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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N.
6581/2023 R.G.L. promossa da
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall'Avvocato
Antonio Walter Gulotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Palermo, Via Nicolò Turrisi, n. 38/a
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
con sede in Roma
-resistente -
Avente ad oggetto: reddito di cittadinanza.
A seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 13.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di ad ottenere il Parte_1
reddito di cittadinanza dalla revoca e sino al permanere delle condizioni di legge.
1 Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1
liquida in € 900,00 oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed IVA come per legge e che distrae all'Avv. Antonio Walter Gulotta, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.05.2023, la proponente chiedeva al Tribunale di accogliere il ricorso e di dichiarare sussistenti i requisiti per il reddito di cittadinanza condannando l' al pagamento degli emolumenti dalla data della CP_1
revoca.
Assumeva che a seguito di domanda inoltrata il 19.06.2019, l' aveva erogato CP_1
il reddito di cittadinanza e che anche le successive domande avevano trovato accoglimento.
In data 31.01.2023 e 28.03.2023 aveva inoltrato altra istanza al fine di continuare ad ottenere il beneficio senza ottenere riscontro.
Interrogato il portale apprendeva che la seconda domanda risultava respinta CP_1
mentre quella del 31.01.2023 revocata, e revocata era anche quella del
28.09.2022.
Sempre dal portale apprendeva che la revoca della domanda del 28.09.2022 conteneva la seguente motivazione: “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerente il nucleo – difformità composizione nucleo familiare tra isee
e anpr”.
I chiarimenti richiesti rimanevano privi di riscontro.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' non si costituiva. CP_1
Si dichiara pertanto la contumacia.
La causa, istruita a mezzo dei documenti prodotti, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente nelle note depositate viene decisa come in epigrafe.
*
Il ricorso merita accoglimento.
2 Il reddito di cittadinanza è stato introdotto come misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e consiste in un sostegno economico, erogato a mezzo di ricarica di una carta di pagamento elettronica, finalizzato all'inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro.
Il D.L. n. 4/2019 e la sua legge di conversione contengono una serie di obblighi nei confronti dei beneficiari come previsti dall'art. 4.
L'erogazione del beneficio è condizionata alla Dichiarazione di Immediata
Disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni nonché l'adesione ad un percorso personalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro (patto per il lavoro) e all'inclusione sociale (patto per l'inclusione sociale).
Nella versione originaria e sino alle modifiche intervenute con la legge di bilancio
2021 l la DID andava resa entro “trenta giorni dal riconoscimento del beneficio”, cui seguiva la sottoscrizione del Patto per il Lavoro ed il Patto per l'Inclusione
Sociale.
Altri requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza sono quelli di natura squisitamente economica ovvero un valore ISEE inferiore ad € 9.360,00, patrimonio immobiliare non superiore ad € 30.000,00 e mobiliare non superiore ad € 6.000,00, un reddito familiare inferiore ad € 6.000,00 moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza.
Atteso che non risultano contestati i requisiti economici per beneficiare della misura, l'indagine deve concentrarsi unicamente sulle variazioni intervenute successivamente alle domande del 2019, 2020 e 2021, tutte accolte.
Ebbene è agli atti il decreto di omologa della separazione consensuale nonché il certificato di residenza dal quale risulta che la ricorrente è residente a [...].
La domanda di reddito di cittadinanza del 31.01.2023, come la successiva del
28.03.2023 ed anche la precedente del 28.09.2022 recano quale indirizzo di residenza via Monsignore Siino n. 45. Ne deriva che nessuna falsa dichiarazione ha reso la ricorrente.
3 Anche la composizione del nucleo familiare indicata nell'attestazione ISEE risulta corrispondente al reale stato delle cose, essendo separata Parte_1
dal coniuge, giusta decreto di omologa reso dal Tribunale di Palermo il 24.9.2021.
Quanto al requisito economico lo stesso risulta soddisfatto alla data di inoltro delle domande del 28.9.2022, del 31.1.2023 e del 28.3 2024, stante l'ISEE 2022 e
2023 prodotto nel fascicolo.
La domanda va pertanto accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 per l'attività effettivamente svolta ed al minimo della tariffa attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito della trattazione scritta del 13.12.2024
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
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