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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/12/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 435/2024
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa IN ZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa IN ZI, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 435 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
Pag. 1 di 6 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Siderno (RC), alla via dei Salici n. 6/A, presso lo studio dell'Avv. Domenico A.
Cavaleri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, sita in Via Plebiscito n.15;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
863/2023, pubblicata in data 31.10.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello, ha proposto gravame avverso la Parte_1
sentenza n. 863/2023 del Giudice di Pace di Locri depositata in cancelleria il 31 ottobre 2023 e non notificata. L'appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo in particolare, l'errata e/o inesatta interpretazione dei fatti e delle risultanze probatorie in atti da parte del giudicante. L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “in via principale e nel merito - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°
863/2023 Reg. Sent. emessa nel giudizio rubricato al n° 12/2021 R.G. dal Giudice di Pace di Locri, pubblicata in data 31/10/2023, mai notificata, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, per i motivi sopra esposti e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti dall'appellante , quantificabili in € 4.800,00 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, o in quella che verrà determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c., entro i limiti di competenza per valore dell'adito Giudice. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio da distrarsi”.
Con ordinanza del 26.11.2024, resa a seguito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha dichiarato la contumacia del CP_1
Pag. 2 di 6 , ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado, Controparte_1
quindi, ha rinviato all'udienza del 14.04.2025. Con ordinanza del 09.05.2025, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 2. Con un unico motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto integrato il caso fortuito ed escluso la responsabilità del convenuto per i danni subiti da CP_1 Parte_1
Giova premettere che la domanda avanzata dall'attore va qualificata come responsabilità contrattuale, così come correttamente qualificata dal Giudice di primo grado (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8811 del 12.05.2020 per cui «L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina
l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del medesimo allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto. Tali circostanze possono essere ordinarie, come l'età degli studenti, che impone un controllo crescente con la diminuzione della stessa età, od eccezionali, implicando, allora, la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolarvi liberamente per il compimento della loro attività»).
L'attore, in primo grado, ha allegato di essersi infortunato mentre, durante l'orario scolastico, si stava recando alla lavagna, a causa dell'apertura improvvisa della finestra che lo ha colpito al volto.
Appare utile richiamare, in merito, il principio affermato dalla Corte di legittimità per cui «In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da
Pag. 3 di 6 sci durante una gita scolastica)» (Cass. Sez. 3, 17.02.2023, n. 5118, nonché più recentemente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2114 del 19.01.2024 per cui «La natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che sul primo grava l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza o l'impossibilità dell'inadempimento derivante da causa al medesimo non imputabile, mentre spetta all'attore la dimostrazione del nesso causale tra
l'inadempimento e l'evento di danno;
tale prova, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto»).
Ne deriva che è applicabile il regime probatorio imposto dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante, prova che può essere offerta anche in via presuntiva, dimostrando l'adozione di misure idonee a evitare il verificarsi di eventi dannosi (cfr., ex multis,
Cass. Civ. Sez. 3, 17 febbraio 2014, n. 3612; Sez. 3, 04 febbraio 2014, Sentenza n.
2413; Sez. 3, 25 febbraio 2016, n. 3695).
Nella specie, va condivisa, seppur con le precisazioni che seguono, l'esclusione della responsabilità dell'istituto scolastico e, per esso, del convenuto CP_1
operata dal Giudice di primo grado atteso che, tenuto conto della dinamica dell'evento, non è emersa la prova che lo stesso fosse causalmente riconducibile alla violazione, da parte dell'insegnante e dell'istituto scolastico nel suo complesso, dell'obbligo di apprestare idonee misure organizzative e di vigilanza degli alunni.
