TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/11/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 116/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 116/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
(C.F. ), nata ad [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in C. da Camerini s.n., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Isabella Capriglia, del foro di
RM (c.f. , con studio in RM, Via Gaetano Donizetti 20, con pec C.F._2
Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO
, società concessionaria del servizio pubblico di Controparte_1 riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Brindisi, Via Santa Lucia
10, in persona del Dirigente, legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico notifica.acc. Email_2
-OPPOSTA-
NONCHÉ CONTRO
(C. F. e P. I. ), in persona del suo direttore in carica, Controparte_2 P.IVA_1 con sede in Via Barberini n. 38 (00187) Roma , Filiale di Puglia e Controparte_2
Basilicata (C. F. e P. I. ), in persona del suo direttore in carica, con sede in Bari, P.IVA_1
Via Amendola 164\D, entrambe elettivamente domiciliate rispettivamente presso l'Avvocatura
Generale e Distrettuale di Stato, con pec: e Email_3
Email_4
-OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato presso l' e l' Controparte_1 CP_2
la Sig.ra impugnava la cartella di pagamento n.
[...] Parte_1
024020230014154824000 emessa dall' con Controparte_3 cui si chiedeva il pagamento, nel termine di giorni 60, della complessiva somma di € 1
193.828,72 sulla scorta del ruolo n. 2023/000280.
L'opponente nel proprio atto sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica del ruolo nr
2023/000280 reso esecutivo il 18/09/23 in relazione alla sentenza del Tribunale di Bari nr.
2540/2023 che, allo stato, risultava impugnata innanzi alla Corte d'appello di Bari, alla quale aveva proposto istanza di sospensione.
Pertanto, il titolo, costituito dalla sentenza 2540/'23, non poteva considerarsi definitivo in quanto ancora sub judice.
Invero, la non formulava autonomi motivi di opposizione avverso la cartella e Pt_1 concludeva chiedendo a questo Giudice, oltre alla sospensione dell'atto impugnato, la declaratoria di non definitività del titolo che, a suo dire, sarebbe stato posto a base della cartella di pagamento.
La cartella di pagamento impugnata era stata emessa a seguito del ruolo formato sulla base della richiesta di pagamento dell' del 23/05/2007, successivamente Controparte_2 reiterata, e formulata per occupazione sine titulo di bene demaniale.
Il ruolo era stato emesso sulla base delle richieste di pagamento avanzate dall' CP_2
e non sulla base della sentenza di primo grado del Tribunale di Bari nr. 2540/'23
[...] che, in quanto sentenza di rigetto, non potrebbe avere efficacia esecutiva.
Le somme ingiunte erano state chieste difatti a titolo di pagamento per indennità di occupazione abusiva di area demaniale nel Comune di Ostuni — località Camerini e sono riferite al periodo di occupazione fino al 2000, ossia fino a quando vi era stata la competenza statale nella gestione amministrativa delle aree demaniali marittime, a cui sono poi subentrate, ai sensi dell'art, 105 del D. Lgs. 112/98, le Regioni competenti per territorio.
All'origine dei fatti vi era che la Sig.ra veniva denunciata all'Autorità Parte_1
Giudiziaria dalla Capitaneria di Porto di Brindisi con la CNR 08/2004 del 15/01/2004 per la realizzazione di un immobile su suolo demaniale marittimo in assenza di autorizzazioni e/o concessioni per una superficie di mq 147,30 riportata al Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio di mappa 17, p.lla 347 sub 1, 3 e 4 in località Villanova – Camerini.
A seguito della comunicazione della notizia di reato l' , in virtù dell'art. Controparte_2
1, comma 274 della legge 311/04 inviava alla “una prima richiesta di pagamento” con Pt_1 nota prot. 2007PRP03619 del 23/05/2007 con cui chiedeva il pagamento degli indennizzi dovuti che quantificava in € 130.434,23 per il periodo 01/01/1977 al 31/12/2000.
Quindi, non avendo ricevuto il pagamento, con la “seconda richiesta di pagamento” del
27/07/2011 ne sollecitava lo stesso.
