiglioni (C.F.
Pagina 2 ), e presso la stessa elettivamente domiciliata negli uffici C.F._2
dell'Avvocatura Capitolina siti in via del Tempio di Giove n. 21. Ai sensi CP_1
dell'art. 133 cpc. Dichiara di voler ricevere le comunicazioni
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che parte appellante ha impugnato la sentenza del giudice di pace di
24501/2022, RG 7030/2022, pubblicata in data 21.12.2022 lamentandone CP_1
l'erroneità per aver accolto l'eccezione di prescrizione del credito recato nella cartella che costituiva uno dei motivi del ricorso ex art.615 co.1 cpc posto a fondamento del giudizio di primo grado;
rilevato che nel giudizio di primo grado (introdotto con citazione notificata a mezzo pec il 04.02.2022) ha proposto opposizione avverso Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 09720219010058522000 ed avverso otto, delle svariate cartelle esattoriali alla stessa sottese (ossia: n. 09720110175461840000, n.
09720110175461840000, n. 09720130139569159000, n.09720130251406313000, la n. 09720130270107805000, n. 09720140010831161000, n. 09720140128657111000,
n. 09720140212908538000) lamentando -fra le altre cose- l'intervenuta prescrizione del credito recato nelle dette cartelle, fondato su verbali di accertamento di violazione del codice della strada elevati dal comune di CP_1
rilevato che nel giudizio di primo grado si sono costituiti l'agente per la riscossione -deducendo l'intervenuta interruzione della prescrizione- e CP_3
entrambi depositando documenti;
Pagina 3 rilevato che la sentenza di primo grado ha così deciso: "(…) oggetto del presente giudizio è quindi esclusivamente l'accertamento della legittimità della
pretesa dell'ente impositore. L'azione risulta fondata giacché la pretesa della PA alla
data della notifica dell'intimazione 22 Febbraio 2022 era prescritta, posto che le
notifiche delle cartelle sottostanti sono risalenti all'anno 2011 2013 2014 nel 2015
punto le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate da dispositivo.
P.Q.M.
II
Giudice di Pace definitivamente pronunciando così provvede: Accoglie l'opposizione
e dichiara la prescrizione del credito di cui all'intimazione di pagamento impugnata
per intervenuta prescrizione relativamente alle cartelle sottese di competenza di
questo giudice per come indicate in oggetto. Condanna in solido con CP_3
al pagamento delle spese di giudizio nei confronti Parte_1
dell'opponente che liquida nella misura di euro 1.350,00 oltre rimborso spese esenti, spese generali, IVA e CPA, che distrae in favore del procuratore antistatario”.;
rilevato che l'agente per la riscossione ha proposto appello lamentando la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e, quindi,
l'errato annullamento delle cartelle esattoriali n. 0972014022684726000,
n.09720151043204000, n.09720180080175529000, n.09720180111637328000 non oggetto del giudizio e l'infondatezza dell'opposizione proposta da Controparte_2
stante la legittimità' dell'operato dell' non essendo Parte_1
compiuta la prescrizione dei crediti opposti;
rilevato che la citazione in appello è stata notificata a il Controparte_2
20.03.2023 al procuratore costituito in primo grado in vista dell'udienza indicata in citazione del 26 giugno 2023 e che questa non si è costituita di tal che all'udienza del
23/11/2023 ne è stata dichiarata la contumacia;
Pagina 4 rilevato che si è costituita nel presente procedimento chiedendo CP_3
l'accoglimento dell'appello;
rilevato che risulta agli atti del fascicolo di primo grado di Parte_1
la notifica delle seguenti cartelle di pagamento con le relative modalità:
[...]
