CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 26/02/2026, n. 3358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3358 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3358/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
OR ARMANDO, RE
ASCHETTINO LUCIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15486/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ing. A. Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026956838000 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026956838000 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026956838000 IRES-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3331/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ing. A. Ricorrente_1 Srl”, rappresentata e difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 16.7.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 10 del mese successivo, impugna:
- l'intimazione di pagamento n. 07120259026956838000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente impositore: Agenzia Entrate DP1 Napoli;
- data notifica atto: 21.5.2025;
- addebiti: Ires interessi;
- anni d'imposta: 2005 – 2006 - 2007;
- importo complessivo: € 134.380,63;
ne chiede l'annullamento per prescrizione quinquennale per non aver ricevuto atti interruttivi.
Il 26.1.2026, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce l'ADER che rappresenta che la ricorrente non contesta la notifica della cartella e che non sarebbe spirata la prescrizione decennale dalla data di notifica della stessa, che assume essere avvenuta il 22.10.2015, e quella di notifica dell'intimazione impugnata, effettuata il 21.5.2025; argomenta che trattasi di ires ed invoca la proroga Covid di 24 mesi;
conclude con la richiesta di declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
Con memoria del 10.2.2026 la difesa attorea fa rilevare che la cartella fu notificata il 22.1.2015 e non il
22.10.2015, data, quest'ultima, erroneamente indicata nello scritto difensivo di controparte, ragion per cui, anche il termine decennale risulta consumato.
Con memoria del 13.2.2026 la resistente eccepisce la tardività della memoria di controparte, insiste per l'applicazione della proroga di 24 mesi e per il rigetto del ricorso.
Il 20.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Preliminarmente va rilevata la tempestività della memoria attorea (brevi note) poiché prodotta entro il termine ex comma 3 dell'art. 32, essendo la trattazione in camera di consiglio.
Nel merito, il termine decennale risulta spirato poiché a pagina 3 della cartella è indicata quale data della sua notifica quella del 22.1.2015 e le proroghe Covid sono previste per la notifica delle cartelle ma non per quelle delle intimazioni.
Ad ogni modo, la convenuta assume trattarsi di credito per Ires ma, sempre a pagina 3 dell'intimazione è chiaramente indicato che la pretesa tributaria riguarda unicamente Nominativo_1, il cui termine di prescrizione, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, è quello di 5 anni, quindi, scaduto il 22.1.2020, ragion per cui il ricorso va accolto e l'atto impugnato annullato unitamente al ruolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e determinate in ragione di € 4.671,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut, con attribuzione al difensore della ricorrente, Dott. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
AN AD alle spese per euro 4671,00 oltre spese generali , accessori di legge e cut con attribuzione .
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
OR ARMANDO, RE
ASCHETTINO LUCIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15486/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ing. A. Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026956838000 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026956838000 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026956838000 IRES-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3331/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ing. A. Ricorrente_1 Srl”, rappresentata e difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 16.7.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 10 del mese successivo, impugna:
- l'intimazione di pagamento n. 07120259026956838000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente impositore: Agenzia Entrate DP1 Napoli;
- data notifica atto: 21.5.2025;
- addebiti: Ires interessi;
- anni d'imposta: 2005 – 2006 - 2007;
- importo complessivo: € 134.380,63;
ne chiede l'annullamento per prescrizione quinquennale per non aver ricevuto atti interruttivi.
Il 26.1.2026, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce l'ADER che rappresenta che la ricorrente non contesta la notifica della cartella e che non sarebbe spirata la prescrizione decennale dalla data di notifica della stessa, che assume essere avvenuta il 22.10.2015, e quella di notifica dell'intimazione impugnata, effettuata il 21.5.2025; argomenta che trattasi di ires ed invoca la proroga Covid di 24 mesi;
conclude con la richiesta di declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
Con memoria del 10.2.2026 la difesa attorea fa rilevare che la cartella fu notificata il 22.1.2015 e non il
22.10.2015, data, quest'ultima, erroneamente indicata nello scritto difensivo di controparte, ragion per cui, anche il termine decennale risulta consumato.
Con memoria del 13.2.2026 la resistente eccepisce la tardività della memoria di controparte, insiste per l'applicazione della proroga di 24 mesi e per il rigetto del ricorso.
Il 20.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Preliminarmente va rilevata la tempestività della memoria attorea (brevi note) poiché prodotta entro il termine ex comma 3 dell'art. 32, essendo la trattazione in camera di consiglio.
Nel merito, il termine decennale risulta spirato poiché a pagina 3 della cartella è indicata quale data della sua notifica quella del 22.1.2015 e le proroghe Covid sono previste per la notifica delle cartelle ma non per quelle delle intimazioni.
Ad ogni modo, la convenuta assume trattarsi di credito per Ires ma, sempre a pagina 3 dell'intimazione è chiaramente indicato che la pretesa tributaria riguarda unicamente Nominativo_1, il cui termine di prescrizione, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, è quello di 5 anni, quindi, scaduto il 22.1.2020, ragion per cui il ricorso va accolto e l'atto impugnato annullato unitamente al ruolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e determinate in ragione di € 4.671,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut, con attribuzione al difensore della ricorrente, Dott. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
AN AD alle spese per euro 4671,00 oltre spese generali , accessori di legge e cut con attribuzione .