Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 16/12/2025, n. 22746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22746 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22746/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12698/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12698 del 2022, proposto da
Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Bellocchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
del provvedimento, di cui alla nota prot. GSEWEB / P20220204263 del 27/4/2022 del GSE, trasmesso a mezzo p.e.c. in pari data ad A.T.E.S. S.r.l. - del Direttore del Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A. con il quale è stata rigettata la richiesta di incentivo relativa all'intervento identificato con il codice CT00521160, relativo a interventi di tipo “1.C - Sostituzione di impianti di climatizzazione inverna- le con generatori di calore a condensazione (413,70 kW)” – effettuati su immobile in Via Pisa 14, Cologno Monzese (MI), fg. 28 part. 110/sub (cfr. doc. 1); - degli atti ad esso preordinati, consequenziali e connessi, tra cui il provvedimento GSE del 28/2/2022 prot. GSEWEB/P20220108828.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025 il dott. OM De LC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto in sede giurisdizionale, la società A.T.E.S. s.r.l. ha impugnato il provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.) prot. P20220204263 del 27 aprile 2022, con cui è stata rigettata la richiesta di accesso agli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 ("Conto Termico 2.0").
L'istanza di incentivo riguardava un intervento di tipo 1.C (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione), della potenza complessiva di 413,70 kW, realizzato presso l'immobile sito in Via Pisa n. 14, Cologno Monzese (MI), foglio 28, particella 110/sub.
La domanda di incentivo era stata presentata in data 28 maggio 2021, ma all'esito dell'istruttoria, con preavviso di rigetto prot. P20220108828 del 28 febbraio 2022, il G.S.E. aveva comunicato alla società ricorrente le criticità riscontrate nella documentazione prodotta, invitandola a fornire chiarimenti e integrazioni.
In data 8 marzo 2022, A.T.E.S. ha trasmesso documentazione integrativa per controdedurre alle criticità evidenziate nel preavviso.
Con il provvedimento definitivo del 27 aprile 2022, il G.S.E. ha rigettato la richiesta di incentivo, ritenendo che la documentazione integrativa non avesse superato le carenze rilevate. In particolare, il diniego si fonda su tre ordini di ragioni:
A) Difformità e incongruenze del certificato di prestazione Certigaz n. 1312CR6115 Rev.5 il G.S.E. ha rilevato che il certificato rilasciato dall'Ente terzo Certigaz presenta le seguenti irregolarità:
- mancanza di riferimento alla norma UNI EN 15502: il certificato non reca evidenza della norma UNI EN 15502 stabilita dal D.M. 16.2.2016, né indica l'esecuzione di prove sul generatore ai sensi di tale norma;
- utilizzo improprio del parametro η4(%): il rendimento "η4(%)" risulta erroneamente associato al RE IF RE (PCI), mentre la normativa prevede che per il PCI si utilizzi il parametro "η100";
- incongruenza tra diverse revisioni del certificato: il rendimento indicato nella Rev. 5 del certificato (97,3%) non è congruo con quello riportato nella precedente Rev. 2 dello stesso certificato (97,2%), reperibile sulla piattaforma documentale del distributore "UP AN". Quest'ultimo valore (97,2%), coerente con il rapporto delle potenze dichiarate, non supera il requisito minimo necessario per accedere all'incentivo, pari al 97,28%;
- identità dei report di prova: l'incongruenza tra le due revisioni non è giustificabile in quanto i report di riferimento (C/K 0189 – 0194 - 0201) sono gli stessi per entrambe le certificazioni; una revisione sostanziale dei dati avrebbe richiesto l'esecuzione di nuove prove e il riferimento a nuovi report.
B) Inidoneità delle autocertificazioni rilasciate da UP AN e IS
Il G.S.E. ha ritenuto che le autocertificazioni prodotte da UP AN e IS non fossero idonee a sostituire la certificazione del costruttore "OT Industrie", in quanto:
- tali soggetti non risultano delegati dal costruttore OT Industrie al rilascio di documenti certificativi per suo conto;
- le autocertificazioni non superano comunque le difformità riscontrate nel certificato Certigaz.
