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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/12/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 2087/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 2087/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente solo dall'avv. ER Li MU nell'interesse di ove ha concluso “riportandosi a quelle già formulate nelle citate Parte_1
comparse e nelle richieste, anche istruttorie, ed insiste nella richiesta di loro accoglimento;
con vittoria di spese e compensi” sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza del 10.11.2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in data 15.02.2025 (fissata per discussione, come da provvedimento del
12.06.2021, poi reiterato), pronuncia la seguente
SENTENZA
tra c.f. , elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._1
in Barcellona P.G., via Umberto I n. 195, presso lo studio dell'avv. Coppolino
AR RO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- attore -
CONTRO
, c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._2
in Barcellona P.G., via Statale S. Antonino n. 501/A, presso lo studio dell'avv.
Li MU ER, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- convenuto -
Oggetto: responsabilità contrattuale.
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R. G. n. 2087/2018
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 19/12/2018, ha Parte_3
convenuto dinanzi all'intestato Tribunale, esponendo: di Parte_1
essere socio, assieme all'odierno convenuto ed in ragione di una quota pari al
50% del capitale sociale, di Mavi Parte_4
la quale ha operato fino al 29/07/2016 in qualità di agente generale di IN
SS; che, in data 20/02/2002, Mavi s.n.c. acquistava dai precedenti agenti generali, per la somma di euro 50.000,00, alcune partite mobiliari necessarie ai fini del prosieguo dell'attività agenziale;
che il 29/07/2016 , Parte_1
già socio al 50% di Mavi s.n.c., subentrava a quest'ultima come agente generale di IN SS e, in tale veste, acquisiva la disponibilità delle attrezzature e dei mobili strumentali allo svolgimento del mandato affidatogli, ivi compresi i beni acquistati dalla precedente mandataria in data
20/02/2002; che, pertanto, è tenuto a corrispondergli la Parte_1
somma di euro 22.500,00 quale 50% del valore del succitato compendio mobiliare al netto del deprezzamento subito dal momento dell'acquisto.
Ciò premesso, l'attore insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito in persona del Giudice Istruttore designato: A) accertare e dichiarare la responsabilità del Signor nato a [...] il Parte_1
14/02/1957 e residente in [...]; B) accertare, dichiarare e condannare il Signor a pagare i mobili nella misura di Parte_1
euro 22.500,00 e risarcire tutti i danni e rifondere ogni spesa sostenuta dal Dott.
C) per l'effetto, condannare il Signor al Parte_3 Parte_1
pagamento della somma di euro 22.500,00 quale pagamento dei mobili, oltre le spese sostenute dall'attore e documentate, ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno dell'acquisizione dei mobili fino all'effettivo soddisfo;
D) con vittoria di spese e Pag. 2 a 8
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compensi professionali e ogni altro diritto fatto salvo;
E) si chiede la condanna del convenuto ex art. 96 comma 3 c.p.c.”.
Con comparsa di risposta depositata in data 10/05/2019, si costituiva Pt_1
, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in
[...]
capo all'attore, in quanto la proprietà dei beni per il cui pagamento quest'ultimo agiva è stata dallo stesso attribuita a Mavi s.n.c. e, conseguentemente, è all'anzidetta società che andrebbe riconosciuta, in via esclusiva, la facoltà di far valere in giudizio la relativa pretesa.
Nel merito, parte convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda proposta ex adverso per non essere configurabile in capo all'agente subentrante – né in forza di legge, né per accordo delle parti – l'obbligo di acquistare i beni di proprietà del precedente mandatario.
Sotto il profilo del quantum debeatur, evidenziava inoltre l'eccessività della somma richiesta da controparte, sia avuto riguardo al contenuto dell'atto introduttivo, ove l'attore precisava che, in sede di liquidazione del relativo importo, si sarebbe dovuto tener conto del deprezzamento subito dai succitati beni dalla data dell'acquisto, sia in considerazione della non corrispondenza tra i beni mobili esistenti al momento della sottoscrizione del verbale di consegna del 29/07/2016 e quelli acquistati da Mavi s.n.c. in data 20/02/2002.
Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Eccellentissimo Tribunale adito, e per esso al Signor Giudice designato, contrariis reiectis, di voler rigettare le domande formulate dal Signor con atto Parte_3
di citazione notificato il 19/12/2018 per i seguenti motivi: in via preliminare e pregiudiziale al merito, per difetto di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto in controversia in capo all'attore; nel merito, per mancanza di prova circa l'attuale consistenza numerica e qualitativa dei beni mobili di cui chiede il pagamento;
per mancanza di prova circa il loro valore attuale dopo ben 17 anni dal loro acquisto ed Pag. 3 a 8
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utilizzo (e peraltro dopo il loro ammortamento integrale da parte della Mavi); per inesistenza di qualsivoglia asserita responsabilità del convenuto;
con riferimento alla chiesta rivalutazione monetaria per essere il debito oggetto di giudizio debito di valuta;
in via subordinata, ove il G.I. dovesse ritenere procedibile la domanda e fondata la pretesa di pagamento, si chiede la nomina di apposito consulente tecnico che – previa esatta identificazione dei beni mobili, attrezzature ed arredi oggetto di giudizio – proceda alla loro stima al valore attuale. Con vittoria di spese e compensi e con condanna di parte attrice al risarcimento danni ex art. 96 commi 2 e 3 c.p.c.”.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., il giudice, all'udienza del 3.2.2020, disponeva il rinvio ex artt. 181 e 309 cpc al
2.03.2020 e così – in assenza di istanze istruttorie ed accogliendo le richieste delle parti – era fissata la precisazione delle conclusioni all'udienza del
9.11.2020.
Seguiva una serie di rinvii determinati sia dalla emergenza sanitaria sia dalle trattative avviate dalle parti.
Quindi, con ordinanza del 15.02.2025, atteso il carico di ruolo e le cause già assunte in decisione e le avviate trattative fra le parti, la causa era rinviata, per verificare l'esito delle predette trattative e, in caso di mancato accordo, per i medesimi adempimenti, all'udienza del 10.11.2025 – svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) – e così, non essendo intervenuto il bonario componimento, è incamerata in decisione.
Nel merito.
Parte attrice ha agito per sentir condannare alla Parte_1
corresponsione, in proprio favore, della somma di euro 22.500,00, quale 50% del valore del compendio mobiliare di cui l'odierno convenuto ha acquisito la
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disponibilità a seguito del subentro a Mavi s.n.c. nell'attività di agente generale di IN SS.
In particolare, l'attore ha affermato di agire “per recuperare e tutelare il 50% posseduto quale socio della Mavi s.n.c.”, ovvero al fine di far valere i diritti connessi alla titolarità della quota societaria di sua spettanza.
Sul punto, va rilevato come occorra tenere distinti i concetti di capitale sociale e patrimonio sociale, da un lato, e quelli di socio e proprietario, dall'altro.
Per quanto concerne la prima delle suddette distinzioni, se il capitale sociale rappresenta il valore monetario dei conferimenti eseguiti al momento della costituzione della società e funge da parametro di riferimento per l'individuazione dei diritti e degli obblighi facenti capo ai singoli soci, il patrimonio sociale comprende invece tutti i beni di cui la società è proprietaria – o perché conferiti dai soci all'atto della sua costituzione, o perché dalla stessa acquistati in quanto strumentali allo svolgimento della sua attività – nonché le situazioni giuridiche attive e passive di cui la medesima risulta titolare nei confronti dei terzi.
Con riguardo alla seconda distinzione, va osservato che, sebbene il possesso della qualità di socio implichi la sottoscrizione di una parte del capitale sociale e comporti, di conseguenza, il riconoscimento di una serie di diritti – quali, a titolo di esempio, quelli inerenti all'amministrazione della società ed alla ripartizione degli utili eventualmente conseguiti – la cui estensione varia in ragione del valore dei conferimenti effettuati, esso non comporta l'acquisto pro quota del diritto di proprietà sui beni facenti parte del patrimonio sociale.
Invero, la titolarità del diritto di proprietà sui predetti beni e la correlata facoltà di agire in giudizio per la riscossione dei crediti maturati in relazione
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agli atti di disposizione che li abbiano riguardati spettano, in via esclusiva, alla società.
Va infatti sottolineato che, nonostante le società in nome collettivo risultino prive di personalità giuridica, le stesse sono comunque titolari di una – seppur limitata – autonomia patrimoniale, cui è possibile imputare debiti e/o crediti distinti da quelli riferibili a ciascun socio (cfr., ex multis, Cass. Civ. n.
5233/1999; Cass. Civ. n. 26245/2011).
Peraltro, è lo stesso verbale di consegna del 29/07/2016 che al capitolo 20, nel prevedere che i mobili e gli arredi della gestione uscente normalmente utilizzati ai fini dello svolgimento dell'attività agenziale “sono trasferiti di diritto alla gestione subentrante, salvo il diritto della gestione uscente al relativo prezzo”, individua la gestione uscente nella Mavi s.n.c., conseguendone che è
a quest'ultima e non, invece, a che va riconosciuto Parte_3
l'anzidetto diritto.
A nulla rileva, sul punto, la deduzione di parte attrice secondo cui “nelle s.n.c.
l'amministrazione è caratterizzata per la presenza di una pluralità di soci ai quali viene affidata indistintamente e illimitatamente le gestione dell'amministrazione della società”, in quanto tale circostanza implica unicamente il riconoscimento, in capo a ciascun socio, della facoltà di porre in essere atti idonei ad impegnare la società nei confronti dei terzi e del correlato potere di agire e resistere in giudizio in rappresentanza della stessa, laddove, nel caso di specie, l'attore non ha agito nelle vesti di rappresentante di Mavi s.n.c., bensì in nome proprio, deducendo il credito vantato nei confronti del convenuto, Pt_1
, a titolo di socio della Mavi s.n.c. e parametrandone l'importo alla
[...]
quota societaria di sua spettanza.
Dalle suesposte considerazioni deriva la carenza di legittimazione ad agire in capo all'odierno attore, in quanto – come ammesso, peraltro, da quest'ultimo Pag. 6 a 8
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nel proprio atto di citazione – unica proprietaria del compendio mobiliare per cui è causa e, conseguentemente, unica legittimata ad agire in giudizio per la riscossione del corrispettivo dovuto dal convenuto per il subentro nella disponibilità dei beni ricompresi nel medesimo è la Controparte_1
[...]
Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'attore ed in favore di parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo in corrispondenza dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e poi aggiornati sulla base del de DM 147/2022, avuto riguardo all'assenza di questioni giuridiche particolarmente complesse ed alla definizione del giudizio con sentenza di rito.
Infine, con riguardo alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. avanzata da parte convenuta – azione che, com'è noto, va inquadrata entro lo schema della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine alle condizioni richieste per il suo positivo esperimento ed al relativo regime probatorio – va osservato che non sussistono, nel caso di specie, elementi idonei a configurare tanto gli estremi dell'elemento soggettivo, rappresentato dalla mala fede o colpa grave del soccombente, quanto quelli dell'elemento oggettivo, individuato nei danni conseguenti alla condotta processuale di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria ed ulteriore istanza, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2087/2018 R.G., così provvede:
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- dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da Parte_3
per difetto di legittimazione attiva;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta;
- condanna alla rifusione delle spese sostenute nel Parte_3
presente giudizio da , liquidate in euro 2.540,00 a titolo Parte_1
di compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 16/12/2025.
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
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