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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott.ssa
Giovanna Manca, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°744/2024 RG pendente;
tra
(c.f. ), rappr. e dif. da sé Parte_1 C.F._1
stesso elettivamente dom.to in Bari alla via Vito Nicola de Nicolò 1 attore contro
( c.f. ) in persona del suo l.r.p.t. con sede alla via L. Controparte_1 P.IVA_1
Cisaria 74 Ostuni (BR) convenuta contumace
Oggetto: liquidazione compensi di avvocato;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 12/3/2024, l'avv. ha chiesto la condanna della resistente al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma complessiva di €. 24.225,00 per l'attività professionale svolta dallo stesso quale difensore della resistente, nei giudizi civili di seguito indicati: A) procedimento di primo grado dinanzi alla C.T.P. di Bari, iscritto al n. R.G. 4739/2011, definito con sentenza n. 138/10/2012 depositata il 23.07.2012; B) procedimento di secondo grado dinanzi alla C.T.R. di Bari, iscritto al n. R.G. 2909/2012, avente ad oggetto impugnazione della predetta sentenza di I^ grado della C.T.P., e definito con sentenza n. 128/10/2013, depositata in data 19.08.2013; C) procedimento dinanzi alla
Corte di Cassazione, iscritto al n. R.G. n. 5394/2014 avente ad oggetto impugnazione della predetta sentenza di II^ grado della C.T.R., e definito con ordinanza n. 12721/22 resa il 06.04.2022, depositata il 21.04.2022, con cui è stato accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione.
In particolare, il professionista ha dedotto di aver prestato la propria attività difensiva in tutti i detti giudizi in favore dell'odierna resistente, oltre che di e Controparte_2
quali soci, redigendo e proponendo (1) il ricorso unitario in Controparte_3
opposizione agli avvisi di accertamento n°TVF021102821/2011; n°
TVF011102843/2011 e n° TVF011102838/2011, tutti emessi dall'
[...]
di Bari, (2) ulteriori memorie nel procedimento di primo Controparte_4
grado dinanzi alla C.T.R. di Bari, (3) le controdeduzioni in appello unitamente all'appello incidentale nel procedimento di secondo grado dinanzi alla C.T.R. di Bari;
da ultimo, (4) controricorso e memoria ex art. 380bis cpc anche nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, avente ad oggetto impugnazione della predetta sentenza di II^ grado della C.T.R. nonché partecipando alle udienze di trattazione, senza ricevere alcun acconto di pagamento per la sua opera professionale. benché ritualmente evocata, non si è costituita nel presente Controparte_1
procedimento, sicché ne è stata dichiarata la sua contumacia all'udienza del 11/7/2024.
All'udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata decisa come di seguito.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui si dirà oltre.
L'avv. prestò la sua opera professionale su mandato della Parte_1 [...]
(già incorporante per fusione la , CP_1 Controparte_5 Controparte_6 nonché dei soci ed , nell'ambito del giudizio iscritto Controparte_2 Controparte_3
a ruolo al n. 4739/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, predisponendo ricorso unitario in opposizione agli avvisi di accertamento n°TVF021102821/2011; n° TVF011102843/2011 e n° TVF011102838/2011, tutti emessi e notificati in data 14.06.2011 dall'Agenzia delle Entrate –Direzione Prov.le di
Bari a seguito della operata rideterminazione dei ricavi di vendita (in particolare, venivano accertati maggiori ricavi per € 380.536,00), in conseguenza della quale l'Ufficio intimava il pagamento delle imposte, delle addizionali e dei contributi riliquidati, delle sanzioni e degli interessi sia relativi alla Società, che relativi alle persone di ed in riferimento alla loro partecipazione Controparte_2 Controparte_3
agli utili dello Lio Matik s.a.s nella misura del 50%.
Tale giudizio si concluse con la sentenza n. 138/10/2012 depositata il 23.07.2012, della
C.T.P. di Bari –Sez., che in relazione alla ricostruzione indiretta dei ricavi dichiarava la pag. 2/8 nullità dei maggiori ricavi di vendita accertati e disponeva a carico dell' la CP_7
rideterminazione degli imponibili e delle imposte dovute dalla società e dai soci, con applicazione delle sanzioni al minimo edittale.
L'attività prestata in favore della società resistente è stata ampiamente provata mediante produzione degli atti di causa, nonché della sentenza resa all'esito del giudizio.
Il ricorrente ha, peraltro, prodotto in giudizio la documentazione attestante il mandato ricevuto, che unitamente alla restante documentazione consente di ritenere che esso fu certamente conferito dalla società resistente, oltre che dai soci personalmente, e depositato unitamente al ricorso in opposizione, in considerazione della indicazione nella intestazione della sentenza dell'avv. quale suo difensore e della Parte_1
circostanza che alcuna eccezione relativa alla carenza di mandato fu sollevata dalla controparte processuale nel corso dell'intero giudizio.
Tanto premesso il corrispettivo dovuto per l'attività professionale prestata per il primo dei summenzionati giudizi deve essere computato avendo riguardo ai parametri fissati dal D.M. 127 del 8 aprile 2004, atteso che l'attività difensiva (espletata nell'ambito del giudizio n. 4739/2011) si è definita con la pubblicazione della sentenza in data 23.7.12.
A sostegno di quanto innanzi giova rammentare il pacifico principio giurisprudenziale secondo il quale, in caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di avvocato - tenuto conto del carattere unitario della prestazione difensiva - devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale, atteso il carattere unitario della prestazione difensiva (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze Cass. 19/12/2008 n. 29880; 3/8/2007 n. 17059; da ultimo: Cass. civ., sez. II, ord., 3 settembre 2021, n. 23873; Cass. ordinanza n. 18680/17) mentre per la liquidazione dei diritti deve aversi riguardo alle tariffe vigenti al momento del compimento delle singole attività.
Ebbene va altresì rammentato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è attribuito al giudice, qualora venga ravvisata una manifesta sproporzione tra il “petitum” della domanda e l'effettivo valore della controversia, un generale potere discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione desumibile dal decisum.
Nel caso in esame il giudizio si è definito con sentenza che in parziale accoglimento del ricorso dichiarava la nullità dei maggiori ricavi di vendita, determinava in € 595,00 i pag. 3/8 costi non deducibili ed in € 65,00 la relativa Iva, disponeva a carico dell' la CP_7
rideterminazione degli imponibili e delle imposte dovute dalla società e dai soci, con applicazione delle sanzioni al minimo edittale e la compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso va ulteriormente rammentato che nel processo tributario, diversamente dal processo civile, ai fini del calcolo degli onorari dovuti in favore del professionista si deve avere riguardo al valore complessivo portato dall'atto impugnato, come previsto dall'art. 5 co. 4 del DM 55/2014 il quale prevede espressamente che “Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione”. (di recente: v. sentenza n.2794/22 della Corte di Giustizia Tributaria di
II° Grado della Puglia).
Dunque, il valore della richiamata controversia è pari ad € 46.882,60 ed è dato dall'importo complessivo portato dall'atto impugnato (ndr. gli avvisi di accertamento n°TVF021102821/2011; n° TVF011102843/2011 e n° TVF011102838/2011 ), che aveva determinato come dovute la somma di € 18.625,09 quanto all'IRAP, e quella di €
17.549,02 quanto all'IVA , comprensive di interessi maturati, oltre che la sanzione pecuniaria irrogata per € 10.703,33 e le spese di notifica di € 5,16.
Venendo, dunque, alla determinazione del quantum debeatur, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, il
Tribunale ritiene di fare applicazione degli onorari nella misura media previsti per lo scaglione da € 25.900,01 ad € 51.700,00.
Vanno quindi liquidati in favore del ricorrente i seguenti importi per: 1) studio della controversia € 522,50; 2) consultazione cliente € 265,00; 3) preparazione e redazione dell'atto introduttivo €417,50; 4) assistenza a 2 udienze di trattazione € 205,00; discussione in camera di consiglio € 535,00; discussione in pubblica udienza € 535,00.
Il totale degli onorari dovuti è pari a complessivi € 2.480,00 oltre accessori come per legge.
Quanto ai diritti si deve procedere alla liquidazione facendo applicazione dello stesso scaglione di riferimento, ovverosia quello da € 25.900,01 ad € 51.700,00 e riconoscendo le seguenti singole voci:
DIRITTI Qta Importo
Posizione e archivio 1 € 77,00
Disamina 1 € 19,00
pag. 4/8 Redazione ricorso introduttivo 1 € 77,00
Autentica di ogni firma 2 € 38,00
Versamento contributo unificato 1 € 19,00
Iscrizione della causa a ruolo 1 € 19,00
Costituzione in giudizio 1 € 19,00
Esame scritti difensivi di controparte 1 € 39,00
Esame documentazione prodotta da 1 € 39,00 controparte
Redazione deduzioni di udienza 2 € 154,00
Redazione memoria 1 € 77,00
Redazione istanza 1 € 39,00
Esame dispositivo sentenza 1 € 19,00
Esame ordinanza 1 € 19,00
Esame testo integrale sentenza 1 € 39,00
Formazione del fascicolo 1 € 19,00
Partecipazione udienza 2 € 78,00
Consultazione con il cliente 1 € 77,00
Notifica atto 1 € 19,00
Esame relata di notifica 1 € 19,00
Richiesta alla cancelleria di copia di atti 1 € 12,00
Deposito atti in cancelleria 1 € 19,00
Deposito documenti in cancelleria 1 € 19,00
Ritiro fascicolo di parte dalla cancelleria 1 € 19,00
Esame conclusioni di controparte 1 € 77,00
Redazione nota spese giudiziale 1 € 39,00
Accesso agli uffici 1 € 19,00
Ritiro atto 1 € 19,00
Diritti di collazione per stampa 1 € 23,00
Totale Diritti € 1.151,00
pag. 5/8 Le somme innanzi rideterminate per onorari e diritti sono da ritenere del tutto congrue avuto riguardo all'effettivo valore e complessità dell'attività prestata e all'importanza e complessità delle questioni trattate, caratterizzate da media difficoltà.
