TAR
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00844/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 22/01/2026
N. 00262 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00844/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 844 del 2025, proposto da
Istituto delle Suore Francescane del Signore della Città, in persona del legale rappresentante pro tempore, RI MA, PE ON, RA Di LI e
LD ON Di AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi ON e
TO ON, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Palermo, via G. Abela n. 10;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Marsala Fanara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione N. 00844/2025 REG.RIC.
della sentenza n. 2485 del 28 agosto 2024, notificata a mezzo pec il 22 ottobre 2024, non appellata e passata in giudicato; nonché per la declaratoria di nullità o, in subordine, per l'annullamento previa misura cautelare:
1) della deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 97 del 26 giugno 2023, recante “Modifica del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria (legge
160/2019, Articolo 1, commi 816-836 e 846-847)” Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 244 del 28/7/2021 - Riproposizione”, conosciuta in data 8 aprile 2025;
2) della deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 4 del 31 gennaio 2025
(non conosciuta);
3) della nota AREG/190593/2025, num. Fascicolo CPS/12135/2025, datata
24/2/2025, avente ad oggetto “CANONE PATRIMONIALE SUOLO PUBBLICO - modello di pagamento anno d'imposta 2025 a seguito approvazione di delibera di
Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/20205”, inviata tramite posta ordinaria all'Istituto
Suore Terziarie Francescane del Signore della Città, conosciuta in data 7 aprile 2025;
4) della nota AREG/1187713/2024, datata 10/10/2024, num. Fascicolo
CPSP/121135/2024, avente ad oggetto “CANONE PATRIMONIALE SUOLO
PUBBLICO - modello di pagamento anno d'imposta 2024”, inviata tramite posta ordinaria alla Sig.ra RI MA, conosciuta in data 12 marzo 2025;
5) della nota AREG/192409/2025, datata 24/2/2025, num. Fascicolo
CPSP/121135/2025, avente ad oggetto “CANONE PATRIMONIALE SUOLO
PUBBLICO - modello di pagamento anno d'imposta 2025 a seguito approvazione di delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2025”, inviata tramite posta ordinaria alla Sig.ra RI MA, conosciuta in data 7 aprile 2025; N. 00844/2025 REG.RIC.
6) della nota AREG/1186239/2024, datata 10/10/2024, num. Fascicolo
CPSP/12135/2024, avente ad oggetto “CANONE PATRIMONIALE SUOLO
PUBBLICO - modello di pagamento anno d'imposta 2024”, inviata tramite posta ordinaria al Sig. PE ON, conosciuta in data 12 marzo 2025;
7) della nota AREG/28469/2025, datata 10/01/2025, num. Fascicolo
CPSP/12135/2025, avente ad oggetto “CANONE PATRIMONIALE SUOLO
PUBBLICO - modello di pagamento anno d'imposta 2025”, inviata tramite posta ordinaria al Sig. PE ON, conosciuta in data 12 marzo 2025;
8) della nota AREG/192171/2025, datata 24/2/2025, num. Fascicolo
CPSP/12135/2025, avente ad oggetto “CANONE PATRIMONIALE SUOLO
PUBBLICO - modello di pagamento anno d'imposta 2025 a seguito approvazione di delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/20205”, inviata tramite posta ordinaria al Sig. PE ON, conosciuta in data 7 aprile 2025;
9) della nota AREG/1185154/2024, datata 10/10/2024, num. Fascicolo
CPSP/12135/2024, avente ad oggetto “CANONE PATRIMONIALE SUOLO PUB-
BLICO - modello di pagamento anno d'imposta 2024”, inviata tramite posta ordinaria alla Sig.ra RA Di LIa, conosciuta in data 12 marzo 2025;
10) della nota AREG/27399/2025, datata 10/1/2025, num. Fascicolo
CPSP/12135/2025, avente ad oggetto “CANONE PATRIMONIALE SUOLO
PUBBLICO - modello di pagamento anno d'imposta 2025”, inviata tramite posta ordinaria al Sig.ra RA Di LIa, conosciuta in data 12 marzo 2025;
11) della nota AREG/192022/2025, datata 24/2/2025, num. Fascicolo
CPSP/12135/2025, avente ad oggetto “CANONE PATRIMONIALE SUOLO
PUBBLICO - modello di pagamento anno d'imposta 2025 a seguito approvazione di delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/20205”, inviata tramite posta ordinaria al Sig.ra RA Di LIa, conosciuta in data 7 aprile 2025 N. 00844/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. ES IE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 12 maggio 2025 e depositato il 26 maggio successivo, i ricorrenti agiscono per l'esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 2485 del 28 agosto 2024, nonché per la declaratoria di nullità o, in subordine, per l'annullamento, previa misura cautelare, degli atti in epigrafe indicati di invito al pagamento per gli anni 2024 e 2025 sulla scorta: 1) della delibera del C.C. n. 97 del 26 giugno 2023; 2) della delibera del C.C. n. 4 del 31 gennaio 2025; anch'esse oggetto di impugnazione.