C) Mancato rispetto del termine decadenziale di 60 giorni
Il G.S.E. ha rilevato che gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) confermano la data del sopralluogo e del verbale sottoscritto dal proprietario al 18 febbraio 2020, da cui emerge che i generatori per cui si richiedono gli incentivi erano già installati a tale data, ossia 15 mesi prima della fine lavori dichiarata (5 maggio 2021).
Secondo il G.S.E., ciò comporta il mancato rispetto del termine decadenziale di 60 giorni entro cui presentare la richiesta di incentivo, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. 16.2.2016, dovendo il termine decorrere dall'effettiva installazione degli apparecchi (18 febbraio 2020) e non dalla data dichiarata come fine lavori (5 maggio 2021).
Avverso tale diniego, è insorta la ricorrente Azienda, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi.
I) Violazione del giusto procedimento
La ricorrente lamenta la violazione del giusto procedimento per difformità tra i motivi posti a base del preavviso di rigetto del 28 febbraio 2022 e i motivi ostativi esposti nel provvedimento finale del 27 aprile 2022, in violazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990.
II) Violazione e falsa applicazione del D.M. 16 febbraio 2016 e delle Regole Applicative
La ricorrente sostiene che la domanda di incentivo rispetterebbe tutti i requisiti formali e sostanziali prescritti dalla normativa di riferimento. In particolare sul certificato Certigaz soggiunge che nessuna norma prescrive che in esso sia espressamente indicata la norma EN 15502 o il rapporto di prova; il certificato richiama le direttive europee, il cui rispetto implica l'applicazione delle norme UNI EN 15502;
Sotto questo profilo, l'indicazione del parametro "η4" nella prima riga sarebbe un evidente refuso, essendo i dati correttamente riferiti al PCI e al parametro "η100";
La norma UNI EN 15502-1-2022, al punto 9.2.1, ammette uno scarto del 2%, per cui non si tiene conto della seconda cifra decimale; pertanto è irrilevante che il rendimento sia indicato come 97,2% o 97,3%, risultando entrambi idonei ad attestare il rendimento minimo (97,28%, da troncare alla prima cifra decimale);
Sulle autocertificazioni: IS era autorizzata a commercializzare le caldaie prodotte dalle società del gruppo (inclusa OT) sotto il proprio marchio e a dichiararne le performance; la certificazione dell'Ente terzo fa riferimento al marchio IS modello VARFREE 150, commercializzato in esclusiva in Italia da IS (ora UP AN Italia S.p.A.);
sulla tempestività: nel corso del procedimento erano stati inviati al G.S.E. plurimi documenti attestanti che la data di conclusione dell'intervento era il 5 maggio 2021 (verbale fine lavori, asseverazione tecnico, APE post operam); pertanto, la domanda presentata il 28 maggio 2021 era tempestiva.
III) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti
La ricorrente deduce l'eccesso di potere per travisamento ed erroneità dei presupposti di fatto, in quanto sarebbero state rispettate in concreto tutte le prescrizioni richieste dal D.M. 2016 e dalle Regole Applicative. Le ragioni addotte dal G.S.E. circa presunte carenze e incompletezze della documentazione sarebbero in parte insussistenti, in parte irrilevanti, in parte pretestuosamente addotte.
La ricorrente chiede l'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sugli aspetti tecnici controversi.
Il G.S.E. si è costituito in giudizio, contestando integralmente la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto.
