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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/10/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 23 OTTOBRE 2025 all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c lette le note depositate dalle parti ha pronunziato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N. 5643/2023 R.G.
TRA
nata il [...] NAPOLI (NA), difesa dall' avv. Martino Parte_1
Gragnaniello
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 28.09.2023, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex L.104/92 art. 3 comma 3°, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza dei requisiti sanitari.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle provvidenze richieste con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2 domanda.
All'odierna udienza, disposta l'integrazione della consulenza tecnica, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Il CTU nominato nel corso del presente giudizio, dott. con argomentazioni Persona_1 coerenti e immuni da vizi logici e di impostazione, ha accertato che sussistono gli elementi medico legali per riconoscere a parte ricorrente il diritto all'assegno di invalidità, nella percentuale dell'81%,
a decorrere dal 13.03.2023, data della visita peritale, giacché prima di tale data non era presente agli atti documentazione sanitaria sufficiente per dare un giudizio medico-legale.
In particolare, il CTU ha rilevato, anche alla luce della documentazione medica richiesta dallo stesso, che con riferimento al grave processo artrosico polidistrettuale, la ricorrente è affetta da una gravissima limitazione funzionale del rachide, anche, ginocchia e spalle, risultando così gravata da un processo degenerativo cronico a carico dell'apparato muscolo scheletrico che, associato ad una patologia reumatica extra articolare, comporta la grave limitazione funzionale dell'apparato muscolo scheletrico. Tale quadro morboso è altresì caratterizzato da grave ipoacusia e sindrome depressiva con isolamento relazionale.
Con riferimento, invece, al beneficio di cui all'art. 3 comma 3° ex L 104/92, il ctu, in sede di chiarimenti all'elaborato peritale, ha ritenuto la ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari giacché il complesso patologico riscontrato, non inficia l'autonomia della ricorrente.
Conseguentemente, avuto riguardo all'elaborato peritale redatto nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e condivisibilmente con essa, e alla disposta integrazione con riferimento al solo beneficio di cui all'art. 3 comma 3° della L.104/92, parte ricorrente ha diritto al riconoscimento del solo requisito sanitario di cui all'assegno di invalidità stante il riconoscimento di una invalidità nella misura del 81% (ottantuno%) a partire dal 13/03/2023. Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo della vicenda processuale giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambe le fas del giudizio, ad eccezione delle spese di CTU, poste a carico CP_ dell' e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente è in possesso solo del requisito sanitario richiesto dalla legge per il riconoscimento dell'assegno di invalidità a decorre dal
13.03.2023;
2) compensa le spese di entrambe le fasi del giudizio, ad eccezione delle spese di CTU, poste a carico CP_ dell' e liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 29 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 23 OTTOBRE 2025 all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c lette le note depositate dalle parti ha pronunziato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N. 5643/2023 R.G.
TRA
nata il [...] NAPOLI (NA), difesa dall' avv. Martino Parte_1
Gragnaniello
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 28.09.2023, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex L.104/92 art. 3 comma 3°, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza dei requisiti sanitari.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle provvidenze richieste con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2 domanda.
All'odierna udienza, disposta l'integrazione della consulenza tecnica, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Il CTU nominato nel corso del presente giudizio, dott. con argomentazioni Persona_1 coerenti e immuni da vizi logici e di impostazione, ha accertato che sussistono gli elementi medico legali per riconoscere a parte ricorrente il diritto all'assegno di invalidità, nella percentuale dell'81%,
a decorrere dal 13.03.2023, data della visita peritale, giacché prima di tale data non era presente agli atti documentazione sanitaria sufficiente per dare un giudizio medico-legale.
In particolare, il CTU ha rilevato, anche alla luce della documentazione medica richiesta dallo stesso, che con riferimento al grave processo artrosico polidistrettuale, la ricorrente è affetta da una gravissima limitazione funzionale del rachide, anche, ginocchia e spalle, risultando così gravata da un processo degenerativo cronico a carico dell'apparato muscolo scheletrico che, associato ad una patologia reumatica extra articolare, comporta la grave limitazione funzionale dell'apparato muscolo scheletrico. Tale quadro morboso è altresì caratterizzato da grave ipoacusia e sindrome depressiva con isolamento relazionale.
Con riferimento, invece, al beneficio di cui all'art. 3 comma 3° ex L 104/92, il ctu, in sede di chiarimenti all'elaborato peritale, ha ritenuto la ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari giacché il complesso patologico riscontrato, non inficia l'autonomia della ricorrente.
Conseguentemente, avuto riguardo all'elaborato peritale redatto nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e condivisibilmente con essa, e alla disposta integrazione con riferimento al solo beneficio di cui all'art. 3 comma 3° della L.104/92, parte ricorrente ha diritto al riconoscimento del solo requisito sanitario di cui all'assegno di invalidità stante il riconoscimento di una invalidità nella misura del 81% (ottantuno%) a partire dal 13/03/2023. Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo della vicenda processuale giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambe le fas del giudizio, ad eccezione delle spese di CTU, poste a carico CP_ dell' e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente è in possesso solo del requisito sanitario richiesto dalla legge per il riconoscimento dell'assegno di invalidità a decorre dal
13.03.2023;
2) compensa le spese di entrambe le fasi del giudizio, ad eccezione delle spese di CTU, poste a carico CP_ dell' e liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 29 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini