Art. 5.
Ai superstiti di iscritto deceduto nel periodo compreso tra il 21 aprile 1958 e la data di entrata in vigore della presente legge e nei cui confronti sussisteva al momento del decesso il requisito dei due anni di iscrizione e di contribuzione richiesto per la pensione di invalidita', e' concessa, su domanda da inoltrare all'Ente entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, la pensione indiretta nella misura prevista all' articolo 23 della legge 18 agosto 1962, n. 1357 .
Ai superstiti di iscritto deceduto nel periodo compreso tra il 21 aprile 1958 e la data di entrata in vigore della presente legge e nei cui confronti sussisteva al momento del decesso il requisito dei due anni di iscrizione e di contribuzione richiesto per la pensione di invalidita', e' concessa, su domanda da inoltrare all'Ente entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, la pensione indiretta nella misura prevista all' articolo 23 della legge 18 agosto 1962, n. 1357 .