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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/07/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1018/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito telematico delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.07.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1018/2023 R.G., vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Francesco Colelli n. 42 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Cortese, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
e
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417-bis c.p.c. dall'Avv.
Giuseppe Muraca ed elettivamente domiciliata in alla Via V. Cortese n. 25, ex P.O. CP_1
Madonna dei Cieli, presso l'Ufficio Legale dell'ente
RESISTENTE
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.08.2023 , premettendo di lavorare alle dipendenze Parte_1 dell' dal 21.07.2004 con la qualifica di collaboratore professionale sanitario - Controparte_2 infermiere, inquadrato nel livello D del CCNL Comparto Sanità Pubblica, e di prestare servizio presso l'U.O. di Pneumologia del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, esponeva di essere stato costretto, fino al mese di luglio 2018, a causa della grave carenza di organico di personale di supporto, a svolgere mansioni ausiliarie di “attività alberghiere”, di igiene personale dei pazienti e di assistenza generica agli stessi, nonché servizi di segreteria di reparto, ascrivibili alla figura dell'operatore socio- sanitario inquadrato nella categoria B del CCNL applicato. Deduceva, più in particolare, che presso il reparto sopraindicato sono presenti 19 posti letto, di cui 12 fissi e 7 sulle barelle, con la previsione di tre turni di servizio (7-14, 14-21 e 21-7), che nel corso degli anni e fino al mese di giugno 2018 non era mai stata presente in servizio la figura dell'operatore sociosanitario (OSS) e che soltanto da luglio 2018 erano stati assegnati al reparto due OSS a copertura del turno mattutino e di quello pomeridiano.
Deduceva, inoltre, che gli OSS erano stati adibiti a mansioni esulanti dalle attività “alberghiere” proprie del loro ruolo e che, per sopperire alla carenza di tale figura professionale, gli infermieri erano stati costretti a svolgere, costantemente ed in misura superiore al 50% del loro complessivo impegno, attività di supporto, ausiliarie/alberghiere, a discapito dei compiti prettamente infermieristici, con conseguente danno alla professionalità.
Chiedeva, pertanto, che l' convenuta venisse condannata al risarcimento del danno Controparte_1 da demansionamento, quantificato in misura pari al 10% della retribuzione annuale spettante per ogni anno a decorrere dal 2014 e fino al mese di giugno 2018, ovvero in complessivi € 12.579,91, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva la carenza di prova in ordine all'esplicita Controparte_2 volontà datoriale di adibire il ricorrente a presunte mansioni inferiori, non pertinenti alla qualifica rivestita;
contestava, inoltre, le somme rivendicate in quanto disancorate da un conteggio analitico e da un apprezzabile criterio di calcolo, non rinvenibile in atti.
Espletata la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, con ordinanza pronunciata all'udienza del 24.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.07.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
E' pacifico tra le parti e, comunque, documentalmente dimostrato che il ricorrente è inquadrato nella categoria D con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere ed ha prestato servizio presso l'U.O. di Pneumologia del P.O. di Lamezia Terme negli anni oggetto di causa in qualità di infermiere professionale.
Dalla disamina dei prospetti mensili dei turni di servizio emerge che fino al mese di dicembre 2015 il Reparto di Broncopneumologia è stato privo di OSS, che nel mese di gennaio 2016 è stato presente un solo OSS (con orario part-time ed a copertura del turno mattutino), che nel mese di febbraio 2017 hanno prestato servizio tre OSS (con orario part-time ed a copertura del turno mattutino), che da marzo 2017 a giugno 2017 sono stati assegnati al reparto due OSS (con orario part-time ed a copertura del turno mattutino), che da luglio 2017 a giugno 2018 è stato presente un solo OSS e, infine, che da luglio 2018 sono stati assegnati due OSS.
La cronica carenza di personale infermieristico ed ausiliario specializzato (o di supporto assistenziale)
è comprovata, altresì, dagli atti deliberativi con i quali, a decorrere dall'anno 2015, l'
[...]
ha disposto l'assunzione a tempo determinato e part-time al 50%, la proroga dei contratti CP_2
a tempo determinato e, successivamente, l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di infermieri e/o di O.S.S. Dalla prova orale assunta in corso di causa è, inoltre, emerso quanto segue.
