CASS
Sentenza 5 agosto 2024
Sentenza 5 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/08/2024, n. 31925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31925 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GI LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/1/2024 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE RI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso;
letta la memoria dell'Avvocato Ersi Bozheku, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di condanna emessa in primo grado, dichiarava l'intervenuta prescrizione del reato di rivelazione di Penale Sent. Sez. 6 Num. 31925 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 20/06/2024 segreti d'ufficio emessa nei confronti del ricorrente. All'imputato, ufficiale della Guardia di Finanza, si contestava di aver in più occasioni rilevato a GI ER informazioni concernenti un'indagine in corso di svolgimento nei confronti del padre, EU ER, Generale della Guardia di Finanza in quiescenza. In particolare, le rilevazioni erano relative all'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Pescara, nel corso della quale erano state disposte anche intercettazioni telefoniche, coinvolgenti entrambi i predetti soggetti. Le rilevazioni del segreto avvenivano in concomitanza con la sottoposizione dell'imputato all'esame di Diritto amministrativo, sostenuto dall'imputato presso l'Università di Tor Vergata dinanzi al professor GI RU, al quale l'imputato riferiva di conoscere il padre - EU ER - e riferiva circostanze inerenti sia alle indagini concernenti quest'ultimo, sia allo svolgimento del concorso universitario per professore ordinario al quale GI RU era direttamente interessato. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato un unico articolato motivo di ricorso, per violazione di legge e vizio di motivazione. Premette il ricorrente di condividere il principio secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. Nel caso di specie, tuttavia, tale principio sarebbe stato violato, posto che dall'istruttoria era emerso che EU RU era a conoscenza dell'indagine a suo carico e dello svolgimento di intercettazioni telefoniche ben prima che l'imputato ne parlasse con il figlio. In tal senso, infatti, deponeva chiaramente la testimonianza resa da AL Colaianni, collaboratore del RU, il quale ha riferito di essere stato Convocato a Roma nel dicembre del 2013 e, in quell'occasione, l'ex Generale lo invitava alla cautela nella gestione dei comuni affari, essendo oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza di Pescara. Tale elemento escluderebbe ictu °cui/ la sussistenza del reato di cui all'art. 326 cod. pen. che riveste natura di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto nel senso che la rivelazione del segreto è punibile in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta, con la conseguente impossibilità di ritenere integrato il reato lì dove i destinatari della rivelazione ne abbiano già contezza. 2 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il ricorrente lamenta l'omessa risposta sul motivo di appello volto a far accertare l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di rivelazione di segreti d'ufficio. La Corte di appello, invero, si sarebbe limitata ad escludere l'elemento soggettivo del reato che, tuttavia, non era stato oggetto di contestazione. Il ricorrente omette di considerare che la sentenza impugnata - sia pur con motivazione per relationem - ha affermato la sussistenza di elementi idonei a far ritenere la configurabilità del reato, richiamando le testimonianze assunte in primo grado. 3. La questione che pone il ricorso attiene essenzialmente alla possibilità o meno di ritenere la prevalenza della causa di estinzione del reato a fronte di elementi che, sulla base di una mera constatazione, consentano di escludere la sussistenza del reato. Si tratta di una problematica ampiamente affrontata dalla Corte di Cassazione, che è giunta ad una soluzione consolidata a seguito della sentenza delle Sezioni unite con la quale si è affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Tale principio, peraltro, sembrerebbe aver trovato conferma anche nella più recente sentenza resa dalle Sezioni unite il 28 marzo 2024 (di cui si dispone della sola informazione provvisoria), chiamata a valutare se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o 3 contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del "più probabile che non". Rispondendo al quesito, le Sezioni unite hanno affermato che in coerenza con i principi sanciti dall'art. 27 Cost., dall'art. 6 della Cedu e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza, il giudice può pronunciare l'assoluzione nel merito alla stregua di quanto enunciato da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273, secondo cui, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, il proscioglimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'innpugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. 4. Nel caso di specie, è agevole ritenere che l'aspetto problematico sollevato dal ricorrente non trovi conferma nella motivazione resa nella sentenza di primo grado e richiamata in quella di appello. A differenza di quanto sostenuto in ricorso, infatti, deve escludersi che sussista qualsivoglia profilo di dubbio in ordine all'avvenuta rivelazione del segreto d'ufficio, stante l'inequivocabile deposizione resa dal teste GI ER, il quale ha riferito delle plurime e specifiche rivelazione del contenuto di indagini in corso da parte del Giannmarini, peraltro dichiaratamente finalizzate ad ottenere l'agevole superamento dell'esame di diritto amministrativo con una motivazione immotivatamente favorevole (30/30 anziché 25/30, come specificato a pg.8). Rispetto a tale dato, è del tutto irrilevante che il padre di GI ER potesse essere già a conoscenza dell'indagine dal dicembre 2013, come sostenuto dal teste Colananni, posto che ciò non esclude la rilevanza penale dell'autonoma rivelazione compiuta nei confronti di GI ER, con la quale gli riferiva circa il perdurante svolgimento delle attività di indagini, anche in relazione a fatti ulteriori e diversi, riguardanti le presunte condotte illecite commesse nello svolgimento di un concorso universitario cui il predetto era interessato. Peraltro, anche EU ER ha dichiarato di aver appreso dell'esistenza dell'indagine dall'imputato. La difesa supera la questione ritenendo inattendibili le dichiarazioni rese da EU ER senza, tuttavia, prendere atto dell'assenza - a fronte di tali inequivoche dichiarazioni - di elementi che consentano di ritenere ictu ocull l'insussistenza del reato. 4 ,270' 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P+idente