Nella memoria difensiva, l'Amministrazione resistente ha ribadito la legittimità del provvedimento impugnato, osservando che il provvedimento si basa su valutazioni di merito tecniche riservate al G.S.E., che ha correttamente verificato la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa; è onere del richiedente provare documentalmente la conformità dell'impianto ai requisiti fissati dal Decreto; tale onere non è stato adempiuto; il certificato Certigaz presenta plurime irregolarità insanabili (mancanza di riferimento alla norma UNI EN 15502, utilizzo improprio dell'indicatore η4(%) invece di η100, incongruenza tra diverse versioni del certificato); le autocertificazioni di UP AN e IS non hanno efficacia sostitutiva, non essendo state rilasciate dal costruttore OT Industrie né da soggetto da esso formalmente delegato; sussiste la violazione del termine decadenziale di 60 giorni, atteso che gli APE e il verbale del 18 febbraio 2020 attestano che i generatori erano già installati a tale data, molto prima della dichiarata "fine lavori" del 5 maggio 2021.
Sotto il profilo procedimentale il GSE osserva che il contraddittorio procedimentale è stato pienamente garantito attraverso il preavviso di rigetto e la possibilità di integrare la documentazione.
Nel merito, anche all’esito del contraddittorio è emersa la carenza sostanziale per cui non è stato raggiunto il requisito minimo di rendimento per accedere agli incentivi per interventi di tipologia 1.C, che nel caso specifico (potenza al focolare 137,9 kWt) è pari a 97,28%.
Con memoria depositata il 2 ottobre 2025, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le censure già dedotte e osservando che:
la normativa non attribuisce al G.S.E. alcuna discrezionalità valutativa, stabilendo precisi requisiti procedurali, formali e contenutistici vincolati; il G.S.E. non ha mai accertato né affermato che il rendimento del generatore installato fosse inferiore al minimo necessario; il diniego si fonda esclusivamente su presunte irregolarità formali del certificato e delle autocertificazioni, oltre che sulla tardività della domanda: in altre parole l’insufficienza della potenza conseguirebbe ad un accertamento meramente documentale e non fattuale.
In ogni caso, sostiene la ricorrente, le pretese irregolarità del certificato Certigaz sarebbero irrilevanti e non inficerebbero l'idoneità dello stesso ad attestare il rendimento richiesto e le autocertificazioni sarebbero valide in quanto rilasciate da soggetti legittimati;
la domanda è tempestiva avendo riguardo alla data di fine lavori documentata (5 maggio 2021).
La ricorrente ha concluso richiamando la ratio del D.M. 16.2.2016, volta ad "agevolare l'accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica".
All'udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 24 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Le questioni oggetto di censura riguardano: (i) la presunta violazione del giusto procedimento; (ii) la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali per l'accesso agli incentivi; (iii) la corretta valutazione dei presupposti di fatto da parte dell'Amministrazione.
Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione del giusto procedimento per difformità tra i motivi del preavviso e quelli del provvedimento finale, è infondato.
L'art. 10-bis della L. 241/1990 prevede che "Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda", garantendo così il contraddittorio procedimentale.
La giurisprudenza ha chiarito che non sussiste obbligo di perfetta specularità tra i motivi esposti nel preavviso e quelli contenuti nel provvedimento finale, potendo l'Amministrazione, all'esito della fase di contraddittorio e dell'esame delle controdeduzioni dell'interessato, integrare o precisare le ragioni del diniego, purché sia garantita la conoscenza dei motivi ostativi e la possibilità di difesa (ex multis da ultimo Cons. Stato n. 7320/2025).
Nel caso di specie, è pacifico che il G.S.E. ha comunicato con il preavviso del 28 febbraio 2022 le criticità riscontrate nella documentazione prodotta, consentendo alla ricorrente di fornire chiarimenti e integrazioni documentali.
La società ha esercitato il proprio diritto di difesa, trasmettendo in data 8 marzo 2022 ulteriore documentazione.
Il provvedimento definitivo del 27 aprile 2022 ha poi analiticamente esposto le ragioni del diniego, evidenziando che la documentazione integrativa non aveva superato le carenze rilevate.
I motivi del diniego definitivo non risultano difformi da quelli del preavviso, ma costituiscono il naturale sviluppo dell'attività istruttoria, con la specificazione delle ragioni per cui le controdeduzioni e le integrazioni documentali non sono risultate idonee a superare i rilievi formulati, in linea con l’orientamento della giurisprudenza prevalente sopra citato.