La teste ha dichiarato: “Sono dipendente dell' dall'1.01.2006 Testimone_1 Controparte_2
e presto servizio presso il reparto di Pneumologia del P.O. di Lamezia Terme da quella data in qualità di dirigente medico. Attualmente ricopro il ruolo di vice primario. Conosco il ricorrente in quanto presta servizio presso il reparto di Pneumologia del P.O. di Lamezia Terme con la qualifica di infermiere. Ricordo che il era già in servizio presso il reparto quando ho iniziato a lavorare Pt_1 nel 2006. Confermo che il ricorrente presta servizio sulla base di tre turni settimanali. Attualmente la turnazione è la seguente: 8-14, 14-20 e 20-08. Confermo che il ricorrente ha svolto quotidianamente le attività indicate nel capitolo di prova c). Preciso che tali attività tenevano occupato il ricorrente per la maggior parte del turno di lavoro. Il giro visite con il medico e la somministrazione della terapia richiedevano poco tempo e comunque venivano effettuati in determinati orari della giornata. Il ricorrente impiegava la maggior parte del turno di lavoro ad accudire i pazienti. Nel reparto sono presenti 12 posti di letto fino ad un massimo di 15/16 posti letto con le barelle. All'inizio vi erano pochi infermieri e prestava servizio un solo ausiliario. A volte era presente anche un solo infermiere per ogni turno. Prima del 2018 non era presente alcun OSS presso il reparto;
dal 2018 è arrivato un OSS e poi gli altri sono stati assunti man mano. Prima del 2018 gli infermieri effettuavano turni di sette ore (7-14, 14-21, 21-7).”.
La teste ha riferito: “Sono stata dipendente dell' Testimone_2 Controparte_2 dall'1.04.2008 al 31.03.2023 ed ho prestato servizio presso il reparto di Broncopneumologia del
P.O. di Lamezia Terme in qualità di dirigente medico. Conosco il ricorrente in quanto prestava servizio presso il reparto di Broncopneumologia del P.O. di Lamezia Terme con la qualifica di infermiere. Il ricorrente lavorava sulla base di tre turni settimanali, dalle ore 7.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00. Successivamente la turnazione è stata modificata ed equiparata a quella del personale medico (8-14, 14-20, 20-08). Confermo che il ricorrente svolgeva tutte le attività indicate nel capitolo di prova c). Ciò posso riferire per i turni in cui eravamo entrambi in servizio. Ricordo che vi era un solo infermiere per ogni turno di lavoro.
Capitava anche ai medici di aiutare gli infermieri nel trasporto dei pazienti per effettuare tac urgenti.
A volte gli infermieri in turno erano due. Non sono in grado di quantificare il tempo impiegato dal ricorrente nello svolgimento delle attività indicate nel capitolo di prova c) ma posso riferire che lo stesso si dedicava ai compiti propri dell'OSS quando se ne presentava la necessità. Nel reparto erano presenti 12 posti letto, che diventavano 16/18 con le barelle. Gli OSS sono arrivati in reparto molto in ritardo. Non ricordo se si trattasse del 2015 o del 2018. Inizialmente era presente un solo OSS;
poi sono aumentati. Quando sono arrivata nel reparto, era presente soltanto un ausiliario. Quando sono stati assegnati al reparto, gli OSS svolgevano le attività di cui al capitolo di prova c).”.
Ciò posto, il ricorrente lamenta di aver subito una dequalificazione professionale consistente nell'impossibilità di esprimere, nonché di conservare ed accrescere la propria competenza professionale in conformità alle condizioni di assunzione;
deduce, infatti, di essere stato adibito, a causa della grave e cronica carenza di operatori sociosanitari, a mansioni inferiori a discapito di quelle infermieristiche, in maniera continua e prevalente, per la maggior parte del turno lavorativo. Dalla disamina delle declaratorie contrattuali di riferimento (cfr. in particolare, il CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7.04.1999, sottoscritto il 20.06.2001) è dato evincere che rientra nella categoria B, livello economico BS, l'operatore sociosanitario, il quale “svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali
e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.”.
