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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6574/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
06/11/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MANGINO MASSIMO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. TONETTO TOMMASO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di omologare
1 o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
4/12/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Per_1
anagrafica della stessa presso la madre nell'abitazione già casa familiare sita in Mogliano Veneto (TV), via Girardini n. 5/B int.2, di cui gli odierni deducenti sono comproprietari con conseguente assegnazione della stessa alla sig.ra ; Pt_1
2) il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo Pt_2 Pt_1
al mantenimento della figlia , la somma di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente Per_1
secondo l'indice ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore;
l'importo pari ad euro 221,00 spettante a titolo l'Assegno Unico Universale verrà corrisposto interamente a favore della sig.ra ; Parte_1
3) per quanto concerne la regolamentazione dei diritti di visita i ricorrenti rimandano a quanto contenuto nel piano genitoriale condiviso e sottoscritto da entrambi ed allegato al ricorso introduttivo quale doc. 4, come prescritto dall'art. 473 bis. 48 c.p.c.;
4) i deducenti si impegnano, reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia ed ad agevolare i
2 rapporti con le rispettive famiglie d'origine.
5) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto della minore.
6) I ricorrenti chiedono congiuntamente di essere esonerati dal depositare la documentazione economica indicata ex art. 473bis 12, terzo comma, c.p.c..
7) I ricorrenti dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.
8) Spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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