Il contraddittorio procedimentale è stato pienamente garantito.
Peraltro, nel caso di specie, come si dirà esaminando i motivi di merito, le carenze documentali rilevate dal G.S.E. sono oggettive e non sanabili attraverso il mero contraddittorio procedimentale, sicché l'esito sarebbe stato comunque negativo.
Può dunque passarsi allo scrutinio delle censure di merito.
Preliminarmente il Collegio non ritiene necessaria l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, richiesta da parte ricorrente, essendo le questioni controverse risolvibili sulla base della documentazione in atti e dell'applicazione dei parametri normativi di riferimento.
Ciò premesso è utile rammentare che la controversia attiene alla legittimità del diniego opposto dal G.S.E. all'accesso agli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 per un intervento di sostituzione di generatori di calore con apparecchi a condensazione (intervento di tipo 1.C).
Giova rammentare che il D.M. 16 febbraio 2016 ("Conto Termico 2.0") disciplina gli incentivi per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Per gli interventi di tipo 1.C (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione), l'art. 3 del D.M. e le relative Regole Applicative stabiliscono specifici requisiti, tra cui:
- un rendimento termico utile minimo pari a ≥ 93 + 2logPn (dove logPn è il logaritmo in base 10 della potenza termica nominale al focolare Pn del generatore, espressa in kWt);
- il rendimento deve essere misurato al 100% del carico secondo le norme UNI EN 15502;
- il rendimento deve essere certificato da Ente terzo qualificato (Ente notificato ai sensi della Direttiva BED - Boiler Efficiency Directive - come previsto dal Regolamento 2013/813/UE e s.m.i.);
- la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori (art. 6, comma 3, del D.M. 16.2.2016), a pena di decadenza.
Nel caso di specie, con potenza al focolare di 137,9 kWt, il rendimento minimo richiesto è pari a: 93 + 2log(137,9) = 93 + 2(2,1395) = 97,279% ≈ 97,28%.
Il G.S.E., quale soggetto gestore del meccanismo incentivante, è tenuto a verificare la sussistenza di tutti i requisiti prescritti, esercitando un potere di controllo vincolato ai parametri normativi e tecnici stabiliti dalla disciplina di settore.
Spetta al richiedente l'onere di provare documentalmente la sussistenza dei requisiti per l'accesso agli incentivi.
Il primo motivo deve pertanto essere respinto.
Il secondo e terzo motivo di ricorso, entrambi relativi al possesso dei requisiti per l’accesso agli incentivi, sono strettamente connessi e perciò suscettibili di trattazione congiunta.
4.1. Sulle difformità e incongruenze del certificato Certigaz
Il D.M. 16 febbraio 2016 e le Regole Applicative richiedono che il rendimento termico del generatore sia certificato da Ente terzo qualificato, al 100% del carico, misurato secondo le norme UNI EN 15502.
Tale previsione risponde all'esigenza di garantire l'affidabilità e la verificabilità delle prestazioni dichiarate degli apparecchi, attraverso certificazioni rilasciate da organismi indipendenti secondo procedure tecniche standardizzate e riconosciute a livello europeo.
Il certificato Certigaz n. 1312CR6115 Rev.5, prodotto dalla ricorrente, presenta plurime criticità che ne compromettono l'idoneità ai fini dell'accesso agli incentivi.
Ed infatti, il certificato non reca alcuna esplicita indicazione della norma UNI EN 15502, né specifica che le prove siano state eseguite sul generatore ai sensi di tale norma.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è sufficiente il generico richiamo alle direttive europee in materia, dovendosi invece riscontrare con certezza che le prove siano state effettuate secondo la specifica metodologia prescritta dal D.M. 16.2.2016, ossia la norma UNI EN 15502.