Avverso la seconda richiesta il cui inoltro, ai sensi dell'art. 1, comma 274 della legge 311/11, in caso di mancato pagamento, consentiva all' di procedere all'iscrizione a ruolo delle CP_2 somme, la Sig.ra proponeva l'azione di accertamento negativo del credito innanzi al Pt_1
Tribunale di Bari chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività degli atti di intimazione n. prot. 2011/27092 e n. prot. 2011/18138 e l'intervenuta prescrizione estintiva del credito vantato dall' a mezzo dei suddetti atti di intimazione. CP_2
2
Nel merito chiedeva che venisse accertato e dichiarato che l'attrice non era tenuta a pagare quanto richiesto, nonché che venisse dichiarata l'invalidità o la nullità o l'inefficacia dei predetti atti di intimazione con conseguente annullamento o disapplicazione degli stessi. Con sentenza n. 2540/2023 del 22 giugno 2023, il giudice prime cure rigettava le domande attoree condannando la al rimborso delle spese processuali in favore della parte convenuta. Pt_1
L' quindi, con nota prot. 13586 del 01/08/2023, comunicava all'attrice l'avvio della CP_2 procedura di riscossione mediante l'iscrizione a ruolo ex art. 1, comma 274, della legge
311/2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile.
1.Come già evidenziato, l'attrice impugnando la cartella di pagamento, non denunciava vizi propri e specifici della stessa, ma chiedeva a questo Tribunale adito di accertare la non definitività della pronuncia resa dal Giudice del giudizio presupposto e, quindi, di dichiarare la non esecutività della stessa e la conseguente inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.
Orbene, la cartella di pagamento è stata emessa a seguito della formazione del ruolo nr.
2023/000280 reso esecutivo il 15/09/23.
Dalla lettura della cartella nella parte relativa al dettaglio degli addebiti emerge chiaramente che la stessa risulta emessa sulla base della richiesta di pagamento prot. 3619 del 23/05/07, emessa a titolo di richiesta dell'indennizzo per l'occupazione abusiva del suolo demaniale marittimo.
Quindi, a fondamento della cartella non vi è la sentenza del Tribunale di Bari nr. 2540/23, ma la richiesta di pagamento degli indennizzi formulata dall' a sensi Controparte_2 dell'art. 1, comma 274 della legge 311/04 che così recita: “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' ovvero degli enti gestori, Controparte_2 della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di diritto con l'esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo”.
Il titolo, quindi, è costituito dalla stessa cartella e non dalla sentenza di primo grado del
Tribunale di Bari, la cui non immediata esecutività, pertanto, non rileva.
D'altronde, a tal riguardo, vi è da evidenziare che la sentenza de qua è una pronuncia di 3
primo grado, di rigetto e, quindi, di mero accertamento e, come tale, priva di efficacia esecutiva.
2. Sotto altro profilo, l'opponente contestava la stessa sussistenza del diritto sostanziale, azionato in sede esecutiva, negandone la fondatezza, per l'inesistenza dei suoi elementi costitutivi.
In relazione a tale secondo profilo di doglianza che inerisce al merito della pretesa, valgano le seguenti considerazioni.
Deve ritenersi l'inammissibilità di tali ragioni di doglianza, così come proposte, non potendo questo Tribunale entrare nel merito della questione relativa all'effettiva debenza degli importi richiesti.
Infatti, risulta già pendente il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Bari avverso la sentenza di primo grado che aveva ad oggetto proprio l'accertamento negativo del diritto dell' di CP_2 richiedere il pagamento degli indennizzi per l'occupazione sine titulo di bene demaniale.