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE RI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso;
letta la memoria dell'Avvocato Ersi Bozheku, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di condanna emessa in primo grado, dichiarava l'intervenuta prescrizione del reato di rivelazione di Penale Sent. Sez. 6 Num. 31925 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 20/06/2024 segreti d'ufficio emessa nei confronti del ricorrente. All'imputato, ufficiale della Guardia di Finanza, si contestava di aver in più occasioni rilevato a GI ER informazioni concernenti un'indagine in corso di svolgimento nei confronti del padre, EU ER, Generale della Guardia di Finanza in quiescenza. In particolare, le rilevazioni erano relative all'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Pescara, nel corso della quale erano state disposte anche intercettazioni telefoniche, coinvolgenti entrambi i predetti soggetti. Le rilevazioni del segreto avvenivano in concomitanza con la sottoposizione dell'imputato all'esame di Diritto amministrativo, sostenuto dall'imputato presso l'Università di Tor Vergata dinanzi al professor GI RU, al quale l'imputato riferiva di conoscere il padre - EU ER - e riferiva circostanze inerenti sia alle indagini concernenti quest'ultimo, sia allo svolgimento del concorso universitario per professore ordinario al quale GI RU era direttamente interessato. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato un unico articolato motivo di ricorso, per violazione di legge e vizio di motivazione. Premette il ricorrente di condividere il principio secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. Nel caso di specie, tuttavia, tale principio sarebbe stato violato, posto che dall'istruttoria era emerso che EU RU era a conoscenza dell'indagine a suo carico e dello svolgimento di intercettazioni telefoniche ben prima che l'imputato ne parlasse con il figlio. In tal senso, infatti, deponeva chiaramente la testimonianza resa da AL Colaianni, collaboratore del RU, il quale ha riferito di essere stato Convocato a Roma nel dicembre del 2013 e, in quell'occasione, l'ex Generale lo invitava alla cautela nella gestione dei comuni affari, essendo oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza di Pescara. Tale elemento escluderebbe ictu °cui/ la sussistenza del reato di cui all'art. 326 cod. pen. che riveste natura di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto nel senso che la rivelazione del segreto è punibile in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta, con la conseguente impossibilità di ritenere integrato il reato lì dove i destinatari della rivelazione ne abbiano già contezza. 2 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il ricorrente lamenta l'omessa risposta sul motivo di appello volto a far accertare l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di rivelazione di segreti d'ufficio. La Corte di appello, invero, si sarebbe limitata ad escludere l'elemento soggettivo del reato che, tuttavia, non era stato oggetto di contestazione. Il ricorrente omette di considerare che la sentenza impugnata - sia pur con motivazione per relationem - ha affermato la sussistenza di elementi idonei a far ritenere la configurabilità del reato, richiamando le testimonianze assunte in primo grado. 3. La questione che pone il ricorso attiene essenzialmente alla possibilità o meno di ritenere la prevalenza della causa di estinzione del reato a fronte di elementi che, sulla base di una mera constatazione, consentano di escludere la sussistenza del reato. Si tratta di una problematica ampiamente affrontata dalla Corte di Cassazione, che è giunta ad una soluzione consolidata a seguito della sentenza delle Sezioni unite con la quale si è affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Tale principio, peraltro, sembrerebbe aver trovato conferma anche nella più recente sentenza resa dalle Sezioni unite il 28 marzo 2024 (di cui si dispone della sola informazione provvisoria), chiamata a valutare se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o 3 contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del "più probabile che non". Rispondendo al quesito, le Sezioni unite hanno affermato che in coerenza con i principi sanciti dall'art. 27 Cost., dall'art. 6 della Cedu e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza, il giudice può pronunciare l'assoluzione nel merito alla stregua di quanto enunciato da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273, secondo cui, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, il proscioglimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'innpugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. 4. Nel caso di specie, è agevole ritenere che l'aspetto problematico sollevato dal ricorrente non trovi conferma nella motivazione resa nella sentenza di primo grado e richiamata in quella di appello. A differenza di quanto sostenuto in ricorso, infatti, deve escludersi che sussista qualsivoglia profilo di dubbio in ordine all'avvenuta rivelazione del segreto d'ufficio, stante l'inequivocabile deposizione resa dal teste GI ER, il quale ha riferito delle plurime e specifiche rivelazione del contenuto di indagini in corso da parte del Giannmarini, peraltro dichiaratamente finalizzate ad ottenere l'agevole superamento dell'esame di diritto amministrativo con una motivazione immotivatamente favorevole (30/30 anziché 25/30, come specificato a pg.8). Rispetto a tale dato, è del tutto irrilevante che il padre di GI ER potesse essere già a conoscenza dell'indagine dal dicembre 2013, come sostenuto dal teste Colananni, posto che ciò non esclude la rilevanza penale dell'autonoma rivelazione compiuta nei confronti di GI ER, con la quale gli riferiva circa il perdurante svolgimento delle attività di indagini, anche in relazione a fatti ulteriori e diversi, riguardanti le presunte condotte illecite commesse nello svolgimento di un concorso universitario cui il predetto era interessato. Peraltro, anche EU ER ha dichiarato di aver appreso dell'esistenza dell'indagine dall'imputato. La difesa supera la questione ritenendo inattendibili le dichiarazioni rese da EU ER senza, tuttavia, prendere atto dell'assenza - a fronte di tali inequivoche dichiarazioni - di elementi che consentano di ritenere ictu ocull l'insussistenza del reato. 4 ,270' 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P+idente