Appartiene, invece, alla categoria D, profilo professionale di collaboratore professionale sanitario,
l'infermiere di cui al D.M. n. 739/1994, ovvero colui che “a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale (..) contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.”.
Giova, poi, osservare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 19419 del 17.09.2020), “nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa
o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (In applicazione del suddetto principio,
è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato).”.
E' stato, inoltre, affermato che “in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento
o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.” (cfr.
Cass. Sez. 1, ordinanza n. 24585 del 2.10.2019).
Tanto precisato, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che le mansioni alle quali il ricorrente
è stato adibito quotidianamente, per la maggior parte del turno lavorativo, presso il reparto broncopneumologia, sono state quelle connesse all'attività alberghiera, all'igiene personale ed all'assistenza dei pazienti, che il numero degli infermieri presenti per ogni turno era insufficiente rispetto alle esigenze dei pazienti ricoverati e che i posti letto assegnati al reparto erano quasi sempre occupati.
Va, inoltre, considerato che, anche nei periodi in cui gli OSS assegnati al reparto erano due/tre
(ovvero, nei mesi da febbraio a giugno 2017), gli infermieri dovevano, comunque, provvedere all'assistenza ed all'igiene personale dei pazienti nei giorni e/o durante i turni in cui gli OSS non prestavano servizio (come detto, dai prospetti dei turni mensili risulta che nel periodo antecedente al mese di luglio 2018 gli operatori socio sanitari prestavano servizio soltanto in alcuni giorni della settimana e garantivano esclusivamente la copertura del turno mattutino).
Sussiste, quindi, alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità (durata del demansionamento, protrattosi dal 2014 al 2018, qualità dell'attività lavorativa svolta rispetto alle mansioni di assunzione e tipo di professionalità coinvolta), il danno da dequalificazione professionale lamentato (al riguardo, si evidenzia che, ai sensi del D.M. 739/1994, per l'assunzione della qualifica di infermiere è necessario conseguire il diploma universitario abilitante ed essere in possesso dell'iscrizione al relativo albo professionale, mentre per il profilo di operatore socio-sanitario è richiesto il possesso di un attestato di qualifica conseguito al termine di una specifica formazione professionale di durata annuale).
Sotto il profilo temporale, tuttavia, la tutela risarcitoria va riconosciuta per l'attività effettivamente prestata fino al mese di giugno 2018, escludendo il periodo compreso tra gennaio ed aprile 2017, durante il quale il ricorrente è stato assente per malattia;
viceversa, risultano irrilevanti le ulteriori sporadiche ed occasionali assenze effettuate per malattia, ferie o altra causa.
L va, quindi, condannata al risarcimento del danno da demansionamento subito Controparte_2 dal ricorrente dal 2014 fino al mese di giugno 2018, ad eccezione del periodo da gennaio ad aprile
2017.
Per la quantificazione dei singoli crediti sono state prese in considerazione le retribuzioni annue riportate nel conteggio allegato (reddito da CUD/buste paga), applicando la percentuale indicata del
10% e decurtando la retribuzione corrispondente al periodo di assenza. In conclusione, il danno risarcibile ammonta a complessivi a € 10.082,72, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione del valore della causa
(determinato in base al credito accertato), dell'attività istruttoria svolta e del consolidato orientamento di questo Tribunale sulla questione controversa, in complessivi € 2.812,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accerta e dichiara che il ricorrente ha svolto, in maniera continuativa e prevalente, le Parte_1 mansioni inferiori di operatore sociosanitario rientranti nella declaratoria della categoria B, livello economico BS, del CCNL Comparto Sanità nel periodo dal 2014 al mese di giugno 2018;
- condanna l' a risarcire il danno da demansionamento subito fino al mese di giugno Controparte_2
2018, ad eccezione del periodo da gennaio ad aprile 2017, quantificato in € 10.082,72, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l' convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Controparte_1 complessivi € 2.812,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito del ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 23.07.2025
LA G.L.