Qualunque questione relativa alla fondatezza della pretesa dell' risulta, quindi, CP_2 devoluta alla competenza della predetta Corte, unico giudice competente, funzionalmente, a potersi pronunciare sulle domande proposte dalla anche con il presente atto. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione di parte attorea e, per l'effetto, dichiara la validità ed efficacia dell'opposta cartella di pagamento n. 02420230014154824000, notificata il 19.12.2023;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre contributo forfettario, IVA e CAP, se dovute;
Così deciso in Brindisi, in data 10.11.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Ivan NATALI
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE SENTENZA È STATA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DELLA DOTT.SSA
. Controparte_4
4
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 116/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
(C.F. ), nata ad [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in C. da Camerini s.n., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Isabella Capriglia, del foro di
RM (c.f. , con studio in RM, Via Gaetano Donizetti 20, con pec C.F._2
Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO
, società concessionaria del servizio pubblico di Controparte_1 riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Brindisi, Via Santa Lucia
10, in persona del Dirigente, legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico notifica.acc. Email_2
-OPPOSTA-
NONCHÉ CONTRO
(C. F. e P. I. ), in persona del suo direttore in carica, Controparte_2 P.IVA_1 con sede in Via Barberini n. 38 (00187) Roma , Filiale di Puglia e Controparte_2
Basilicata (C. F. e P. I. ), in persona del suo direttore in carica, con sede in Bari, P.IVA_1
Via Amendola 164\D, entrambe elettivamente domiciliate rispettivamente presso l'Avvocatura
Generale e Distrettuale di Stato, con pec: e Email_3
Email_4
-OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato presso l' e l' Controparte_1 CP_2
la Sig.ra impugnava la cartella di pagamento n.
[...] Parte_1
024020230014154824000 emessa dall' con Controparte_3 cui si chiedeva il pagamento, nel termine di giorni 60, della complessiva somma di € 1
193.828,72 sulla scorta del ruolo n. 2023/000280.
L'opponente nel proprio atto sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica del ruolo nr
2023/000280 reso esecutivo il 18/09/23 in relazione alla sentenza del Tribunale di Bari nr.
2540/2023 che, allo stato, risultava impugnata innanzi alla Corte d'appello di Bari, alla quale aveva proposto istanza di sospensione.
Pertanto, il titolo, costituito dalla sentenza 2540/'23, non poteva considerarsi definitivo in quanto ancora sub judice.
Invero, la non formulava autonomi motivi di opposizione avverso la cartella e Pt_1 concludeva chiedendo a questo Giudice, oltre alla sospensione dell'atto impugnato, la declaratoria di non definitività del titolo che, a suo dire, sarebbe stato posto a base della cartella di pagamento.
La cartella di pagamento impugnata era stata emessa a seguito del ruolo formato sulla base della richiesta di pagamento dell' del 23/05/2007, successivamente Controparte_2 reiterata, e formulata per occupazione sine titulo di bene demaniale.
Il ruolo era stato emesso sulla base delle richieste di pagamento avanzate dall' CP_2
e non sulla base della sentenza di primo grado del Tribunale di Bari nr. 2540/'23
[...] che, in quanto sentenza di rigetto, non potrebbe avere efficacia esecutiva.
Le somme ingiunte erano state chieste difatti a titolo di pagamento per indennità di occupazione abusiva di area demaniale nel Comune di Ostuni — località Camerini e sono riferite al periodo di occupazione fino al 2000, ossia fino a quando vi era stata la competenza statale nella gestione amministrativa delle aree demaniali marittime, a cui sono poi subentrate, ai sensi dell'art, 105 del D. Lgs. 112/98, le Regioni competenti per territorio.
All'origine dei fatti vi era che la Sig.ra veniva denunciata all'Autorità Parte_1
Giudiziaria dalla Capitaneria di Porto di Brindisi con la CNR 08/2004 del 15/01/2004 per la realizzazione di un immobile su suolo demaniale marittimo in assenza di autorizzazioni e/o concessioni per una superficie di mq 147,30 riportata al Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio di mappa 17, p.lla 347 sub 1, 3 e 4 in località Villanova – Camerini.
A seguito della comunicazione della notizia di reato l' , in virtù dell'art. Controparte_2
1, comma 274 della legge 311/04 inviava alla “una prima richiesta di pagamento” con Pt_1 nota prot. 2007PRP03619 del 23/05/2007 con cui chiedeva il pagamento degli indennizzi dovuti che quantificava in € 130.434,23 per il periodo 01/01/1977 al 31/12/2000.
Quindi, non avendo ricevuto il pagamento, con la “seconda richiesta di pagamento” del
27/07/2011 ne sollecitava lo stesso.
