CASS
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2024, n. 41525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41525 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI nei confronti di: ME VO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/06/2024 del TRIBUNALE di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1.11 tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Rimini annullava il decreto che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta (a) dei profitti delle truffe, correlate all'abuso dei bonus edilizi, consumate ai danni di privati e descritte nei capi di imputazione da 1) a 13), da 15) a 25), nonché nel capo 29), (b) della società N.G. C. s.r.l. con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, i conti correnti Penale Sent. Sez. 2 Num. 41525 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 09/10/2024 bancari, i libretti di risparmio ed i depositi bancari intestati per un valore di 85.321 euro per garantire la confisca diretta ai sensi degli artt. 322-ter e 640-quater cod. pen. in relazione al fumus del reato di truffa ai danni dello Stato. Il tribunale riteneva (a) che non sussistesse il fumus delle truffe ai danni dei privati (b) che in relazione alle truffe ai danni dello Stato contestate ai capi 26), 27) e 28) mancasse la motivazione in ordine al periculum in mora. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il rappresentante della Procura della Repubblica presso il tribunale di Rimini, che deduceva: 2.1. violazione di legge: in relazione ai capi 26), 27), e 28) la motivazione in ordine al periculum - contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato - sarebbe sussistente e si rinverrebbe espressamente alle pagg. 63), 64), e 68) del provvedimento genetico;
2.2. violazione di legge: con riferimento alle truffe contestate nei capi da 1) a 25) e nel capo 29) la valutazione in ordine alla insussistenza del fumus delle truffe consumate ai danni dei privati non avrebbe tenuto conto degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini i quali, contrariamente a quanto ritenuto, dimostrerebbe la sussistenza dei gravi indizi di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è fondato. Il Tribunale, con specifico riferimento alle truffe contestate ai capi 26), 27) e 28) annullava il decreto di sequestro, ritenendo che non vi fosse la motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Sul punto il collegio riafferma che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero dì quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade,Rv. 281848 - 01). Come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, il tribunale ha posto a fondamento della decisione di annullamento il contenuto del passaggio motivazionale - rinvenibile a pagina 64 del decreto genetico - in cui il giudice per le indagini preliminari ha richiamato un principio di diritto "superato" circa gli oneri motivazionali gravanti sul giudice che 2 dispone la confisca ai sensi dell'art. 321, comma 2 cod. proc. pen., in patente contrasto con quello affermato dalle Sezioni unite nel caso "Ellade", Sebbene tale errore sia effettivamente presente nella motivazione del provvedimento genetico, tuttavia, a tale erronea affermazione si associa l'effettiva ed espressa identificazione delle ragioni che giustificavano il sequestro, sia nella parte in cui allo stesso era stata riconosciuta una funzione "impeditiva", ai sensi del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., sia nella parte in cui allo stesso era stata riconosciuta una funzione "anticipatoria" degli effetti della confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Il giudice per le indagini preliminari affermava, infatti, che la disponibilità in capo a Mele della società "N.G.C. S.r.l." avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze del reato, il che legittimava il sequestro impeditivo, individuando specificamente il pericolo cautelare necessario per disporre il sequestro impeditivo (pag. 68 del provvedimento genetico). E riteneva, altresì, che la società (le quote societarie.beni strumentali jai conti correnti, libretti di risparmio etc.) integrasse sia una "cosa pertinente al reato", sia il "profitto" del reato stesso, il che consentiva di giustificare il vincolo ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di rito, unitamente al già rilevato pericolo di dispersione del bene (pag. 68 del provvedimento genetico). Del pari, con riferimento al vincolo dei tre crediti fittizi (del valore complessivo di euro 85.321 euro), il giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento genetico, aveva rilevato che la disponibilità degli stessi in capo a Mele avrebbe potuto consentirne la commercializzazione e, pertanto, aggravare le conseguenze del reato (pag. 66 del decreto di sequestro). Anche in tal caso il pericolo cautelare risulta rilevato dal primo giudice Non si versa, dunque, in un caso di "omessa" motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, dato che alla erronea affermazione contenuta a pagina 64 del provvedimento genetico, si associa una motivazione "effettiva" sulla sussistenza del pericolo cautelare (contenuta alle pagg. 66 e 68), che impedisce di ritenere legittimo il provvedimento di annullamento perché fondato sulla erronea valutazione in ordine alla totale omissione della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo cautelare. Sul punto il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio al Tribunale di Rimini, che provvederà a rivalutare la legittimità del vincolo sulla base delle - sussistenti e non omesse - valutazioni che il primo giudice ha effettuato in ordine al pericolo cautelare. 