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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco TI – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 20 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 1358/2024 (vi è riunito R.G. n. 1761/24) vertente tra
in persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Sergio Nugnes e Vanessa Volpi
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante, difeso come in atti dall' avv.to Angela Caliò CP_1
IN CU
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante, difeso come in atti dall' avv.to Annamaria CP_2
Corcione
RESISTENTE
1 Conclusioni
Parte ricorrente: accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a titolo di contributi previdenziali, sanzioni, interessi né ad altro titolo, dalla in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, all' in relazione all'avviso di addebito n. 322 CP_1
2024 00007282 16 000, all'impugnata diffida ad adempiere dell' Prot. CP_1
4900.18/1/2024.0026512 del 18.01.2024 e all'impugnato atto presupposto Verbale CP_1
unico di accertamento e notificazione n. 2023006548/DDL n.354 -196-383 del
18.01.2024, e per l'effetto annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci e/o revocare
l'impugnata diffida ad adempiere emesso dall' in data18.01.2024 e i relativi atti CP_1
presupposti di cui in atti;
-dichiarare la prescrizione del credito nei limiti di cui in motivazione;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, all' a titolo di premi, interessi, sanzioni né ad altro CP_2
titolo; e per l'effetto. annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci e/o revocare
l'impugnato certificato di variazione del rapporto assicurativo emesso dall' in data CP_2
22.03.2024 e i relativi atti presupposti di cui in atti;
-In via subordinata: ridurre gli importi dovuti e dunque ricalcolare gli importi vantati dagli Enti convenuti a titolo di contributi previdenziali e/o premi e/o somme aggiuntive;
-accertare e dichiarare la non debenza ovvero riduzione delle sanzioni civili di cui agli impugnati atti e verbali, per i motivi tutti esposti in atti.
Parte resistente rigetto del ricorso;
in subordine, condannare la parte ricorrente CP_1
al pagamento della diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio;
Parte resistente : rigetto del ricorso. CP_2
Motivi della decisione
2 Con ricorso depositato in data 7.6.24 parte ricorrente in epigrafe ha proposto azione di accertamento negativo avverso il Verbale unico di accertamento e notificazione n.
2023006548/DDL del 18.01.2024, conseguente all'accesso ispettivo e CP_1 CP_2
effettuato presso il cantiere ove Essa operava in virtù di un contratto di subappalto.
A seguito dell'ispezione, l' emetteva diffida ad adempiere con la quale ha CP_1
contestato la modalità di erogazione mensile del TFR dal 7/2018 al 10/2023 e, per l'effetto, ha sottoposto a prelievo contributivo le relative somme con conseguente addebito della somma di € 140.052,42 (€ 93.662,93 a titolo di contributi ed € CP_1
46.389,49 a titolo di somme aggiuntive).
È stato emesso dall' il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo del CP_2
22.03.2024, risultando l'importo complessivamente dovuto da pari ad € Parte_1
26.701,68: differenze premi assicurativi € 20.745,00- sanzioni civili € 5.774,99- interessi di mora € 181,69.
In merito all'azione di accertamento negativo avverso la diffida a adempiere , Prot. CP_1
.4900.18/1/2024.0026512 ed il provvedimento di variazione del rapporto CP_1
assicurativo del 22.03.2024, emesso dall' ; nonché avverso l'atto presupposto CP_2
Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023006548/DDL n. 354 -196- 383 del
18.01.2024, Prot. 4387 del 18.01.2024,parte ricorrente ha dedotto:
a) la carenza di motivazione del provvedimento di variazione;
CP_2
b) la prescrizione quinquennale dei crediti pretesi dell in virtù dell'impugnato CP_1
verbale unico di accertamento e notificazione del 18.01.2024 e diffida del 18.01.2024, maturati in data anteriore al 18.01.2019;
c) l'effetto preclusivo ex art.3, comma 20, Legge n. 335/1995, stante l'esistenza di precedenti ispezioni, ostative al successivo accertamento oggetto di causa, concluse con la notifica alla società di un verbale di attestata regolarità circa la costituzione dei rapporti di lavoro e la correttezza degli adempimenti previdenziali/assicurativi nei confronti dell' e dell' CP_1 CP_2
3 d) la derogabilità in senso migliorativo della disciplina di cui all'art 2120, comma 11,
c.c. in tema di anticipazione del TFR e legittimità delle anticipazioni con conseguente esenzione della società dal pagamento dei contributi previdenziali e quindi l'assoggettamento delle somme corrisposte al particolare trattamento fiscale previsto dalla legge;
e) l'illegittimità delle sanzioni applicate, previste per l'ipotesi di evasione contributiva, mentre, nel caso di specie vi era stata una omissione contributiva, non una evasione in quanto l'ammontare dei premi e dei contributi di cui si assume il mancato pagamento era rilevabile nel suo ammontare dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie della società.
