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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 19/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI SA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore CARRA ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 183/2020 depositato il 17/01/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
IA PE - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1124/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 19/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010403002 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010403002 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano.
CCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - LECCE
R.G. Ricorsi n. 183 / 2019 Sezione 24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 con ricorso n.2352/2017 notificato in data 07.08.2017, in qualità di titolare di una impresa agricola con coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra, ha impugnato l'avviso di pagamento TVM010403002/2016, per IRPEF ed IVA, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha
ritenuto una sottrazione e/o cessione a terzi, di gasolio per uso agricolo (riscaldamento delle serre),
dall'anno 2011 all'anno 2015; che, per l'anno 2013 in esame, veniva accertato un reddito non
contabilizzato per euro 5.438,06.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso.
La CTP Lecce, con sentenza n. 1124/02/19, pronunciata il 20.03.2019 e depositata il 19.06.2019, accoglie il ricorso motivando: “la presunzione di cessione di carburante da parte di Resistente_1 a si basa esclusivamente sulla circostanza che la guardia di finanza non ha rinvenuto il carburante nel corso dell'accesso presso la ditta: si tratta di una presunzione erronea atteso che l'accesso è avvenuto molto tempo dopo l'anno oggetto di accertamento (2013) e soprattutto in un periodo dell'anno (mese di agosto, come emerge dal PVC del 9.8.2016) in cui non vi era alcuna necessità di riscaldare le serre. A tutto ciò si aggiunga che la ricorrente ha provato di aver svolto effettivamente l'attività di impresa agricola mediante serre dotate di bruciatore realmente funzionante e che gli acquisti di carburante fossero congrui rispetto ai consumi dell'azienda siccome stimati nella perizia tecnica allegata, dalla quale la Commissione non ha motivo di dissentire. Ne consegue l'accoglimento del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti”.
La Agenzia delle Entrate appella la sentenza n. 1124/02/19, della C.T.P. di Lecce (ora C.G.T. di I° Grado di Lecce) chiedendo la integrale riforma dell'impugnata sentenza, e per l'effetto il rigetto del ricorso di primo grado proposto dalla PResistente_1 insistendo sul fatto che la azienda agricola della PE, abbia venduto a terzi il gasolio acquistato in esenzione da accisa e con Iva agevolata, per scopi non agricoli (tipicamente, autotrazione e riscaldamento), consentendo al contribuente di praticare un prezzo maggiormente concorrenziale, dovendo altrimenti essere assoggettati da accisa e scontare una Iva ordinaria.
Insta per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese di lite.
Resistente_1Costituitosi in giudizio, l'appellata chiede il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Alla odierna udienza, dopo la introduzione del relatore le parti costituite si riportano ognuna alle proprie conclusioni. La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto gravame è infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato. Tale istituzione giuridica, proviene da una più ampia indagine di polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 1307/15 attivato dalla Procura della Repubblica di Lecce, nei confronti della società “Società_1 S.r.l.” di VI (Le) alla quale sono stati contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata all'evasione delle accise sui carburanti;
in particolare si contesta l'aver rivenduto a terzi, grazie a ditte agricole compiacenti che fornivano il loro libretto UMA, il carburante agricolo, tra cui la ricorrente.
Ne consegue che la sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, passata in giudicato, dispiega ora automaticamente i propri effetti anche in ambito tributario, unici essendo i fatti posti a fondamento dell'accusa penale e dell'accertamento tributario, ed essendo la pronuncia penale resa sulla base di un corredo probatorio del tutto utilizzabile (in virtù del novellato art. 7 D. Lgs. n. 546/92) anche nel giudizio tributario.
Ciò premesso, rileva la Corte che, con sentenza del Tribunale penale di Lecce, procedimento penale R.G.N.R. 1307/15 , nei confronti della società “Società_1 S.r.l.” di VI (Le), considerato che la ricorrente ha dato ampia prova in sede di verifica, di aver acquistato carburate appena sufficiente al proprio fabbisogno lavorativo (utilizzabile per il riscaldamento delle serre), non avrebbe di certo potuto venderlo a terzi. L'odierna appellata è stata assolta dalle accuse scaturite dall'avviso di pagamento emesso dall'Ufficio di Lecce, con la sentenza n. 2980 del 30.11.2023, passata in giudicato di assoluzione pienale de: “il fatto non sussiste”.
Dunque, in presenza dei medesimi fatti contestati in sede penale e in sede tributaria, se “il fatto non sussiste” in sede penale, e, dunque non può sussistere, alla luce di un corredo probatorio oramai del tutto utilizzabile, in sede tributaria.
Evidente, risulta, che dall'assoluzione penale non possono che discendere automatici effetti anche in ambito tributario, dovendo oramai ritenersi del tutto palese – nonché eccentrica o incongruente, con l'attuale panorama normativo di riferimento – una visione parcellizzata, e a tenuta stagna, dei due processi, di modo che un medesimo fatto possa “non sussistere” in sede penale, e “sussistere” invece nel giudizio tributario.