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito telematico delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.07.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1018/2023 R.G., vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Francesco Colelli n. 42 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Cortese, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
e
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417-bis c.p.c. dall'Avv.
Giuseppe Muraca ed elettivamente domiciliata in alla Via V. Cortese n. 25, ex P.O. CP_1
Madonna dei Cieli, presso l'Ufficio Legale dell'ente
RESISTENTE
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.08.2023 , premettendo di lavorare alle dipendenze Parte_1 dell' dal 21.07.2004 con la qualifica di collaboratore professionale sanitario - Controparte_2 infermiere, inquadrato nel livello D del CCNL Comparto Sanità Pubblica, e di prestare servizio presso l'U.O. di Pneumologia del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, esponeva di essere stato costretto, fino al mese di luglio 2018, a causa della grave carenza di organico di personale di supporto, a svolgere mansioni ausiliarie di “attività alberghiere”, di igiene personale dei pazienti e di assistenza generica agli stessi, nonché servizi di segreteria di reparto, ascrivibili alla figura dell'operatore socio- sanitario inquadrato nella categoria B del CCNL applicato. Deduceva, più in particolare, che presso il reparto sopraindicato sono presenti 19 posti letto, di cui 12 fissi e 7 sulle barelle, con la previsione di tre turni di servizio (7-14, 14-21 e 21-7), che nel corso degli anni e fino al mese di giugno 2018 non era mai stata presente in servizio la figura dell'operatore sociosanitario (OSS) e che soltanto da luglio 2018 erano stati assegnati al reparto due OSS a copertura del turno mattutino e di quello pomeridiano.
Deduceva, inoltre, che gli OSS erano stati adibiti a mansioni esulanti dalle attività “alberghiere” proprie del loro ruolo e che, per sopperire alla carenza di tale figura professionale, gli infermieri erano stati costretti a svolgere, costantemente ed in misura superiore al 50% del loro complessivo impegno, attività di supporto, ausiliarie/alberghiere, a discapito dei compiti prettamente infermieristici, con conseguente danno alla professionalità.
Chiedeva, pertanto, che l' convenuta venisse condannata al risarcimento del danno Controparte_1 da demansionamento, quantificato in misura pari al 10% della retribuzione annuale spettante per ogni anno a decorrere dal 2014 e fino al mese di giugno 2018, ovvero in complessivi € 12.579,91, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva la carenza di prova in ordine all'esplicita Controparte_2 volontà datoriale di adibire il ricorrente a presunte mansioni inferiori, non pertinenti alla qualifica rivestita;
contestava, inoltre, le somme rivendicate in quanto disancorate da un conteggio analitico e da un apprezzabile criterio di calcolo, non rinvenibile in atti.
Espletata la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, con ordinanza pronunciata all'udienza del 24.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.07.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
E' pacifico tra le parti e, comunque, documentalmente dimostrato che il ricorrente è inquadrato nella categoria D con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere ed ha prestato servizio presso l'U.O. di Pneumologia del P.O. di Lamezia Terme negli anni oggetto di causa in qualità di infermiere professionale.
Dalla disamina dei prospetti mensili dei turni di servizio emerge che fino al mese di dicembre 2015 il Reparto di Broncopneumologia è stato privo di OSS, che nel mese di gennaio 2016 è stato presente un solo OSS (con orario part-time ed a copertura del turno mattutino), che nel mese di febbraio 2017 hanno prestato servizio tre OSS (con orario part-time ed a copertura del turno mattutino), che da marzo 2017 a giugno 2017 sono stati assegnati al reparto due OSS (con orario part-time ed a copertura del turno mattutino), che da luglio 2017 a giugno 2018 è stato presente un solo OSS e, infine, che da luglio 2018 sono stati assegnati due OSS.
La cronica carenza di personale infermieristico ed ausiliario specializzato (o di supporto assistenziale)
è comprovata, altresì, dagli atti deliberativi con i quali, a decorrere dall'anno 2015, l'
[...]
ha disposto l'assunzione a tempo determinato e part-time al 50%, la proroga dei contratti CP_2
a tempo determinato e, successivamente, l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di infermieri e/o di O.S.S. Dalla prova orale assunta in corso di causa è, inoltre, emerso quanto segue.
