TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/10/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 2 5 1 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L F O N S O M A L A T O P R E S . E S T E N S O R E
F R A N C E P I R U Z Z A G I U D I C E Pt_1
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2 Parte_3
rispettivamente rappresentati e difesi dagli avvocati
ON DU e SO YN per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 22/07/2025, i coniugi esposero che in data 13/09/2013 avevano contratto matrimonio concordatario in Marsala dal quale era nato il figlio ad oggi minorenne. Per_1
Precisarono che con sentenza emessa il 28.2.2024 il
Tribunale di Marsala aveva omologato la loro separazione consensuale.
1 Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido e il mantenimento del figlio.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 17.10.2025 insistendo nella domanda di divorzio e, pertanto, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Giudice (27.11.2023).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre un anno.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
Pag. 2 perde il cognome del marito che con il Pt_2
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Parte_2
e con ricorso depositato
[...] Parte_3
in data 22/07/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_2
in Marsala il 13/09/2013 Parte_3
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Marsala al n. 232 parte II, serie A, anno 2013,
alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del marito;
Pt_2
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Marsala perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 23/10/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
LF AL
Pag. 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L F O N S O M A L A T O P R E S . E S T E N S O R E
F R A N C E P I R U Z Z A G I U D I C E Pt_1
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2 Parte_3
rispettivamente rappresentati e difesi dagli avvocati
ON DU e SO YN per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 22/07/2025, i coniugi esposero che in data 13/09/2013 avevano contratto matrimonio concordatario in Marsala dal quale era nato il figlio ad oggi minorenne. Per_1
Precisarono che con sentenza emessa il 28.2.2024 il
Tribunale di Marsala aveva omologato la loro separazione consensuale.
1 Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido e il mantenimento del figlio.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 17.10.2025 insistendo nella domanda di divorzio e, pertanto, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Giudice (27.11.2023).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre un anno.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
Pag. 2 perde il cognome del marito che con il Pt_2
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Parte_2
e con ricorso depositato
[...] Parte_3
in data 22/07/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_2
in Marsala il 13/09/2013 Parte_3
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Marsala al n. 232 parte II, serie A, anno 2013,
alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del marito;
Pt_2
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Marsala perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 23/10/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
LF AL
Pag. 3