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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 629/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
AI GIULIO, Presidente DAMMACCO CHIARA, Relatore PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1049/2022 depositato il 03/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1574/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 25/10/2021
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TVFCR0100042/2020 REC.CREDITO.IMP 2012
- ATTO RECUPERO n. TVFCR0100042/2020 REC.CREDITO.IMP 2013 - ATTO RECUPERO n. TVFCR0100042/2020 REC.CREDITO.IMP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030101807/2020 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030101807/2020 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE FATTO 1.La società Ricorrente_1 S.p.A. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari avverso l'atto di recupero del credito d'imposta n. TVFCR0100042-2020, relativo agli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014, nonché avverso l'avviso di accertamento n.
TVF030101807/2020 concernente IRES ed IVA per l'anno d'imposta 2012. I ricorsi, aventi ad oggetto questioni connesse, venivano riuniti dal giudice di primo grado. L'Amministrazione finanziaria fondava la propria pretesa sulla ritenuta insussistenza dei crediti d'imposta per “attività di ricerca fruiti” indebitamente dalla società ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 70 del
2011. In particolare, l'Ufficio riteneva che i rapporti intercorsi tra la contribuente e la società Società_1 si inserissero in un paradigma illecito volto alla simulazione di attività di ricerca svolte di fatto mediante interposizione fittizia, come emergente per tabulas dalle risultanze probatorie/istruttorie delle verifiche fiscali e da indagini confluite infine, anche, in un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Luogo_1. 2.Secondo la P.A., la Società_1 non possedeva affatto i requisiti quanto meno oggettivi di organismo di ricerca, ma attuava sistematicamente una fittizia interposizione nei rapporti di fatturazione tra il fornitore/sviluppatore del bene ed il proprio cliente, avvalendosi del mero simulacro formale dell'iscrizione all'anagrafe degli Organismi di ricerca. Sicchè la Società_1 fungeva da mera intermediaria nella fatturazione di forniture informatiche (già esistenti tra clienti e fornitori) con la conseguenza che il credito utilizzato dalla contribuente doveva considerarsi inesistente, con relativo recupero delle imposte e applicazione delle sanzioni, in quanto in palese violazione della ratio delle norme regolatrici dei crediti.
Società_13.La società ricorrente contestava integralmente tale ricostruzione, sostenendo che la fosse anche oggettivamente un ente operante nel settore della ricerca e dello sviluppo, come risultante dall'oggetto sociale, dal trasferimento di know-how e dall'iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche. La contribuente affermava, inoltre, che il progetto commissionato fosse reale ed effettivo, escludendo ogni ipotesi di simulazione o di retrodatazione documentale strumentale e la diversità tra
Società_2 Società_1la prestazione fattuale del fornitore (cfr. tra le altre es.) rispetto a quella di . Veniva altresì dedotta comunque la buona fede della società nell'applicazione della normativa agevolativa ai fini sanzionatori.
4.Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate insistendo per il rigetto integrale dei ricorsi. Ricostruiva le indagini svolte dal Settore Contrasto Illeciti che aveva fatto emergere corposi elementi gravemente indizianti e fattuali a conferma del sistema fraudolento facente capo proprio alla
Società_1 (e ad altre due società satellite). Il tutto finalizzato all'illecito procacciamento in favore di altre imprese delle agevolazioni fiscali previste dal c.d. “decreto sviluppo” in virtù del paradigma utilizzato. Tra le imprese che avevano usufruito della inveritiera attività di ricerca e progettazione,
Ricorrente_1figurava anche la “ ” (breviter). 5.Con sentenza n. 1574/2021, depositata il 25 ottobre 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava integralmente i ricorsi riuniti.
In particolare, il giudice ha valorizzato le risultanze delle indagini e dell'intera attività istruttoria da cui sarebbe emerso che la società fornitrice dei servizi di ricerca operava in effetti quale mero soggetto interposto nell'ambito di un network finalizzato alla simulazione di svolgimento di attività di ricerca, progettazione e sviluppo. Secondo tale ricostruzione, ha ritenuto e ribadito che le prestazioni fatturate non avrebbero riguardato “affatto l'attività di ricerca in senso proprio ex lege”, ma mere forniture commerciali, peraltro spesso consistenti nella cessione di pacchetti di software.