Con successivo ricorso depositato in data 29.7.24 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 322 2024 00007282 16 000 con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 145.745,61 a titolo di contributi accertati con il verbale di cui sopra e per il periodo DA 07/2018 A 10/2023.
Le stesse motivazioni di merito spese in questa sede sono state illustrate da parte ricorrente nel procedimento r.g. n. 1761/24 riguardante l'avviso di addebito di cui sopra, procedimento riunito a quello di cui in epigrafe.
Tutto ciò premesso parte ricorrente ha concluso come in epigrafe indicato.
Si è costituita l' che ha allegato che dall'esame del LUL aziendale era emerso che CP_1
la società aveva erogato tutti i mesi dal luglio 2018 fino ad ottobre 2023 alla generalità dei lavoratori la quota di TFR indicandola quale “anticipazione Tfr”, e che tale erogazione era avvenuta oltre il limite previsto dall'art 2120 c.c. e per tutto il personale indistintamente, senza una reale giustificazione dell'anticipazione.
Esclusa la possibilità di qualificare le somme come " anticipazione T.F.R.", tali importi sono stati ricompresi nella "retribuzione imponibile a fini contributivi".
Sul trattamento sanzionatorio applicato l' ha osservato che la fattispecie meno CP_1
grave della omissione si configura "quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento", mentre si configura l'evasione
4 nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate in modo corretto le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali. La ricorrente ha indicato come anticipazione del T.F.R. importi da sottoporre a contribuzione e dunque non ha effettuato in modo corretto le comunicazioni all' . CP_1
Si è costituita l' che ha dedotto che dagli accertamenti ispettivi effettuati era CP_2
emerso che aveva erogato mensilmente, senza alcuna causale, ai propri Parte_1
dipendenti la quota di T.F.R. indicandola come “anticipazione Tfr”, sottraendo così
l'importo alla base imponibile previdenziale.
Ha sostenuto le ragioni a fondamento del certificato di variazione del 22.03.2024 allegando che lo stesso era motivato per relazione attraverso espresso riferimento alle informazioni contenute nel “Verbale vigilanza congiunta relativo all'accertamento ispettivo iniziato il 21/09/2023 e concluso il 18/01/2024” e cioè nel Verbale Unico di accertamento notificato alla il 18.01.2024, nel quale i nominativi dei Parte_1
lavoratori sono chiaramente indicati nelle tabelle allegate al verbale ove sono precisati gli importi erogati per i singoli anni 2018-2023.
Ha chiesto il rigetto dell'eccezione di preclusione ex art. 3, comma 20, Legge n.
335/1995 in quanto la verifica ispettiva precedentemente effettuata aveva riguardato solo il periodo dal gennaio 2022- ottobre 2022 e solo tre lavoratori.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Pacifici i fatti di causa, risulta che la società resistente ha erogato a partire dal 2015 fino al 30.6.2018 anticipazioni di quote del TFR su base mensile, in forza delle previsioni di cui alla Legge di Stabilità del 2015 (L.190/2014) che aveva previsto tale possibilità nell'arco di tempo suindicato fino, cioè al 30.6.2018.
Tale legge non è stata prorogata, pertanto la sua vigenza è cessata nel termine indicato dal legislatore, 30.6.18.
5 Dal verbale di accertamento in atti si evince che dal periodo 1.07.2018 al 31.10.2023 la società ha continuato, sulla base di un accordo verbale con i lavoratori ad Parte_1
erogare loro mensilmente la quota di T.F.R. indicandola come “anticipazione Tfr”.
Tutti gli atti impugnati in questa sede si fondano sul presupposto che l'erogazione mensile di quote di Tfr, oltre il limite previsto dall'art. 2120 c.c. si sia sostanziato in una sottrazione fraudolenta dell'importo alla base imponibile previdenziale. L'erogazione anticipata del TFR così realizzata farebbe perdere al TFR la sua natura di retribuzione differita, risultando maggior retribuzione erogata e, in quanto, tale soggetta a contribuzione.
Parte ricorrente ha evidenziato che la disciplina sull'anticipazione del Tfr è derogabile dalle parti a condizioni di miglior favore per il lavoratore ex art 2120, comma 11, c.c.
In punto di diritto, la questione dirimente la presente controversia consiste nello stabilire se sia compatibile con la disciplina del TFR di cui all'art 2120 c.c. un accordo tra datore e lavoratori con cui le parti prevedono la mensile attribuzione di quota di Tfr.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di motivazione in ordine al certificato di variazione del 22.03.2024, in quanto tale atto richiama CP_2
espressamente gli atti di accertamento ispettivi effettuati presso la società e precedentemente notificati nel gennaio 2024 al ricorrente. Tali atti contengono tutti gli elementi motivazionali a sostegno del credito . CP_2
Parimenti si impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito anteriore al
18.1.19, in quanto tale eccezione risulta genericamente formulata avuto riguardo al fatto che non descrive minimamente il momento di maturazione dei crediti anteriori al
18.1.19, che nel caso di specie coincide stante la natura del credito con la data in cui il pagamento sarebbe dovuto e con il termine di scadenza dei pagamenti, non indicati da parte ricorrente.
6 Risulta infondata l'eccezione di preclusione ex art. 3, comma 20, Legge n. 335/1995, in quanto la verifica precedentemente disposta aveva riguardato solo il periodo dal gennaio
2022 all'ottobre 2022 ed aveva riguardato solo la posizione di tre lavoratori.
Tornando al merito della causa, la Corte di cassazione ha ribadito la nullità delle pattuizioni che dispongano l'anticipazione mese per mese del trattamento di fine rapporto nella retribuzione corrente.
Da ultimo è intervenuta la sentenza citata dall' , Cassazione civile sez. lav. - CP_1
20/05/2025, n. 13525 che ha affermato: “è da escludere che le condizioni di maggior favore che il patto individuale del contratto di lavoro può introdurre al regime legale di anticipazione del t.f.r., ai sensi dell' art.2120, ult. co., c.c. , possano concretarsi in una anticipazione mensile del t.f.r. non sostenuta da alcuna specifica causale. Lo schema legale dell'anticipazione del t.f.r. è improntato su alcuni presupposti: a) necessità di causali tipiche per l'anticipazione; b) regola dell'una tantum, per cui l'anticipazione è possibile una sola volta;
c) importo massimo di anticipazione (70%); d) tetto minimo di anzianità lavorativa (8 anni di servizio) del lavoratore;
e) tetto massimo di richieste che il datore può accordare (10% degli aventi diritto ogni anno;
4% del totale dei dipendenti). Ora, le condizioni di maggior favore cui si riferisce l'ultimo comma dell' art. 2120 c.c. devono intendersi volte ad ampliare i limiti fissati dai commi precedenti ai presupposti dell' anticipazione, non anche a snaturare il meccanismo dell'anticipazione
e, correlativamente, del t.f.r.” [ Cass. Sez. lav. N. 15813 del 11 novembre 2002].