Tale norma, infatti, definisce in modo puntuale le procedure di prova, le condizioni operative, i metodi di calcolo e le tolleranze applicabili per la determinazione del rendimento dei generatori di calore.
L'assenza di tale indicazione nel certificato impedisce di verificare che le prestazioni dichiarate siano state rilevate secondo la metodologia prescritta dalla disciplina incentivante.
Il richiamo generico a direttive europee non è equipollente, in quanto le direttive stabiliscono obiettivi e requisiti minimi, ma non necessariamente impongono l'utilizzo della specifica norma tecnica UNI EN 15502 richiesta dal D.M. 16.2.2016.
Quanto all’utilizzo improprio del parametro η4(%) invece di η100, il certificato associa il parametro "η4(%)" al RE IF RE (PCI), mentre la norma UNI EN 15502 e le Regole Applicative prevedono che per il PCI si utilizzi il parametro "η100", riferito al carico al 100%.
La ricorrente sostiene che si tratti di un "evidente refuso", essendo i dati correttamente riferiti al parametro η100.
Tuttavia, tale affermazione non è dimostrata in atti e contrasta con il contenuto letterale del certificato.
In presenza di un documento certificativo contenente indicazioni tecniche contraddittorie o erronee, non è consentito al giudice amministrativo procedere ad un'interpretazione "correttiva" del certificato stesso, dovendosi invece prendere atto dell'inidoneità del documento a fornire attestazioni certe e univoche.
Spetta al richiedente produrre certificazioni corrette e conformi ai requisiti prescritti, non potendosi supplire ad errori o refusi attraverso interpretazioni soggettive.
Quanto alla rilevata incongruenza tra diverse revisioni del certificato, il G.S.E. ha rilevato che il rendimento indicato nella Rev. 5 del certificato Certigaz (97,3%) non è congruo con quello riportato nella precedente Rev. 2 dello stesso certificato (97,2%), reperibile sulla piattaforma documentale del distributore UP AN, ma tale incongruenza è particolarmente significativa in quanto:
- il valore più basso (97,2%), a detta del G.S.E. coerente con il rapporto delle potenze dichiarate, non supera il requisito minimo del 97,28% per l’accesso all’incentivo, calcolato secondo la formula prevista dal D.M. per la potenza dell'impianto in questione;
- i report di prova richiamati nelle due diverse revisioni del certificato sono i medesimi (C/K 0189 – 0194 - 0201);
- una revisione sostanziale dei dati di rendimento avrebbe dovuto fondarsi sull'esecuzione di nuove prove, con conseguente riferimento a nuovi report.
La ricorrente obietta che la norma UNI EN 15502-1-2022, al punto 9.2.1, ammette uno scarto del 2%, per cui non si terrebbe conto della seconda cifra decimale, risultando pertanto irrilevante la differenza tra 97,2% e 97,3%.
Tale argomentazione non è condivisibile.
La tolleranza del 2% prevista dalla norma UNI EN 15502 al punto 9.2.1 attiene alla ripetibilità delle misurazioni effettuate in sede di prova, ossia alla variabilità fisiologica dei risultati sperimentali, e non autorizza a "troncare" o arrotondare arbitrariamente i valori di rendimento ai fini del confronto con i requisiti minimi.
Quando la normativa incentivante stabilisce un rendimento minimo puntuale (nel caso di specie, 97,28%), è necessario che il certificato attesti con certezza il raggiungimento o il superamento di tale soglia.
Nel caso di specie, la presenza di due diverse versioni del certificato, con valori differenti (97,2% vs 97,3%), basate sui medesimi report di prova, ingenera un'oggettiva incertezza circa l'effettivo rendimento del generatore.
Il valore di 97,2%, presente nella Rev. 2 del certificato e reperibile sulla piattaforma del distributore, è inferiore al requisito minimo del 97,28%, mentre il valore di 97,3% della Rev. 5 lo supererebbe di appena 0,02 punti percentuali.