Deducono le censure di:
I) “Nullità per violazione o elusione del giudicato ex art. 114, quarto comma, lett. b)
c.p.a. e dell'art. 21-septies L. 241/1990 e s.m.i. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 817, 826 e 828 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e per contraddittorietà per eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento dei fatti”.
II) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 816 e 824 della L. 27 dicembre
2019, n. 160. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione del principio di proporzionalità”.
III) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 819 della L. 27 dicembre
2019, n. 160. Eccesso di potere per errore nei presupposti”.
2. – Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, depositando documentazione. N. 00844/2025 REG.RIC.
3. – Con ordinanza n. 303/2025, sono stati disposti incombenti istruttori, mediante deposito, a cura del Comune di Palermo di chiarimenti circa l'applicazione ai ricorrenti del Regolamento CUP adottato nel 2021 (ed annullato da questo TAR), come modificato dalle deliberazioni del Consiglio comunale in epigrafe sub 1) e 2), avuto riguardo a quanto statuito nella sentenza n. 2485/2024, in forza della quale il predetto Comune era tenuto a conformarsi al giudicato di annullamento “esercitando nuovamente il potere amministrativo emendato dal vizio di illegittimità accertato e adottando gli atti amministrativi conseguenti alla presente pronuncia giurisdizionale”; ed è stata altresì disposta la conversione d'ufficio del ricorso per ottemperanza nel rito ordinario.
4. – In vista della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione e, con memoria conclusiva, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
5. - All'udienza pubblica del 2 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
6. – Il ricorso è fondato alla stregua di quanto appresso specificato.
Come già accertato dalla Sezione nella sentenza n. 2485/2024 di annullamento degli atti regolamentari e applicativi in forza dei quali il Comune di Palermo aveva determinato nei riguardi dei ricorrenti il canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, il Comune ha impiegato in maniera illegittima la discrezionalità conferitagli dal comma 817 della legge n. 160/2019, avendo determinato il CUP: a) senza in alcun modo determinare la soglia del gettito conseguito nel 2020; b) senza spiegare le modalità attraverso le quali ha ricalcolato il canone patrimoniale sulle occupazioni di suolo pubblico permanenti dei beni immobili di proprietà comunale; c) senza effettuare alcuna previsione circa gli incassi che avrebbe conseguito con l'entrata in vigore del regolamento impugnato. In particolare è stata rilevata l'assenza di qualsivoglia attività istruttoria per la fissazione delle nuove tariffe e la violazione dell'art. 1, comma 817 della L. n. 160/2019 nonché dell'interpretazione N. 00844/2025 REG.RIC.
costituzionalmente orientata di tale norma la quale “al fine di evitare possibili contrarietà con l'art. 23 Cost., conduce inevitabilmente a ritenere il dato dell'“invarianza di gettito” quale limite “bidirezionale” per le determinazioni comunali: l'Ente, infatti, ha il potere di disciplinare il canone in modo da arrivare sino a tale soglia, ma non può superarla. Diversamente opinando, infatti, la disciplina verrebbe ad essere sospettata di incostituzionalità non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione
"in aumento" del canone da parte dei Comuni. Il legislatore, invece, ha chiaramente delimitato i poteri dei Comuni "infra limite di gettito", da un lato, attribuendo agli stessi poteri regolamentari, affinché possano dettare la necessaria disciplina secondaria idonea a modulare l'applicazione del canone in funzione delle specificità della singola realtà territoriale; dall'altro lato, individuando anche i criteri e parametri utilizzabili dagli Enti per procedere a tale modulazione applicativa”
(T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 agosto 2024 n.2485).
Orbene, gli atti oggetto del presente giudizio, di invito al pagamento trovano il loro presupposto nella delibera del C.C. n. 97 del 26 giugno 2023.
Detta delibera -adottata in pendenza del ricorso n. 1968/2022, deciso con la sopra citata sentenza n. 2485/2024 - non adotta un nuovo regolamento CUP ma si limita a modificare il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 244 del 28/07/2021 e annullato dalla predetta sentenza. Tale circostanza risulta dall'oggetto della deliberazione, nonché dal suo contenuto che si limita ad incidere su una tabella e su alcuni articoli.