Il collegio di prime cure ha inoltre ritenuto gravemente significativo – in quanto rilevato ex actis - che le somme percepite dalla società fornitrice nemmeno risultavano reinvestite (ex lege vincolante) in attività di ricerca. Bensì redistribuite all'interno del network societario e quindi in contrasto con i vincoli di legge circa la destinazione degli utili gravanti sugli organismi di ricerca. Ulteriori elementi qualificanti sono stati individuati dal primo giudice nella presenza di rapporti commerciali pregressi
“proprio tra i soggetti coinvolti”, oltre che, nella predisposizione di documentazione contrattuale avvenuta (non ex ante, ma) successivamente alla conclusione delle operazioni, sicché rimaneva inspiegata la retrodatazione di atti e comunicazioni. In definitiva una molteplicità di gravi circostanze ed elementi di fatto ritenuti sintomatici anche della consapevolezza della contribuente circa la natura simulata delle operazioni e dell'effettiva inesistenza del diritto ai crediti de quibus.
Sotto il profilo soggettivo, la Corte ha ritenuto anche non dimostrato che i soggetti coinvolti possedessero (ex lege) i requisiti propri degli organismi di ricerca, vieppiù che anche sotto il profilo oggettivo, le attività descritte non presentavano affatto i caratteri della ricerca, risultando destinate a mere innovazioni interne all'azienda, peraltro nemmeno suscettibili di diffusione tecnologica, secondo i criteri desumibili dal Manuale di Frascati.
Alla luce di tali valutazioni, il giudice di prime cure ha ritenuto legittimi sia l'atto di recupero dei crediti sia l'avviso di accertamento impugnati, rigettando i ricorsi e condannando la società al pagamento delle spese di lite.
6.Con l'atto di appello la società contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado deducendone l'erroneità in fatto e in diritto.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe recepito acriticamente la ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria, senza procedere ad una autonoma valutazione della documentazione prodotta dalla società.
L'appellante evidenzia che gli atti impugnati scaturiscono dal PVC redatto nei confronti della Società_1, sul presupposto che la stessa non era in possesso dei requisiti necessari per essere annoverata Organismo di Ricerca e che avrebbe simulato come progetti di ricerca meri rapporti di fornitura commerciale, mediante asserita interposizione fittizia e retrodatazione della documentazione, sicché deduce motivazione apparente della decisione impugnata, in quanto fondata su ritenuti semplici indizi e su logiche inquisitorie, nonché su formule dubitative, senza valutazione delle doglianze difensive. Censura inoltre la motivazione relativa al credito d'imposta, evidenziando l'“aliud pro alio” laddove si sostiene che il progetto non sarebbe agevolabile perché destinato ad apportare innovazioni solo all'interno dell'azienda. Contesta anche la asserita carenza dei requisiti di Organismo di Ricerca di Società_1. Deduce infine la inapplicabilità del Manuale Frascati e la lesione del legittimo affidamento, nonché l'omessa pronunzia in relazione all'avviso di accertamento IRES/IVA. 7.Con atto di controdeduzioni, l'Ufficio contesta integralmente i motivi di appello, sostenendo che la sentenza di primo grado è corretta, compiutamente motivata e fondata su un'articolata istruttoria documentale. Richiama anche plurima giurisprudenza di legittimità sulla valenza probatoria del PVC.
Ribadisce che la contribuente comunque non ha fornito concrete prove circa l'effettività delle prestazioni, né ha assolto all'onus probandi in ordine agli invocati requisiti soggettivi e oggettivi in capo ai soggetti coinvolti come richiesti dalla normativa sul credito d'imposta. Richiama, a supporto
Società_1della inesistenza in capo a dei requisiti ex lege, l'attività istruttoria svolta mediante l'utilizzo probatorio delle e-mail in atti e la documentazione ulteriore acquisita che dimostrerebbero prova della
“retrodatazione”, “falsità materiale” di tutta la documentazione contrattuale e “consapevolezza” della società nel partecipare al disegno criminoso. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVAZIONE 8.La Corte rileva che l'atto di appello – ut supra sinteticamente esposto - inerisce l'impugnazione della sentenza n. 1574/3/2021 CTP Bari concernente due distinti atti impositivi, ossia:
a) l'avviso di accertamento n.TVF030101807/20 - Periodo di imposta 2012 Tributi - IVA e II.DD; b) atto di Recupero di crediti d'imposta n.TVFCR0100012/2020 - periodi di imposta
2012/13/14.