1. la cartella esattoriale n. 09720110175461840000 in data 27.07.2011 a mezzo consegna dell'atto a mani proprie del destinatario;
2. la cartella esattoriale n. 09720110257619959000 in data 08.03.2012 a mezzo consegna dell'atto a mani proprie del destinatario;
3. la cartella esattoriale n. 09720130139569159000 in data 18.03.2013, a mezzo consegna dell'atto a mani proprie del destinatario;
4. la cartella esattoriale n. 09720130251406313000 in data 13.07.2014, per irreperibilità relativa del destinatario al proprio indirizzo di residenza, ex artt. 140 cpc e 26 del DPR n. 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale di
Ladispoli, affissione del relativo avviso presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza;
5. la cartella esattoriale n. 09720130270107805000 in data 09.10.2013, a mezzo consegna dell'atto a mani della madre e successiva spedizione della raccomandata informativa al destinatario;
6. la cartella esattoriale n. 09720140010831161000 in data 01.06.2014, per irreperibilità relativa del destinatario al proprio indirizzo di residenza, ex artt. 140 cpc
26 del DPR n. 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale di
Ladispoli, affissione del relativo avviso presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza:
Pagina 5 7. la cartella esattoriale n. 09720140128657111000 in data 01.12.2014, per irreperibilità relativa del destinatario al proprio indirizzo di residenza, ex artt. 140 cpc e 26 del DPR n. 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale di
Ladispoli, affissione del relativo avviso presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza;
8. per irreperibilità relativa del destinatario al proprio indirizzo di residenza, ex artt.
140 irreperibilità relativa del destinatario al proprio indirizzo di residenza, ex artt.
140 cpc e 26 del DPR n. 602/197326, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa
Comunale di Ladispoli, affissione del relativo avviso presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa andata informativa al destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza;
rilevato che -successivamente- è stata poi effettuata notifica:
1. in data 21.03.2016, a mezzo consegna dell'atto a mani proprie del destinatario, del preavviso di fermo amministrativo n.
09780201500130508000 con il quale l'agente per la riscossione ha ingiunto il pagamento, tra tanti, anche del credito di cui alle predette otto cartelle esattoriali;
2. in data 22.01.2022 dell'intimazione di n. 0972021 9010058522000;
rilevato che la disciplina emergenziale prevista dal D.L. 18/2020 per affrontare il periodo di emergenza sanitaria epidemiologia da Covid- 19, all'art. 68, commi 1, del DL 18/2020, come modificato e integrato, ha disposto che dall'08.03.2020 al
31.08.2021: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche'
Pagina 6 dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. la sospensione delle
attività di notifica di tutti gli atti di riscossione, con conseguente proroga dei termini di prescrizione e decadenza” e che: “si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” il quale a sua volta prevede che:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle
stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche
processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in
materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore
degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”;
ritenuto che il combinato disposto delle disposizioni innanzi riportate comporta che per tutto il periodo di tempo indicato (ossia dall'08/03/2020 al 31/08/2021) è rimasta sospesa la prescrizione del termine per l'accertamento e la riscossione degli enti impositori, ivi compresi gli enti competenti per l'accertamento delle violazioni del codice della strada;
ritenuto -in conclusione- che sommato l'indicato il periodo di un anno, cinque mesi e ventiquattro giorni il credito dell'amministrazione -il cui ultimo atto di interruzione della prescrizione era da collocarsi al 21.03.20216- non era ancora prescritto al momento della notifica della cartella di pagamento -22.01.2022-;
ritenuto che l'appello va accolto;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
Pagina 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
ACCOGLIE l'appello con conseguente annullamento della pronuncia impugnata e rigetto dell'opposizione proposta da il 04.02.2022; Controparte_2
CONDANNA parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
e che liquida in euro 800,00 per compensi, CP_3 Parte_1
oltre spese generali, iva e cpa come per legge ciascuna per il primo grado di giudizio ed in euro 1.300,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge ciascuna per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 05.02.2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
Pagina 8
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18930/2023
All'udienza del 05/02/2025 è presente l'avv. Dante in sostituzione dell'avv. Giulia
Margherita Castiglioni per capitale, è presente l'avv. Clemente Malatesta in CP_1
sost. avv. DE FEO LUIGI, per parte appellante.
I difensori concludono come in atti discutendo oralmente e chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice
Si ritira in camera in camera di consiglio.
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia De Bernardin
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18.10, assenti i procuratori delle parti allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
Pagina 1 N. R.G. 18930/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18930 /2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato Parte_1 P.IVA_1
in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. DE FEO LUIGI giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ; Controparte_2 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Margherita Castiglioni (C.F.
Pagina 2 ), e presso la stessa elettivamente domiciliata negli uffici C.F._2
dell'Avvocatura Capitolina siti in via del Tempio di Giove n. 21. Ai sensi CP_1
dell'art. 133 cpc. Dichiara di voler ricevere le comunicazioni
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che parte appellante ha impugnato la sentenza del giudice di pace di
24501/2022, RG 7030/2022, pubblicata in data 21.12.2022 lamentandone CP_1
l'erroneità per aver accolto l'eccezione di prescrizione del credito recato nella cartella che costituiva uno dei motivi del ricorso ex art.615 co.1 cpc posto a fondamento del giudizio di primo grado;
rilevato che nel giudizio di primo grado (introdotto con citazione notificata a mezzo pec il 04.02.2022) ha proposto opposizione avverso Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 09720219010058522000 ed avverso otto, delle svariate cartelle esattoriali alla stessa sottese (ossia: n. 09720110175461840000, n.
09720110175461840000, n. 09720130139569159000, n.09720130251406313000, la n. 09720130270107805000, n. 09720140010831161000, n. 09720140128657111000,
n. 09720140212908538000) lamentando -fra le altre cose- l'intervenuta prescrizione del credito recato nelle dette cartelle, fondato su verbali di accertamento di violazione del codice della strada elevati dal comune di CP_1
rilevato che nel giudizio di primo grado si sono costituiti l'agente per la riscossione -deducendo l'intervenuta interruzione della prescrizione- e CP_3
entrambi depositando documenti;
Pagina 3 rilevato che la sentenza di primo grado ha così deciso: "(…) oggetto del presente giudizio è quindi esclusivamente l'accertamento della legittimità della
pretesa dell'ente impositore. L'azione risulta fondata giacché la pretesa della PA alla
data della notifica dell'intimazione 22 Febbraio 2022 era prescritta, posto che le
notifiche delle cartelle sottostanti sono risalenti all'anno 2011 2013 2014 nel 2015
punto le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate da dispositivo.
P.Q.M.
II
Giudice di Pace definitivamente pronunciando così provvede: Accoglie l'opposizione
e dichiara la prescrizione del credito di cui all'intimazione di pagamento impugnata
per intervenuta prescrizione relativamente alle cartelle sottese di competenza di
questo giudice per come indicate in oggetto. Condanna in solido con CP_3
al pagamento delle spese di giudizio nei confronti Parte_1
dell'opponente che liquida nella misura di euro 1.350,00 oltre rimborso spese esenti, spese generali, IVA e CPA, che distrae in favore del procuratore antistatario”.;
rilevato che l'agente per la riscossione ha proposto appello lamentando la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e, quindi,
l'errato annullamento delle cartelle esattoriali n. 0972014022684726000,
n.09720151043204000, n.09720180080175529000, n.09720180111637328000 non oggetto del giudizio e l'infondatezza dell'opposizione proposta da Controparte_2
stante la legittimità' dell'operato dell' non essendo Parte_1
compiuta la prescrizione dei crediti opposti;
rilevato che la citazione in appello è stata notificata a il Controparte_2
20.03.2023 al procuratore costituito in primo grado in vista dell'udienza indicata in citazione del 26 giugno 2023 e che questa non si è costituita di tal che all'udienza del
23/11/2023 ne è stata dichiarata la contumacia;
Pagina 4 rilevato che si è costituita nel presente procedimento chiedendo CP_3
l'accoglimento dell'appello;
rilevato che risulta agli atti del fascicolo di primo grado di Parte_1
la notifica delle seguenti cartelle di pagamento con le relative modalità:
[...]