Anche in relazione a tale delibera n. 97/2023, il Comune non ha determinato la “soglia del gettito conseguito nel 2020”, mantenendo la tabella mutuata dal regolamento
TOSAP ed ha determinato, ancora una volta arbitrariamente la tabella 2 nella quale ricadono le “aree ex tronconi ferroviari”, come quella di cui è causa. N. 00844/2025 REG.RIC.
Pertanto anche la delibera impugnata con il presente ricorso, in relazione alla quale non risultano compiuti i prescritti oneri istruttori, è da ritenersi travolta dalla sentenza n. 2485/2024, essendo affetta da invalidità derivata.
Per gli stessi motivi deve ritenersi illegittima anche l'impugnata delibera del Consiglio
Comunale n. 4 del 31/01/2025, menzionata negli inviti al pagamento datati 26/2/2025, la quale peraltro incide sulle modalità di pagamento del tributo (quattro rate in luogo di un unico pagamento).
Merita inoltre condivisione quanto dedotto dai ricorrenti in ordine al fatto che la previsione di tariffe standard nella L. 160/2019 non costituisce affatto una deroga al principio dell'invarianza del gettito in aumento, né esime il Comune dallo svolgimento di una istruttoria volta a parametrare le tariffe al gettito conseguito nel 2020, come peraltro espressamente indicato da questo TAR nella citata sentenza n. 2485/2024.
Quanto sopra esposto e rilevato riceve conferma dalla stessa difesa del Comune che, con riferimento all'onere di conformarsi al giudicato derivante dalla sentenza n.
2485/2024, ha dichiarato (nella memoria depositata il 26 luglio 2025) che “è in fase avanzata di elaborazione una nuova proposta di modifica del Regolamento CUP, a firma congiunta del Capo Area Patrimonio e del Capo Area SUAP, che sarà sottoposta a stretto giro all'approvazione del Consiglio Comunale”; con ciò ammettendo la circostanza che tale attività non è ancora stata svolta.
7. - In conclusione le delibere del Consiglio comunale in epigrafe sub 1) e 2) ed i relativi atti applicativi, in accoglimento del primo motivo di ricorso ed assorbita ogni altra censura, devono essere annullati.
8. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M. N. 00844/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro
2.500 (duemilacinquecento/00), oltre accessori e restituzione del contributo unificato, ove dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO VE, Presidente
ES IE, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ES IE TO VE N. 00844/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 22/01/2026
N. 00262 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00844/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 844 del 2025, proposto da
Istituto delle Suore Francescane del Signore della Città, in persona del legale rappresentante pro tempore, RI MA, PE ON, RA Di LI e
LD ON Di AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi ON e
TO ON, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Palermo, via G. Abela n. 10;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Marsala Fanara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione N. 00844/2025 REG.RIC.
della sentenza n. 2485 del 28 agosto 2024, notificata a mezzo pec il 22 ottobre 2024, non appellata e passata in giudicato; nonché per la declaratoria di nullità o, in subordine, per l'annullamento previa misura cautelare:
1) della deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 97 del 26 giugno 2023, recante “Modifica del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria (legge
160/2019, Articolo 1, commi 816-836 e 846-847)” Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 244 del 28/7/2021 - Riproposizione”, conosciuta in data 8 aprile 2025;
2) della deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 4 del 31 gennaio 2025
(non conosciuta);
3) della nota AREG/190593/2025, num. Fascicolo CPS/12135/2025, datata
24/2/2025, avente ad oggetto “CANONE PATRIMONIALE SUOLO PUBBLICO - modello di pagamento anno d'imposta 2025 a seguito approvazione di delibera di
Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/20205”, inviata tramite posta ordinaria all'Istituto
Suore Terziarie Francescane del Signore della Città, conosciuta in data 7 aprile 2025;
4) della nota AREG/1187713/2024, datata 10/10/2024, num. Fascicolo
CPSP/121135/2024, avente ad oggetto “CANONE PATRIMONIALE SUOLO
PUBBLICO - modello di pagamento anno d'imposta 2024”, inviata tramite posta ordinaria alla Sig.ra RI MA, conosciuta in data 12 marzo 2025;
5) della nota AREG/192409/2025, datata 24/2/2025, num. Fascicolo
CPSP/121135/2025, avente ad oggetto “CANONE PATRIMONIALE SUOLO
PUBBLICO - modello di pagamento anno d'imposta 2025 a seguito approvazione di delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2025”, inviata tramite posta ordinaria alla Sig.ra RI MA, conosciuta in data 7 aprile 2025; N. 00844/2025 REG.RIC.
6) della nota AREG/1186239/2024, datata 10/10/2024, num. Fascicolo
CPSP/12135/2024, avente ad oggetto “CANONE PATRIMONIALE SUOLO
PUBBLICO - modello di pagamento anno d'imposta 2024”, inviata tramite posta ordinaria al Sig. PE ON, conosciuta in data 12 marzo 2025;
7) della nota AREG/28469/2025, datata 10/01/2025, num. Fascicolo
CPSP/12135/2025, avente ad oggetto “CANONE PATRIMONIALE SUOLO
PUBBLICO - modello di pagamento anno d'imposta 2025”, inviata tramite posta ordinaria al Sig. PE ON, conosciuta in data 12 marzo 2025;
8) della nota AREG/192171/2025, datata 24/2/2025, num. Fascicolo
CPSP/12135/2025, avente ad oggetto “CANONE PATRIMONIALE SUOLO
PUBBLICO - modello di pagamento anno d'imposta 2025 a seguito approvazione di delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/20205”, inviata tramite posta ordinaria al Sig. PE ON, conosciuta in data 7 aprile 2025;
9) della nota AREG/1185154/2024, datata 10/10/2024, num. Fascicolo
CPSP/12135/2024, avente ad oggetto “CANONE PATRIMONIALE SUOLO PUB-
BLICO - modello di pagamento anno d'imposta 2024”, inviata tramite posta ordinaria alla Sig.ra RA Di LIa, conosciuta in data 12 marzo 2025;
10) della nota AREG/27399/2025, datata 10/1/2025, num. Fascicolo
CPSP/12135/2025, avente ad oggetto “CANONE PATRIMONIALE SUOLO
PUBBLICO - modello di pagamento anno d'imposta 2025”, inviata tramite posta ordinaria al Sig.ra RA Di LIa, conosciuta in data 12 marzo 2025;
11) della nota AREG/192022/2025, datata 24/2/2025, num. Fascicolo
CPSP/12135/2025, avente ad oggetto “CANONE PATRIMONIALE SUOLO
PUBBLICO - modello di pagamento anno d'imposta 2025 a seguito approvazione di delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/20205”, inviata tramite posta ordinaria al Sig.ra RA Di LIa, conosciuta in data 7 aprile 2025 N. 00844/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. ES IE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 12 maggio 2025 e depositato il 26 maggio successivo, i ricorrenti agiscono per l'esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 2485 del 28 agosto 2024, nonché per la declaratoria di nullità o, in subordine, per l'annullamento, previa misura cautelare, degli atti in epigrafe indicati di invito al pagamento per gli anni 2024 e 2025 sulla scorta: 1) della delibera del C.C. n. 97 del 26 giugno 2023; 2) della delibera del C.C. n. 4 del 31 gennaio 2025; anch'esse oggetto di impugnazione.
Deducono le censure di:
I) “Nullità per violazione o elusione del giudicato ex art. 114, quarto comma, lett. b)
c.p.a. e dell'art. 21-septies L. 241/1990 e s.m.i. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 817, 826 e 828 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e per contraddittorietà per eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento dei fatti”.
II) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 816 e 824 della L. 27 dicembre
2019, n. 160. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione del principio di proporzionalità”.
III) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 819 della L. 27 dicembre
2019, n. 160. Eccesso di potere per errore nei presupposti”.
2. – Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, depositando documentazione. N. 00844/2025 REG.RIC.
3. – Con ordinanza n. 303/2025, sono stati disposti incombenti istruttori, mediante deposito, a cura del Comune di Palermo di chiarimenti circa l'applicazione ai ricorrenti del Regolamento CUP adottato nel 2021 (ed annullato da questo TAR), come modificato dalle deliberazioni del Consiglio comunale in epigrafe sub 1) e 2), avuto riguardo a quanto statuito nella sentenza n. 2485/2024, in forza della quale il predetto Comune era tenuto a conformarsi al giudicato di annullamento “esercitando nuovamente il potere amministrativo emendato dal vizio di illegittimità accertato e adottando gli atti amministrativi conseguenti alla presente pronuncia giurisdizionale”; ed è stata altresì disposta la conversione d'ufficio del ricorso per ottemperanza nel rito ordinario.
4. – In vista della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione e, con memoria conclusiva, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
5. - All'udienza pubblica del 2 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
6. – Il ricorso è fondato alla stregua di quanto appresso specificato.
