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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 08/05/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis 22 c.p.c. nella causa iscritta al n. 567 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 19.08.2024 da:
(c.f. , nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Villa Lagarina (TN) Loc. Scalette n. 1; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Ilaria Giovanazzi e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mori (TN), via
Marconi n. 1;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato in [...] Controparte_1 C.F._2
il 01.08.1984 e residente in [...];
PARTE RESISTENTE-contumace e con la nomina di
AVV. ANNA GNUFFI, in proprio;
CURATRICE SPECIALE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: affidamento e mantenimento figli minori
Conclusioni
pagina1 di 13 Parte ricorrente:
“il Tribunale di Rovereto, contrariis reiectis, voglia assumere la seguente decisione:
1) disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori e Persona_1 Persona_2
alla madre con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la stessa in Parte_1
Villa Lagarina (TN), via Scalette n.
1. La madre potrà quindi adottare in via autonoma ogni decisione riguardante i figli anche quelle di maggior interesse (es: scuola, salute, educazione, ecc.);
2) disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Villa Lagarina via Scalette n. 1 alla madre che vi alloggerà con i figli, ivi collocati;
3) disporre che le visite tra padre e figli avvengano in Spazio neutro, alla presenza di un educatore
e siano sovrintese dal SST;
5) disporre a carico del signor il contributo al mantenimento ordinario dei figli Controparte_1
minori e mediante corresponsione alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, Persona_1 Per_2 sul conto corrente di quest'ultima, la somma di euro 300,00 mensili per ciascun figlio
(complessivamente euro 600,00 al mese), o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, rivalutato annualmente in base agli indici Istat, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
7) disporre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1
occorrende per i figli minori, previo accordo delle parti in caso di acquisti o spese superiori cadauno ad euro 250,00 per singola spesa. Tali spese siano disciplinate secondo le linee guida delle spese straordinarie del CNF;
8) disporsi che la signora incassi l'intero ammontare dell'assegno unico e di quello Parte_1
universale (INPS e APAPI), di quelli familiari e ogni altra diversa erogazione e/o borsa di studio e/o altro ausilio finalizzato a far fronte ai bisogni dei figli e della famiglia;
8) assegnare alla signora la detrazione fiscale, per i familiari a carico, nella quota Parte_1
del 50%.
9) accertato e dichiarato che la signora sino alla data odierna ha sostenuto in via esclusiva _1
le spese straordinarie dei figli minorenni come documentate in atti, condannare il signor CP_1
a rimborsare alla Ricorrente la somma di euro 492,21 pari al 50% delle suddette spese
[...]
straordinarie o la diversa somma che emersa in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legale dalla data della domanda al saldo;
10) accertato e dichiarato che la signora sino alla data odierna ha sostenuto il costo del _1
mantenimento di figli minori, come documentato in atti, condannare il signor a CP_1
pagare alla Ricorrente la somma una tantum di euro 5.400,00 quale indennizzo per il mantenimento ordinario pregresso dei figli dal mese di dicembre 2023 sino al mese di agosto 2024 o la diversa
pagina2 di 13 somma emersa in corso di causa o che ritenuta di giustizia secondo il criterio equitativo, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, maggiorate di spese generali, IVA e CNPA come per legge, spese di CTU e CTP che dovranno essere poste a carico del resistente in caso di sua opposizione alle istanze della ricorrente” (cfr. note di trattazione scritta del 28.03.2025).
Parte resistente: --
Curatrice speciale:
“insiste affinché vengano confermati provvedimenti temporanei ed urgenti già assunti con aumento del contributo economico, in particolare:
- affidamento dei minori in via esclusiva rafforzata alla madre, la quale quindi potrà adottare in via autonoma ogni decisione riguardante i figli, anche quelle di maggior interesse (es. scuola, salute, educazione, ecc…);
- collocamento i minori presso la madre, alla quale è assegnata la casa familiare di Villa Lagarina, fraz. Pedersano, via Scalette, n. 1;
- disposizione che le visite fra il padre e i minori avvengano in spazio neutro alla presenza del servizio sociale;
- onere a carico di di versare un contributo per il mantenimento Controparte_1 ordinario dei figli pari ad € 250,00 mensili ciascuno, per complessivi € 500,00; detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT annuale dovranno essere versati sul conto corrente di entro il giorno cinque di ogni mese;
- pone a carico di ciascun genitore il 50% Parte_1
delle spese straordinarie per i minori;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ovre previsto dalle predette linee guida, solo se superiori per singola spesa ancorché frazionata, ad € 250,00;
- riconoscimento a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi Parte_1
previsti dalla legge a favore dei figli, mentre i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie;
In ogni caso:
− con vittoria di spese, competenze ed onorari, come da istanza di liquidazione delle spese in favore dell'Erario che si produce e di provvederà a depositare in SIAAM” (cfr. note di trattazione scritta del
27.03.2025).
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale accolga il ricorso”.
Fatto e diritto
pagina3 di 13 1. Con ricorso depositato il 19.08.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 Persona_3
esponendo:
[...]
- di aver convissuto more uxorio con il resistente dal 2019 all'11.12.2023;
- che dalla loro unione sono nati due figli: nato il Persona_4
14.03.2021, di quattro anni, e nata il [...], di due anni;
Parte_2
- che sussisterebbero i presupposti per affidarle i minori in via esclusiva e rafforzata in ragione:
a) delle condotte maltrattanti poste in essere dal resistente ai suoi danni e consistenti in gravi episodi di violenza fisica nei suoi confronti (puntualmente descritti nel ricorso – pag. 4 e 5) e in continue umiliazioni, svalutazioni, insulti e denigrazioni del seguente tenore: "troia, stupida, idiota, non capisci nulla, non sei in grado, sei un'inetta, meglio che muori" (cfr. querela del 20.12.2023 - doc. 16); condotte, queste, molto spesso tenute alla presenza dei figli
(vittime quindi di violenza assistita); il resistente, inoltre, sarebbe stato aggressivo e avrebbe utilizzato epiteti pesanti anche nei confronti dei minori ("stupido e hijo de puta"); per tali condotte l'11.12.2023 si sarebbe allontanata assieme ai figli dalla casa familiare di sua proprietà, trasferendosi dapprima presso i propri genitori e successivamente presso altra abitazione condotta in locazione;
attualmente sarebbe seguita dal servizio sociale con un progetto di sostegno (doc. 17); il procedimento penale a carico del resistente per le condotte sopra sintetizzate sarebbe stato archiviato;
b) dell'abitudine di fumare marijuana ogni sera davanti ai figli;
c) della commissione di reati accertati quali traffico di sostanze stupefacenti (per cui avrebbe scontato una pena alla reclusione di sette anni) e per i reati previsti e punti dagli artt. 99 e 641
c.p. (per cui avrebbe appena scontato la pena a tre mesi di reclusione);
d) del fatto che il resistente si sarebbe disinteressato dei figli, di cui ella si sarebbe sempre occupata in via esclusiva, anche sotto il profilo del mantenimento: in particolare il resistente non avrebbe mai provveduto al mantenimento dei minori (né, del resto, degli ulteriori tre figli di cui è padre: di 25 anni, in Colombia, di circa 13 anni, nata in [...] Persona_5 Per_6
Domenicana e di circa 20 anni, nata in [...]) neppure successivamente alla Per_7
cessazione della convivenza e neppure successivamente all'uscita dal carcere;
solo recentemente, inoltre, avrebbe comunicato il luogo in cui vive, riprendendo i contatti con i figli.
