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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANNA CARLA, Presidente e Relatore
CAPITANIO MARIA AMALIA, Giudice
GALASSO LUIGI, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 821/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. CAR 1932C20 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di Liquidazione di Imposta notificato in data 17.07.2025, con il quale l'Ufficio ha disposto la revoca dei benefici fiscali ex l. 604/54, per avere essa istante ceduto prima dei cinque anni il diritto di superficie sul terreno agricolo sito in Indirizzo_1 censito in Catasto al Foglio 19, particella 1813, di ha 5,44,92, con atto per notar Nominativo_1 del 29 aprile 2024, registrato il 24/05/2024 per l'importo complessivo di € 17.327,56, di cui imposta €
14.800,00, interessi legali pari a complessivi € 2.526,56.
Deduce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento a mezzo di posta elettronica certificata nonché la violazione dell'art.6 legge 212/2000 per omessa notifica dell'avviso bonario di decadenza dai benefici fiscali.
In fatto, afferma che con atto per notaio Nominativo_2 in data 27 agosto 2020, acquistava dalla srl Società_1 un appezzamento di terreno agricolo seminativo, sito in Benevento alla Indirizzo_1
, censito in Catasto Terreni al numero_1 di ettari 5, are 44 e centiare 92, unitamente ad un fabbricato colonico ad uso agricolo ed un capannone sempre ad uso agricolo, terreni e fabbricati già detenuti in affitto, per lo svolgimento dell'attività agricola, essendo la ricorrente coltivatrice diretta, di poi su richiesta della Società_2 srl, nel febbraio 2022, stipulava un preliminare di concessione di diritto di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su parte dei terreni di sua proprietà, che la Società_2 srl, acquisita la disponibilità di essa istante, procedeva a depositare il progetto presso le competenti autorità per ottenere la relativa autorizzazione, che stipulava una ulteriore scrittura in data 29 aprile 2024, per la concessione del diritto di superficie per anni 35 e delle servitù sulle parti di realizzazione delle linee di impianto e delle cabine di accumulo in base al progetto in corso di approvazione, salvo ulteriori modifiche del medesimo in corso di realizzazione, che nell'atto di concessione, all'art. 2, veniva stabilito,senza che la concedente perda mai la sua qualifica di coltivatore diretto, che : “A valle della realizzazione del Parco Fotovoltaico, il Concessionario si riserva di individuare con maggiore precisione, ove occorrer possa, con atto di identificazione catastale, le aree effettivamente interessate dalla costituzione dei Diritti, il Concedente dichiara sin d'ora di acconsentire in merito. In ogni caso al fine di individuare le aree oggetto dei Diritti le Parti concordano di fare riferimento all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ed ai detti dati catastali. Il
Concedente presta sin d'ora il proprio consenso, essendosi di ciò tenuto conto nella quantificazione dei corrispettivi di cui al successivo articolo 5, a che il Concessionario possa meglio identificare catastalmente i diritti in oggetto.
Conseguentemente, il diritto di superficie insisterà sulla porzione, o sulle porzioni, del Terreno su cui verrà
o verranno effettivamente installati i pannelli fotovoltaici e/o le eventuali cabine annesse e leconseguenti servitù sono costituite sulle porzioni del Terreno su cui le stesse verranno effettivamente esercitate. Il diritto di superficie è pertanto riconducibile alla porzione, o alle porzioni, del Terreno effettivamente utilizzata/e dal Concessionario, ciò vale anche per le aree che sono effettivamente nteressate dai diritti di servitù.
Tanto premesso, deduce che allo stato non era stato ancora redatto verbale di immissione in possesso dei beni su cui dovrà realizzarsi l'impianto sicchè giammai può ritenersi la decadenza dai benefici di legge per non aver mai ritrasferito la proprietà del terreno agricolo acquistato con i benefici ma soltanto costituito un diritto di superficie .
In via gradata, premesso che l'imposta applicata dall'Agenzia delle Entrate, pari al 15% del valore dichiarato nell'atto di acquisto era errata., chiede l'applicazione dell'aliquota pari all'8% del valore dichiarato nell'atto.
Si costituisce l'Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso del tutto infondato In particolare sostiene la correttezza dell'operato dell'ufficio posto che con la cessione dei diritto di superficie, che ha riguardato l'intero terreno, è venuta meno la coltivazione del fondo da parte dell'istante .
Deposita memorie la ricorrente insistendo sull'accoglimento del ricorso, del tutto fondato.
Deposita breve repliche l'Ufficio in cui ribadisce la correttezza del proprio operato evidenziando di aver tentato anche una conciliazione con applicazione dell'aliquota al 9% ma che il tentativo era rimasto infruttuoso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Vanno in primo luogo respinte le eccezioni preliminari sollevate da part istante, posto che l'art. 60-ter r richiamato da parte istante prevede esclusivamente una possibilità da parte dell'ufficio di procedere alla notifica a mezzo PEC, prevedendo, infatti, che “Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli
2che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, anche in deroga all'articolo 149- bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presentearticolo”.
Alcuna invalidità è prevista dalla legge, dunque, in caso di notifica a mezzo posta, stante anche il superamento di qualsivoglia eccezione relativa alla notifica che risulta in ogni caso sanato dalla costituzione in giudizio della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 6 l. n.212 del 2000, per omessa notifica dell'avviso bonario, si rileva che l'atto impugnato è un avviso di liquidazione dell'imposta di registro per cui non è previsto l'invio di alcuna comunicazione preventiva.
Passando ad esaminare il merito della controversia in esame, l'assunto di parte attorea merita accoglimento.
Ed invero la proprietà superficiaria di un immobile, che consiste nella proprietà della costruzione separata dalla proprietà del suolo e si distingue dal diritto di superficie, quale diritto di costruire e mantenere la costruzione sul suolo altrui, limitando il diritto del proprietario del suolo, il quale non può avvalersi della facoltà di costruire in pregiudizio del diritto del superficiario e non può beneficiare degli effetti dell'accessione, va inquadrata tra i diritti reali di godimento su cosa altrui" (Cass. n. 23547 del 2017; Cass. n. 3461/2021).
In ragione della chiara distinzione rilevabile dal disposto dell'art. 952 cod. civ. va precisato che alla formazione della proprietà superficiaria si perviene mediante la "costituzione" del diritto di superficie, come nella specie è avvenuto, atteso che la costituzione di un diritto di superficie ha consentito successivamente di costruire e mantenere la proprietà dell'impianto fotovoltaico distinta da quella del suolo, sicché solo tale proprietà superficiaria può essere "trasferita".
In ragione del carattere intrinsecamente temporaneo del diritto, la proprietà superficiaria deve ritenersi un diritto ontologicamente diverso da quello di piena proprietà.
La precisazione è importante, ai fini del trattamento tributario.
La "costituzione" del diritto di superficie implica la separazione tra la proprietà del suolo e la proprietà della costruzione soprastante o sottostante già esistente o da costruire e gli effetti da esso discendenti sono, per il concedente, l'obbligo di consentire la costruzione dell'opera e di astenersi da modalità d'uso del suolo che possano successivamente arrecare pregiudizio alla costruzione, per il superficiario, invece, vi è la costituzione del diritto di fare e mantenere l'opera sopra o sotto il suolo e/o la costituzione del diritto di proprietà sulla costruzione (Cass. n. 15066/2023). Ne consegue che la "costituzione" del diritto di superficie su terreni da parte di cedente costituente non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento. Ciò in quanto il diritto di superficie si "costituisce", e non si "trasferisce".
Ne consegue che la "costituzione" del diritto di superficie su terreni da parte di Cedente costituente non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento - . ciò in quanto il diritto di superficie si "costituisce", e non si "trasferisce". Ebbene la Ricorrente_1, giammai ha venduto il terreno acquistato con i benefici invocati, né ha cessato di svolgere l'attività di coltivatore diretto, né, infine il concessionario Società_2 ha iniziato, ad oggi, i lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica sicchè non si può calcolare neanche la parte di terreno agricolo che risulterà occupato per la realizzazione del progetto di impianto fotovoltaico. Le suesposte considerazioni comportano l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
230,00, oltre ICA, CPA e rimborso forfettario, se dovuti, con distrazione.