Come già accertato dalla Sezione nella sentenza n. 2485/2024 di annullamento degli atti regolamentari e applicativi in forza dei quali il Comune di Palermo aveva determinato nei riguardi dei ricorrenti il canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, il Comune ha impiegato in maniera illegittima la discrezionalità conferitagli dal comma 817 della legge n. 160/2019, avendo determinato il CUP: a) senza in alcun modo determinare la soglia del gettito conseguito nel 2020; b) senza spiegare le modalità attraverso le quali ha ricalcolato il canone patrimoniale sulle occupazioni di suolo pubblico permanenti dei beni immobili di proprietà comunale; c) senza effettuare alcuna previsione circa gli incassi che avrebbe conseguito con l'entrata in vigore del regolamento impugnato. In particolare è stata rilevata l'assenza di qualsivoglia attività istruttoria per la fissazione delle nuove tariffe e la violazione dell'art. 1, comma 817 della L. n. 160/2019 nonché dell'interpretazione N. 00844/2025 REG.RIC.
costituzionalmente orientata di tale norma la quale “al fine di evitare possibili contrarietà con l'art. 23 Cost., conduce inevitabilmente a ritenere il dato dell'“invarianza di gettito” quale limite “bidirezionale” per le determinazioni comunali: l'Ente, infatti, ha il potere di disciplinare il canone in modo da arrivare sino a tale soglia, ma non può superarla. Diversamente opinando, infatti, la disciplina verrebbe ad essere sospettata di incostituzionalità non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione
"in aumento" del canone da parte dei Comuni. Il legislatore, invece, ha chiaramente delimitato i poteri dei Comuni "infra limite di gettito", da un lato, attribuendo agli stessi poteri regolamentari, affinché possano dettare la necessaria disciplina secondaria idonea a modulare l'applicazione del canone in funzione delle specificità della singola realtà territoriale; dall'altro lato, individuando anche i criteri e parametri utilizzabili dagli Enti per procedere a tale modulazione applicativa”
(T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 agosto 2024 n.2485).
Orbene, gli atti oggetto del presente giudizio, di invito al pagamento trovano il loro presupposto nella delibera del C.C. n. 97 del 26 giugno 2023.
Detta delibera -adottata in pendenza del ricorso n. 1968/2022, deciso con la sopra citata sentenza n. 2485/2024 - non adotta un nuovo regolamento CUP ma si limita a modificare il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 244 del 28/07/2021 e annullato dalla predetta sentenza. Tale circostanza risulta dall'oggetto della deliberazione, nonché dal suo contenuto che si limita ad incidere su una tabella e su alcuni articoli.
Anche in relazione a tale delibera n. 97/2023, il Comune non ha determinato la “soglia del gettito conseguito nel 2020”, mantenendo la tabella mutuata dal regolamento
TOSAP ed ha determinato, ancora una volta arbitrariamente la tabella 2 nella quale ricadono le “aree ex tronconi ferroviari”, come quella di cui è causa. N. 00844/2025 REG.RIC.
Pertanto anche la delibera impugnata con il presente ricorso, in relazione alla quale non risultano compiuti i prescritti oneri istruttori, è da ritenersi travolta dalla sentenza n. 2485/2024, essendo affetta da invalidità derivata.
Per gli stessi motivi deve ritenersi illegittima anche l'impugnata delibera del Consiglio
Comunale n. 4 del 31/01/2025, menzionata negli inviti al pagamento datati 26/2/2025, la quale peraltro incide sulle modalità di pagamento del tributo (quattro rate in luogo di un unico pagamento).
Merita inoltre condivisione quanto dedotto dai ricorrenti in ordine al fatto che la previsione di tariffe standard nella L. 160/2019 non costituisce affatto una deroga al principio dell'invarianza del gettito in aumento, né esime il Comune dallo svolgimento di una istruttoria volta a parametrare le tariffe al gettito conseguito nel 2020, come peraltro espressamente indicato da questo TAR nella citata sentenza n. 2485/2024.
Quanto sopra esposto e rilevato riceve conferma dalla stessa difesa del Comune che, con riferimento all'onere di conformarsi al giudicato derivante dalla sentenza n.
2485/2024, ha dichiarato (nella memoria depositata il 26 luglio 2025) che “è in fase avanzata di elaborazione una nuova proposta di modifica del Regolamento CUP, a firma congiunta del Capo Area Patrimonio e del Capo Area SUAP, che sarà sottoposta a stretto giro all'approvazione del Consiglio Comunale”; con ciò ammettendo la circostanza che tale attività non è ancora stata svolta.
7. - In conclusione le delibere del Consiglio comunale in epigrafe sub 1) e 2) ed i relativi atti applicativi, in accoglimento del primo motivo di ricorso ed assorbita ogni altra censura, devono essere annullati.
8. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M. N. 00844/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro
2.500 (duemilacinquecento/00), oltre accessori e restituzione del contributo unificato, ove dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO VE, Presidente
ES IE, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ES IE TO VE N. 00844/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO