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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/12/2025, n. 7886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7886 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA
composta dai magistrati:
Dott.ssa Franca Mangano Presidente relatore Dott. .Guido Garavaglia Consigliere Dott.ssa Bianca Maria D'Agostino Consigliere
all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 134/2022 R.G.A.C.C., e vertente TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
,) elettivamente domiciliato in (00146) Roma - Via Oderisi da Gubbio n° 18
[...]
(studio legale Avv. Francesca Cesaroni), e rappresentato e difeso dall'avv. Simona Filograno del Foro di Latina per procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegato telematicamente all'atto di appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) C.F._2
elettivamente domiciliata in Formia, via Colombo ,22 presso lo studio dell'avvocato Domenico Trobia che la rappresenta e difende per mandato su figlio separato da intendersi in calce al presente atto a norma dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATA
NONCHE'
nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_2 C.F._3
Elettivamente domiciliata in Gaeta alla via Salita della Beccheria 5 presso lo studio dell'avv. Roberta Ventura che la rappresenta e difende per mandato su foglio separato e da intendersi in calce al presente atto a norma dell'art. 18 co. 5 DM Giustizia 44/2011 così come modificato dal DM Giustizia n. 48/2013. APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 879/2023, depositata il 29.06.2023, non notificata – occupazione sine titulo r.g. n. 1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 22.1.2022, Pt_1 ha impugnato la sentenza n° 2148/2021, emessa dal Tribunale di Latina, in
[...] data 09/12/2021 e notificata in data 10/12/2021, che aveva rigettato la domanda di divisione del compendio ereditario conseguente alla morte del padre, , Controparte_3 proposta dall'odierno appellante nei confronti della sorella e della CP_1 madre , contestualmente alla domanda di rilascio e di indennizzo per CP_2 occupazione senza titolo dell'immobile, asseritamente caduto in successione.
e si sono costituite, l'una chiedendo la conferma della CP_1 CP_2 sentenza appellate e l'altra non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Con la nota del 29.4.2024 , l'avv. Roberta Ventura ha dichiarato la morte della propria assistita in data 15.8.2022, depositando certificato di morte e relata di CP_2 notifica alle altre parti del giudizio e chiedendo una pronuncia di interruzione del giudizio.
A causa del pensionamento del Consigliere relatore, la causa è stata rinviata all'udienza del 13.11.2025, disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con le note sostitutive dell'udienza l'appellante e l'appellata si CP_1 sono riportati alle rispettive conclusioni, mentre l'avv. Roberta Ventura ha chiesto che la causa sia dichiarata estinta per la mancata riassunzione nei termini decorrenti dalla data della notifica dell'evento interruttivo alle controparti. Questa Corte ha rinviato all'udienza del 18.12.2025, da trattare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per consentire alle parti di interloquire sull'istanza di estinzione per mancata riassunzione della causa. L'avv. Ventura ha ribadito con le note le proprie richieste mentre le altre parti nulla hanno depositato.
Come esattamente richiamato dalla parte appellata, la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che “il termine per la riassunzione del giudizio decorre, nei casi di interruzione non automatica (ad es., per morte o perdita della capacità processuale della parte costituita), dalla dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo o dalla sua notificazione alle altre parti, senza che rilevi la successiva adozione e conoscenza del provvedimento da parte del giudice…” (Cass., sez. III, 15.7.2025 n. 19444). Pertanto, essendo ampiamente decorsi i termini utili alla riassunzione, il processo deve essere estinto. Infatti, ai sensi dell'art. 305 c.p.c. 'Il processo deve essere riassunto o proseguito entro il termine di tre mesi, altrimenti si estingue'. Ai sensi dell'art. 310, ult.comma c.p.c. le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di e , avverso la sentenza del
[...] CP_1 CP_2 Tribunale di Latina n. 2148/2021, dichiara l'estinzione del giudizio per omessa riassunzione del processo nei termini. Spese irripetibili. Così deciso in Roma, lì 18.12.2025 La Presidente rel. Dott.ssa Franca MANGANO
r.g. n. 2