- che sussisterebbero i presupposti per il collocamento dei minori presso di lei (sia in ragione delle circostanze sopra indicate, sia in ragione del fatto che si tratterebbe di mera conferma della situazione esistente) e quindi per l'assegnazione a suo favore della casa familiare ove attualmente vive assieme ai due bambini e condotta in locazione;
pagina4 di 13 - che, tenuto conto che i rapporti fra il padre e i minori (sovraintesi dalla madre o dai di lei famigliari) non hanno evidenziato particolari problemi e che i bambini hanno gradito la visita del padre, sarebbe opportuno regolamentare il diritto di visita del resistente ai figli, in ogni caso escludendo i pernottamenti ed eventualmente esercitandolo in ambiente protetto;
- che sussisterebbero, altresì, i presupposti per porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario e straordinario di ciascun figlio, oltre che del riconoscimento a proprio favore di tutti gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei minori;
in particolare, ai fini della quantificazione del mantenimento da porre a carico del resistente andrebbe considerata:
a) la propria situazione economico-patrimoniale: assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 25 di parte ricorrente) come store manager di una filiale di una catena di bar (“Le cinema Café”) con stipendio mensile di circa € 1.500, gravata da un finanziamento di € 190 mensili per il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, venduta ad agosto
2024 (al prezzo di € 65.000, con il quale è stato estinto una parte del mutuo e i debiti lasciatile dall'ex-compagno relativi alla gestione di un negozio – si veda infra), da un ulteriore finanziamento di € 175 mensili acceso per l'acquisto della propria autovettura (Alfa Romeo
Giulietta di seconda mano - docc. 8 e 11 di parte ricorrente) e da un canone di locazione per l'immobile in cui vive assieme ai figli ammontante ad € 300,00 mensili oltre a spese condominiali (doc. 15)1;
b) la situazione economico-patrimoniale del resistente, il quale ha appena concluso la detenzione per il reato di cui all'art. 641 c.p.c. e in passato ha svolto plurime attività lavorative, nessuna duratura, ivi compresa la gestione del negozio di abbigliamento aperto con i risparmi della ricorrente e della di lei famiglia;
è padre di altri tre figli che tuttavia non mantiene né ha mai mantenuto;
- che non avendo il resistente contribuito al mantenimento ordinario e straordinario dei figli a seguito della cessazione della convivenza, ella avrebbe diritto al regresso per quanto riguarda il mantenimento ordinario dei figli (quantificato in complessivi € 5.400,00) e al 50% delle spese straordinarie nel frattempo sostenute per i minori (pari a complessivi € 492,21).
Sulla base di quanto esposto ha insistito nelle conclusioni riportate in epigrafe. Parte_1
2. Preso atto della presenza di allegazioni di violenza nel ricorso introduttivo, la giudice delegata nel decreto di fissazione udienza ha nominato curatrice speciale dei minori l'avv. Anna Gnuffi.
3. Con memoria di costituzione depositata 12.10.2024 si è costituita in giudizio la curatrice speciale, la quale:
pagina5 di 13 - ha dato atto che da informazioni assunte il nucleo, inizialmente in carico al servizio sociale a seguito a fronte della denuncia presentata da a oggi non sarebbe più seguito: l'ultimo contatto con _1
la madre risalirebbe al mese di maggio 2024; il padre, all'epoca presso la casa circondariale, avrebbe fatto pervenire la documentazione sottoscritta necessaria all'iscrizione all'asilo di Per_2
Per_ l'atteggiamento di , inizialmente oppositivo e poco autonomo, sarebbe migliorato nel corso dell'anno;
- ha riportato che, secondo quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, ella avrebbe riaccolto a casa il compagno una volta uscito dal carcere, ma costui avrebbe abusato della disponibilità della donna attivandosi né per ricercare un'abitazione, né per reperire un'attività lavorativa;
inoltre, il 09.10.2024 le forze dell'ordine si sarebbero presentate presso l'abitazione di chiedendo di _1 CP_1
nell'ambito di una complessa operazione antidroga e notificandogli un provvedimento di obbligo di dimora, che la donna avrebbe rifiutato di fissare presso la propria abitazione;
3.1. Sulla base di quanto osservato la curatrice speciale si è riservata di formulare le proprie conclusioni in ordine ai profili dell'affidamento, del collocamento e del diritto di visita del genitore non collocatario, mentre con riguardo al profilo economico ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni della ricorrente. In sede di precisazione delle conclusioni l'avv. Gnuffi ha insistito per le conclusioni riportate in epigrafe.
4. All'udienza del 18.12.2024, preso atto della mancata costituzione del resistente nonostante la ritualità della notifica (effettuata all'ultima residenza nota ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) e il rispetto del termine minimo di comparizione, è stato dichiarato contumace.
5. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di relazione del servizio sociale e degli atti relativi al procedimento penale a carico del resistente.
6. All'udienza a trattazione scritta del 31.03.2025 parte ricorrente e parte resistente hanno precisato le conclusioni e con ordinanza del 29.04.2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
7. Con atto depositato il 05.05.2025 la Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni riportate in epigrafe.
8. Tanto premesso, va anzitutto esaminata la questione dell'affidamento dei minori.
8.1. Sia la ricorrente quanto la curatrice speciale insistono per l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre.
8.2. La domanda è meritevole di accoglimento: mentre, infatti, la madre è risultata assolutamente adeguata all'esercizio del ruolo genitoriale, il padre presenta gravi carenze che lo rendono inidoneo all'esercizio di tale ruolo.
pagina6 di 13 8.2.1. Che il padre sia inidoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale si ricava da una pluralità di elementi di seguito esposti.
Anzitutto il padre è soggetto pluripregiudicato per reati anche gravi e alcuni anche violenti
(insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p., porto di armi od oggetti atti ad offendere ex art. 4, comma 2 legge 110/1975, lesioni personali ex art. 582 c.p., rissa ex art. 588, comma 2 c.p.) e si deve ritenere, quindi, che sia persona non in grado di rappresentare un modello educativo idoneo e un centro decisionale adeguato per i minori.
In secondo luogo è evidente l'incapacità di di focalizzare e perseguire l'interesse dei propri CP_1
figli considerato che non si è costituito in giudizio e, soprattutto, non ha mai provveduto al loro mantenimento neppure successivamente alla cessazione della convivenza e all'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti;
l'inadempimento del padre all'obbligo di mantenimento dei minori è stato allegato dalla ricorrente e la prova dell'esatto adempimento non è stata prodotta né è emersa nel corso del giudizio. Dalla lettura della relazione del servizio sociale del 14.03.2025 si evince, inoltre, come , sebbene risulti adeguato nel rapporto con i figli e sebbene sia evidente CP_1
l'esistenza di un legame fra lui e i minori, non pare avere una progettualità futura contemplante un Per_ rapporto stabile con e egli, infatti, non solo paventa l'eventualità di trasferirsi all'estero Per_2
(forse in Svizzera oppure Colombia), ma ha chiaramente esternato la propria insofferenza per le visite ai figli in spazio neutro, dichiarando che piuttosto di continuare e a vederli in tale contesto preferisce rinunciare a loro e che tale soluzione potrà andare bene fintantoché sarà disoccupato, ma che appena riceverà un'offerta di lavoro le visite ai minori saranno secondarie (cfr. pag. 3 della relazione del servizio sociale del 14.03.2025). Tali dichiarazioni evidenziano plasticamente l'incapacità di CP_1 di mettere al primo posto l'interesse e le necessità dei figli, postergate rispetto alle proprie esigenze,
e di comprendere quanto sia fondamentale per una crescita psicofisica armoniosa ed equilibrata dei minori la costanza e la continuità nel loro rapporto.
In terzo luogo, la ricorrente per lungo tempo non è stata a conoscenza del luogo in cui abita il resistente (che è stato cancellato dalla residenza fissata presso la ex-casa familiare e mai spostata nonostante la vendita dell'immobile ad agosto 2024), conoscenza ottenuta solo a seguito dell'intervento del servizio sociale (cfr. relazione del 14.03.2025): la mancanza di uno scambio anche solo minimale di informazioni da parte del padre nei confronti della madre, rende ulteriormente evidente l'impossibilità di un esercizio condiviso della genitorialità.
In quarto luogo la responsabilità genitoriale non può essere condivisa dalla madre con il padre anche in ragione delle condotte tenute dal primo nei confronti della seconda;
in particolare, dalla lettura degli atti del fascicolo penale emerge che nel corso della convivenza ha talvolta esercitato CP_1
violenza fisica nei confronti della compagna. Tanto si ricava:
pagina7 di 13 - dalle foto presenti nel fascicolo penale dal quale risultano vistose tumefazioni al volto;
- dalle SIT rese da , amica della ricorrente, la quale ha dichiarato di aver ricevuto le CP_2
confidenze di circa alcune aggressioni fisiche subite per mano del compagno;
in Parte_1
particolare ha riferito che, in data 04.09.2019, al telefono l'amica le aveva confidato di CP_2
essere stata picchiata da , che le aveva stretto le mani al collo e tirato dei pugni;
in CP_1 quell'occasione le aveva inviato anche delle foto che ritraevano le lesioni cagionatele da _1
; fra maggio e giugno 2023, dunque prima della cessazione della convivenza, le CP_1 _1
aveva riferito altri tre episodi violenti;
in uno di questi – riportato anche in sede di querela e di incidente probatorio – le aveva confidato di essere stata inseguita dal compagno con in _1
Per_ braccio il piccolo mentre era incinta di e che lui aveva tentato di strangolarla. Per_2
Le condotte violente tenute dal resistente nei confronti della ricorrente rappresentano ulteriore motivo che giustifica la deroga alla regola dell'affidamento condiviso e impone l'adozione dell'affidamento esclusivo rafforzato: da un lato, infatti, il genitore violento nei confronti dell'altro veicola un modello educativo profondamente disfunzionale e, dall'altro lato, il regime di affidamento condiviso, e quindi la necessità di concordare le scelte e le decisioni relative ai figli, oltre a rappresentare una forma di vittimizzazione secondaria per il genitore vittima delle violenze, in quanto costretto ad interfacciarsi con il carnefice, rischia di perpetrare le dinamiche violente e di esporre quindi i minori a rapporti disfunzionali se non a vera e propria violenza assistita.
8.2.2. Dall'esame della relazione del servizio sociale risulta invece come la ricorrente sia apparsa
“adeguata nel rapportarsi con i figli, nelle funzioni di cura e accudimento e nel pensiero educativo a loro dedicato. Durante i colloqui di restituzione di contenuti a seguito dello Spazio Neutro, alla presenza dei figli, la madre non ha mai esternato difficoltà relazionali tra lei e il signor CP_1
davanti ai figli, fatto che può aver favorito il mantenimento di una relazione adeguata tra i bambini
e il padre” (cfr. pag. 8 della relazione del servizio sociale del 14.03.2025). Oltre a ciò va segnalato che la donna risulta essersi attivata efficacemente per la tutale dei minori sia instaurando il presente Per_ giudizio, sia seguendo le indicazioni della scuola materna frequentata da a fronte degli atteggiamenti poco contenuti e talvolta aggressivi manifestati e quindi facendogli frequentare un percorso di psicomotricità consigliatole (cfr. pag. 2 della relazione del 14.03.2025).
8.2.3. Alla luce di tali considerazioni, quindi, si dispone l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori e alla madre, la quale, quindi, potrà Persona_1 Parte_2 Parte_1
adottare in via del tutto autonoma, senza necessità del consenso paterno, ogni decisione relativa ai minori, anche quelle di maggior rilevanza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, decisioni in ambito sanitario, medico, scolastico, richieste o rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, ecc...
pagina8 di 13 9. Quanto al collocamento dei minori, considerato l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre e l'assenza di qualsiasi informazione circa il luogo ove effettivamente vive il padre, non può che essere fissato presso la madre, così consolidando una situazione di fatto già in essere a partire dalla fine della convivenza fra le parti.
9.1. La residenza dei minori seguirà il collocamento.
10. Nonostante il collocamento dei minori presso la madre non può essere accolta la domanda di assegnazione della casa familiare da lei condotta in locazione: l'assegnazione della casa familiare, nel caso di locazione, ha quale unico effetto quello di determinare una cessione "ex lege" del relativo contratto a favore del genitore assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al genitore che ne fosse originariamente conduttore (cfr. Cass. Sez. 3, 30/04/2009, n. 10104, Rv. 608017 - 01); nel caso in esame, tuttavia, è documentale il fatto che la ricorrente sia già intestataria del contratto di locazione con la conseguenza che l'assegnazione della casa familiare risulterebbe del tutto ultronea.
10.1. Si rigetta pertanto la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente.
11. Passando ad affrontare la questione del diritto di visita fra il padre e minori, va preso atto del fatto che la madre in sede di interrogatorio libero all'udienza del 18.12.2024 ha dichiarato che i bambini avevano un bel rapporto con il padre e gli erano molto legati;
all'assistente sociale ha inoltre riferito Per_ che ha sofferto molto a causa dei distacchi dovuto a carcerazioni o cambi di residenza di CP_1
e che entrambi i bambini sono sereni a seguito delle visite protette (cfr. pag.
2. della relazione del
14.03.2025).
11.1. Dalla lettura della relazione del servizio sociale del 14.03.2025 emerge come le visite padre- figli in spazio neutro si siano svolte regolarmente e positivamente: il padre si è relazionato ai due
Per_ bambini in modo adeguato e sia che hanno mostrato di essergli legati e di apprezzare le Per_2
Per_ visite. , in particolare, ha manifestato un profondo affetto nei confronti del padre e di soffrire in caso di incostanza del rapporto.
11.2. Nonostante la positività del rapporto, le inadeguatezza paterne sopra evidenziate sono tali da escludere la possibilità di visite libere fra i minori e il resistente: vedrà quindi i minori in CP_1
spazio neutro alla presenza di un educatore/una educatrice;
il servizio, valutata la continuità e positività del rapporto padre-figli, provvederà a sostituire le visite in spazio neutro con visite anche al di fuori dello spazio neutro, sempre alla presenza di un educatore/una educatrice, e decorso un congruo lasso temporale valuterà la possibilità di prevedere degli spazi di visita fra il padre e i minori in autonomia (per esempio qualche pomeriggio) occupandosi del ritiro e della conseguenza dei bambini.
12. Considerata la difficile condizione della madre, che versa in una situazione di ristrettezza economica (vedi infra) e per la gestione dei minori può contare solo su un limitato contributo da parte pagina9 di 13 della propria famiglia d'origine, tenuto conto della fragilità dimostrata dalla donna nella relazione con , che da marzo a giugno 2024 ha accolto nuovamente presso la propria abitazione e preso CP_1
atto della inaffidabilità del padre, appare opportuno dare mandato di vigilanza e supporto al servizio sociale sul nucleo per almeno 24 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento.