Tanto premesso per quanto concerne l'atto sub a) la contribuente ha chiesto venga dichiarata l'estinzione del procedimento, avendo provveduto alla definizione Agevolata della lite con relativa allegazione/deposito dei documenti previsti dalla norma.
La Corte, rilevato che non emergono elementi ostativi alla richiesta estinzione, ritiene doversi dichiarare cessata la materia del contendere e relativa estinzione del giudizio in parte qua.
9.Quanto agli atti di recupero sub b) i giudici di prime cure hanno ritenuto gli stessi legittimi, così come recuperati dall'Ufficio, (e non oggetto di alcuna definizione agevolata) e questa
Corte ritiene che l'impugnata sentenza vada confermata. Onde l'appello va rigettato in parte qua, in quanto del tutto infondato.
Invero Il primo giudice ha fatto buon governo delle regole in subiecta materia, peraltro procedendo nel suo percorso decisionale con attente, compiute, quanto puntuali argomentazioni giuridiche oltre che probatoriamente ineccepibili.
A fronte di tanto il contribuente non è stato in grado, nemmeno nel presente giudizio, di contrastare concretamente l'effettività del proprio diritto ad usufruire dei crediti d'imposta contestati.
10.Come noto la norma istitutiva dei crediti d'imposta de quibus statuiva tale possibilità di usufruizione (D.L. 70/2011) soltanto a favore dei soggetti imprenditoriali che “comprovino finanziamenti” di progetti di ricerca esclusivamente ai soggetti puntualmente individuati dal legislatore.
11.Nella fattispecie, l'ente di ricerca cui il contribuente aveva commissionato l'attività di Società_1ricerca è risultato la (breviter) come esposto sub facto.
Senonché, come rilevato dalla certosina istruttoria svolta (“ciclopicamente come assume” la stessa appellante) tale Organismo di Ricerca, seppure “formalmente” iscritta nell'anagrafe
N.d.R. del MIUR ha posto in essere soltanto un simulacro, che nei fatti come accertato dalle autorità competenti (G.di Finanza e A.E.) non ha affatto svolto la dovuta quanto “peculiare” attività di ricerca richiesta dal legislatore e vieppiù nei confronti dell'attuale appellante. E nemmeno più in generale attività di ricerche scientifiche svolte e divulgate, attività di docenza e vieppiù (circostanza di fatto pure dirimente) di reinvestimento dei propri proventi in tali ambiti
12.Peraltro, dagli atti emerge (al di là del procedimento penale pendente in quel di Luogo_1 nei confronti dei relativi soggetti attinti come da RGNR n. 496/17) che la stessa Società_1
(cfr. in atti anche verb. di contr. A.E. del 1/12/2020) si definiva “impossibilitata a documentare le attività descritte nelle fatture e soddisfare quindi le richieste avanzate degli organi ispettivi.” In estrema sintesi, l'organismo di ricerca Società_1, non soltanto non possedeva i requisiti quantomeno oggettivi per definirsi tale ma, nei fatti è risultato dalle indagini ut supra che agiva strumentalmente mediante l'interposizione commerciale tra i propri fornitori (c.d. patners di commesse) e i propri clienti (tra cui l'odierna Ricorrente_1 spa).
13.In definitiva, l'ente deputato all' attività di ricerca non svolgeva alcuna specifica attività in tal senso, ma commissionava ad altri soggetti, “privi peraltro dei previsti requisiti ex lege di Organi di ricerca” (es. Società_2 Srl, Società_3 Spa, Società_4 Srl ecc.), per lo più una mera cessione di pacchetti software. Che poi “rifatturava ai clienti” con una maggiorazione del 20% quale compenso per l'asserita attività svolta (quindi non di ricerca in proprio e nemmeno avvalendosi di enti aventi i requisiti ex lege).
14.Sicché tale impianto probatorio, in punto di fatto, trova ampia, puntuale, esaustiva motivazione negli atti impositivi emessi dall'Ufficio che non risultano affatto sviliti anzi affatto smentiti, per tabulas, dal contribuente, malgrado la strenua, quanto corposa difesa svolta. Quest'ultima sostiene nel proprio atto di appello che nella fattispecie trattasi di “una serie di presunzioni” (di cui si sarebbe avvalso l'Ufficio) e di indizi non gravi (cfr.pag. 4/10 Appello) ma non giunge a smentire probatoriamente gli elementi documentali e di fatto apportati dall'ufficio adducendo cioè elementi significativi di “segno contrario”. Viene soltanto evidenziato genericamente (e in via del tutto autoreferenziale) “che numerosissime indagini si disvelano infondate” e penalmente “si risolvono in favore degli imputati”.