Tenuto conto di ciò, la somma dovuta dal resistente in favore del professionista è pari ad € 3.631,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 12,50% iva e cpa.
Venendo al secondo dei suddetti giudizi avente ad oggetto impugnazione della sentenza di I^ grado della C.T.P., è emerso che l'avv. predispose le Parte_1 controdeduzioni nel procedimento di secondo grado proposto dall' Controparte_4
e l'appello incidentale per il solo capo riferito alle spese legali della predetta sentenza.
La prova dell'attività prestata emerge dalla documentazione riversata in atti, con riguardo alla quale valgono le considerazioni innanzi svolte.
Quanto alle somme dovute per l'attività professionale prestata nell'ambito del suddetto giudizio iscritto a ruolo al R.G. n. 2909/2012 della C.T.R. di Bari, definito con sentenza n. 128/10/2013 , depositata in data 19.08.2013, che rigettò l'appello principale accogliendo, invece, l'appello incidentale, deve aversi riguardo al valore del decisum ( opposizione ai detti avvisi di accertamento, il cui valore è di € 46.882,60) nonché ai parametri fissati nel d.m. 140/12, tariffa vigente al momento della definizione dell'attività professionale prestata in favore della resistente.
In ragione della complessità dell'opera professionale prestata, il Tribunale ritiene quindi di fare applicazione degli onorari nella misura media previsti per lo scaglione fino a €
52.000, riconoscendo i compensi per la fase studio, introduttiva e decisoria, con esclusione di quella istruttoria che non si è tenuta (avuto riguardo alla documentazione allegata in atti).
Vanno quindi liquidati in favore del ricorrente i seguenti importi per: 1) fase studio della controversia € 1.440,00; 2) fase introduttiva € 720,00; 3) fase decisoria € 1.800.00, per complessivi € 3.960.00, oltre rimborso forfettario nella misura del 12,50%, iva e cpa.
Venendo, invece, al terzo dei suddetti giudizi, tenutosi dinanzi alla Corte di Cassazione ed avente ad oggetto l'impugnazione della predetta sentenza di II^ grado della C.T.R. da parte dell' , è emerso che l'avv. predispose il Controparte_4 Parte_1 controricorso del 17.3.14 al fine di resistere all'impugnazione nell'interesse della società convenuta, nonché la memoria ex art. 380bis cpc del 24.3.22.
pag. 6/8 Detto giudizio si è concluso con ordinanza n° 12721/22 resa il 06.04.2022 ( giudizio
R.G.N. 5394/2014), depositata il 21.04.2022, con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione.
In ragione della complessità dell'opera professionale prestata e dei risultati del giudizio
( conclusosi con l'accoglimento del ricorso proposto dall'amministrazione), il Tribunale ritiene quindi di fare applicazione degli onorari nella misura minima previsti dal d.m.
55/2014 per lo scaglione da 26.001,00 fino a € 52000,00, riconoscendo i compensi per la fase studio, introduttiva e decisoria.
Vanno quindi liquidati in favore del ricorrente i seguenti importi per: 1) fase studio della controversia € 1113,00; 2) fase introduttiva € 938,00; 3) fase decisoria € 575,000, per complessivi € 2.626.00.
La resistente va, quindi, condannata al pagamento della complessiva somma di €
10.217,00 ( di cui € 3631,00 per il primo giudizio, € 3960,00 per il secondo ed €
2626,00 per il terzo), oltre rimborso forfettario nella misura del 12,50% in relazione al primo ed al secondo giudizio (ratione temporis, ex art. 12 DM 08.04.2004 n. 127) e del
15% quanto al terzo giudizio (ex L. n. 247 del 2012, art. 13, c. 10, e del D.M. n. 55 del
2014, art. 2), nonché iva e cpa sulle voci come per legge.
Su quest'ultima somma effettivamente spettante al ricorrente vanno computati gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo (cfr. sul punto Cass., sez. II, 29.5.1999,
n. 5240; Cass., sez. L., 7.6.2005, n. 11777; Cass., sez. II, 2.2.2011, n. 2431).
Alla soccombenza segue la condanna alle spese anche per il presente giudizio nella misura liquidata come in dispositivo facendo applicazione degli onorari nella misura minima previsti dal d.m. 55/2014, avuto riguardo alle caratteristiche e alla natura dell'attività prestata, al modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate, alla loro difficoltà e complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Magistrato dr.ssa Giovanna Manca, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dall'avv. con ricorso depositato in data 12.3.24, ogni Parte_1
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna CP_1
in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore dell'avv.
[...] Pt_1
pag. 7/8 della complessiva somma di € 10.217,00 oltre accessori come in Parte_1
motivazione;
- condanna in persona del suo l.r.p.t., alla rifusione in favore Controparte_1 dell'avv. delle spese del presente procedimento che liquida Parte_1 in complessivi € 1.964,00, di cui € 264,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sulle voci come per legge.
Così deciso in Brindisi in data 20/2/2025 con sentenza, di cui viene data lettura all'udienza e successivamente depositata in modalità telematica in Cancelleria.
IL GIUDICE dott.ssa Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De Cataldo funzionario componente l'Ufficio per il Processo.
pag. 8/8