Benevento, 20.1.2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANNA CARLA, Presidente e Relatore
CAPITANIO MARIA AMALIA, Giudice
GALASSO LUIGI, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 821/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. CAR 1932C20 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di Liquidazione di Imposta notificato in data 17.07.2025, con il quale l'Ufficio ha disposto la revoca dei benefici fiscali ex l. 604/54, per avere essa istante ceduto prima dei cinque anni il diritto di superficie sul terreno agricolo sito in Indirizzo_1 censito in Catasto al Foglio 19, particella 1813, di ha 5,44,92, con atto per notar Nominativo_1 del 29 aprile 2024, registrato il 24/05/2024 per l'importo complessivo di € 17.327,56, di cui imposta €
14.800,00, interessi legali pari a complessivi € 2.526,56.
Deduce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento a mezzo di posta elettronica certificata nonché la violazione dell'art.6 legge 212/2000 per omessa notifica dell'avviso bonario di decadenza dai benefici fiscali.
In fatto, afferma che con atto per notaio Nominativo_2 in data 27 agosto 2020, acquistava dalla srl Società_1 un appezzamento di terreno agricolo seminativo, sito in Benevento alla Indirizzo_1
, censito in Catasto Terreni al numero_1 di ettari 5, are 44 e centiare 92, unitamente ad un fabbricato colonico ad uso agricolo ed un capannone sempre ad uso agricolo, terreni e fabbricati già detenuti in affitto, per lo svolgimento dell'attività agricola, essendo la ricorrente coltivatrice diretta, di poi su richiesta della Società_2 srl, nel febbraio 2022, stipulava un preliminare di concessione di diritto di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su parte dei terreni di sua proprietà, che la Società_2 srl, acquisita la disponibilità di essa istante, procedeva a depositare il progetto presso le competenti autorità per ottenere la relativa autorizzazione, che stipulava una ulteriore scrittura in data 29 aprile 2024, per la concessione del diritto di superficie per anni 35 e delle servitù sulle parti di realizzazione delle linee di impianto e delle cabine di accumulo in base al progetto in corso di approvazione, salvo ulteriori modifiche del medesimo in corso di realizzazione, che nell'atto di concessione, all'art. 2, veniva stabilito,senza che la concedente perda mai la sua qualifica di coltivatore diretto, che : “A valle della realizzazione del Parco Fotovoltaico, il Concessionario si riserva di individuare con maggiore precisione, ove occorrer possa, con atto di identificazione catastale, le aree effettivamente interessate dalla costituzione dei Diritti, il Concedente dichiara sin d'ora di acconsentire in merito. In ogni caso al fine di individuare le aree oggetto dei Diritti le Parti concordano di fare riferimento all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ed ai detti dati catastali. Il
Concedente presta sin d'ora il proprio consenso, essendosi di ciò tenuto conto nella quantificazione dei corrispettivi di cui al successivo articolo 5, a che il Concessionario possa meglio identificare catastalmente i diritti in oggetto.
Conseguentemente, il diritto di superficie insisterà sulla porzione, o sulle porzioni, del Terreno su cui verrà
o verranno effettivamente installati i pannelli fotovoltaici e/o le eventuali cabine annesse e leconseguenti servitù sono costituite sulle porzioni del Terreno su cui le stesse verranno effettivamente esercitate. Il diritto di superficie è pertanto riconducibile alla porzione, o alle porzioni, del Terreno effettivamente utilizzata/e dal Concessionario, ciò vale anche per le aree che sono effettivamente nteressate dai diritti di servitù.
Tanto premesso, deduce che allo stato non era stato ancora redatto verbale di immissione in possesso dei beni su cui dovrà realizzarsi l'impianto sicchè giammai può ritenersi la decadenza dai benefici di legge per non aver mai ritrasferito la proprietà del terreno agricolo acquistato con i benefici ma soltanto costituito un diritto di superficie .
In via gradata, premesso che l'imposta applicata dall'Agenzia delle Entrate, pari al 15% del valore dichiarato nell'atto di acquisto era errata., chiede l'applicazione dell'aliquota pari all'8% del valore dichiarato nell'atto.