13. Passando a esaminare le questioni economiche - pacifico il diritto al mantenimento dei minori ad essere mantenuti dai genitori attesa la loro minore età - vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
- l'età dei minori, di 4 e 2 anni,
- la circostanza che i due bambini siano affidati in via esclusiva e rafforzata alla madre, presso la quale sono collocati, con un limitatissimo diritto di visita del padre, pertanto, gli oneri di cura e accudimento dei due bambini, ancora molto piccoli, gravano integralmente sulla ricorrente;
- la condizione economico-patrimoniale della madre: assunta con contratto a tempo indeterminato store manager per una catena di caffetterie, con stipendio mensile che, stando alla a quanto dichiarato e al doc. 25 depositato, risulta pari a circa € 1.500 mensili;
ella è proprietaria di un auto Alfa Romeo ed è gravata da due finanziamenti finanziamento con rata mensile di € 190 ed € 170, oltre che dal canone di locazione per l'abitazione con cui vive assieme ai figli per € 300,00 mensili;
- la condizione economico-patrimoniale del padre, allo stato sconosciuta: tuttavia dalla documentazione in atti non emerge alcuna situazione di impossibilità oggettiva a provvedere al mantenimento dei figli, non essendo tale neppure l'eventuale stato di limitazione della responsabilità personale, in quanto frutto di condotta colpevole.
13.1. Alla luce di tali considerazioni si ritiene di porre a carico di un Controparte_1
contributo per il mantenimento di ciascun figlio pari a € 250,00 mensili (per complessivi € 500,00) a decorrere dalla pronuncia del presente provvedimento. Detto importo, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato sul conto corrente di mediante bonifico bancario Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, salvo diverso accordo delle parti.
13.2. Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del
50%; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere preventivamente concordate, ove previsto dalle predette linee guide, se superiori, per singola spesa ancorché solo se frazionata, se superiori ad € 250,00.
13.3. Si riconosce a il diritto a percepire integralmente i contributi e gli assegni Parte_1
previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti da ciascun genitore secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie.
pagina10 di 13 14. Sono meritevoli di accoglimento anche la domanda di regresso formulata dalla ricorrente rispetto al mantenimento pregresso e di ripetizione della quota di ½ delle spese straordinarie da lei sostenute in via esclusiva.
14.1. Quanto al mantenimento pregresso, la giurisprudenza in punto di accertamento dello status di filiazione ha chiarito che “La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti
i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto
l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato
(secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali…” (cfr. Cass. Sez. 1, 28/03/2017, n. 7960, Rv. 644834 - 02).
14.1.1. Tali conclusioni sono certamente estendibili al caso di specie limitatamente al periodo fra la data di cessazione della convivenza, posto che fino a quel momento si deve presumere che entrambi i genitori abbiano concorso in via diretta al mantenimento dei figli, al momento dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, atteso che in quella sede non si era previsto che il contributo posto a carico del padre retroagisse fino alla data del deposito del ricorso.
14.1.2. La convivenza è cessata a dicembre 2023, è ripresa a marzo 2024 ed è cessata definitivamente ad giugno 2024, i provvedimenti temporanei e urgenti sono stati assunti con provvedimento a verbale del 18.12.2024: il diritto di regresso della madre si calcola moltiplicando sette mensilità (gennaio, febbraio, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2024) per l'importo posto a carico di CP_1 per il mantenimento dei figli all'esito del presente giudizio ed è quindi pari a complessivi € 3.500,00.
14.1.3. Si condanna pertanto a pagare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 regresso per il mantenimento ordinario di entrambi i figli minori, la somma complessiva di € 3.500,00
(€ 500,00 mensili x 7 mensilità), oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo.
14.2. Quanto alle spese straordinarie, si condanna a pagare a Controparte_1 _1 il 50% delle spese straordinarie da questa sostenute per i due minori fino all'adozione dei
[...] provvedimenti temporanei e urgenti e pari, stando alla documentazione depositata da a € _1
492,21 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
15. Non si è proceduto all'ascolto dei minori attesa la loro tenera età (rispettivamente due e quattro anni).
16. Attesa la soccombenza del resistente, sia le spese del giudizio della ricorrente che le spese di difesa della curatrice speciale, vanno poste a suo carico, nella misura liquidata in dispositivo, avendo pagina11 di 13 a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile, di normale complessità quanto alla fase di studio e introduttiva, e avendo riferimento ai valori minimi del medesimo scaglione quanto alla fase di trattazione e decisoria, svoltesi in maniera semplificata. Le spese di difesa della curatrice speciale andranno versate all'Erario
e decurtate del 50% ai sensi dell'art. 130 del d.p.r. 115/2002, attesa l'ammissione della stessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.O.A. di Rovereto del 14.10.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis e ss c.p.c., così provvede:
1. AFFIDA i minori e alla madre, Persona_1 Parte_2 _1
in via esclusiva e rafforzata;
potrà quindi adottare in via del tutto autonoma, senza
[...] _1
necessità del consenso paterno, ogni decisione relativa ai minori, anche quelle di maggior rilevanza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, decisioni in ambito sanitario, medico, scolastico, richieste o rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, ecc...;
2. i minori e e fissa la loro residenza CP_3 Persona_1 Parte_2
presso la madre Parte_1
3. DISCIPLINA il diritto di visita del padre come segue: vedrà i Controparte_1
minori in spazio neutro alla presenza di un educatore/una educatrice;
il servizio, valutata la continuità
e positività del rapporto padre-figli, provvederà a sostituire le visite in spazio neutro con visite anche al di fuori dello spazio neutro, sempre alla presenza di un educatore/una educatrice, e decorso un congruo lasso temporale valuterà la possibilità di prevedere degli spazi di visita fra il padre e i minori in autonomia (per esempio qualche pomeriggio) occupandosi del ritiro e della conseguenza dei bambini;
4. DA' mandato di vigilanza e supporto sul nucleo al servizio sociale per almeno 24 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;
5. PONE a carico di un contributo per il mantenimento di ciascun Controparte_1 figlio pari a € 250,00 mensili (per complessivi € 500,00) a decorrere dalla pronuncia del presente provvedimento. Detto importo, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato sul conto corrente di mediante bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, Parte_1
salvo diverso accordo delle parti;
6. PONE le spese straordinarie necessarie per i figli a carico di ciascun genitore nella misura del
50%; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere preventivamente concordate, ove previsto dalle predette linee guide, se superiori, per singola spesa ancorché solo se frazionata, se superiori ad € 250,00;
pagina12 di 13 7. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente i contributi e gli assegni Parte_1
previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti da ciascun genitore secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie;
8. CO a pagare a a titolo di regresso Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento ordinario di entrambi i figli minori, la somma complessiva di € 3.500,00, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo;
9. CO a pagare a il 50% delle spese Controparte_1 Parte_1 straordinarie da questa sostenute per i due minori fino all'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti e pari, stando alla documentazione depositata da a € 492,21 oltre interessi dal dì del _1
dovuto al saldo;
10. CO a pagare a favore di le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio liquidate in € 5.261,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
11. CO a pagare a favore dell'Erario le spese di difesa Controparte_1 della curatrice speciale, liquidate in € 2.630,50 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 08.05.2025.
Il presidente Giulio Adilardi
La giudice estensora Giulia Paoli
pagina13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si confrontino sul punto le dichiarazioni della ricorrente in sede di interrogatorio libero all'udienza del 18.12.2024, la quale ha dato conto delle modifiche relative alla propria situazione economico patrimoniale intervenute rispetto al momento del deposito del ricorso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis 22 c.p.c. nella causa iscritta al n. 567 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 19.08.2024 da:
(c.f. , nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Villa Lagarina (TN) Loc. Scalette n. 1; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Ilaria Giovanazzi e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mori (TN), via
Marconi n. 1;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato in [...] Controparte_1 C.F._2
il 01.08.1984 e residente in [...];
PARTE RESISTENTE-contumace e con la nomina di
AVV. ANNA GNUFFI, in proprio;
CURATRICE SPECIALE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: affidamento e mantenimento figli minori
Conclusioni
pagina1 di 13 Parte ricorrente:
“il Tribunale di Rovereto, contrariis reiectis, voglia assumere la seguente decisione:
1) disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori e Persona_1 Persona_2
alla madre con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la stessa in Parte_1
Villa Lagarina (TN), via Scalette n.
1. La madre potrà quindi adottare in via autonoma ogni decisione riguardante i figli anche quelle di maggior interesse (es: scuola, salute, educazione, ecc.);
2) disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Villa Lagarina via Scalette n. 1 alla madre che vi alloggerà con i figli, ivi collocati;
3) disporre che le visite tra padre e figli avvengano in Spazio neutro, alla presenza di un educatore
e siano sovrintese dal SST;
5) disporre a carico del signor il contributo al mantenimento ordinario dei figli Controparte_1
minori e mediante corresponsione alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, Persona_1 Per_2 sul conto corrente di quest'ultima, la somma di euro 300,00 mensili per ciascun figlio
(complessivamente euro 600,00 al mese), o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, rivalutato annualmente in base agli indici Istat, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
7) disporre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1
occorrende per i figli minori, previo accordo delle parti in caso di acquisti o spese superiori cadauno ad euro 250,00 per singola spesa. Tali spese siano disciplinate secondo le linee guida delle spese straordinarie del CNF;
8) disporsi che la signora incassi l'intero ammontare dell'assegno unico e di quello Parte_1
universale (INPS e APAPI), di quelli familiari e ogni altra diversa erogazione e/o borsa di studio e/o altro ausilio finalizzato a far fronte ai bisogni dei figli e della famiglia;
8) assegnare alla signora la detrazione fiscale, per i familiari a carico, nella quota Parte_1
del 50%.
9) accertato e dichiarato che la signora sino alla data odierna ha sostenuto in via esclusiva _1
le spese straordinarie dei figli minorenni come documentate in atti, condannare il signor CP_1
a rimborsare alla Ricorrente la somma di euro 492,21 pari al 50% delle suddette spese
[...]
straordinarie o la diversa somma che emersa in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legale dalla data della domanda al saldo;
10) accertato e dichiarato che la signora sino alla data odierna ha sostenuto il costo del _1
mantenimento di figli minori, come documentato in atti, condannare il signor a CP_1
pagare alla Ricorrente la somma una tantum di euro 5.400,00 quale indennizzo per il mantenimento ordinario pregresso dei figli dal mese di dicembre 2023 sino al mese di agosto 2024 o la diversa
pagina2 di 13 somma emersa in corso di causa o che ritenuta di giustizia secondo il criterio equitativo, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, maggiorate di spese generali, IVA e CNPA come per legge, spese di CTU e CTP che dovranno essere poste a carico del resistente in caso di sua opposizione alle istanze della ricorrente” (cfr. note di trattazione scritta del 28.03.2025).
Parte resistente: --
Curatrice speciale:
“insiste affinché vengano confermati provvedimenti temporanei ed urgenti già assunti con aumento del contributo economico, in particolare:
- affidamento dei minori in via esclusiva rafforzata alla madre, la quale quindi potrà adottare in via autonoma ogni decisione riguardante i figli, anche quelle di maggior interesse (es. scuola, salute, educazione, ecc…);
- collocamento i minori presso la madre, alla quale è assegnata la casa familiare di Villa Lagarina, fraz. Pedersano, via Scalette, n. 1;
- disposizione che le visite fra il padre e i minori avvengano in spazio neutro alla presenza del servizio sociale;
- onere a carico di di versare un contributo per il mantenimento Controparte_1 ordinario dei figli pari ad € 250,00 mensili ciascuno, per complessivi € 500,00; detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT annuale dovranno essere versati sul conto corrente di entro il giorno cinque di ogni mese;
- pone a carico di ciascun genitore il 50% Parte_1
delle spese straordinarie per i minori;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ovre previsto dalle predette linee guida, solo se superiori per singola spesa ancorché frazionata, ad € 250,00;
- riconoscimento a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi Parte_1
previsti dalla legge a favore dei figli, mentre i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie;
In ogni caso:
− con vittoria di spese, competenze ed onorari, come da istanza di liquidazione delle spese in favore dell'Erario che si produce e di provvederà a depositare in SIAAM” (cfr. note di trattazione scritta del
27.03.2025).
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale accolga il ricorso”.
Fatto e diritto
pagina3 di 13 1. Con ricorso depositato il 19.08.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 Persona_3
esponendo:
[...]
- di aver convissuto more uxorio con il resistente dal 2019 all'11.12.2023;
- che dalla loro unione sono nati due figli: nato il Persona_4
14.03.2021, di quattro anni, e nata il [...], di due anni;
Parte_2
- che sussisterebbero i presupposti per affidarle i minori in via esclusiva e rafforzata in ragione:
a) delle condotte maltrattanti poste in essere dal resistente ai suoi danni e consistenti in gravi episodi di violenza fisica nei suoi confronti (puntualmente descritti nel ricorso – pag. 4 e 5) e in continue umiliazioni, svalutazioni, insulti e denigrazioni del seguente tenore: "troia, stupida, idiota, non capisci nulla, non sei in grado, sei un'inetta, meglio che muori" (cfr. querela del 20.12.2023 - doc. 16); condotte, queste, molto spesso tenute alla presenza dei figli
(vittime quindi di violenza assistita); il resistente, inoltre, sarebbe stato aggressivo e avrebbe utilizzato epiteti pesanti anche nei confronti dei minori ("stupido e hijo de puta"); per tali condotte l'11.12.2023 si sarebbe allontanata assieme ai figli dalla casa familiare di sua proprietà, trasferendosi dapprima presso i propri genitori e successivamente presso altra abitazione condotta in locazione;
attualmente sarebbe seguita dal servizio sociale con un progetto di sostegno (doc. 17); il procedimento penale a carico del resistente per le condotte sopra sintetizzate sarebbe stato archiviato;
b) dell'abitudine di fumare marijuana ogni sera davanti ai figli;
c) della commissione di reati accertati quali traffico di sostanze stupefacenti (per cui avrebbe scontato una pena alla reclusione di sette anni) e per i reati previsti e punti dagli artt. 99 e 641
c.p. (per cui avrebbe appena scontato la pena a tre mesi di reclusione);
d) del fatto che il resistente si sarebbe disinteressato dei figli, di cui ella si sarebbe sempre occupata in via esclusiva, anche sotto il profilo del mantenimento: in particolare il resistente non avrebbe mai provveduto al mantenimento dei minori (né, del resto, degli ulteriori tre figli di cui è padre: di 25 anni, in Colombia, di circa 13 anni, nata in [...] Persona_5 Per_6
Domenicana e di circa 20 anni, nata in [...]) neppure successivamente alla Per_7
cessazione della convivenza e neppure successivamente all'uscita dal carcere;
solo recentemente, inoltre, avrebbe comunicato il luogo in cui vive, riprendendo i contatti con i figli.