Nella considerazione che, la controversia si è definitivamente chiusa con provvedimento di autotutela notificato il 23.10.2024 (doc. all. in atti), con il quale l'Agenzia ADM, ha inteso integralmente annullare l'avviso di pagamento emesso in capo alla PE, in ragione della predetta sentenza di assoluzione penale ed in applicazione dell'art. 21 - bis del d.lgs. n. 74/2000.
Da tanto, non si può, dunque, prescindere dal fatto che l'azienda della PE svolge realmente l'attività di produzione di fiori e che parte del gasolio è stato realmente utilizzato nello volgimento di dette attività agricole. Per tali ragioni, ( “perché il fatto non sussiste”), condividendo la sentenza n. 1996, del 27.05.2024, nonché la sentenza n.1623/2025, di questa Corte di secondo grado della Puglia, (doc. all. in atti), per fatti similari;
dispiega automaticamente i propri effetti anche nella presente sede giudiziale. Inoltre, la A.F., non contesta la perizia di parte presentata, di valore probatorio alla consulenza tecnica di parte che ha dimostrato l'incongruente contraddittorietà delle contestazioni dalla stessa elevate, Questo principio emerge chiaramente nell'Ordinanza n. 31274/2018 della Corte di Cassazione, che ha respinto un ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate poiché basato su presunzioni semplici da ritenersi “vinte” in virtù dei documenti prodotti dalla Società, fra cui una relazione stragiudiziale redatta dall'agronomo dalla stessa incaricato;
(conformi Cass. sent. 10523/2015; Cass, sent. 4283/2012),
Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questo Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c. /53 ss. D. Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti, dal Collegio, non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Ne consegue il rigetto del proposto appello con conferma integrale della sentenza n. 1124/02/2019, della CTP di Lecce, (ora C.G.T. di I° Grado di Lecce), pronunciata il 20.03.2019.
Le spese di lite di questo grado di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado sez. 24 di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello:
- rigetta l'appello
- condanna l'appellante Agenzia Entrate al pagamento delle spese di lite all'appellato, che si liquidano in euro 1.000.00, oltre al oneri ed accessori come per legge.
Così deciso in Lecce, Addi 21.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria libera Pagliaro dott. Alessandro Silvestrini
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI SA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore CARRA ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 183/2020 depositato il 17/01/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
IA PE - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1124/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 19/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010403002 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010403002 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano.
CCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - LECCE
R.G. Ricorsi n. 183 / 2019 Sezione 24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 con ricorso n.2352/2017 notificato in data 07.08.2017, in qualità di titolare di una impresa agricola con coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra, ha impugnato l'avviso di pagamento TVM010403002/2016, per IRPEF ed IVA, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha
ritenuto una sottrazione e/o cessione a terzi, di gasolio per uso agricolo (riscaldamento delle serre),
dall'anno 2011 all'anno 2015; che, per l'anno 2013 in esame, veniva accertato un reddito non
contabilizzato per euro 5.438,06.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso.
La CTP Lecce, con sentenza n. 1124/02/19, pronunciata il 20.03.2019 e depositata il 19.06.2019, accoglie il ricorso motivando: “la presunzione di cessione di carburante da parte di Resistente_1 a si basa esclusivamente sulla circostanza che la guardia di finanza non ha rinvenuto il carburante nel corso dell'accesso presso la ditta: si tratta di una presunzione erronea atteso che l'accesso è avvenuto molto tempo dopo l'anno oggetto di accertamento (2013) e soprattutto in un periodo dell'anno (mese di agosto, come emerge dal PVC del 9.8.2016) in cui non vi era alcuna necessità di riscaldare le serre. A tutto ciò si aggiunga che la ricorrente ha provato di aver svolto effettivamente l'attività di impresa agricola mediante serre dotate di bruciatore realmente funzionante e che gli acquisti di carburante fossero congrui rispetto ai consumi dell'azienda siccome stimati nella perizia tecnica allegata, dalla quale la Commissione non ha motivo di dissentire. Ne consegue l'accoglimento del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti”.
La Agenzia delle Entrate appella la sentenza n. 1124/02/19, della C.T.P. di Lecce (ora C.G.T. di I° Grado di Lecce) chiedendo la integrale riforma dell'impugnata sentenza, e per l'effetto il rigetto del ricorso di primo grado proposto dalla PResistente_1 insistendo sul fatto che la azienda agricola della PE, abbia venduto a terzi il gasolio acquistato in esenzione da accisa e con Iva agevolata, per scopi non agricoli (tipicamente, autotrazione e riscaldamento), consentendo al contribuente di praticare un prezzo maggiormente concorrenziale, dovendo altrimenti essere assoggettati da accisa e scontare una Iva ordinaria.
