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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/07/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. P.U. 6/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 6/2025 P.U. promosso da
presso il Tribunaledi Ragusa Parte_1
nei confronti di
Controparte_1
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; che il debitore in pendenza dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ha presentato domanda di accesso a strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, in particolare ha presentato domanda di concordato prenotativo;
pagina 1 di 5 che il termine concesso dal Tribunale, successivamente prorogato, è inutilmente spirato,
e lo stesso debitore in data 8.7.2025 (ultimo giorno utile per la presentazione della proposta concordataria), ha rinunciato al ricorso per concordato preventivo;
che il giudice delegato ha fissato apposita udienza per la trattazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI, risultando pacifico il mancato possesso congiunto dei tre requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d); basti considerare l'indebitamento complessivo, pari a quasi un milione di euro;
vds. inoltre i bilanci presentati dallo stesso debitore, che attestano un attivo patrimoniale di oltre 2.500.000,00 nel triennio di riferimento;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di Controparte_1
insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: 1) il conclamato e vistoso inadempimento dei debiti erariali;
2) i tentativi infruttuosi di risoluzione della crisi, di cui uno recente e l'altro collocato nel 2017 (mancata omologa di un primo concordato preventivo); 3)
l'esistenza di procedure esecutive in corso (procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.52/2021 RGE Tribunale di Ragusa, tutt'ora pendente); ritenuto peraltro che dagli stessi bilanci depositati dal debitore in liquidazione emerge che le attività non sono sufficienti a coprire i debiti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del OR (che si conferma nella persona del Commissario
Giudiziale già nominato) dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
DICHIARA
pagina 2 di 5 venuti meno gli effetti del decreto di concessione del termine ex art. 44 CCII del
10.3.2025 e di proroga del 9.5.2025.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
, CF , con sede legale in Modica c.da Addolorata Mola
[...] P.IVA_1
s.n.; nomina il dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv Valeria Padua, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il OR, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina
pagina 3 di 5 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale, ove già non provveduto, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 11.12.2025 ore 9.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del OR, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal OR, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; nell'avviso di cui all'art. 200 CCII il OR chiederà ai creditori se siano disponibili ad assumere l'incarico di far parte del comitato dei creditori, con pagina 4 di 5 l'avvertenza che la mancata dichiarazione di disponibilità si intenderà preclusiva della nomina come membro del comitato medesimo;
segnala al OR che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al OR ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 23/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 6/2025 P.U. promosso da
presso il Tribunaledi Ragusa Parte_1
nei confronti di
Controparte_1
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; che il debitore in pendenza dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ha presentato domanda di accesso a strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, in particolare ha presentato domanda di concordato prenotativo;
pagina 1 di 5 che il termine concesso dal Tribunale, successivamente prorogato, è inutilmente spirato,
e lo stesso debitore in data 8.7.2025 (ultimo giorno utile per la presentazione della proposta concordataria), ha rinunciato al ricorso per concordato preventivo;
che il giudice delegato ha fissato apposita udienza per la trattazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI, risultando pacifico il mancato possesso congiunto dei tre requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d); basti considerare l'indebitamento complessivo, pari a quasi un milione di euro;
vds. inoltre i bilanci presentati dallo stesso debitore, che attestano un attivo patrimoniale di oltre 2.500.000,00 nel triennio di riferimento;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di Controparte_1
insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: 1) il conclamato e vistoso inadempimento dei debiti erariali;
2) i tentativi infruttuosi di risoluzione della crisi, di cui uno recente e l'altro collocato nel 2017 (mancata omologa di un primo concordato preventivo); 3)
l'esistenza di procedure esecutive in corso (procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.52/2021 RGE Tribunale di Ragusa, tutt'ora pendente); ritenuto peraltro che dagli stessi bilanci depositati dal debitore in liquidazione emerge che le attività non sono sufficienti a coprire i debiti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del OR (che si conferma nella persona del Commissario
Giudiziale già nominato) dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
DICHIARA
pagina 2 di 5 venuti meno gli effetti del decreto di concessione del termine ex art. 44 CCII del
10.3.2025 e di proroga del 9.5.2025.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
, CF , con sede legale in Modica c.da Addolorata Mola
[...] P.IVA_1
s.n.; nomina il dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv Valeria Padua, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il OR, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina
pagina 3 di 5 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale, ove già non provveduto, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 11.12.2025 ore 9.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del OR, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal OR, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; nell'avviso di cui all'art. 200 CCII il OR chiederà ai creditori se siano disponibili ad assumere l'incarico di far parte del comitato dei creditori, con pagina 4 di 5 l'avvertenza che la mancata dichiarazione di disponibilità si intenderà preclusiva della nomina come membro del comitato medesimo;
segnala al OR che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al OR ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 23/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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