In particolare, al riguardo, occorre rimarcare che, nella specie, l'alunno, all'epoca dei fatti, aveva 17 anni e che lo stesso è stato colpito dalla finestra mentre si stava recando alla lavagna (attività non richiedente particolari cautele in termini di vigilanza da parte dell'insegnate, data anche l'età dell'alunno). L'attore in primo grado ha lamentato l'omessa osservanza dell'obbligo di vigilanza e controllo posto a carico della scuola e in particolare dell'obbligo di custodire cose e attrezzature che possano procurare danni ad alunni, al personale e a terzi, ma non ha invocato particolari
Pag. 4 di 6 condizioni di pericolosità dei luoghi potenzialmente in grado di agevolare l'accadimento del fatto, allegando, ad esempio, che la finestra fosse difettosa. Del resto, censurando la sentenza impugnata, l'appellante ha ritenuto erronea la conclusione del Giudice di prime cure evidenziando che l'apertura della finestra è avvenuta non per cause imprevedibili (la raffica di vento) ma in quanto la finestra non era stata correttamente chiusa e non perché il vento ne aveva scardinato la chiusura o perché la stessa fosse difettosa. Tale assunto (precisato solo in sede di gravame, avendo l'attore in primo grado fatto solo riferimento genericamente a
“misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni”) non ha trovato però riscontro probatorio, atteso che l'unico teste escusso ha riferito che la finestra era chiusa. In altri termini, l'attore non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso ricadente, ovverosia non ha provato il nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento, per cui la domanda deve essere rigettata. (Cfr. in tal Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8849 del 31.03.2021, che ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda risarcitoria, avanzata dal genitore di un'allieva caduta durante l'orario scolastico, in difetto di deduzioni relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla scuola e il danno lamentato).
Per le motivazioni che precedono, pertanto, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
§ 3. Nulla deve essere disposto per le spese del secondo grado di giudizio, stante la contumacia del (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Controparte_1
Ordinanza n. 16174 del 19.06.2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del
14.03.2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di
Pag. 5 di 6 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 863/2023;
2. nulla per le spese di lite del secondo grado di giudizio;
3. dichiara dovuto, da parte dell'appellante, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Locri, il 22.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa IN ZI
Pag. 6 di 6
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa IN ZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa IN ZI, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 435 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
Pag. 1 di 6 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Siderno (RC), alla via dei Salici n. 6/A, presso lo studio dell'Avv. Domenico A.
Cavaleri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, sita in Via Plebiscito n.15;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
863/2023, pubblicata in data 31.10.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello, ha proposto gravame avverso la Parte_1
sentenza n. 863/2023 del Giudice di Pace di Locri depositata in cancelleria il 31 ottobre 2023 e non notificata. L'appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo in particolare, l'errata e/o inesatta interpretazione dei fatti e delle risultanze probatorie in atti da parte del giudicante. L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “in via principale e nel merito - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°
863/2023 Reg. Sent. emessa nel giudizio rubricato al n° 12/2021 R.G. dal Giudice di Pace di Locri, pubblicata in data 31/10/2023, mai notificata, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, per i motivi sopra esposti e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti dall'appellante , quantificabili in € 4.800,00 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, o in quella che verrà determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c., entro i limiti di competenza per valore dell'adito Giudice. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio da distrarsi”.
Con ordinanza del 26.11.2024, resa a seguito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha dichiarato la contumacia del CP_1
Pag. 2 di 6 , ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado, Controparte_1
quindi, ha rinviato all'udienza del 14.04.2025. Con ordinanza del 09.05.2025, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 2. Con un unico motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto integrato il caso fortuito ed escluso la responsabilità del convenuto per i danni subiti da CP_1 Parte_1
Giova premettere che la domanda avanzata dall'attore va qualificata come responsabilità contrattuale, così come correttamente qualificata dal Giudice di primo grado (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8811 del 12.05.2020 per cui «L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina
l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del medesimo allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto. Tali circostanze possono essere ordinarie, come l'età degli studenti, che impone un controllo crescente con la diminuzione della stessa età, od eccezionali, implicando, allora, la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolarvi liberamente per il compimento della loro attività»).