Ulteriore conferma circa l'invalidità di tali pattuizioni si ricava dalla disciplina stessa di cui alla legge di stabilità del 2015, che prevede una deroga normativa temporanea alla disciplina codicistica del TFR “In via sperimentale, in relazione ai periodi paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018” consentendo ai lavoratori “di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo i cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di
7 cui al decreto legislativo 5 dicembre 2004, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione”. Per prevedere una deroga alla disciplina codicistica in tema di TFR, seppur di carattere temporaneo e sperimentale, è stato necessario emanare una legge ordinaria.
Appare evidente che una volta cessata la vigenza della norma, l'anticipazione del Tfr su base mensile sia in contrasto con l'art 2120 c.c.
Ne deriva la ricomprensione degli importi nella retribuzione imponibile a fini contributivi.
Parte ricorrente ha chiesto qualificarsi, in via subordinata, la sua condotta come mera omissione e non con evasione, con riduzione delle sanzioni applicate.
Tale ricostruzione non risulta accreditabile dal momento che parte ricorrente ha scientemente indicato in busta paga come anticipazione del T.F.R. importi invece erogati allo scopo di maggiorare la retribuzione mensile dei dipendenti, e come tali da sottoporre a contribuzione. Ciò nella piena consapevolezza di sottrarre dal calcolo della retribuzione imponibile tale sur plus mensile.
Pertanto, il ricorso va rigettato con declaratoria di debenza della pretesa contributiva definitivamente trasfusa per ciò che concerne i crediti nell'avviso di addebito n. CP_1
322 2024 00007282 16 000.
Allo stesso modo risultano dovute le somme di cui al provvedimento di variazione del rapporto assicurativo del 22.03.2024. CP_2
Le spese processuali sono compensate tra le parti attesa la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
8 Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara dovute le somme di cui all'avviso di addebito n.
322 2024 00007282 16 000 e di cui al provvedimento di variazione del rapporto assicurativo del 22.03.2024. CP_2
Compensa le spese.
Brescia, 24 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Marco TI
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco TI – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 20 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 1358/2024 (vi è riunito R.G. n. 1761/24) vertente tra
in persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Sergio Nugnes e Vanessa Volpi
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante, difeso come in atti dall' avv.to Angela Caliò CP_1
IN CU
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante, difeso come in atti dall' avv.to Annamaria CP_2
Corcione
RESISTENTE
1 Conclusioni
Parte ricorrente: accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a titolo di contributi previdenziali, sanzioni, interessi né ad altro titolo, dalla in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, all' in relazione all'avviso di addebito n. 322 CP_1
2024 00007282 16 000, all'impugnata diffida ad adempiere dell' Prot. CP_1
4900.18/1/2024.0026512 del 18.01.2024 e all'impugnato atto presupposto Verbale CP_1
unico di accertamento e notificazione n. 2023006548/DDL n.354 -196-383 del
18.01.2024, e per l'effetto annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci e/o revocare
l'impugnata diffida ad adempiere emesso dall' in data18.01.2024 e i relativi atti CP_1
presupposti di cui in atti;
-dichiarare la prescrizione del credito nei limiti di cui in motivazione;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, all' a titolo di premi, interessi, sanzioni né ad altro CP_2
titolo; e per l'effetto. annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci e/o revocare
l'impugnato certificato di variazione del rapporto assicurativo emesso dall' in data CP_2
22.03.2024 e i relativi atti presupposti di cui in atti;
-In via subordinata: ridurre gli importi dovuti e dunque ricalcolare gli importi vantati dagli Enti convenuti a titolo di contributi previdenziali e/o premi e/o somme aggiuntive;
-accertare e dichiarare la non debenza ovvero riduzione delle sanzioni civili di cui agli impugnati atti e verbali, per i motivi tutti esposti in atti.
Parte resistente rigetto del ricorso;
in subordine, condannare la parte ricorrente CP_1
al pagamento della diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio;
Parte resistente : rigetto del ricorso. CP_2
Motivi della decisione
2 Con ricorso depositato in data 7.6.24 parte ricorrente in epigrafe ha proposto azione di accertamento negativo avverso il Verbale unico di accertamento e notificazione n.
2023006548/DDL del 18.01.2024, conseguente all'accesso ispettivo e CP_1 CP_2
effettuato presso il cantiere ove Essa operava in virtù di un contratto di subappalto.
A seguito dell'ispezione, l' emetteva diffida ad adempiere con la quale ha CP_1
contestato la modalità di erogazione mensile del TFR dal 7/2018 al 10/2023 e, per l'effetto, ha sottoposto a prelievo contributivo le relative somme con conseguente addebito della somma di € 140.052,42 (€ 93.662,93 a titolo di contributi ed € CP_1
46.389,49 a titolo di somme aggiuntive).
È stato emesso dall' il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo del CP_2
22.03.2024, risultando l'importo complessivamente dovuto da pari ad € Parte_1
26.701,68: differenze premi assicurativi € 20.745,00- sanzioni civili € 5.774,99- interessi di mora € 181,69.
In merito all'azione di accertamento negativo avverso la diffida a adempiere , Prot. CP_1
.4900.18/1/2024.0026512 ed il provvedimento di variazione del rapporto CP_1
assicurativo del 22.03.2024, emesso dall' ; nonché avverso l'atto presupposto CP_2
Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023006548/DDL n. 354 -196- 383 del
18.01.2024, Prot. 4387 del 18.01.2024,parte ricorrente ha dedotto:
a) la carenza di motivazione del provvedimento di variazione;
CP_2
b) la prescrizione quinquennale dei crediti pretesi dell in virtù dell'impugnato CP_1
verbale unico di accertamento e notificazione del 18.01.2024 e diffida del 18.01.2024, maturati in data anteriore al 18.01.2019;
c) l'effetto preclusivo ex art.3, comma 20, Legge n. 335/1995, stante l'esistenza di precedenti ispezioni, ostative al successivo accertamento oggetto di causa, concluse con la notifica alla società di un verbale di attestata regolarità circa la costituzione dei rapporti di lavoro e la correttezza degli adempimenti previdenziali/assicurativi nei confronti dell' e dell' CP_1 CP_2
3 d) la derogabilità in senso migliorativo della disciplina di cui all'art 2120, comma 11,
c.c. in tema di anticipazione del TFR e legittimità delle anticipazioni con conseguente esenzione della società dal pagamento dei contributi previdenziali e quindi l'assoggettamento delle somme corrisposte al particolare trattamento fiscale previsto dalla legge;
e) l'illegittimità delle sanzioni applicate, previste per l'ipotesi di evasione contributiva, mentre, nel caso di specie vi era stata una omissione contributiva, non una evasione in quanto l'ammontare dei premi e dei contributi di cui si assume il mancato pagamento era rilevabile nel suo ammontare dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie della società.
Con successivo ricorso depositato in data 29.7.24 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 322 2024 00007282 16 000 con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 145.745,61 a titolo di contributi accertati con il verbale di cui sopra e per il periodo DA 07/2018 A 10/2023.
Le stesse motivazioni di merito spese in questa sede sono state illustrate da parte ricorrente nel procedimento r.g. n. 1761/24 riguardante l'avviso di addebito di cui sopra, procedimento riunito a quello di cui in epigrafe.
Tutto ciò premesso parte ricorrente ha concluso come in epigrafe indicato.
Si è costituita l' che ha allegato che dall'esame del LUL aziendale era emerso che CP_1
la società aveva erogato tutti i mesi dal luglio 2018 fino ad ottobre 2023 alla generalità dei lavoratori la quota di TFR indicandola quale “anticipazione Tfr”, e che tale erogazione era avvenuta oltre il limite previsto dall'art 2120 c.c. e per tutto il personale indistintamente, senza una reale giustificazione dell'anticipazione.
Esclusa la possibilità di qualificare le somme come " anticipazione T.F.R.", tali importi sono stati ricompresi nella "retribuzione imponibile a fini contributivi".
Sul trattamento sanzionatorio applicato l' ha osservato che la fattispecie meno CP_1
grave della omissione si configura "quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento", mentre si configura l'evasione
4 nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate in modo corretto le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali. La ricorrente ha indicato come anticipazione del T.F.R. importi da sottoporre a contribuzione e dunque non ha effettuato in modo corretto le comunicazioni all' . CP_1
Si è costituita l' che ha dedotto che dagli accertamenti ispettivi effettuati era CP_2
emerso che aveva erogato mensilmente, senza alcuna causale, ai propri Parte_1
dipendenti la quota di T.F.R. indicandola come “anticipazione Tfr”, sottraendo così
l'importo alla base imponibile previdenziale.
Ha sostenuto le ragioni a fondamento del certificato di variazione del 22.03.2024 allegando che lo stesso era motivato per relazione attraverso espresso riferimento alle informazioni contenute nel “Verbale vigilanza congiunta relativo all'accertamento ispettivo iniziato il 21/09/2023 e concluso il 18/01/2024” e cioè nel Verbale Unico di accertamento notificato alla il 18.01.2024, nel quale i nominativi dei Parte_1
lavoratori sono chiaramente indicati nelle tabelle allegate al verbale ove sono precisati gli importi erogati per i singoli anni 2018-2023.
Ha chiesto il rigetto dell'eccezione di preclusione ex art. 3, comma 20, Legge n.
335/1995 in quanto la verifica ispettiva precedentemente effettuata aveva riguardato solo il periodo dal gennaio 2022- ottobre 2022 e solo tre lavoratori.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Pacifici i fatti di causa, risulta che la società resistente ha erogato a partire dal 2015 fino al 30.6.2018 anticipazioni di quote del TFR su base mensile, in forza delle previsioni di cui alla Legge di Stabilità del 2015 (L.190/2014) che aveva previsto tale possibilità nell'arco di tempo suindicato fino, cioè al 30.6.2018.
Tale legge non è stata prorogata, pertanto la sua vigenza è cessata nel termine indicato dal legislatore, 30.6.18.
5 Dal verbale di accertamento in atti si evince che dal periodo 1.07.2018 al 31.10.2023 la società ha continuato, sulla base di un accordo verbale con i lavoratori ad Parte_1
erogare loro mensilmente la quota di T.F.R. indicandola come “anticipazione Tfr”.
Tutti gli atti impugnati in questa sede si fondano sul presupposto che l'erogazione mensile di quote di Tfr, oltre il limite previsto dall'art. 2120 c.c. si sia sostanziato in una sottrazione fraudolenta dell'importo alla base imponibile previdenziale. L'erogazione anticipata del TFR così realizzata farebbe perdere al TFR la sua natura di retribuzione differita, risultando maggior retribuzione erogata e, in quanto, tale soggetta a contribuzione.
Parte ricorrente ha evidenziato che la disciplina sull'anticipazione del Tfr è derogabile dalle parti a condizioni di miglior favore per il lavoratore ex art 2120, comma 11, c.c.
In punto di diritto, la questione dirimente la presente controversia consiste nello stabilire se sia compatibile con la disciplina del TFR di cui all'art 2120 c.c. un accordo tra datore e lavoratori con cui le parti prevedono la mensile attribuzione di quota di Tfr.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di motivazione in ordine al certificato di variazione del 22.03.2024, in quanto tale atto richiama CP_2
espressamente gli atti di accertamento ispettivi effettuati presso la società e precedentemente notificati nel gennaio 2024 al ricorrente. Tali atti contengono tutti gli elementi motivazionali a sostegno del credito . CP_2
Parimenti si impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito anteriore al
18.1.19, in quanto tale eccezione risulta genericamente formulata avuto riguardo al fatto che non descrive minimamente il momento di maturazione dei crediti anteriori al
18.1.19, che nel caso di specie coincide stante la natura del credito con la data in cui il pagamento sarebbe dovuto e con il termine di scadenza dei pagamenti, non indicati da parte ricorrente.
6 Risulta infondata l'eccezione di preclusione ex art. 3, comma 20, Legge n. 335/1995, in quanto la verifica precedentemente disposta aveva riguardato solo il periodo dal gennaio
2022 all'ottobre 2022 ed aveva riguardato solo la posizione di tre lavoratori.
Tornando al merito della causa, la Corte di cassazione ha ribadito la nullità delle pattuizioni che dispongano l'anticipazione mese per mese del trattamento di fine rapporto nella retribuzione corrente.
Da ultimo è intervenuta la sentenza citata dall' , Cassazione civile sez. lav. - CP_1
20/05/2025, n. 13525 che ha affermato: “è da escludere che le condizioni di maggior favore che il patto individuale del contratto di lavoro può introdurre al regime legale di anticipazione del t.f.r., ai sensi dell' art.2120, ult. co., c.c. , possano concretarsi in una anticipazione mensile del t.f.r. non sostenuta da alcuna specifica causale. Lo schema legale dell'anticipazione del t.f.r. è improntato su alcuni presupposti: a) necessità di causali tipiche per l'anticipazione; b) regola dell'una tantum, per cui l'anticipazione è possibile una sola volta;
c) importo massimo di anticipazione (70%); d) tetto minimo di anzianità lavorativa (8 anni di servizio) del lavoratore;
e) tetto massimo di richieste che il datore può accordare (10% degli aventi diritto ogni anno;
4% del totale dei dipendenti). Ora, le condizioni di maggior favore cui si riferisce l'ultimo comma dell' art. 2120 c.c. devono intendersi volte ad ampliare i limiti fissati dai commi precedenti ai presupposti dell' anticipazione, non anche a snaturare il meccanismo dell'anticipazione
e, correlativamente, del t.f.r.” [ Cass. Sez. lav. N. 15813 del 11 novembre 2002].
Ulteriore conferma circa l'invalidità di tali pattuizioni si ricava dalla disciplina stessa di cui alla legge di stabilità del 2015, che prevede una deroga normativa temporanea alla disciplina codicistica del TFR “In via sperimentale, in relazione ai periodi paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018” consentendo ai lavoratori “di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo i cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di
7 cui al decreto legislativo 5 dicembre 2004, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione”. Per prevedere una deroga alla disciplina codicistica in tema di TFR, seppur di carattere temporaneo e sperimentale, è stato necessario emanare una legge ordinaria.
Appare evidente che una volta cessata la vigenza della norma, l'anticipazione del Tfr su base mensile sia in contrasto con l'art 2120 c.c.
Ne deriva la ricomprensione degli importi nella retribuzione imponibile a fini contributivi.
Parte ricorrente ha chiesto qualificarsi, in via subordinata, la sua condotta come mera omissione e non con evasione, con riduzione delle sanzioni applicate.
Tale ricostruzione non risulta accreditabile dal momento che parte ricorrente ha scientemente indicato in busta paga come anticipazione del T.F.R. importi invece erogati allo scopo di maggiorare la retribuzione mensile dei dipendenti, e come tali da sottoporre a contribuzione. Ciò nella piena consapevolezza di sottrarre dal calcolo della retribuzione imponibile tale sur plus mensile.
Pertanto, il ricorso va rigettato con declaratoria di debenza della pretesa contributiva definitivamente trasfusa per ciò che concerne i crediti nell'avviso di addebito n. CP_1
322 2024 00007282 16 000.
Allo stesso modo risultano dovute le somme di cui al provvedimento di variazione del rapporto assicurativo del 22.03.2024. CP_2
Le spese processuali sono compensate tra le parti attesa la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
8 Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara dovute le somme di cui all'avviso di addebito n.
322 2024 00007282 16 000 e di cui al provvedimento di variazione del rapporto assicurativo del 22.03.2024. CP_2
Compensa le spese.
Brescia, 24 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Marco TI
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