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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/11/2025, n. 8703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8703 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9830/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25/02/2023 da:
(C.F. ) nata a MILANO in [...] Parte_1 C.F._1
18.11.1987, rappresentata e difesa dall' Avv. Cristina Callegari nel cui studio in Via Lombroso n.54,
MILANO è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
RICORRENTE
Contro
nato a [...] – Controparte_1
DO DE HI (BRASILE), il 25.08.1983;
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 16.03.2023.
OGGETTO: Separazione Giudiziale
CONCLUSIONI PER : Parte_1
“ In via principale, nel merito:
1). Dichiarare la separazione personale dei coniugi, senza condizioni.”
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in Lugano (Svizzera) in data 02.02.2012 (atto iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Pieve Porto Morone (PV), anno 2012, atto n° 3, Parte
II, Serie C); dal matrimonio non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 25.02.2023 la Sig. ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di dichiarare la separazione personale dal marito, senza ulteriori condizioni.
All'udienza del 03/07/2025, il Presidente f.f. – verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo ed impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione - assumeva le dichiarazioni di parte ricorrente, la quale dichiarava: “intendo separami. Faccio presente che sono separata di fatto dal 2016. Non ho più alcuna notizia di mio marito da oltre un anno e mezzo. Aveva tentato di contattarlo per una esortazione consensuale , ma lui si è dimostrato sfuggente e non collaborativo e quindi si è reso necessario il presente giudizio. Faccio presente che di recente mi sono trasferita a vivere a Lanzarote. Sono economicamente autosufficiente. Non ho richieste di natura economica.”
Il Presidente f.f. preso atto che non vi sono figli minori da tutelare, né domande economiche, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
All'udienza del 11.11.2025, il Giudice, dichiarata la contumacia di Controparte_1
, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei
[...] termini di cui all'art. 190 c.p.c. vista l'espressa rinuncia.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Sulla giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Sulla domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
2 Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.
Invero, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze così come evidenziate e riferite dalla ricorrente nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei su esposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. in conformità della domanda delle parti.
Sulle spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1) DICHIARA, ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in Lugano (Svizzera) in data 02.02.2012 (atto iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Pieve Porto Morone (PV), atto n° 3, Parte II, Serie C, anno 2012);
2) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pieve Porto Morone (PV), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) NULLA sulle spese.
Milano, 12 novembre 2025
3 Il Giudice Rel. est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25/02/2023 da:
(C.F. ) nata a MILANO in [...] Parte_1 C.F._1
18.11.1987, rappresentata e difesa dall' Avv. Cristina Callegari nel cui studio in Via Lombroso n.54,
MILANO è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
RICORRENTE
Contro
nato a [...] – Controparte_1
DO DE HI (BRASILE), il 25.08.1983;
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 16.03.2023.
OGGETTO: Separazione Giudiziale
CONCLUSIONI PER : Parte_1
“ In via principale, nel merito:
1). Dichiarare la separazione personale dei coniugi, senza condizioni.”
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in Lugano (Svizzera) in data 02.02.2012 (atto iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Pieve Porto Morone (PV), anno 2012, atto n° 3, Parte
II, Serie C); dal matrimonio non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 25.02.2023 la Sig. ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di dichiarare la separazione personale dal marito, senza ulteriori condizioni.
All'udienza del 03/07/2025, il Presidente f.f. – verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo ed impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione - assumeva le dichiarazioni di parte ricorrente, la quale dichiarava: “intendo separami. Faccio presente che sono separata di fatto dal 2016. Non ho più alcuna notizia di mio marito da oltre un anno e mezzo. Aveva tentato di contattarlo per una esortazione consensuale , ma lui si è dimostrato sfuggente e non collaborativo e quindi si è reso necessario il presente giudizio. Faccio presente che di recente mi sono trasferita a vivere a Lanzarote. Sono economicamente autosufficiente. Non ho richieste di natura economica.”
Il Presidente f.f. preso atto che non vi sono figli minori da tutelare, né domande economiche, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
All'udienza del 11.11.2025, il Giudice, dichiarata la contumacia di Controparte_1
, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei
[...] termini di cui all'art. 190 c.p.c. vista l'espressa rinuncia.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Sulla giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Sulla domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
2 Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.
Invero, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze così come evidenziate e riferite dalla ricorrente nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei su esposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. in conformità della domanda delle parti.
Sulle spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1) DICHIARA, ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in Lugano (Svizzera) in data 02.02.2012 (atto iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Pieve Porto Morone (PV), atto n° 3, Parte II, Serie C, anno 2012);
2) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pieve Porto Morone (PV), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) NULLA sulle spese.
Milano, 12 novembre 2025
3 Il Giudice Rel. est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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