La teste ha dichiarato: “Sono dipendente dell' dall'1.01.2006 Testimone_1 Controparte_2
e presto servizio presso il reparto di Pneumologia del P.O. di Lamezia Terme da quella data in qualità di dirigente medico. Attualmente ricopro il ruolo di vice primario. Conosco il ricorrente in quanto presta servizio presso il reparto di Pneumologia del P.O. di Lamezia Terme con la qualifica di infermiere. Ricordo che il era già in servizio presso il reparto quando ho iniziato a lavorare Pt_1 nel 2006. Confermo che il ricorrente presta servizio sulla base di tre turni settimanali. Attualmente la turnazione è la seguente: 8-14, 14-20 e 20-08. Confermo che il ricorrente ha svolto quotidianamente le attività indicate nel capitolo di prova c). Preciso che tali attività tenevano occupato il ricorrente per la maggior parte del turno di lavoro. Il giro visite con il medico e la somministrazione della terapia richiedevano poco tempo e comunque venivano effettuati in determinati orari della giornata. Il ricorrente impiegava la maggior parte del turno di lavoro ad accudire i pazienti. Nel reparto sono presenti 12 posti di letto fino ad un massimo di 15/16 posti letto con le barelle. All'inizio vi erano pochi infermieri e prestava servizio un solo ausiliario. A volte era presente anche un solo infermiere per ogni turno. Prima del 2018 non era presente alcun OSS presso il reparto;
dal 2018 è arrivato un OSS e poi gli altri sono stati assunti man mano. Prima del 2018 gli infermieri effettuavano turni di sette ore (7-14, 14-21, 21-7).”.
La teste ha riferito: “Sono stata dipendente dell' Testimone_2 Controparte_2 dall'1.04.2008 al 31.03.2023 ed ho prestato servizio presso il reparto di Broncopneumologia del
P.O. di Lamezia Terme in qualità di dirigente medico. Conosco il ricorrente in quanto prestava servizio presso il reparto di Broncopneumologia del P.O. di Lamezia Terme con la qualifica di infermiere. Il ricorrente lavorava sulla base di tre turni settimanali, dalle ore 7.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00. Successivamente la turnazione è stata modificata ed equiparata a quella del personale medico (8-14, 14-20, 20-08). Confermo che il ricorrente svolgeva tutte le attività indicate nel capitolo di prova c). Ciò posso riferire per i turni in cui eravamo entrambi in servizio. Ricordo che vi era un solo infermiere per ogni turno di lavoro.
Capitava anche ai medici di aiutare gli infermieri nel trasporto dei pazienti per effettuare tac urgenti.
A volte gli infermieri in turno erano due. Non sono in grado di quantificare il tempo impiegato dal ricorrente nello svolgimento delle attività indicate nel capitolo di prova c) ma posso riferire che lo stesso si dedicava ai compiti propri dell'OSS quando se ne presentava la necessità. Nel reparto erano presenti 12 posti letto, che diventavano 16/18 con le barelle. Gli OSS sono arrivati in reparto molto in ritardo. Non ricordo se si trattasse del 2015 o del 2018. Inizialmente era presente un solo OSS;
poi sono aumentati. Quando sono arrivata nel reparto, era presente soltanto un ausiliario. Quando sono stati assegnati al reparto, gli OSS svolgevano le attività di cui al capitolo di prova c).”.
Ciò posto, il ricorrente lamenta di aver subito una dequalificazione professionale consistente nell'impossibilità di esprimere, nonché di conservare ed accrescere la propria competenza professionale in conformità alle condizioni di assunzione;
deduce, infatti, di essere stato adibito, a causa della grave e cronica carenza di operatori sociosanitari, a mansioni inferiori a discapito di quelle infermieristiche, in maniera continua e prevalente, per la maggior parte del turno lavorativo. Dalla disamina delle declaratorie contrattuali di riferimento (cfr. in particolare, il CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7.04.1999, sottoscritto il 20.06.2001) è dato evincere che rientra nella categoria B, livello economico BS, l'operatore sociosanitario, il quale “svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali
e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.”.
