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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/07/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 72/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 72/2025 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto” promossa congiuntamente da
, codice fiscale col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Milazzo
e
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Maria Dolores Caruso
RICORRENTI
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 04/04/2025).
*** rimessa dinanzi al Collegio per la decisione all'udienza del 19/06/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13/01/2025, le parti, premettendo di avere contratto pagina 1 di 6 matrimonio a Carlentini in data 23/07/2016, nel corso del quale sono nate le figlie gemelle e (il 29/09/2022), chiedevano consensualmente a questo Per_1 Per_2
Tribunale la pronuncia della separazione personale alle condizioni concordate dagli stessi.
Contestualmente, domandavano – decorso il termine di legge – la pronuncia di divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
In particolare, le parti chiedevano l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge.
2. Disporre che ciascun coniuge è libero di stabilire la residenza dove meglio creda, con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
3. La dimora coniugale ubicata nel comune di Carlentini – Frazione Pedagaggi- nella via
Trasimeno n. 6, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI.ra
, nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi, e in ogni CP_1 caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
4. Il SI. asporterà tutti gli effetti personali dall'abitazione coniugale Parte_1 entro 3 mesi dalla data di deposito del ricorso.
PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORENNI
5. Le figlie restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6. Le figlie restano collocate prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare diritto di visita ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previa comunicazione alla madre almeno 48 ore prima e compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse e, in mancanza di accordo, due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì all'uscita della scuola fino alle 20:00 e a weekend alternati, l'intera giornata del sabato o della domenica, fino alle 19:00. a) Al compimento del 4° anno di età delle figlie minori, le stesse potranno pernottare presso l'abitazione del padre a week-end alterni, tenendo in considerazione i turni di lavoro del SI. dal sabato mattina alla domenica sera, Pt_1 fino alle 19:00. pagina 2 di 6 b) Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive, le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo dei genitori sui periodi di vacanze prevarrà negli anni pari la volontà della madre, mentre negli anni dispari quella del padre.
c) Il padre e la madre avranno il diritto, quando le figlie non sono collocate presso gli stessi, di sentirle giornalmente mediante telefonate/videochiamate, salvo diverso desiderio delle minori, avendo cura, comunque, di agevolare i rapporti con l'altro genitore ed astenendosi da condotte ostruzionistiche.
7. Il SI. verserà alla SI.ra tramite bonifico bancario, entro e oltre il Pt_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie minori, per il complessivo importo di euro 300,00 (vale a dire € 150,00 per ciascuna figlia) che sarà aggiornato automaticamente, di anno in anno, secondo gli indici Istat, decorso un anno dall'omologazione della sentenza, oltre quanto previsto al punto successivo punto 8).
8. La SInora si obbliga a trasferire la quota, pari ad 1/2 indiviso, del garage CP_1 sito in Pedagaggi- fraz.di Carlentini, a semplice richiesta del SI. Pt_1
9. L'assegno unico universale relativo alle figlie minori, erogato dall' , sarà CP_2 percepito, come per legge, da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
il Sig.
tuttavia, si obbliga a versare alla SInora la quota allo stesso spettante. Pt_1 CP_1
10. Tutte le detrazioni fiscali, ivi compresi gli oneri deducibili, afferenti alle minori competeranno in ragione di quota del 50% a ciascun genitore.
12. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo quanto previsto dalle “Linee guida sul mantenimento dei figli”, in vigore presso l'intestato Tribunale e secondo il seguente criterio: Le spese straordinarie che sono oggettivamente imprevedibili nell'an e/o indeterminabili nel quantum, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le spese sanitarie non coperte dal SSN, spese relative all'istruzione –tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione, lezioni di sostegno per carenze scolastiche;
spese per la cultura e lo sport, abbonamento ad una rivista specialistica, corsi di lingue, corsi sportivi;
spese per libri e strumenti di alto prezzo o costi per viaggi all'estero, anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento, costi di viaggio per gli studenti fuori sede, spese per l'acquisto di un personal computer, spese per cure odontoiatriche o per l'acquisto di occhiali da vista nonché quelle per un improvviso e necessario intervento chirurgico o per medicinali necessari per fronteggiare situazioni pagina 3 di 6 che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana dei figli, che si renderanno necessarie per questi ultimi, dovranno essere a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
Le spese di custodia (baby-sitter) saranno, invece, a carico di ciascun genitore nel periodo di spettanza.
In ordine alla determinazione delle spese straordinarie, le parti stabiliscono concordemente quanto segue: 1) spese scolastiche che non richiederanno il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico e) dopo-scuola; 2) spese scolastiche che richiederanno il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3) spese extrascolastiche che richiederanno il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche, nonché pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
c) centro ricreativo estivo. di mezzi di locomozione;
4) spese medicosanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o vigenza, non richiederanno mai il preventivo accordo tra i genitori;
non richiederanno il preventivo accordo nemmeno i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. Il medico specialista sarà tuttavia scelto insieme dai genitori. Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della minore. I conteggi di dare/avere in ordine alle spese straordinarie dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese sarà tenuto ad inviare il conto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro dieci giorni dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali(fatture e ricevute) relativi a spese pagina 4 di 6 deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
13. Altre disposizioni economiche, debiti e crediti reciproci I coniugi dichiarano con il presente accordo di separazione che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
14. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e ai documenti validi per l'espatrio con annotato il nome delle figlie ai fini della validità.”
All'udienza del 19/06/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei figli minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, le ulteriori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 72/2025
V.G., disattesa ogni contraria istanza:
pagina 5 di 6 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Carlentini (SR) il giorno
[...]
23/07/2016 (Atto n. 1, parte I, Serie A, anno 2016); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Carlentini per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile, il 7.7.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 72/2025 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto” promossa congiuntamente da
, codice fiscale col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Milazzo
e
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Maria Dolores Caruso
RICORRENTI
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 04/04/2025).
*** rimessa dinanzi al Collegio per la decisione all'udienza del 19/06/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13/01/2025, le parti, premettendo di avere contratto pagina 1 di 6 matrimonio a Carlentini in data 23/07/2016, nel corso del quale sono nate le figlie gemelle e (il 29/09/2022), chiedevano consensualmente a questo Per_1 Per_2
Tribunale la pronuncia della separazione personale alle condizioni concordate dagli stessi.
Contestualmente, domandavano – decorso il termine di legge – la pronuncia di divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
In particolare, le parti chiedevano l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge.
2. Disporre che ciascun coniuge è libero di stabilire la residenza dove meglio creda, con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
3. La dimora coniugale ubicata nel comune di Carlentini – Frazione Pedagaggi- nella via
Trasimeno n. 6, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI.ra
, nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi, e in ogni CP_1 caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
4. Il SI. asporterà tutti gli effetti personali dall'abitazione coniugale Parte_1 entro 3 mesi dalla data di deposito del ricorso.
PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORENNI
5. Le figlie restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6. Le figlie restano collocate prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare diritto di visita ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previa comunicazione alla madre almeno 48 ore prima e compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse e, in mancanza di accordo, due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì all'uscita della scuola fino alle 20:00 e a weekend alternati, l'intera giornata del sabato o della domenica, fino alle 19:00. a) Al compimento del 4° anno di età delle figlie minori, le stesse potranno pernottare presso l'abitazione del padre a week-end alterni, tenendo in considerazione i turni di lavoro del SI. dal sabato mattina alla domenica sera, Pt_1 fino alle 19:00. pagina 2 di 6 b) Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive, le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo dei genitori sui periodi di vacanze prevarrà negli anni pari la volontà della madre, mentre negli anni dispari quella del padre.
c) Il padre e la madre avranno il diritto, quando le figlie non sono collocate presso gli stessi, di sentirle giornalmente mediante telefonate/videochiamate, salvo diverso desiderio delle minori, avendo cura, comunque, di agevolare i rapporti con l'altro genitore ed astenendosi da condotte ostruzionistiche.
7. Il SI. verserà alla SI.ra tramite bonifico bancario, entro e oltre il Pt_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie minori, per il complessivo importo di euro 300,00 (vale a dire € 150,00 per ciascuna figlia) che sarà aggiornato automaticamente, di anno in anno, secondo gli indici Istat, decorso un anno dall'omologazione della sentenza, oltre quanto previsto al punto successivo punto 8).
8. La SInora si obbliga a trasferire la quota, pari ad 1/2 indiviso, del garage CP_1 sito in Pedagaggi- fraz.di Carlentini, a semplice richiesta del SI. Pt_1
9. L'assegno unico universale relativo alle figlie minori, erogato dall' , sarà CP_2 percepito, come per legge, da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
il Sig.
tuttavia, si obbliga a versare alla SInora la quota allo stesso spettante. Pt_1 CP_1
10. Tutte le detrazioni fiscali, ivi compresi gli oneri deducibili, afferenti alle minori competeranno in ragione di quota del 50% a ciascun genitore.
12. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo quanto previsto dalle “Linee guida sul mantenimento dei figli”, in vigore presso l'intestato Tribunale e secondo il seguente criterio: Le spese straordinarie che sono oggettivamente imprevedibili nell'an e/o indeterminabili nel quantum, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le spese sanitarie non coperte dal SSN, spese relative all'istruzione –tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione, lezioni di sostegno per carenze scolastiche;
spese per la cultura e lo sport, abbonamento ad una rivista specialistica, corsi di lingue, corsi sportivi;
spese per libri e strumenti di alto prezzo o costi per viaggi all'estero, anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento, costi di viaggio per gli studenti fuori sede, spese per l'acquisto di un personal computer, spese per cure odontoiatriche o per l'acquisto di occhiali da vista nonché quelle per un improvviso e necessario intervento chirurgico o per medicinali necessari per fronteggiare situazioni pagina 3 di 6 che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana dei figli, che si renderanno necessarie per questi ultimi, dovranno essere a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
Le spese di custodia (baby-sitter) saranno, invece, a carico di ciascun genitore nel periodo di spettanza.
In ordine alla determinazione delle spese straordinarie, le parti stabiliscono concordemente quanto segue: 1) spese scolastiche che non richiederanno il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico e) dopo-scuola; 2) spese scolastiche che richiederanno il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3) spese extrascolastiche che richiederanno il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche, nonché pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
c) centro ricreativo estivo. di mezzi di locomozione;
4) spese medicosanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o vigenza, non richiederanno mai il preventivo accordo tra i genitori;
non richiederanno il preventivo accordo nemmeno i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. Il medico specialista sarà tuttavia scelto insieme dai genitori. Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della minore. I conteggi di dare/avere in ordine alle spese straordinarie dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese sarà tenuto ad inviare il conto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro dieci giorni dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali(fatture e ricevute) relativi a spese pagina 4 di 6 deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
13. Altre disposizioni economiche, debiti e crediti reciproci I coniugi dichiarano con il presente accordo di separazione che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
14. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e ai documenti validi per l'espatrio con annotato il nome delle figlie ai fini della validità.”
All'udienza del 19/06/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei figli minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, le ulteriori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 72/2025
V.G., disattesa ogni contraria istanza:
pagina 5 di 6 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Carlentini (SR) il giorno
[...]
23/07/2016 (Atto n. 1, parte I, Serie A, anno 2016); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Carlentini per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile, il 7.7.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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