2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità, in quanto si risolve nella contestazione della motivazione posta a fondamento dell'annullamento del decreto di sequestro nella parte in cui questo aveva ritenuto sussistente il fumus delle truffe ai danni dei privati. 3 Si ribadisce infatti che nella materia della cautela reale il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione. E' ius receptum che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi dì coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Nel caso in esame il tribunale forniva una approfondita ed analitica motivazione in ordine alla capacità dimostrativa degli elementi raccolti, ritenendo che non emergessero i gravi indizi delle truffe ai danni di privati. Veniva ritenuto che la società "N.G.C. s.r.l." svolgeva effettiva attività di impresa, proprio nel settore dei bonus facciate e che molti dei lavori commissionati erano stati portati a compimento (nel cassetto fiscale della società figuravano crediti per oltre e 700.000 euro). Si riteneva pertanto che l'effettività dell'attività imprenditoriale, connotata da modalità negoziali complessivamente lecite, impedisse di ritenere che i rapporti contrattuali con i querelanti fossero fraudolenti. Secondo il Tribunale, infatti, non sarebbero indicativi della volontà truffaldina né la serialità delle condotte, né il fatto che la società non avesse provveduto a restituire le caparre (benché formalmente diffidata), né la pendenza di altri procedimenti. Veniva ritenuto, infine, che l'aumento di capitale della società sarebbe una condotta incongrua con la volontà truffaldina (pagg.
5-7 del provvedimento impugnato). La analiticità del percorso argomentativo tracciato per giustificare raccoglimento del riesame in ordine alla insussistenza dei gravi indizi delle truffe ai danni dei privati impedisce di ritenere che si vertcv in un caso di motivazione "apparente" o "inesistente". Esclusa la sussistenza di un vizio di legge per motivazione omessa o apparente, e ribadito che nella materia della cautela reale non è consentito il ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la doglianza proposta con il secondo motivo di ricorso deve essere - come anticipato - dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
4 L'estensore Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi 26), 27) e 28) e rinvia per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Rimini competente ai sensi dell'articolo 324, co. 5, Cod. proc. pen.. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il giorno 9 ottobre 2024 La Presidente
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1.11 tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Rimini annullava il decreto che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta (a) dei profitti delle truffe, correlate all'abuso dei bonus edilizi, consumate ai danni di privati e descritte nei capi di imputazione da 1) a 13), da 15) a 25), nonché nel capo 29), (b) della società N.G. C. s.r.l. con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, i conti correnti Penale Sent. Sez. 2 Num. 41525 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 09/10/2024 bancari, i libretti di risparmio ed i depositi bancari intestati per un valore di 85.321 euro per garantire la confisca diretta ai sensi degli artt. 322-ter e 640-quater cod. pen. in relazione al fumus del reato di truffa ai danni dello Stato. Il tribunale riteneva (a) che non sussistesse il fumus delle truffe ai danni dei privati (b) che in relazione alle truffe ai danni dello Stato contestate ai capi 26), 27) e 28) mancasse la motivazione in ordine al periculum in mora. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il rappresentante della Procura della Repubblica presso il tribunale di Rimini, che deduceva: 2.1. violazione di legge: in relazione ai capi 26), 27), e 28) la motivazione in ordine al periculum - contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato - sarebbe sussistente e si rinverrebbe espressamente alle pagg. 63), 64), e 68) del provvedimento genetico;
2.2. violazione di legge: con riferimento alle truffe contestate nei capi da 1) a 25) e nel capo 29) la valutazione in ordine alla insussistenza del fumus delle truffe consumate ai danni dei privati non avrebbe tenuto conto degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini i quali, contrariamente a quanto ritenuto, dimostrerebbe la sussistenza dei gravi indizi di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è fondato. Il Tribunale, con specifico riferimento alle truffe contestate ai capi 26), 27) e 28) annullava il decreto di sequestro, ritenendo che non vi fosse la motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Sul punto il collegio riafferma che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero dì quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade,Rv. 281848 - 01). Come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, il tribunale ha posto a fondamento della decisione di annullamento il contenuto del passaggio motivazionale - rinvenibile a pagina 64 del decreto genetico - in cui il giudice per le indagini preliminari