- che sussisterebbero i presupposti per il collocamento dei minori presso di lei (sia in ragione delle circostanze sopra indicate, sia in ragione del fatto che si tratterebbe di mera conferma della situazione esistente) e quindi per l'assegnazione a suo favore della casa familiare ove attualmente vive assieme ai due bambini e condotta in locazione;
pagina4 di 13 - che, tenuto conto che i rapporti fra il padre e i minori (sovraintesi dalla madre o dai di lei famigliari) non hanno evidenziato particolari problemi e che i bambini hanno gradito la visita del padre, sarebbe opportuno regolamentare il diritto di visita del resistente ai figli, in ogni caso escludendo i pernottamenti ed eventualmente esercitandolo in ambiente protetto;
- che sussisterebbero, altresì, i presupposti per porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario e straordinario di ciascun figlio, oltre che del riconoscimento a proprio favore di tutti gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei minori;
in particolare, ai fini della quantificazione del mantenimento da porre a carico del resistente andrebbe considerata:
a) la propria situazione economico-patrimoniale: assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 25 di parte ricorrente) come store manager di una filiale di una catena di bar (“Le cinema Café”) con stipendio mensile di circa € 1.500, gravata da un finanziamento di € 190 mensili per il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, venduta ad agosto
2024 (al prezzo di € 65.000, con il quale è stato estinto una parte del mutuo e i debiti lasciatile dall'ex-compagno relativi alla gestione di un negozio – si veda infra), da un ulteriore finanziamento di € 175 mensili acceso per l'acquisto della propria autovettura (Alfa Romeo
Giulietta di seconda mano - docc. 8 e 11 di parte ricorrente) e da un canone di locazione per l'immobile in cui vive assieme ai figli ammontante ad € 300,00 mensili oltre a spese condominiali (doc. 15)1;
b) la situazione economico-patrimoniale del resistente, il quale ha appena concluso la detenzione per il reato di cui all'art. 641 c.p.c. e in passato ha svolto plurime attività lavorative, nessuna duratura, ivi compresa la gestione del negozio di abbigliamento aperto con i risparmi della ricorrente e della di lei famiglia;
è padre di altri tre figli che tuttavia non mantiene né ha mai mantenuto;
- che non avendo il resistente contribuito al mantenimento ordinario e straordinario dei figli a seguito della cessazione della convivenza, ella avrebbe diritto al regresso per quanto riguarda il mantenimento ordinario dei figli (quantificato in complessivi € 5.400,00) e al 50% delle spese straordinarie nel frattempo sostenute per i minori (pari a complessivi € 492,21).
Sulla base di quanto esposto ha insistito nelle conclusioni riportate in epigrafe. Parte_1
2. Preso atto della presenza di allegazioni di violenza nel ricorso introduttivo, la giudice delegata nel decreto di fissazione udienza ha nominato curatrice speciale dei minori l'avv. Anna Gnuffi.
3. Con memoria di costituzione depositata 12.10.2024 si è costituita in giudizio la curatrice speciale, la quale:
pagina5 di 13 - ha dato atto che da informazioni assunte il nucleo, inizialmente in carico al servizio sociale a seguito a fronte della denuncia presentata da a oggi non sarebbe più seguito: l'ultimo contatto con _1
la madre risalirebbe al mese di maggio 2024; il padre, all'epoca presso la casa circondariale, avrebbe fatto pervenire la documentazione sottoscritta necessaria all'iscrizione all'asilo di Per_2
Per_ l'atteggiamento di , inizialmente oppositivo e poco autonomo, sarebbe migliorato nel corso dell'anno;
- ha riportato che, secondo quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, ella avrebbe riaccolto a casa il compagno una volta uscito dal carcere, ma costui avrebbe abusato della disponibilità della donna attivandosi né per ricercare un'abitazione, né per reperire un'attività lavorativa;
inoltre, il 09.10.2024 le forze dell'ordine si sarebbero presentate presso l'abitazione di chiedendo di _1 CP_1
nell'ambito di una complessa operazione antidroga e notificandogli un provvedimento di obbligo di dimora, che la donna avrebbe rifiutato di fissare presso la propria abitazione;
3.1. Sulla base di quanto osservato la curatrice speciale si è riservata di formulare le proprie conclusioni in ordine ai profili dell'affidamento, del collocamento e del diritto di visita del genitore non collocatario, mentre con riguardo al profilo economico ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni della ricorrente. In sede di precisazione delle conclusioni l'avv. Gnuffi ha insistito per le conclusioni riportate in epigrafe.
4. All'udienza del 18.12.2024, preso atto della mancata costituzione del resistente nonostante la ritualità della notifica (effettuata all'ultima residenza nota ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) e il rispetto del termine minimo di comparizione, è stato dichiarato contumace.
5. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di relazione del servizio sociale e degli atti relativi al procedimento penale a carico del resistente.
6. All'udienza a trattazione scritta del 31.03.2025 parte ricorrente e parte resistente hanno precisato le conclusioni e con ordinanza del 29.04.2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
7. Con atto depositato il 05.05.2025 la Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni riportate in epigrafe.
8. Tanto premesso, va anzitutto esaminata la questione dell'affidamento dei minori.
8.1. Sia la ricorrente quanto la curatrice speciale insistono per l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre.
8.2. La domanda è meritevole di accoglimento: mentre, infatti, la madre è risultata assolutamente adeguata all'esercizio del ruolo genitoriale, il padre presenta gravi carenze che lo rendono inidoneo all'esercizio di tale ruolo.
pagina6 di 13 8.2.1. Che il padre sia inidoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale si ricava da una pluralità di elementi di seguito esposti.
Anzitutto il padre è soggetto pluripregiudicato per reati anche gravi e alcuni anche violenti
(insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p., porto di armi od oggetti atti ad offendere ex art. 4, comma 2 legge 110/1975, lesioni personali ex art. 582 c.p., rissa ex art. 588, comma 2 c.p.) e si deve ritenere, quindi, che sia persona non in grado di rappresentare un modello educativo idoneo e un centro decisionale adeguato per i minori.
In secondo luogo è evidente l'incapacità di di focalizzare e perseguire l'interesse dei propri CP_1
figli considerato che non si è costituito in giudizio e, soprattutto, non ha mai provveduto al loro mantenimento neppure successivamente alla cessazione della convivenza e all'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti;
l'inadempimento del padre all'obbligo di mantenimento dei minori è stato allegato dalla ricorrente e la prova dell'esatto adempimento non è stata prodotta né è emersa nel corso del giudizio. Dalla lettura della relazione del servizio sociale del 14.03.2025 si evince, inoltre, come , sebbene risulti adeguato nel rapporto con i figli e sebbene sia evidente CP_1
l'esistenza di un legame fra lui e i minori, non pare avere una progettualità futura contemplante un Per_ rapporto stabile con e egli, infatti, non solo paventa l'eventualità di trasferirsi all'estero Per_2
(forse in Svizzera oppure Colombia), ma ha chiaramente esternato la propria insofferenza per le visite ai figli in spazio neutro, dichiarando che piuttosto di continuare e a vederli in tale contesto preferisce rinunciare a loro e che tale soluzione potrà andare bene fintantoché sarà disoccupato, ma che appena riceverà un'offerta di lavoro le visite ai minori saranno secondarie (cfr. pag. 3 della relazione del servizio sociale del 14.03.2025). Tali dichiarazioni evidenziano plasticamente l'incapacità di CP_1 di mettere al primo posto l'interesse e le necessità dei figli, postergate rispetto alle proprie esigenze,
e di comprendere quanto sia fondamentale per una crescita psicofisica armoniosa ed equilibrata dei minori la costanza e la continuità nel loro rapporto.
In terzo luogo, la ricorrente per lungo tempo non è stata a conoscenza del luogo in cui abita il resistente (che è stato cancellato dalla residenza fissata presso la ex-casa familiare e mai spostata nonostante la vendita dell'immobile ad agosto 2024), conoscenza ottenuta solo a seguito dell'intervento del servizio sociale (cfr. relazione del 14.03.2025): la mancanza di uno scambio anche solo minimale di informazioni da parte del padre nei confronti della madre, rende ulteriormente evidente l'impossibilità di un esercizio condiviso della genitorialità.
In quarto luogo la responsabilità genitoriale non può essere condivisa dalla madre con il padre anche in ragione delle condotte tenute dal primo nei confronti della seconda;
in particolare, dalla lettura degli atti del fascicolo penale emerge che nel corso della convivenza ha talvolta esercitato CP_1
violenza fisica nei confronti della compagna. Tanto si ricava:
pagina7 di 13 - dalle foto presenti nel fascicolo penale dal quale risultano vistose tumefazioni al volto;
- dalle SIT rese da , amica della ricorrente, la quale ha dichiarato di aver ricevuto le CP_2
confidenze di circa alcune aggressioni fisiche subite per mano del compagno;
in Parte_1
particolare ha riferito che, in data 04.09.2019, al telefono l'amica le aveva confidato di CP_2
essere stata picchiata da , che le aveva stretto le mani al collo e tirato dei pugni;
in CP_1 quell'occasione le aveva inviato anche delle foto che ritraevano le lesioni cagionatele da _1
; fra maggio e giugno 2023, dunque prima della cessazione della convivenza, le CP_1 _1
aveva riferito altri tre episodi violenti;
in uno di questi – riportato anche in sede di querela e di incidente probatorio – le aveva confidato di essere stata inseguita dal compagno con in _1
Per_ braccio il piccolo mentre era incinta di e che lui aveva tentato di strangolarla. Per_2
Le condotte violente tenute dal resistente nei confronti della ricorrente rappresentano ulteriore motivo che giustifica la deroga alla regola dell'affidamento condiviso e impone l'adozione dell'affidamento esclusivo rafforzato: da un lato, infatti, il genitore violento nei confronti dell'altro veicola un modello educativo profondamente disfunzionale e, dall'altro lato, il regime di affidamento condiviso, e quindi la necessità di concordare le scelte e le decisioni relative ai figli, oltre a rappresentare una forma di vittimizzazione secondaria per il genitore vittima delle violenze, in quanto costretto ad interfacciarsi con il carnefice, rischia di perpetrare le dinamiche violente e di esporre quindi i minori a rapporti disfunzionali se non a vera e propria violenza assistita.
8.2.2. Dall'esame della relazione del servizio sociale risulta invece come la ricorrente sia apparsa
“adeguata nel rapportarsi con i figli, nelle funzioni di cura e accudimento e nel pensiero educativo a loro dedicato. Durante i colloqui di restituzione di contenuti a seguito dello Spazio Neutro, alla presenza dei figli, la madre non ha mai esternato difficoltà relazionali tra lei e il signor CP_1
davanti ai figli, fatto che può aver favorito il mantenimento di una relazione adeguata tra i bambini
e il padre” (cfr. pag. 8 della relazione del servizio sociale del 14.03.2025). Oltre a ciò va segnalato che la donna risulta essersi attivata efficacemente per la tutale dei minori sia instaurando il presente Per_ giudizio, sia seguendo le indicazioni della scuola materna frequentata da a fronte degli atteggiamenti poco contenuti e talvolta aggressivi manifestati e quindi facendogli frequentare un percorso di psicomotricità consigliatole (cfr. pag. 2 della relazione del 14.03.2025).
8.2.3. Alla luce di tali considerazioni, quindi, si dispone l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori e alla madre, la quale, quindi, potrà Persona_1 Parte_2 Parte_1
adottare in via del tutto autonoma, senza necessità del consenso paterno, ogni decisione relativa ai minori, anche quelle di maggior rilevanza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, decisioni in ambito sanitario, medico, scolastico, richieste o rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, ecc...
pagina8 di 13 9. Quanto al collocamento dei minori, considerato l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre e l'assenza di qualsiasi informazione circa il luogo ove effettivamente vive il padre, non può che essere fissato presso la madre, così consolidando una situazione di fatto già in essere a partire dalla fine della convivenza fra le parti.
9.1. La residenza dei minori seguirà il collocamento.
10. Nonostante il collocamento dei minori presso la madre non può essere accolta la domanda di assegnazione della casa familiare da lei condotta in locazione: l'assegnazione della casa familiare, nel caso di locazione, ha quale unico effetto quello di determinare una cessione "ex lege" del relativo contratto a favore del genitore assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al genitore che ne fosse originariamente conduttore (cfr. Cass. Sez. 3, 30/04/2009, n. 10104, Rv. 608017 - 01); nel caso in esame, tuttavia, è documentale il fatto che la ricorrente sia già intestataria del contratto di locazione con la conseguenza che l'assegnazione della casa familiare risulterebbe del tutto ultronea.
10.1. Si rigetta pertanto la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente.
11. Passando ad affrontare la questione del diritto di visita fra il padre e minori, va preso atto del fatto che la madre in sede di interrogatorio libero all'udienza del 18.12.2024 ha dichiarato che i bambini avevano un bel rapporto con il padre e gli erano molto legati;
all'assistente sociale ha inoltre riferito Per_ che ha sofferto molto a causa dei distacchi dovuto a carcerazioni o cambi di residenza di CP_1
e che entrambi i bambini sono sereni a seguito delle visite protette (cfr. pag.
2. della relazione del
14.03.2025).
11.1. Dalla lettura della relazione del servizio sociale del 14.03.2025 emerge come le visite padre- figli in spazio neutro si siano svolte regolarmente e positivamente: il padre si è relazionato ai due
Per_ bambini in modo adeguato e sia che hanno mostrato di essergli legati e di apprezzare le Per_2
Per_ visite. , in particolare, ha manifestato un profondo affetto nei confronti del padre e di soffrire in caso di incostanza del rapporto.
11.2. Nonostante la positività del rapporto, le inadeguatezza paterne sopra evidenziate sono tali da escludere la possibilità di visite libere fra i minori e il resistente: vedrà quindi i minori in CP_1
spazio neutro alla presenza di un educatore/una educatrice;
il servizio, valutata la continuità e positività del rapporto padre-figli, provvederà a sostituire le visite in spazio neutro con visite anche al di fuori dello spazio neutro, sempre alla presenza di un educatore/una educatrice, e decorso un congruo lasso temporale valuterà la possibilità di prevedere degli spazi di visita fra il padre e i minori in autonomia (per esempio qualche pomeriggio) occupandosi del ritiro e della conseguenza dei bambini.
12. Considerata la difficile condizione della madre, che versa in una situazione di ristrettezza economica (vedi infra) e per la gestione dei minori può contare solo su un limitato contributo da parte pagina9 di 13 della propria famiglia d'origine, tenuto conto della fragilità dimostrata dalla donna nella relazione con , che da marzo a giugno 2024 ha accolto nuovamente presso la propria abitazione e preso CP_1
atto della inaffidabilità del padre, appare opportuno dare mandato di vigilanza e supporto al servizio sociale sul nucleo per almeno 24 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento.