1. la cartella esattoriale n. 09720110175461840000 in data 27.07.2011 a mezzo consegna dell'atto a mani proprie del destinatario;
2. la cartella esattoriale n. 09720110257619959000 in data 08.03.2012 a mezzo consegna dell'atto a mani proprie del destinatario;
3. la cartella esattoriale n. 09720130139569159000 in data 18.03.2013, a mezzo consegna dell'atto a mani proprie del destinatario;
4. la cartella esattoriale n. 09720130251406313000 in data 13.07.2014, per irreperibilità relativa del destinatario al proprio indirizzo di residenza, ex artt. 140 cpc e 26 del DPR n. 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale di
Ladispoli, affissione del relativo avviso presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza;
5. la cartella esattoriale n. 09720130270107805000 in data 09.10.2013, a mezzo consegna dell'atto a mani della madre e successiva spedizione della raccomandata informativa al destinatario;
6. la cartella esattoriale n. 09720140010831161000 in data 01.06.2014, per irreperibilità relativa del destinatario al proprio indirizzo di residenza, ex artt. 140 cpc
26 del DPR n. 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale di
Ladispoli, affissione del relativo avviso presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza:
Pagina 5 7. la cartella esattoriale n. 09720140128657111000 in data 01.12.2014, per irreperibilità relativa del destinatario al proprio indirizzo di residenza, ex artt. 140 cpc e 26 del DPR n. 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale di
Ladispoli, affissione del relativo avviso presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza;
8. per irreperibilità relativa del destinatario al proprio indirizzo di residenza, ex artt.
140 irreperibilità relativa del destinatario al proprio indirizzo di residenza, ex artt.
140 cpc e 26 del DPR n. 602/197326, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa
Comunale di Ladispoli, affissione del relativo avviso presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa andata informativa al destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza;
rilevato che -successivamente- è stata poi effettuata notifica:
1. in data 21.03.2016, a mezzo consegna dell'atto a mani proprie del destinatario, del preavviso di fermo amministrativo n.
09780201500130508000 con il quale l'agente per la riscossione ha ingiunto il pagamento, tra tanti, anche del credito di cui alle predette otto cartelle esattoriali;
2. in data 22.01.2022 dell'intimazione di n. 0972021 9010058522000;
rilevato che la disciplina emergenziale prevista dal D.L. 18/2020 per affrontare il periodo di emergenza sanitaria epidemiologia da Covid- 19, all'art. 68, commi 1, del DL 18/2020, come modificato e integrato, ha disposto che dall'08.03.2020 al
31.08.2021: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche'
Pagina 6 dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. la sospensione delle
attività di notifica di tutti gli atti di riscossione, con conseguente proroga dei termini di prescrizione e decadenza” e che: “si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” il quale a sua volta prevede che:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle
stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche
processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in
materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore
degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”;
ritenuto che il combinato disposto delle disposizioni innanzi riportate comporta che per tutto il periodo di tempo indicato (ossia dall'08/03/2020 al 31/08/2021) è rimasta sospesa la prescrizione del termine per l'accertamento e la riscossione degli enti impositori, ivi compresi gli enti competenti per l'accertamento delle violazioni del codice della strada;
ritenuto -in conclusione- che sommato l'indicato il periodo di un anno, cinque mesi e ventiquattro giorni il credito dell'amministrazione -il cui ultimo atto di interruzione della prescrizione era da collocarsi al 21.03.20216- non era ancora prescritto al momento della notifica della cartella di pagamento -22.01.2022-;
ritenuto che l'appello va accolto;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
Pagina 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
ACCOGLIE l'appello con conseguente annullamento della pronuncia impugnata e rigetto dell'opposizione proposta da il 04.02.2022; Controparte_2
CONDANNA parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
e che liquida in euro 800,00 per compensi, CP_3 Parte_1
oltre spese generali, iva e cpa come per legge ciascuna per il primo grado di giudizio ed in euro 1.300,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge ciascuna per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 05.02.2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
Pagina 8