15.Peraltro, si è rivelata anche infondata la censura secondo cui “alcuna norma vieta agli Organismi di ricerca di utilizzare fornitori esterni”, ma nulla documenta idoneamente (ed oltre ragionevole dubbio) circa la sussistenza di fatto “dell'attività di pura ricerca” svolta da
Società_1 Ricorrente_1 Società_1 nei confronti della . E soprattutto non smentisce che la si sia avvalsa come prescrive la norma di “strutture di ricerca di equivalente livello scientifico della committente ex art. 1 D.L. 70/2021”.
16.Nella fattispecie, inoltre si sostiene che la Ricorrente_1 spa (cfr. pag. 17 Società_1Appello) non ha potere di sindacato del PVC nei confronti di . Senonché tutta l'attività istruttoria svolta nei confronti di Ricorrente_1 e portata a sua conoscenza ha fatto emergere una molteplicità di elementi fattuali (Cfr. duplici PVC, Atto impositivo, Allegati, verbali di contraddittorio, inviti, ecc…) che non risultano affatto sviliti dalla asserita circostanza che “la retrodatazione riscontrata “in fatto dall'Ufficio, dai verbalizzanti e dal primo giudice, non costituisce “falsità materiale”, (cfr. pure pag. 24/25 appello), e pertanto ciò non costituisce né reato né illecito. Non è la falsità materiale (sussistente o meno) che nella vicenda costituisce l'elemento dirimente. Vero è invece, a parere di questa Corte, che anche tale elemento è stato valorizzato (in uno agli ulteriori molteplici e variegati elementi contenuti (e non smentiti) nei vari atti redatti dell'Autorità ut supra citate e cui si rinvia per economia di scrittura. E nei confronti di Società_1, peraltro, non risulta in atti nemmeno azionata alcuna attività
(eventualmente risarcitoria/di rivalsa ecc….) ove fosse concreta, veridica e reale la mancata quanto non colpevole conoscenza della soggettività e vièppiù oggettiva inesistenza dei Società_1relativi requisiti di Organismo di ricerca in capo e suoi fornitori
17.Tanto in via meramente esemplificativa. Ma ancor più nello specifico non risulta nei fatti assolutamente dimostrato dal contribuente quanto “argomentato da quest'ultimo (cfr. pag.
26/27 dell'atto di appello). Ovvero che (contrariamente all'assunto dell'Ufficio) il progetto commissionato a Società_1 è reale in quanto differisce quantitativamente e qualitativamente dai servizi di fornitura di gestione dell'impianto produttivo già fatturati da parte di Società_2
Società_1(c.d. partner di commessa di ). In conclusione, questa Corte, rileva che non esiste prova documentale alcuna che il progetto di ricerca affidato ad Società_1 sia stato finalizzato per l'ottenimento di risultati di assoluta innovazione e“tale attività sia ulteriore e sopratutto diversa dalle prestazioni commissionate
Società_2e/o già ricevute dall' ”. Essendosi limitata la contribuente a mere generiche asserzioni, e cioè che trattasi di servizi di gestione dell'impianto produttivo forniti da Società_2 del tutto diversi(??) per natura sia qualitativa sia quantitativa rispetto a quelle di Società_1. Di tale assunto non risulta in atti depositata prova alcuna fidefaciente e/o idonea a smentire o quantomeno superare oltre ogni ragionevole dubbio l'ampia, quanto efficace, platea probatoria fornita dall'Ufficio e valorizzata legittimamente dal primo giudice.
Assorbite ulteriori eccezioni di sorta. Alla stregua di tanto va rigettato l'appello in parte qua e condannato il contribuente alle spese di lite liquidate come da dispositivo secondo soccombenza.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere con riferimento all'atto di accertamento n. TVF030101807-2020 Periodo d'imposta 2012, relativo ad II.DD./IVA, per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi della L. 197/2022. Rigetta
l'appello con riferimento all'atto impositivo Recup.Cred.Imposta n. TVFCR0100042- 2020, Periodi d'imposta 2012-2013-2014.
Condanna l'appellante al pagamento di un terzo delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.500,00. Compensa le spese per i restanti due terzi.
