Sentenza 23 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2019, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI IN SE MA nato il [...] avverso la sentenza del 28/03/2018 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
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RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso del 9 aprile 2018, sottoscritto dal difensore, LL AN MB NI ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano del 28 marzo 2018, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., con la quale è stato condannato alla pena concordata di anni 2 di reclusione, per i delitti, avvinti da continuazione, di evasione (capo A della rubrica); di uso di documenti contraffatti - nella specie una patente di guida e una carta d'identità valida per l'espatrio - ( capo B); di detenzione di una falsa carta di identità valida per l'espatrio (capo C).
2. All'uopo ha denunciato il vizio di violazione di legge, da errata qualificazione giuridica dei fatti e da illegalità della pena, per avere il Tribunale illegittimamente duplicato la sanzione inflittagli in relazione ai fatti di cui ai capi B) e C), posto che la detenzione di una carta di identità falsa valida per l'espatrio costituisce il presupposto della condotta di uso dello stesso documento, mediante esibizione alla Polizia Giudiziaria. Donde il giudice della sentenza impugnata avrebbe dovuto considerare il delitto di cui all'art. 489 cod. pen. assorbito nel più grave delitto di cui all'art. 497-bis cod.pen. ed irrogargli la sola pena prevista per quest'ultimo reato.
3. Con requisitoria scritta in data 17 ottobre 2018, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa Perla Lori, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. La censura articolata è manifestamente infondata. Questa Corte ha già affermato che:<< Il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis cod. pen.) si distingue da quello di uso di atto falso (art. 489 cod.pen.) in quanto, sul piano strutturale, prescinde dall'esclusione di qualsiasi forma di concorso nella formazione dell'atto falso e, con riguardo al bene protetto, tutela l'affidabilità dell'identificazione personale e non la genuinità del documento in sé>> (Sez. 5, n. 15833 del 27/01/2010, P.G. in proc. Marku, Rv. 246846). In tal senso è eloquente la diversa collocazione delle due norme nel sistema del codice penale, essendo quella di cui all'art. 489 cod. pen. inserita nel capo II, titolo III, libro II, dedicato alle 'falsità in atti', mentre quella di cui all'art. 497-bis cod.pen. inserita nel capo IV dedicato alle 'falsità personali'. Tale argomento, in effetti, depone per l'interpretazione secondo la quale la ratio della norma di cui all'art. 497-bis cod. pen. - non per nulla frutto dell'intervento legislativo di cui al d.l. 27 luglio 2005, n.144, conv. nella I. 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) - deve individuarsi nella tutela non della genuinità del documento in sé, quanto in quella dell'affidabilità dell'identificazione personale.
2. La richiamata enunciazione direttiva ha trovato seguito, oltretutto, nell'orientamento ermeneutico - cui si intende, in questa sede, prestare adesione - secondo cui integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, indipendentemente dall'uso che di esso si intenda fare (Sez. 5, n. 39408 del 18/07/2012, D'Agostino, Rv. 253579; nello stesso senso Sez. 5, n. 40272 del 11/07/2016, Bertoli e altri, Rv. 267791). Ciò è tanto vero che anche il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod.pen.) - che è contrassegnato da un'esplicita clausola di sussidiarietà rispetto ad altri delitti contro la fede pubblica - non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi (art. 497-bis cod. pen.), ma i due reati concorrono: « Infatti, la seconda delle due disposizioni punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre la prima - nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo ad un documento di identificazione contraffatto - presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497-bis cod. pen.>> (Sez. 5, n. 23029 del 03/04/2017, Filograsso, Rv. 270206).
3. Ne viene che, essendo corretta la qualificazione giuridica dei fatti, nessun quoziente di pena deve essere scomputato da quella complessivamente inflitta al ricorrente, al quale, peraltro, nel capo B) della rubrica, è stato contestato l'uso non solo della carta d'identità falsa, ma anche di una patente di guida contraffatta. Da ciò deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. C