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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/11/2025, n. 3898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3898 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8108 dell'anno 2022
Tra
)) Parte_1 C.F._1
( Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Tracquilio e dall'Avv. Michele Gaudiomonte
ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
opponenti
contro
), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Raffaella Turco ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da note scritta di udienza del
31/10/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1494/2022 emesso dal Parte_2
Tribunale di Bari in data 09.05.2022, ad istanza di con il quale Controparte_1
si ingiungeva il pagamento della somma di € 49.798,12 oltre interessi e le spese della procedura.
Gli opponenti eccepivano che il credito del decreto ingiuntivo era stato oggetto di sentenza n. 3999/2020 emessa dal Tribunale di Bari con cui si accertava negativamente il credito vantato da NI SP, poi ceduto a Controparte_1
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 15.04.2023 veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, con ordinanza del 19.04.2024 veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al
21.02.2025.
Con ordinanza del 21.02.2025 veniva fissata l'udienza del 03.10.2025, poi rinviata d'ufficio al 31.10.2025, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine sino a cinque giorni prima per il deposito di memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Pag. 2 di 5 Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così
soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3
febbraio 2006 n. 2421).
L'opponente ha eccepito l'esistenza del giudicato della sentenza n. 3999/2020 emessa dal Tribunale di Bari che accertava negativamente il credito vantato da NI SP e rigettava la domanda riconvenzionale della per il pagamento dei saldi passivi, per CP_2
cui non vi era alcun credito che potesse ancora pretendere la società opposta.
L'eccezione è fondata.
La sentenza citata dall'opponente e posta dal creditore opposto a fondamento del decreto ingiuntivo statuisce:
Pag. 3 di 5 “1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, determina in euro 47.216,54 il saldo passivo del conto anticipi n. 34962/110098560 e in euro 49.713,68 il saldo attivo del conto corrente bancario n. 34962/400882933 alla data dell'11.1.2013;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della società
attrice che liquida complessivamente in euro 3.980,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% Iva e Cap come per legge, da distrarre al difensore antistatario;
4) condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
e cje liquida complessivamente in euro 13.430,00 Parte_1 Parte_2
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% Iva e Cap come per legge, da distrarre al difensore antistatario;
5) pone definitivamente le spese della CTU a carico della società convenuta.”
Nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza, per quello che qui può interessare, la aveva spiegato domanda riconvenzionale “con richiesta di Controparte_3
condanna degli attori in solido al pagamento del saldo passivo dei rapporti oggetto di giudizio e alla refusione delle spese”.
Il rigetto della domanda riconvenzionale per ottenere la condanna degli attori al pagamento dei saldi passivi (tra cui quello riguardante il conto anticipi n. n.
34962/110098560) impedisce alla odierna società opposta di riformulare un'altra domanda giudiziale avente lo stesso oggetto.
L'opposizione è quindi fondata ed il decreto ingiuntivo opposto revocato integralmente.
Pag. 4 di 5 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1494/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data 09.05.2022;
2) Condanna società opposta, verso gli opponenti, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 5.261,00 per compensi, in euro 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, con allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 31.10.2025
Il Giudice
Savino GA
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8108 dell'anno 2022
Tra
)) Parte_1 C.F._1
( Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Tracquilio e dall'Avv. Michele Gaudiomonte
ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
opponenti
contro
), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Raffaella Turco ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da note scritta di udienza del
31/10/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1494/2022 emesso dal Parte_2
Tribunale di Bari in data 09.05.2022, ad istanza di con il quale Controparte_1
si ingiungeva il pagamento della somma di € 49.798,12 oltre interessi e le spese della procedura.
Gli opponenti eccepivano che il credito del decreto ingiuntivo era stato oggetto di sentenza n. 3999/2020 emessa dal Tribunale di Bari con cui si accertava negativamente il credito vantato da NI SP, poi ceduto a Controparte_1
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 15.04.2023 veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, con ordinanza del 19.04.2024 veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al
21.02.2025.
Con ordinanza del 21.02.2025 veniva fissata l'udienza del 03.10.2025, poi rinviata d'ufficio al 31.10.2025, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine sino a cinque giorni prima per il deposito di memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Pag. 2 di 5 Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così
soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3
febbraio 2006 n. 2421).
L'opponente ha eccepito l'esistenza del giudicato della sentenza n. 3999/2020 emessa dal Tribunale di Bari che accertava negativamente il credito vantato da NI SP e rigettava la domanda riconvenzionale della per il pagamento dei saldi passivi, per CP_2
cui non vi era alcun credito che potesse ancora pretendere la società opposta.
L'eccezione è fondata.
La sentenza citata dall'opponente e posta dal creditore opposto a fondamento del decreto ingiuntivo statuisce:
Pag. 3 di 5 “1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, determina in euro 47.216,54 il saldo passivo del conto anticipi n. 34962/110098560 e in euro 49.713,68 il saldo attivo del conto corrente bancario n. 34962/400882933 alla data dell'11.1.2013;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della società
attrice che liquida complessivamente in euro 3.980,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% Iva e Cap come per legge, da distrarre al difensore antistatario;
4) condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
e cje liquida complessivamente in euro 13.430,00 Parte_1 Parte_2
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% Iva e Cap come per legge, da distrarre al difensore antistatario;
5) pone definitivamente le spese della CTU a carico della società convenuta.”
Nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza, per quello che qui può interessare, la aveva spiegato domanda riconvenzionale “con richiesta di Controparte_3
condanna degli attori in solido al pagamento del saldo passivo dei rapporti oggetto di giudizio e alla refusione delle spese”.
Il rigetto della domanda riconvenzionale per ottenere la condanna degli attori al pagamento dei saldi passivi (tra cui quello riguardante il conto anticipi n. n.
34962/110098560) impedisce alla odierna società opposta di riformulare un'altra domanda giudiziale avente lo stesso oggetto.
L'opposizione è quindi fondata ed il decreto ingiuntivo opposto revocato integralmente.
Pag. 4 di 5 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1494/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data 09.05.2022;
2) Condanna società opposta, verso gli opponenti, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 5.261,00 per compensi, in euro 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, con allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 31.10.2025
Il Giudice
Savino GA
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