Insta per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese di lite.
Resistente_1Costituitosi in giudizio, l'appellata chiede il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Alla odierna udienza, dopo la introduzione del relatore le parti costituite si riportano ognuna alle proprie conclusioni. La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto gravame è infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato. Tale istituzione giuridica, proviene da una più ampia indagine di polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 1307/15 attivato dalla Procura della Repubblica di Lecce, nei confronti della società “Società_1 S.r.l.” di VI (Le) alla quale sono stati contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata all'evasione delle accise sui carburanti;
in particolare si contesta l'aver rivenduto a terzi, grazie a ditte agricole compiacenti che fornivano il loro libretto UMA, il carburante agricolo, tra cui la ricorrente.
Ne consegue che la sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, passata in giudicato, dispiega ora automaticamente i propri effetti anche in ambito tributario, unici essendo i fatti posti a fondamento dell'accusa penale e dell'accertamento tributario, ed essendo la pronuncia penale resa sulla base di un corredo probatorio del tutto utilizzabile (in virtù del novellato art. 7 D. Lgs. n. 546/92) anche nel giudizio tributario.
Ciò premesso, rileva la Corte che, con sentenza del Tribunale penale di Lecce, procedimento penale R.G.N.R. 1307/15 , nei confronti della società “Società_1 S.r.l.” di VI (Le), considerato che la ricorrente ha dato ampia prova in sede di verifica, di aver acquistato carburate appena sufficiente al proprio fabbisogno lavorativo (utilizzabile per il riscaldamento delle serre), non avrebbe di certo potuto venderlo a terzi. L'odierna appellata è stata assolta dalle accuse scaturite dall'avviso di pagamento emesso dall'Ufficio di Lecce, con la sentenza n. 2980 del 30.11.2023, passata in giudicato di assoluzione pienale de: “il fatto non sussiste”.
Dunque, in presenza dei medesimi fatti contestati in sede penale e in sede tributaria, se “il fatto non sussiste” in sede penale, e, dunque non può sussistere, alla luce di un corredo probatorio oramai del tutto utilizzabile, in sede tributaria.
Evidente, risulta, che dall'assoluzione penale non possono che discendere automatici effetti anche in ambito tributario, dovendo oramai ritenersi del tutto palese – nonché eccentrica o incongruente, con l'attuale panorama normativo di riferimento – una visione parcellizzata, e a tenuta stagna, dei due processi, di modo che un medesimo fatto possa “non sussistere” in sede penale, e “sussistere” invece nel giudizio tributario.
Nella considerazione che, la controversia si è definitivamente chiusa con provvedimento di autotutela notificato il 23.10.2024 (doc. all. in atti), con il quale l'Agenzia ADM, ha inteso integralmente annullare l'avviso di pagamento emesso in capo alla PE, in ragione della predetta sentenza di assoluzione penale ed in applicazione dell'art. 21 - bis del d.lgs. n. 74/2000.
Da tanto, non si può, dunque, prescindere dal fatto che l'azienda della PE svolge realmente l'attività di produzione di fiori e che parte del gasolio è stato realmente utilizzato nello volgimento di dette attività agricole. Per tali ragioni, ( “perché il fatto non sussiste”), condividendo la sentenza n. 1996, del 27.05.2024, nonché la sentenza n.1623/2025, di questa Corte di secondo grado della Puglia, (doc. all. in atti), per fatti similari;
dispiega automaticamente i propri effetti anche nella presente sede giudiziale. Inoltre, la A.F., non contesta la perizia di parte presentata, di valore probatorio alla consulenza tecnica di parte che ha dimostrato l'incongruente contraddittorietà delle contestazioni dalla stessa elevate, Questo principio emerge chiaramente nell'Ordinanza n. 31274/2018 della Corte di Cassazione, che ha respinto un ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate poiché basato su presunzioni semplici da ritenersi “vinte” in virtù dei documenti prodotti dalla Società, fra cui una relazione stragiudiziale redatta dall'agronomo dalla stessa incaricato;
(conformi Cass. sent. 10523/2015; Cass, sent. 4283/2012),
Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questo Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c. /53 ss. D. Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti, dal Collegio, non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Ne consegue il rigetto del proposto appello con conferma integrale della sentenza n. 1124/02/2019, della CTP di Lecce, (ora C.G.T. di I° Grado di Lecce), pronunciata il 20.03.2019.
Le spese di lite di questo grado di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado sez. 24 di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello:
- rigetta l'appello
- condanna l'appellante Agenzia Entrate al pagamento delle spese di lite all'appellato, che si liquidano in euro 1.000.00, oltre al oneri ed accessori come per legge.
Così deciso in Lecce, Addi 21.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria libera Pagliaro dott. Alessandro Silvestrini