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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 25/06/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 383 DELL'ANNO 2025
FRA
AN SC
E
Controparte_1
Oggi 25.6.2025 alle ore 9.10 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente : l'avv. GARASSINI ELISABETTA Parte_1 per la parte convenuta : nessuno Controparte_1 compare.
L'avv. Garassini si richiama al ricorso e insiste come in atti.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando il procuratore a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 383/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avv.ti WALTER MICELI, FABIO GANCI, ELISABETTA
GARASSINI, NICOLA ZAMPIERI, GIOVANNI RINALDI, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA Controparte_1
, contumace P.IVA_1 PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.4.2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - ella è insegnante di scuola
2 secondaria e, dall'11.10.2021 al 30.6.2024 è stata assunta con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno negli anni 2021/2022 e 2023/2024; - nei giorni in cui non venivano svolte le lezioni, ma rientranti in ogni caso nel periodo destinato alle attività didattiche e compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno, ella non aveva fruito delle ferie ed era rimasta a disposizione del datore di lavoro;
- pertanto, aveva maturato ma non fruito di: 19,56 giorni di ferie e festività soppresse nell'anno scolastico 20212022 (21,56 giorni di ferie maturati + 2 giorni di festività soppresse, dedotti 4 giorni di ferie fruiti) e di 24,92 giorni di ferie e festività soppresse nell'anno 2023/2024 (24,92 giorni di ferie maturati + 3 giorni di festività soppresse, dedotti 3 giorni di ferie fruiti).
La ricorrente ha lamentato che, negli anni scolastici menzionati, ella non aveva chiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione dalle lezioni, non era stata invitata a fruirne dai dirigenti scolastici e non era stata informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.
Ciò nonostante, al termine di ciascun periodo, il convenuto le aveva CP_1 illegittimamente negato l'indennità sostitutiva delle ferie poiché aveva erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si erano svolte le lezioni, ma comunque rientranti nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno.
Conseguentemente ha richiesto accertare il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie non godute e condannare il a pagare la somma di euro CP_1
2.780,71 oltre accessori.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito per il CP_1 convenuto, che deve essere dichiarato contumace.
Alla prima udienza odierna, il procuratore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
*****************************
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Si ritiene opportuno muovere dal quadro normativo di riferimento.
3 L'art. 5 co. 8 del d.l. n. 95 del 6.7.2012 convertito nella legge n. 135 del 7.8.2012, ha introdotto l'obbligo di fruizione delle ferie, rinviando ai rispettivi ordinamenti per la fruizione, nonché il divieto generalizzato di monetizzazione per tutto il pubblico impiego.
Tuttavia, per il personale scolastico assunto a tempo determinato, l'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.2012 ai commi 54-55-56 ha introdotto una deroga all'art. 5 comma
8 citato.
In particolare, l'art. 1 co. 54 dispone che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
L'art. 1 comma 55 ha conseguentemente aggiunto all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
All'art. 1 comma 56 è previsto che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Dunque, per i docenti a termine, la legge consente la possibilità di monetizzare le ferie nell'anno scolastico di riferimento, limitatamente alla eccedenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni in cui il personale è tenuto a fruire delle ferie, coincidenti cioè con i periodi di sospensione delle lezioni.
Dalla lettura combinata delle citate disposizioni discende pertanto che il personale scolastico: a) è obbligato al godimento delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, e può fruire nella rimanente parte dell'anno di un massimo di sei giorni di ferie, subordinatamente al verificarsi di ulteriori condizioni;
b) se assunto a tempo determinato, ha diritto alla monetizzazione, ma in relazione alla
4 differenza numerica tra giorni di ferie maturati e spettanti e quelli in cui è consentito ai docenti di fruire delle ferie, coincidenti con il periodo di sospensione dell'attività didattica.
Va però considerato che tali norme interne devono necessariamente essere lette in conformità alle norme del diritto dell'Unione ed in particolare alla direttiva 2003/88 sull'organizzazione dell'orario di lavoro.
In particolare, all'art. 7 la direttiva prevede che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Nell'interpretare tale disposizione, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite
C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che essa osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali
5 retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre,
l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Come affermato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, le condizioni richieste dalla CGUE “possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012”.