Bari, 11 febbraio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
AM RA AI UL
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
AI GIULIO, Presidente DAMMACCO CHIARA, Relatore PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1049/2022 depositato il 03/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1574/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 25/10/2021
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TVFCR0100042/2020 REC.CREDITO.IMP 2012
- ATTO RECUPERO n. TVFCR0100042/2020 REC.CREDITO.IMP 2013 - ATTO RECUPERO n. TVFCR0100042/2020 REC.CREDITO.IMP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030101807/2020 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030101807/2020 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE FATTO 1.La società Ricorrente_1 S.p.A. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari avverso l'atto di recupero del credito d'imposta n. TVFCR0100042-2020, relativo agli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014, nonché avverso l'avviso di accertamento n.
TVF030101807/2020 concernente IRES ed IVA per l'anno d'imposta 2012. I ricorsi, aventi ad oggetto questioni connesse, venivano riuniti dal giudice di primo grado. L'Amministrazione finanziaria fondava la propria pretesa sulla ritenuta insussistenza dei crediti d'imposta per “attività di ricerca fruiti” indebitamente dalla società ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 70 del
2011. In particolare, l'Ufficio riteneva che i rapporti intercorsi tra la contribuente e la società Società_1 si inserissero in un paradigma illecito volto alla simulazione di attività di ricerca svolte di fatto mediante interposizione fittizia, come emergente per tabulas dalle risultanze probatorie/istruttorie delle verifiche fiscali e da indagini confluite infine, anche, in un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Luogo_1. 2.Secondo la P.A., la Società_1 non possedeva affatto i requisiti quanto meno oggettivi di organismo di ricerca, ma attuava sistematicamente una fittizia interposizione nei rapporti di fatturazione tra il fornitore/sviluppatore del bene ed il proprio cliente, avvalendosi del mero simulacro formale dell'iscrizione all'anagrafe degli Organismi di ricerca. Sicchè la Società_1 fungeva da mera intermediaria nella fatturazione di forniture informatiche (già esistenti tra clienti e fornitori) con la conseguenza che il credito utilizzato dalla contribuente doveva considerarsi inesistente, con relativo recupero delle imposte e applicazione delle sanzioni, in quanto in palese violazione della ratio delle norme regolatrici dei crediti.
Società_13.La società ricorrente contestava integralmente tale ricostruzione, sostenendo che la fosse anche oggettivamente un ente operante nel settore della ricerca e dello sviluppo, come risultante dall'oggetto sociale, dal trasferimento di know-how e dall'iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche. La contribuente affermava, inoltre, che il progetto commissionato fosse reale ed effettivo, escludendo ogni ipotesi di simulazione o di retrodatazione documentale strumentale e la diversità tra
Società_2 Società_1la prestazione fattuale del fornitore (cfr. tra le altre es.) rispetto a quella di . Veniva altresì dedotta comunque la buona fede della società nell'applicazione della normativa agevolativa ai fini sanzionatori.
4.Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate insistendo per il rigetto integrale dei ricorsi. Ricostruiva le indagini svolte dal Settore Contrasto Illeciti che aveva fatto emergere corposi elementi gravemente indizianti e fattuali a conferma del sistema fraudolento facente capo proprio alla
Società_1 (e ad altre due società satellite). Il tutto finalizzato all'illecito procacciamento in favore di altre imprese delle agevolazioni fiscali previste dal c.d. “decreto sviluppo” in virtù del paradigma utilizzato. Tra le imprese che avevano usufruito della inveritiera attività di ricerca e progettazione,
Ricorrente_1figurava anche la “ ” (breviter). 5.Con sentenza n. 1574/2021, depositata il 25 ottobre 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava integralmente i ricorsi riuniti.
In particolare, il giudice ha valorizzato le risultanze delle indagini e dell'intera attività istruttoria da cui sarebbe emerso che la società fornitrice dei servizi di ricerca operava in effetti quale mero soggetto interposto nell'ambito di un network finalizzato alla simulazione di svolgimento di attività di ricerca, progettazione e sviluppo. Secondo tale ricostruzione, ha ritenuto e ribadito che le prestazioni fatturate non avrebbero riguardato “affatto l'attività di ricerca in senso proprio ex lege”, ma mere forniture commerciali, peraltro spesso consistenti nella cessione di pacchetti di software.
Il collegio di prime cure ha inoltre ritenuto gravemente significativo – in quanto rilevato ex actis - che le somme percepite dalla società fornitrice nemmeno risultavano reinvestite (ex lege vincolante) in attività di ricerca. Bensì redistribuite all'interno del network societario e quindi in contrasto con i vincoli di legge circa la destinazione degli utili gravanti sugli organismi di ricerca. Ulteriori elementi qualificanti sono stati individuati dal primo giudice nella presenza di rapporti commerciali pregressi
“proprio tra i soggetti coinvolti”, oltre che, nella predisposizione di documentazione contrattuale avvenuta (non ex ante, ma) successivamente alla conclusione delle operazioni, sicché rimaneva inspiegata la retrodatazione di atti e comunicazioni. In definitiva una molteplicità di gravi circostanze ed elementi di fatto ritenuti sintomatici anche della consapevolezza della contribuente circa la natura simulata delle operazioni e dell'effettiva inesistenza del diritto ai crediti de quibus.
Sotto il profilo soggettivo, la Corte ha ritenuto anche non dimostrato che i soggetti coinvolti possedessero (ex lege) i requisiti propri degli organismi di ricerca, vieppiù che anche sotto il profilo oggettivo, le attività descritte non presentavano affatto i caratteri della ricerca, risultando destinate a mere innovazioni interne all'azienda, peraltro nemmeno suscettibili di diffusione tecnologica, secondo i criteri desumibili dal Manuale di Frascati.
Alla luce di tali valutazioni, il giudice di prime cure ha ritenuto legittimi sia l'atto di recupero dei crediti sia l'avviso di accertamento impugnati, rigettando i ricorsi e condannando la società al pagamento delle spese di lite.
6.Con l'atto di appello la società contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado deducendone l'erroneità in fatto e in diritto.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe recepito acriticamente la ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria, senza procedere ad una autonoma valutazione della documentazione prodotta dalla società.
L'appellante evidenzia che gli atti impugnati scaturiscono dal PVC redatto nei confronti della Società_1, sul presupposto che la stessa non era in possesso dei requisiti necessari per essere annoverata Organismo di Ricerca e che avrebbe simulato come progetti di ricerca meri rapporti di fornitura commerciale, mediante asserita interposizione fittizia e retrodatazione della documentazione, sicché deduce motivazione apparente della decisione impugnata, in quanto fondata su ritenuti semplici indizi e su logiche inquisitorie, nonché su formule dubitative, senza valutazione delle doglianze difensive. Censura inoltre la motivazione relativa al credito d'imposta, evidenziando l'“aliud pro alio” laddove si sostiene che il progetto non sarebbe agevolabile perché destinato ad apportare innovazioni solo all'interno dell'azienda. Contesta anche la asserita carenza dei requisiti di Organismo di Ricerca di Società_1. Deduce infine la inapplicabilità del Manuale Frascati e la lesione del legittimo affidamento, nonché l'omessa pronunzia in relazione all'avviso di accertamento IRES/IVA. 7.Con atto di controdeduzioni, l'Ufficio contesta integralmente i motivi di appello, sostenendo che la sentenza di primo grado è corretta, compiutamente motivata e fondata su un'articolata istruttoria documentale. Richiama anche plurima giurisprudenza di legittimità sulla valenza probatoria del PVC.
Ribadisce che la contribuente comunque non ha fornito concrete prove circa l'effettività delle prestazioni, né ha assolto all'onus probandi in ordine agli invocati requisiti soggettivi e oggettivi in capo ai soggetti coinvolti come richiesti dalla normativa sul credito d'imposta. Richiama, a supporto
Società_1della inesistenza in capo a dei requisiti ex lege, l'attività istruttoria svolta mediante l'utilizzo probatorio delle e-mail in atti e la documentazione ulteriore acquisita che dimostrerebbero prova della
“retrodatazione”, “falsità materiale” di tutta la documentazione contrattuale e “consapevolezza” della società nel partecipare al disegno criminoso. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVAZIONE 8.La Corte rileva che l'atto di appello – ut supra sinteticamente esposto - inerisce l'impugnazione della sentenza n. 1574/3/2021 CTP Bari concernente due distinti atti impositivi, ossia:
a) l'avviso di accertamento n.TVF030101807/20 - Periodo di imposta 2012 Tributi - IVA e II.DD; b) atto di Recupero di crediti d'imposta n.TVFCR0100012/2020 - periodi di imposta
2012/13/14.
Tanto premesso per quanto concerne l'atto sub a) la contribuente ha chiesto venga dichiarata l'estinzione del procedimento, avendo provveduto alla definizione Agevolata della lite con relativa allegazione/deposito dei documenti previsti dalla norma.
La Corte, rilevato che non emergono elementi ostativi alla richiesta estinzione, ritiene doversi dichiarare cessata la materia del contendere e relativa estinzione del giudizio in parte qua.
9.Quanto agli atti di recupero sub b) i giudici di prime cure hanno ritenuto gli stessi legittimi, così come recuperati dall'Ufficio, (e non oggetto di alcuna definizione agevolata) e questa
Corte ritiene che l'impugnata sentenza vada confermata. Onde l'appello va rigettato in parte qua, in quanto del tutto infondato.
Invero Il primo giudice ha fatto buon governo delle regole in subiecta materia, peraltro procedendo nel suo percorso decisionale con attente, compiute, quanto puntuali argomentazioni giuridiche oltre che probatoriamente ineccepibili.
A fronte di tanto il contribuente non è stato in grado, nemmeno nel presente giudizio, di contrastare concretamente l'effettività del proprio diritto ad usufruire dei crediti d'imposta contestati.
10.Come noto la norma istitutiva dei crediti d'imposta de quibus statuiva tale possibilità di usufruizione (D.L. 70/2011) soltanto a favore dei soggetti imprenditoriali che “comprovino finanziamenti” di progetti di ricerca esclusivamente ai soggetti puntualmente individuati dal legislatore.
11.Nella fattispecie, l'ente di ricerca cui il contribuente aveva commissionato l'attività di Società_1ricerca è risultato la (breviter) come esposto sub facto.
Senonché, come rilevato dalla certosina istruttoria svolta (“ciclopicamente come assume” la stessa appellante) tale Organismo di Ricerca, seppure “formalmente” iscritta nell'anagrafe
N.d.R. del MIUR ha posto in essere soltanto un simulacro, che nei fatti come accertato dalle autorità competenti (G.di Finanza e A.E.) non ha affatto svolto la dovuta quanto “peculiare” attività di ricerca richiesta dal legislatore e vieppiù nei confronti dell'attuale appellante. E nemmeno più in generale attività di ricerche scientifiche svolte e divulgate, attività di docenza e vieppiù (circostanza di fatto pure dirimente) di reinvestimento dei propri proventi in tali ambiti
12.Peraltro, dagli atti emerge (al di là del procedimento penale pendente in quel di Luogo_1 nei confronti dei relativi soggetti attinti come da RGNR n. 496/17) che la stessa Società_1
(cfr. in atti anche verb. di contr. A.E. del 1/12/2020) si definiva “impossibilitata a documentare le attività descritte nelle fatture e soddisfare quindi le richieste avanzate degli organi ispettivi.” In estrema sintesi, l'organismo di ricerca Società_1, non soltanto non possedeva i requisiti quantomeno oggettivi per definirsi tale ma, nei fatti è risultato dalle indagini ut supra che agiva strumentalmente mediante l'interposizione commerciale tra i propri fornitori (c.d. patners di commesse) e i propri clienti (tra cui l'odierna Ricorrente_1 spa).
13.In definitiva, l'ente deputato all' attività di ricerca non svolgeva alcuna specifica attività in tal senso, ma commissionava ad altri soggetti, “privi peraltro dei previsti requisiti ex lege di Organi di ricerca” (es. Società_2 Srl, Società_3 Spa, Società_4 Srl ecc.), per lo più una mera cessione di pacchetti software. Che poi “rifatturava ai clienti” con una maggiorazione del 20% quale compenso per l'asserita attività svolta (quindi non di ricerca in proprio e nemmeno avvalendosi di enti aventi i requisiti ex lege).
14.Sicché tale impianto probatorio, in punto di fatto, trova ampia, puntuale, esaustiva motivazione negli atti impositivi emessi dall'Ufficio che non risultano affatto sviliti anzi affatto smentiti, per tabulas, dal contribuente, malgrado la strenua, quanto corposa difesa svolta. Quest'ultima sostiene nel proprio atto di appello che nella fattispecie trattasi di “una serie di presunzioni” (di cui si sarebbe avvalso l'Ufficio) e di indizi non gravi (cfr.pag. 4/10 Appello) ma non giunge a smentire probatoriamente gli elementi documentali e di fatto apportati dall'ufficio adducendo cioè elementi significativi di “segno contrario”. Viene soltanto evidenziato genericamente (e in via del tutto autoreferenziale) “che numerosissime indagini si disvelano infondate” e penalmente “si risolvono in favore degli imputati”.
15.Peraltro, si è rivelata anche infondata la censura secondo cui “alcuna norma vieta agli Organismi di ricerca di utilizzare fornitori esterni”, ma nulla documenta idoneamente (ed oltre ragionevole dubbio) circa la sussistenza di fatto “dell'attività di pura ricerca” svolta da
Società_1 Ricorrente_1 Società_1 nei confronti della . E soprattutto non smentisce che la si sia avvalsa come prescrive la norma di “strutture di ricerca di equivalente livello scientifico della committente ex art. 1 D.L. 70/2021”.
16.Nella fattispecie, inoltre si sostiene che la Ricorrente_1 spa (cfr. pag. 17 Società_1Appello) non ha potere di sindacato del PVC nei confronti di . Senonché tutta l'attività istruttoria svolta nei confronti di Ricorrente_1 e portata a sua conoscenza ha fatto emergere una molteplicità di elementi fattuali (Cfr. duplici PVC, Atto impositivo, Allegati, verbali di contraddittorio, inviti, ecc…) che non risultano affatto sviliti dalla asserita circostanza che “la retrodatazione riscontrata “in fatto dall'Ufficio, dai verbalizzanti e dal primo giudice, non costituisce “falsità materiale”, (cfr. pure pag. 24/25 appello), e pertanto ciò non costituisce né reato né illecito. Non è la falsità materiale (sussistente o meno) che nella vicenda costituisce l'elemento dirimente. Vero è invece, a parere di questa Corte, che anche tale elemento è stato valorizzato (in uno agli ulteriori molteplici e variegati elementi contenuti (e non smentiti) nei vari atti redatti dell'Autorità ut supra citate e cui si rinvia per economia di scrittura. E nei confronti di Società_1, peraltro, non risulta in atti nemmeno azionata alcuna attività
(eventualmente risarcitoria/di rivalsa ecc….) ove fosse concreta, veridica e reale la mancata quanto non colpevole conoscenza della soggettività e vièppiù oggettiva inesistenza dei Società_1relativi requisiti di Organismo di ricerca in capo e suoi fornitori
17.Tanto in via meramente esemplificativa. Ma ancor più nello specifico non risulta nei fatti assolutamente dimostrato dal contribuente quanto “argomentato da quest'ultimo (cfr. pag.
26/27 dell'atto di appello). Ovvero che (contrariamente all'assunto dell'Ufficio) il progetto commissionato a Società_1 è reale in quanto differisce quantitativamente e qualitativamente dai servizi di fornitura di gestione dell'impianto produttivo già fatturati da parte di Società_2
Società_1(c.d. partner di commessa di ). In conclusione, questa Corte, rileva che non esiste prova documentale alcuna che il progetto di ricerca affidato ad Società_1 sia stato finalizzato per l'ottenimento di risultati di assoluta innovazione e“tale attività sia ulteriore e sopratutto diversa dalle prestazioni commissionate
Società_2e/o già ricevute dall' ”. Essendosi limitata la contribuente a mere generiche asserzioni, e cioè che trattasi di servizi di gestione dell'impianto produttivo forniti da Società_2 del tutto diversi(??) per natura sia qualitativa sia quantitativa rispetto a quelle di Società_1. Di tale assunto non risulta in atti depositata prova alcuna fidefaciente e/o idonea a smentire o quantomeno superare oltre ogni ragionevole dubbio l'ampia, quanto efficace, platea probatoria fornita dall'Ufficio e valorizzata legittimamente dal primo giudice.
Assorbite ulteriori eccezioni di sorta. Alla stregua di tanto va rigettato l'appello in parte qua e condannato il contribuente alle spese di lite liquidate come da dispositivo secondo soccombenza.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere con riferimento all'atto di accertamento n. TVF030101807-2020 Periodo d'imposta 2012, relativo ad II.DD./IVA, per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi della L. 197/2022. Rigetta
l'appello con riferimento all'atto impositivo Recup.Cred.Imposta n. TVFCR0100042- 2020, Periodi d'imposta 2012-2013-2014.
Condanna l'appellante al pagamento di un terzo delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.500,00. Compensa le spese per i restanti due terzi.
Bari, 11 febbraio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
AM RA AI UL