Si costituisce l'Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso del tutto infondato In particolare sostiene la correttezza dell'operato dell'ufficio posto che con la cessione dei diritto di superficie, che ha riguardato l'intero terreno, è venuta meno la coltivazione del fondo da parte dell'istante .
Deposita memorie la ricorrente insistendo sull'accoglimento del ricorso, del tutto fondato.
Deposita breve repliche l'Ufficio in cui ribadisce la correttezza del proprio operato evidenziando di aver tentato anche una conciliazione con applicazione dell'aliquota al 9% ma che il tentativo era rimasto infruttuoso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Vanno in primo luogo respinte le eccezioni preliminari sollevate da part istante, posto che l'art. 60-ter r richiamato da parte istante prevede esclusivamente una possibilità da parte dell'ufficio di procedere alla notifica a mezzo PEC, prevedendo, infatti, che “Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli
2che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, anche in deroga all'articolo 149- bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presentearticolo”.
Alcuna invalidità è prevista dalla legge, dunque, in caso di notifica a mezzo posta, stante anche il superamento di qualsivoglia eccezione relativa alla notifica che risulta in ogni caso sanato dalla costituzione in giudizio della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 6 l. n.212 del 2000, per omessa notifica dell'avviso bonario, si rileva che l'atto impugnato è un avviso di liquidazione dell'imposta di registro per cui non è previsto l'invio di alcuna comunicazione preventiva.
Passando ad esaminare il merito della controversia in esame, l'assunto di parte attorea merita accoglimento.
Ed invero la proprietà superficiaria di un immobile, che consiste nella proprietà della costruzione separata dalla proprietà del suolo e si distingue dal diritto di superficie, quale diritto di costruire e mantenere la costruzione sul suolo altrui, limitando il diritto del proprietario del suolo, il quale non può avvalersi della facoltà di costruire in pregiudizio del diritto del superficiario e non può beneficiare degli effetti dell'accessione, va inquadrata tra i diritti reali di godimento su cosa altrui" (Cass. n. 23547 del 2017; Cass. n. 3461/2021).
In ragione della chiara distinzione rilevabile dal disposto dell'art. 952 cod. civ. va precisato che alla formazione della proprietà superficiaria si perviene mediante la "costituzione" del diritto di superficie, come nella specie è avvenuto, atteso che la costituzione di un diritto di superficie ha consentito successivamente di costruire e mantenere la proprietà dell'impianto fotovoltaico distinta da quella del suolo, sicché solo tale proprietà superficiaria può essere "trasferita".
In ragione del carattere intrinsecamente temporaneo del diritto, la proprietà superficiaria deve ritenersi un diritto ontologicamente diverso da quello di piena proprietà.
La precisazione è importante, ai fini del trattamento tributario.
La "costituzione" del diritto di superficie implica la separazione tra la proprietà del suolo e la proprietà della costruzione soprastante o sottostante già esistente o da costruire e gli effetti da esso discendenti sono, per il concedente, l'obbligo di consentire la costruzione dell'opera e di astenersi da modalità d'uso del suolo che possano successivamente arrecare pregiudizio alla costruzione, per il superficiario, invece, vi è la costituzione del diritto di fare e mantenere l'opera sopra o sotto il suolo e/o la costituzione del diritto di proprietà sulla costruzione (Cass. n. 15066/2023). Ne consegue che la "costituzione" del diritto di superficie su terreni da parte di cedente costituente non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento. Ciò in quanto il diritto di superficie si "costituisce", e non si "trasferisce".
Ne consegue che la "costituzione" del diritto di superficie su terreni da parte di Cedente costituente non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento - . ciò in quanto il diritto di superficie si "costituisce", e non si "trasferisce". Ebbene la Ricorrente_1, giammai ha venduto il terreno acquistato con i benefici invocati, né ha cessato di svolgere l'attività di coltivatore diretto, né, infine il concessionario Società_2 ha iniziato, ad oggi, i lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica sicchè non si può calcolare neanche la parte di terreno agricolo che risulterà occupato per la realizzazione del progetto di impianto fotovoltaico. Le suesposte considerazioni comportano l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
230,00, oltre ICA, CPA e rimborso forfettario, se dovuti, con distrazione.
Benevento, 20.1.2026