Appartiene, invece, alla categoria D, profilo professionale di collaboratore professionale sanitario,
l'infermiere di cui al D.M. n. 739/1994, ovvero colui che “a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale (..) contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.”.
Giova, poi, osservare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 19419 del 17.09.2020), “nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa
o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (In applicazione del suddetto principio,
è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato).”.
E' stato, inoltre, affermato che “in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento
o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.” (cfr.
Cass. Sez. 1, ordinanza n. 24585 del 2.10.2019).
Tanto precisato, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che le mansioni alle quali il ricorrente
è stato adibito quotidianamente, per la maggior parte del turno lavorativo, presso il reparto broncopneumologia, sono state quelle connesse all'attività alberghiera, all'igiene personale ed all'assistenza dei pazienti, che il numero degli infermieri presenti per ogni turno era insufficiente rispetto alle esigenze dei pazienti ricoverati e che i posti letto assegnati al reparto erano quasi sempre occupati.
Va, inoltre, considerato che, anche nei periodi in cui gli OSS assegnati al reparto erano due/tre
(ovvero, nei mesi da febbraio a giugno 2017), gli infermieri dovevano, comunque, provvedere all'assistenza ed all'igiene personale dei pazienti nei giorni e/o durante i turni in cui gli OSS non prestavano servizio (come detto, dai prospetti dei turni mensili risulta che nel periodo antecedente al mese di luglio 2018 gli operatori socio sanitari prestavano servizio soltanto in alcuni giorni della settimana e garantivano esclusivamente la copertura del turno mattutino).
Sussiste, quindi, alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità (durata del demansionamento, protrattosi dal 2014 al 2018, qualità dell'attività lavorativa svolta rispetto alle mansioni di assunzione e tipo di professionalità coinvolta), il danno da dequalificazione professionale lamentato (al riguardo, si evidenzia che, ai sensi del D.M. 739/1994, per l'assunzione della qualifica di infermiere è necessario conseguire il diploma universitario abilitante ed essere in possesso dell'iscrizione al relativo albo professionale, mentre per il profilo di operatore socio-sanitario è richiesto il possesso di un attestato di qualifica conseguito al termine di una specifica formazione professionale di durata annuale).
Sotto il profilo temporale, tuttavia, la tutela risarcitoria va riconosciuta per l'attività effettivamente prestata fino al mese di giugno 2018, escludendo il periodo compreso tra gennaio ed aprile 2017, durante il quale il ricorrente è stato assente per malattia;
viceversa, risultano irrilevanti le ulteriori sporadiche ed occasionali assenze effettuate per malattia, ferie o altra causa.
L va, quindi, condannata al risarcimento del danno da demansionamento subito Controparte_2 dal ricorrente dal 2014 fino al mese di giugno 2018, ad eccezione del periodo da gennaio ad aprile
2017.
Per la quantificazione dei singoli crediti sono state prese in considerazione le retribuzioni annue riportate nel conteggio allegato (reddito da CUD/buste paga), applicando la percentuale indicata del
10% e decurtando la retribuzione corrispondente al periodo di assenza. In conclusione, il danno risarcibile ammonta a complessivi a € 10.082,72, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione del valore della causa
(determinato in base al credito accertato), dell'attività istruttoria svolta e del consolidato orientamento di questo Tribunale sulla questione controversa, in complessivi € 2.812,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accerta e dichiara che il ricorrente ha svolto, in maniera continuativa e prevalente, le Parte_1 mansioni inferiori di operatore sociosanitario rientranti nella declaratoria della categoria B, livello economico BS, del CCNL Comparto Sanità nel periodo dal 2014 al mese di giugno 2018;
- condanna l' a risarcire il danno da demansionamento subito fino al mese di giugno Controparte_2
2018, ad eccezione del periodo da gennaio ad aprile 2017, quantificato in € 10.082,72, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l' convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Controparte_1 complessivi € 2.812,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito del ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 23.07.2025
LA G.L.
Dott.ssa Valeria Salatino