Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 653
CASS
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata esclusione della parte civile per tardività della costituzione

    La Corte di appello ha ritenuto legittima la costituzione di parte civile del Comune di Napoli, in quanto non era stato indicato come persona offesa nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e ha avuto notizia del processo solo successivamente. La richiesta di rimessione in termini è stata ammessa dal giudice, ritenendo che il termine decadenziale decorresse dalla comunicazione di cancelleria. La costituzione è stata ritenuta tempestiva ai sensi dell'art. 441, comma 2, c.p.p. poiché avvenuta prima della dichiarazione di apertura della discussione.

  • Inammissibile
    Inosservanza degli artt. 479, 476, secondo comma, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al delitto di falso

    Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella proposizione di una lettura alternativa delle risultanze processuali. La Corte di appello ha ritenuto ideologicamente falso il verbale di accertamento del 19 luglio 2021 sulla base di intercettazioni, documentazione contabile, foto e messaggi, valorizzando un ampio compendio probatorio.

  • Rigettato
    Mancata applicazione dell'attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.)

    Il motivo è manifestamente infondato e aspecifico. La Corte di appello ha rigettato la richiesta rilevando che il contributo causale di AN non è ascrivibile all'attenuante, in quanto non può essere qualificato in termini di rilevante marginalità, avendo AN sottoscritto il verbale senza obiettare alla discrasia.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. per mancata concessione del beneficio della non menzione

    Il motivo è inammissibile. L'omessa applicazione di ufficio di benefici come la sospensione condizionale della pena o la non menzione, da parte del giudice d'appello, è sindacabile in cassazione solo se dedotta con specifico motivo di ricorso.

  • Inammissibile
    Manifesta illogicità della motivazione in ordine al delitto di falso

    Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio di legittimità.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale e mancata qualificazione del fatto quale corruzione per l'esercizio della funzione

    Il motivo è infondato. La Corte di merito ha correttamente qualificato il fatto come corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, data la redazione di un verbale ideologicamente falso. È stata ritenuta sussistente la corruzione antecedente, in quanto l'accordo illecito era stato raggiunto prima del versamento della somma.

  • Rigettato
    Erronea mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

    Il motivo è infondato. Il risarcimento deve essere integrale. La Corte di appello ha ritenuto che il danno comprendesse anche la realizzazione delle opere vietate e che il criterio del doppio del prezzo della corruzione, mutuato dalla Corte dei conti, non sia vincolante nel giudizio penale.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1Corruzione propria se l’oggetto del patto illecito è di per sé la commissione di un reatoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 2 aprile 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 653
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 653
Data del deposito : 8 gennaio 2026

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