L'attore, in primo grado, ha allegato di essersi infortunato mentre, durante l'orario scolastico, si stava recando alla lavagna, a causa dell'apertura improvvisa della finestra che lo ha colpito al volto.
Appare utile richiamare, in merito, il principio affermato dalla Corte di legittimità per cui «In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da
Pag. 3 di 6 sci durante una gita scolastica)» (Cass. Sez. 3, 17.02.2023, n. 5118, nonché più recentemente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2114 del 19.01.2024 per cui «La natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che sul primo grava l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza o l'impossibilità dell'inadempimento derivante da causa al medesimo non imputabile, mentre spetta all'attore la dimostrazione del nesso causale tra
l'inadempimento e l'evento di danno;
tale prova, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto»).
Ne deriva che è applicabile il regime probatorio imposto dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante, prova che può essere offerta anche in via presuntiva, dimostrando l'adozione di misure idonee a evitare il verificarsi di eventi dannosi (cfr., ex multis,
Cass. Civ. Sez. 3, 17 febbraio 2014, n. 3612; Sez. 3, 04 febbraio 2014, Sentenza n.
2413; Sez. 3, 25 febbraio 2016, n. 3695).
Nella specie, va condivisa, seppur con le precisazioni che seguono, l'esclusione della responsabilità dell'istituto scolastico e, per esso, del convenuto CP_1
operata dal Giudice di primo grado atteso che, tenuto conto della dinamica dell'evento, non è emersa la prova che lo stesso fosse causalmente riconducibile alla violazione, da parte dell'insegnante e dell'istituto scolastico nel suo complesso, dell'obbligo di apprestare idonee misure organizzative e di vigilanza degli alunni.
In particolare, al riguardo, occorre rimarcare che, nella specie, l'alunno, all'epoca dei fatti, aveva 17 anni e che lo stesso è stato colpito dalla finestra mentre si stava recando alla lavagna (attività non richiedente particolari cautele in termini di vigilanza da parte dell'insegnate, data anche l'età dell'alunno). L'attore in primo grado ha lamentato l'omessa osservanza dell'obbligo di vigilanza e controllo posto a carico della scuola e in particolare dell'obbligo di custodire cose e attrezzature che possano procurare danni ad alunni, al personale e a terzi, ma non ha invocato particolari
Pag. 4 di 6 condizioni di pericolosità dei luoghi potenzialmente in grado di agevolare l'accadimento del fatto, allegando, ad esempio, che la finestra fosse difettosa. Del resto, censurando la sentenza impugnata, l'appellante ha ritenuto erronea la conclusione del Giudice di prime cure evidenziando che l'apertura della finestra è avvenuta non per cause imprevedibili (la raffica di vento) ma in quanto la finestra non era stata correttamente chiusa e non perché il vento ne aveva scardinato la chiusura o perché la stessa fosse difettosa. Tale assunto (precisato solo in sede di gravame, avendo l'attore in primo grado fatto solo riferimento genericamente a
“misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni”) non ha trovato però riscontro probatorio, atteso che l'unico teste escusso ha riferito che la finestra era chiusa. In altri termini, l'attore non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso ricadente, ovverosia non ha provato il nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento, per cui la domanda deve essere rigettata. (Cfr. in tal Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8849 del 31.03.2021, che ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda risarcitoria, avanzata dal genitore di un'allieva caduta durante l'orario scolastico, in difetto di deduzioni relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla scuola e il danno lamentato).
Per le motivazioni che precedono, pertanto, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
§ 3. Nulla deve essere disposto per le spese del secondo grado di giudizio, stante la contumacia del (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Controparte_1
Ordinanza n. 16174 del 19.06.2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del
14.03.2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di
Pag. 5 di 6 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 863/2023;
2. nulla per le spese di lite del secondo grado di giudizio;
3. dichiara dovuto, da parte dell'appellante, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Locri, il 22.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa IN ZI
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