Dunque, sulla base dell'interpretazione resa dal Giudice di Lussemburgo, cui il giudice nazionale è tenuto a uniformarsi in virtù del principio dell'interpretazione conforme, corollario del principio di leale collaborazione, “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”
(Cass. 15415/2024).
Osserva ancora la Cassazione come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass. 28587/2024).
Deve infatti considerarsi che il docente, nel periodo di sospensione delle lezioni, rimane in servizio, a disposizione dell'istituzionale scolastica, impegnato nello svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento (quali quelle di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali). Suddette attività se pure non comportano l'obbligo di presenza a scuola, non consentono di ritenere il lavoratore automaticamente in ferie.
6 Sul punto si è espressa la Cassazione rilevando come sia “evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. N. 23944 del 2020).
Nell'interpretare la disciplina della contrattazione collettiva (art. 13, poi confluito nell'art. 19 CCNL ratione temporis vigente), la Corte ha altresì chiarito, da un lato, che le ferie devono essere necessariamente richieste dal lavoratore e non possono essere computate d'ufficio. Al riguardo, pertanto, il previsto obbligo di fruirne durante il periodo di sospensione dalle lezioni non determina l'automatica collocazione in ferie del docente, ma va invece riferito alla tempistica entro la quale questi è tenuto a richiederle e il datore
è vincolato a concederle.
D'altro lato, che i periodi di sospensione delle lezioni, stabiliti dal calendario scolastico regionale, sono non solo quelli tra l'ultimo giorno di scuola e il 30 giugno, ma tutti quelli compresi dal 1° settembre al 30 giugno di ciascun anno, come individuati dal calendario scolastico regionale (Cass. 16715/2024).
In definitiva, interpretando il diritto interno in conformità al diritto dell'Unione
Europea, si ricava che:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite (in continuità al principio affermato da Cass. n.
15652/2018);
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. n.
23153/2022; Cass. n. 21780/2022; Cass. 8926/2024).
7 d) in mancanza di tale prova, i docenti precari hanno diritto alla monetizzazione delle ferie, non solo relativamente alla differenza fra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative – come espressamente previsto all'art. 5, comma 8, d. l. 95/2012, modificato dall'art. 1, comma 55, l. 228/2012 – ma anche relativamente ai predetti giorni di sospensione (in termini, Cass. 14268/2022 e da ultima Cass. 16715/2024, Trib. Biella, sentenza 13/2025 del 28.1.2025).
Dando applicazione concreta di tali principi nel caso di specie, si osserva che:
- la ricorrente risulta aver fruito unicamente dei giorni di ferie su richiesta indicati nel ricorso e non risulta aver effettuato ulteriori richieste di ferie;
- il convenuto, sul quale grava il relativo onere probatorio, restando CP_1 contumace non ha provato né ha offerto di provare di aver invitato la docente a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione dalle lezioni;
- il ha negato l'indennità sostitutiva considerando automaticamente in CP_1 ferie la ricorrente in tutti i giorni di sospensione dalle lezioni, come previsti dal calendario scolastico regionale;
- tuttavia, per le ragioni esposte, tale scelta non risulta conforme alla normativa vigente, interpretata secondo il diritto dell'Unione Europea.
- ne discende il diritto della ricorrente alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruite nel corso dei rapporti di lavoro succedutisi nel tempo, con scomputo di quelle che la ricorrente ha affermato di aver richiesto e fruito nel corso degli anni scolastici. Al riguardo, si ritiene di condividere il conteggio proposto dalla difesa , in quanto Parte_1 appare effettuato in conformità ai principi di calcolo dettati in materia.
- pertanto, il deve essere condannato a Controparte_1 pagare in favore di l'importo complessivo di euro 2.780,71 oltre alla Parte_1 maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, anche in assenza di domanda in tal senso, ai sensi dell'art. 429 co. 3
c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente, liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM
55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore
8 della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, della serialità dei procedimenti e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%. Le spese vengono poste direttamente in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Dichiara il diritto di a percepire l'indennità sostitutiva Parte_1 per ferie non godute negli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, per l'effetto;
3) Condanna il a pagare in favore della Controparte_1 ricorrente la somma di euro 2.780,71 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
4) Condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente le spese CP_1 di lite, che liquida in euro 1.030,00 per compensi al difensore, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA., somma da versare direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Savona, 25.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Laura Serra
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