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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 208/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
NO TI, giusta mandato in atti ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Valentina Bevilacqua, in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Notaio in Fiumicino, Repertorio Persona_1
n.37590 Raccolta n.7131
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 22/02/2023 , dopo aver contestato Parte_1 le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 437/ 2022R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di valutare “Se per effetto di tali infermità parte ricorrente può essere
1 ritenuta persona invalida nella misura del 100% e l'indennità di accompagnamento oltre alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 dalla data della domanda amministrativa o da quella accertata in corso di giudizio”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CTU (dott. in costanza di Persona_2 giuramento reso in procedimento di accertamento tecnico preventivo), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 23/06/2025, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “DIABETE MELLITO TIPO 1 COMPLICATO DA MICROANGIOPATIE (RETINOPATIA DIABETICA E POLINEUROPATIA SENSITIVO-MOTORIA). VASCULOPATIA CEREBRALE IN ESITI INTERVENTO CHIRURGICO DI ASPORTAZIONE MENINGOENDOTELIOMA DEL FORAME MAGNO.
[...]
.” Controparte_2
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico non determina in parte ricorrente una variazione rispetto alla valutazione già resa in sede di CTU nel procedimento per ATP.
Orbene, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una Per_2 ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale; ne discende, pertanto, la declaratoria di insussistenza del requisito sanitario.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Stante il deposito di dichiarazione 152 disp. att. c.p.c. in entrambe le fasi del procedimento, le spese di lite sono irripetibili.
Le spese relative alla CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo vanno poste invece, per lo stesso motivo, a carico dell' e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo;
allo stesso modo deve provvedersi per i chiarimenti resi nella presente fase di merito.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che
[nata a [...] il [...]], NON si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento della pensione di inabilità, né nella condizione di portatrice di disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92;
2) dichiara irripetibili le spese relative ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATP a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
4) pone le spese relative alla integrazione alla CTU depositata nella presente fase di merito a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre CP_1 eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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