Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6474
CASS
Sentenza 18 marzo 2026

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  • Accolto
    Inefficacia delle rimesse bancarie

    La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Milano. La decisione si basa sull'affermazione che la prescrizione del diritto può essere interrotta da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario, a seguito di notificazione affetta da nullità, la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo colpa del notificante.

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La società Formenti Seleco S.p.A. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato prescritta l'azione revocatoria da essa promossa nei confronti di Unicredit S.p.A. La controversia traeva origine da un atto di citazione notificato il 20 maggio 2010, ma indirizzato a Unicredit Banca di Roma S.p.A., soggetto nel frattempo incorporato in Unicredit S.p.A. Il Tribunale di Monza, dopo aver disposto la rinnovazione della notifica, aveva accolto parzialmente la domanda, dichiarando inefficace un pagamento effettuato dalla società attrice. La Corte d'Appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo la prima notifica inesistente e non semplicemente nulla, e pertanto inidonea a interrompere la prescrizione, con conseguente maturazione del termine quinquennale prima della successiva notifica a Unicredit S.p.A. La società ricorrente ha sollevato quattro motivi di ricorso: il primo e il secondo censuravano la qualificazione della notifica come inesistente anziché nulla e la conseguente inefficacia della rinnovazione; il terzo contestava la violazione dei principi del contraddittorio e del tantum devolutum quantum appellatum, sostenendo che la Corte d'Appello avesse pronunciato oltre i motivi di appello; il quarto, infine, lamentava la violazione degli articoli 2903 e 2943 c.c. in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione da parte di un atto nullo e successivamente rinnovato.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il contrasto giurisprudenziale sull'efficacia interruttiva della prescrizione da parte di un atto giudiziale nullo e successivamente rinnovato, hanno rigettato i primi tre motivi di ricorso. Hanno ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente qualificato la prima notifica come inesistente, non avendo essa raggiunto la sfera di conoscenza del destinatario corretto, e che la successiva rinnovazione non potesse sanare un vizio di inesistenza. Tuttavia, accogliendo il quarto motivo, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità, la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine. In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame.

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Commentari3

  • 1Novità dal 16 al 22 marzo 2026
    Iriam Bettera Design · https://www.amsl-law.it/it/blog

    AGENZIA ENTRATE Provvedimento del 18 marzo 2026, Prot. n. 93628/2026 - Fattura elettronica Nelle fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali di cui all'articolo 6-bis del D.L. n. 51/2015 (organismi preposti alla formulazione dei prezzi dei prodotti agricoli e alimentari, operanti presso borse merci) è obbligatorio indicare il codice identificativo dei prodotti. I dati vanno poi trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla Commissione Unica Nazionale competente per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A. (Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A.). AGCM Bollettino n.11 del 16 marzo 2026 Operazioni di concentrazione – …

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    Nella sentenza n. 6474 del 18 marzo 2026 le Sezioni Unite si sono espresse in materia di notifica nulla e interruzione della prescrizione, affermando che “la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine”. L'ordinanza interlocutoria che ha rimesso la questione controversa allo scrutinio delle Sezioni Unite ha dato ampia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6474
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6474
Data del deposito : 18 marzo 2026

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