13. Passando a esaminare le questioni economiche - pacifico il diritto al mantenimento dei minori ad essere mantenuti dai genitori attesa la loro minore età - vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
- l'età dei minori, di 4 e 2 anni,
- la circostanza che i due bambini siano affidati in via esclusiva e rafforzata alla madre, presso la quale sono collocati, con un limitatissimo diritto di visita del padre, pertanto, gli oneri di cura e accudimento dei due bambini, ancora molto piccoli, gravano integralmente sulla ricorrente;
- la condizione economico-patrimoniale della madre: assunta con contratto a tempo indeterminato store manager per una catena di caffetterie, con stipendio mensile che, stando alla a quanto dichiarato e al doc. 25 depositato, risulta pari a circa € 1.500 mensili;
ella è proprietaria di un auto Alfa Romeo ed è gravata da due finanziamenti finanziamento con rata mensile di € 190 ed € 170, oltre che dal canone di locazione per l'abitazione con cui vive assieme ai figli per € 300,00 mensili;
- la condizione economico-patrimoniale del padre, allo stato sconosciuta: tuttavia dalla documentazione in atti non emerge alcuna situazione di impossibilità oggettiva a provvedere al mantenimento dei figli, non essendo tale neppure l'eventuale stato di limitazione della responsabilità personale, in quanto frutto di condotta colpevole.
13.1. Alla luce di tali considerazioni si ritiene di porre a carico di un Controparte_1
contributo per il mantenimento di ciascun figlio pari a € 250,00 mensili (per complessivi € 500,00) a decorrere dalla pronuncia del presente provvedimento. Detto importo, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato sul conto corrente di mediante bonifico bancario Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, salvo diverso accordo delle parti.
13.2. Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del
50%; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere preventivamente concordate, ove previsto dalle predette linee guide, se superiori, per singola spesa ancorché solo se frazionata, se superiori ad € 250,00.
13.3. Si riconosce a il diritto a percepire integralmente i contributi e gli assegni Parte_1
previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti da ciascun genitore secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie.
pagina10 di 13 14. Sono meritevoli di accoglimento anche la domanda di regresso formulata dalla ricorrente rispetto al mantenimento pregresso e di ripetizione della quota di ½ delle spese straordinarie da lei sostenute in via esclusiva.
14.1. Quanto al mantenimento pregresso, la giurisprudenza in punto di accertamento dello status di filiazione ha chiarito che “La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti
i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto
l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato
(secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali…” (cfr. Cass. Sez. 1, 28/03/2017, n. 7960, Rv. 644834 - 02).
14.1.1. Tali conclusioni sono certamente estendibili al caso di specie limitatamente al periodo fra la data di cessazione della convivenza, posto che fino a quel momento si deve presumere che entrambi i genitori abbiano concorso in via diretta al mantenimento dei figli, al momento dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, atteso che in quella sede non si era previsto che il contributo posto a carico del padre retroagisse fino alla data del deposito del ricorso.
14.1.2. La convivenza è cessata a dicembre 2023, è ripresa a marzo 2024 ed è cessata definitivamente ad giugno 2024, i provvedimenti temporanei e urgenti sono stati assunti con provvedimento a verbale del 18.12.2024: il diritto di regresso della madre si calcola moltiplicando sette mensilità (gennaio, febbraio, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2024) per l'importo posto a carico di CP_1 per il mantenimento dei figli all'esito del presente giudizio ed è quindi pari a complessivi € 3.500,00.
14.1.3. Si condanna pertanto a pagare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 regresso per il mantenimento ordinario di entrambi i figli minori, la somma complessiva di € 3.500,00
(€ 500,00 mensili x 7 mensilità), oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo.
14.2. Quanto alle spese straordinarie, si condanna a pagare a Controparte_1 _1 il 50% delle spese straordinarie da questa sostenute per i due minori fino all'adozione dei
[...] provvedimenti temporanei e urgenti e pari, stando alla documentazione depositata da a € _1
492,21 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
15. Non si è proceduto all'ascolto dei minori attesa la loro tenera età (rispettivamente due e quattro anni).
16. Attesa la soccombenza del resistente, sia le spese del giudizio della ricorrente che le spese di difesa della curatrice speciale, vanno poste a suo carico, nella misura liquidata in dispositivo, avendo pagina11 di 13 a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile, di normale complessità quanto alla fase di studio e introduttiva, e avendo riferimento ai valori minimi del medesimo scaglione quanto alla fase di trattazione e decisoria, svoltesi in maniera semplificata. Le spese di difesa della curatrice speciale andranno versate all'Erario
e decurtate del 50% ai sensi dell'art. 130 del d.p.r. 115/2002, attesa l'ammissione della stessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.O.A. di Rovereto del 14.10.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis e ss c.p.c., così provvede:
1. AFFIDA i minori e alla madre, Persona_1 Parte_2 _1
in via esclusiva e rafforzata;
potrà quindi adottare in via del tutto autonoma, senza
[...] _1
necessità del consenso paterno, ogni decisione relativa ai minori, anche quelle di maggior rilevanza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, decisioni in ambito sanitario, medico, scolastico, richieste o rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, ecc...;
2. i minori e e fissa la loro residenza CP_3 Persona_1 Parte_2
presso la madre Parte_1
3. DISCIPLINA il diritto di visita del padre come segue: vedrà i Controparte_1
minori in spazio neutro alla presenza di un educatore/una educatrice;
il servizio, valutata la continuità
e positività del rapporto padre-figli, provvederà a sostituire le visite in spazio neutro con visite anche al di fuori dello spazio neutro, sempre alla presenza di un educatore/una educatrice, e decorso un congruo lasso temporale valuterà la possibilità di prevedere degli spazi di visita fra il padre e i minori in autonomia (per esempio qualche pomeriggio) occupandosi del ritiro e della conseguenza dei bambini;
4. DA' mandato di vigilanza e supporto sul nucleo al servizio sociale per almeno 24 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;
5. PONE a carico di un contributo per il mantenimento di ciascun Controparte_1 figlio pari a € 250,00 mensili (per complessivi € 500,00) a decorrere dalla pronuncia del presente provvedimento. Detto importo, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato sul conto corrente di mediante bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, Parte_1
salvo diverso accordo delle parti;
6. PONE le spese straordinarie necessarie per i figli a carico di ciascun genitore nella misura del
50%; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere preventivamente concordate, ove previsto dalle predette linee guide, se superiori, per singola spesa ancorché solo se frazionata, se superiori ad € 250,00;
pagina12 di 13 7. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente i contributi e gli assegni Parte_1
previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti da ciascun genitore secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie;
8. CO a pagare a a titolo di regresso Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento ordinario di entrambi i figli minori, la somma complessiva di € 3.500,00, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo;
9. CO a pagare a il 50% delle spese Controparte_1 Parte_1 straordinarie da questa sostenute per i due minori fino all'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti e pari, stando alla documentazione depositata da a € 492,21 oltre interessi dal dì del _1
dovuto al saldo;
10. CO a pagare a favore di le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio liquidate in € 5.261,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
11. CO a pagare a favore dell'Erario le spese di difesa Controparte_1 della curatrice speciale, liquidate in € 2.630,50 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 08.05.2025.
Il presidente Giulio Adilardi
La giudice estensora Giulia Paoli
pagina13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si confrontino sul punto le dichiarazioni della ricorrente in sede di interrogatorio libero all'udienza del 18.12.2024, la quale ha dato conto delle modifiche relative alla propria situazione economico patrimoniale intervenute rispetto al momento del deposito del ricorso.