ha richiamato un principio di diritto "superato" circa gli oneri motivazionali gravanti sul giudice che 2 dispone la confisca ai sensi dell'art. 321, comma 2 cod. proc. pen., in patente contrasto con quello affermato dalle Sezioni unite nel caso "Ellade", Sebbene tale errore sia effettivamente presente nella motivazione del provvedimento genetico, tuttavia, a tale erronea affermazione si associa l'effettiva ed espressa identificazione delle ragioni che giustificavano il sequestro, sia nella parte in cui allo stesso era stata riconosciuta una funzione "impeditiva", ai sensi del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., sia nella parte in cui allo stesso era stata riconosciuta una funzione "anticipatoria" degli effetti della confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Il giudice per le indagini preliminari affermava, infatti, che la disponibilità in capo a Mele della società "N.G.C. S.r.l." avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze del reato, il che legittimava il sequestro impeditivo, individuando specificamente il pericolo cautelare necessario per disporre il sequestro impeditivo (pag. 68 del provvedimento genetico). E riteneva, altresì, che la società (le quote societarie.beni strumentali jai conti correnti, libretti di risparmio etc.) integrasse sia una "cosa pertinente al reato", sia il "profitto" del reato stesso, il che consentiva di giustificare il vincolo ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di rito, unitamente al già rilevato pericolo di dispersione del bene (pag. 68 del provvedimento genetico). Del pari, con riferimento al vincolo dei tre crediti fittizi (del valore complessivo di euro 85.321 euro), il giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento genetico, aveva rilevato che la disponibilità degli stessi in capo a Mele avrebbe potuto consentirne la commercializzazione e, pertanto, aggravare le conseguenze del reato (pag. 66 del decreto di sequestro). Anche in tal caso il pericolo cautelare risulta rilevato dal primo giudice Non si versa, dunque, in un caso di "omessa" motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, dato che alla erronea affermazione contenuta a pagina 64 del provvedimento genetico, si associa una motivazione "effettiva" sulla sussistenza del pericolo cautelare (contenuta alle pagg. 66 e 68), che impedisce di ritenere legittimo il provvedimento di annullamento perché fondato sulla erronea valutazione in ordine alla totale omissione della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo cautelare. Sul punto il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio al Tribunale di Rimini, che provvederà a rivalutare la legittimità del vincolo sulla base delle - sussistenti e non omesse - valutazioni che il primo giudice ha effettuato in ordine al pericolo cautelare. 2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità, in quanto si risolve nella contestazione della motivazione posta a fondamento dell'annullamento del decreto di sequestro nella parte in cui questo aveva ritenuto sussistente il fumus delle truffe ai danni dei privati. 3 Si ribadisce infatti che nella materia della cautela reale il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione. E' ius receptum che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi dì coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Nel caso in esame il tribunale forniva una approfondita ed analitica motivazione in ordine alla capacità dimostrativa degli elementi raccolti, ritenendo che non emergessero i gravi indizi delle truffe ai danni di privati. Veniva ritenuto che la società "N.G.C. s.r.l." svolgeva effettiva attività di impresa, proprio nel settore dei bonus facciate e che molti dei lavori commissionati erano stati portati a compimento (nel cassetto fiscale della società figuravano crediti per oltre e 700.000 euro). Si riteneva pertanto che l'effettività dell'attività imprenditoriale, connotata da modalità negoziali complessivamente lecite, impedisse di ritenere che i rapporti contrattuali con i querelanti fossero fraudolenti. Secondo il Tribunale, infatti, non sarebbero indicativi della volontà truffaldina né la serialità delle condotte, né il fatto che la società non avesse provveduto a restituire le caparre (benché formalmente diffidata), né la pendenza di altri procedimenti. Veniva ritenuto, infine, che l'aumento di capitale della società sarebbe una condotta incongrua con la volontà truffaldina (pagg.
5-7 del provvedimento impugnato). La analiticità del percorso argomentativo tracciato per giustificare raccoglimento del riesame in ordine alla insussistenza dei gravi indizi delle truffe ai danni dei privati impedisce di ritenere che si vertcv in un caso di motivazione "apparente" o "inesistente". Esclusa la sussistenza di un vizio di legge per motivazione omessa o apparente, e ribadito che nella materia della cautela reale non è consentito il ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la doglianza proposta con il secondo motivo di ricorso deve essere - come anticipato - dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
4 L'estensore Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi 26), 27) e 28) e rinvia per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Rimini competente ai sensi dell'articolo 324, co. 5, Cod. proc. pen.. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il giorno 9 ottobre 2024 La Presidente