Avverso la seconda richiesta il cui inoltro, ai sensi dell'art. 1, comma 274 della legge 311/11, in caso di mancato pagamento, consentiva all' di procedere all'iscrizione a ruolo delle CP_2 somme, la Sig.ra proponeva l'azione di accertamento negativo del credito innanzi al Pt_1
Tribunale di Bari chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività degli atti di intimazione n. prot. 2011/27092 e n. prot. 2011/18138 e l'intervenuta prescrizione estintiva del credito vantato dall' a mezzo dei suddetti atti di intimazione. CP_2
2
Nel merito chiedeva che venisse accertato e dichiarato che l'attrice non era tenuta a pagare quanto richiesto, nonché che venisse dichiarata l'invalidità o la nullità o l'inefficacia dei predetti atti di intimazione con conseguente annullamento o disapplicazione degli stessi. Con sentenza n. 2540/2023 del 22 giugno 2023, il giudice prime cure rigettava le domande attoree condannando la al rimborso delle spese processuali in favore della parte convenuta. Pt_1
L' quindi, con nota prot. 13586 del 01/08/2023, comunicava all'attrice l'avvio della CP_2 procedura di riscossione mediante l'iscrizione a ruolo ex art. 1, comma 274, della legge
311/2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile.
1.Come già evidenziato, l'attrice impugnando la cartella di pagamento, non denunciava vizi propri e specifici della stessa, ma chiedeva a questo Tribunale adito di accertare la non definitività della pronuncia resa dal Giudice del giudizio presupposto e, quindi, di dichiarare la non esecutività della stessa e la conseguente inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.
Orbene, la cartella di pagamento è stata emessa a seguito della formazione del ruolo nr.
2023/000280 reso esecutivo il 15/09/23.
Dalla lettura della cartella nella parte relativa al dettaglio degli addebiti emerge chiaramente che la stessa risulta emessa sulla base della richiesta di pagamento prot. 3619 del 23/05/07, emessa a titolo di richiesta dell'indennizzo per l'occupazione abusiva del suolo demaniale marittimo.
Quindi, a fondamento della cartella non vi è la sentenza del Tribunale di Bari nr. 2540/23, ma la richiesta di pagamento degli indennizzi formulata dall' a sensi Controparte_2 dell'art. 1, comma 274 della legge 311/04 che così recita: “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' ovvero degli enti gestori, Controparte_2 della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di diritto con l'esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo”.
Il titolo, quindi, è costituito dalla stessa cartella e non dalla sentenza di primo grado del
Tribunale di Bari, la cui non immediata esecutività, pertanto, non rileva.
D'altronde, a tal riguardo, vi è da evidenziare che la sentenza de qua è una pronuncia di 3
primo grado, di rigetto e, quindi, di mero accertamento e, come tale, priva di efficacia esecutiva.
2. Sotto altro profilo, l'opponente contestava la stessa sussistenza del diritto sostanziale, azionato in sede esecutiva, negandone la fondatezza, per l'inesistenza dei suoi elementi costitutivi.
In relazione a tale secondo profilo di doglianza che inerisce al merito della pretesa, valgano le seguenti considerazioni.
Deve ritenersi l'inammissibilità di tali ragioni di doglianza, così come proposte, non potendo questo Tribunale entrare nel merito della questione relativa all'effettiva debenza degli importi richiesti.
Infatti, risulta già pendente il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Bari avverso la sentenza di primo grado che aveva ad oggetto proprio l'accertamento negativo del diritto dell' di CP_2 richiedere il pagamento degli indennizzi per l'occupazione sine titulo di bene demaniale.
Qualunque questione relativa alla fondatezza della pretesa dell' risulta, quindi, CP_2 devoluta alla competenza della predetta Corte, unico giudice competente, funzionalmente, a potersi pronunciare sulle domande proposte dalla anche con il presente atto. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione di parte attorea e, per l'effetto, dichiara la validità ed efficacia dell'opposta cartella di pagamento n. 02420230014154824000, notificata il 19.12.2023;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre contributo forfettario, IVA e CAP, se dovute;
Così deciso in Brindisi, in data 10.11.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Ivan NATALI
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE SENTENZA È STATA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DELLA DOTT.SSA
. Controparte_4
4