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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 804/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11829/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ardea
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0320139802 000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2014 0029358680 000 TARI
contro
Comune di Ardea
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043063759000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043063759000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10705/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, avente ad oggetto una serie di cartelle esattoriali ed avvisi di addebito per l'importo complessivo pari ad € 9.014,44, limitando l'impugnazione alle sole cartelle n.
09720120320139802000, e n. 09720140029358680000 relative a tassa rifiuti solidi urbani anni 2011 e 2012 il cui Ente Impositore risulta essere il Comune di Ardea.
Eccepiva l'illegittimità dell'intimazione impugnata in parte qua in quanto la Tari 2011 e 2012 erano stati annullati con sentenza CdGT di I grado di Roma sez. 34 n. 5167/2020 resa a seguito di giudizio ad r.g.r.
9772/2019, promosso dalla stessa ricorrente nei confronti dell'Ente Impositore.
Si costituiva l'Ufficio che evidenziava la correttezza dell'operato del Concessionario il quale, in considerazione della mancata partecipazione al richiamato giudizio ed in assenza di qualsivoglia comunicazione di sgravio da parte dell'Ente Impositore, aveva provveduto, legittimamente, alla notifica dell'intimazione oggi impugnata, in osservanza ed esecuzione del mandato alla stessa conferito e finalizzato a procedere in executivis per il recupero delle somme nella titolarità dell'Ente Comunale.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico osserva che stante l'avvenuto sgravio del Comune di Ardea relative alle somme portate dalle cartelle n. 09720120320139802000 e n. 09720140029358680000 dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Di conseguenza, la Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , nella sua composizione monocratica , dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere . Spese compensate.
Roma 27 ottobre 2025 Il Giudice
GI IA
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11829/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ardea
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0320139802 000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2014 0029358680 000 TARI
contro
Comune di Ardea
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043063759000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043063759000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10705/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, avente ad oggetto una serie di cartelle esattoriali ed avvisi di addebito per l'importo complessivo pari ad € 9.014,44, limitando l'impugnazione alle sole cartelle n.
09720120320139802000, e n. 09720140029358680000 relative a tassa rifiuti solidi urbani anni 2011 e 2012 il cui Ente Impositore risulta essere il Comune di Ardea.
Eccepiva l'illegittimità dell'intimazione impugnata in parte qua in quanto la Tari 2011 e 2012 erano stati annullati con sentenza CdGT di I grado di Roma sez. 34 n. 5167/2020 resa a seguito di giudizio ad r.g.r.
9772/2019, promosso dalla stessa ricorrente nei confronti dell'Ente Impositore.
Si costituiva l'Ufficio che evidenziava la correttezza dell'operato del Concessionario il quale, in considerazione della mancata partecipazione al richiamato giudizio ed in assenza di qualsivoglia comunicazione di sgravio da parte dell'Ente Impositore, aveva provveduto, legittimamente, alla notifica dell'intimazione oggi impugnata, in osservanza ed esecuzione del mandato alla stessa conferito e finalizzato a procedere in executivis per il recupero delle somme nella titolarità dell'Ente Comunale.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico osserva che stante l'avvenuto sgravio del Comune di Ardea relative alle somme portate dalle cartelle n. 09720120320139802000 e n. 09720140029358680000 dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Di conseguenza, la Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , nella sua composizione monocratica , dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere . Spese compensate.
Roma 27 ottobre 2025 Il Giudice
GI IA