Tale marginale differenza, in un contesto di incongruenza documentale non giustificata, non consente di ritenere dimostrato con certezza il rispetto del requisito minimo.
Non è corretto affermare, come fa la ricorrente, che entrambi i valori (97,2% e 97,3%) sarebbero idonei ad attestare il rendimento minimo "da troncare alla prima cifra decimale": il requisito minimo di 97,28%, correttamente arrotondato, è pari a 97,3%, sicché il valore di 97,2% risulta effettivamente inferiore e non idoneo.
La presenza di certificazioni difformi, senza adeguata giustificazione tecnica fondata su nuove prove, costituisce un'irregolarità sostanziale che legittima il diniego del G.S.E.
In definitiva, il certificato Certigaz n. 1312CR6115 Rev.5 presenta plurime irregolarità (assenza di riferimento alla norma UNI EN 15502, utilizzo improprio di parametri tecnici, incongruenza con precedenti versioni del certificato) che, nel loro complesso, ne compromettono l'idoneità a fornire una attestazione certa, univoca e verificabile del rendimento del generatore ai fini dell'accesso agli incentivi.
Il G.S.E. ha correttamente rilevato tali difformità e ne ha legittimamente tratto conseguenze negative ai fini dell'ammissione al beneficio.
Quanto alle autocertificazioni di UP AN e IS, lLa ricorrente ha prodotto autocertificazioni rilasciate da UP AN e IS a sostegno della conformità dei generatori installati ai requisiti previsti dal D.M. 16.2.2016, ma il G.S.E. ha ritenuto tali autocertificazioni inidonee, in quanto:
- non sono state rilasciate dal costruttore degli apparecchi (OT Industrie);
- UP AN e IS non risultano formalmente delegati da OT Industrie al rilascio di certificazioni per suo conto;
- tali autocertificazioni non superano comunque le difformità riscontrate nel certificato Certigaz.
La ricorrente obietta che IS era autorizzata a commercializzare le caldaie prodotte dalle società del gruppo (inclusa OT) sotto il proprio marchio, nonché a dichiararne le performance, e che la certificazione dell'Ente terzo fa riferimento al marchio IS modello VARFREE 150, commercializzato in esclusiva in Italia da IS (ora UP AN Italia S.p.A.).
Tali argomentazioni non sono decisive.
Il D.M. 16.2.2016 e le Regole Applicative prevedono che il rendimento termico del generatore sia certificato da Ente terzo qualificato, ossia da organismo indipendente e tecnicamente competente, notificato ai sensi della normativa europea.
Le autocertificazioni rilasciate dal costruttore o dal distributore, pur costituendo elementi di valutazione, non sono equipollenti alla certificazione dell'Ente terzo e non possono supplire alle carenze o difformità di quest'ultima.
Nel caso di specie, le autocertificazioni di UP AN e IS non possono sanare le irregolarità riscontrate nel certificato Certigaz, in quanto:
- non dimostrano che le prove siano state eseguite secondo la norma UNI EN 15502;
- non chiariscono l'incongruenza tra le diverse versioni del certificato Certigaz;
non provengono dal costruttore.
Il carattere plurimotivato del provvedimento impugnato unitamente alla rilevata infondatezza dei vizi relativi alla quasi totalità delle motivazioni addotte dal GSE, dispensa il Collegio dallo scrutinio dell’ulteriore profilo di censura legato alla tardività della proposizione della domanda di incentivo, pure rilevato nel provvedimento impugnato.
Ed infatti, ciascuno dei motivi del diniego è autonomo rispetto all’altro per cui trova applicazione il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale “il rigetto delle doglianze svolte contro una [delle] ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento”, sicché “il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze” (Cons. Stato, sez. I, parere 2 gennaio 2023, 11; in termini, tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 15 settembre 2023, n. 8367; Cons. Stato, sez. II, 18 gennaio 2023, n. 640).
Può quindi concludersi per l’infondatezza del ricorso.
In considerazione della complessità tecnica della controversia e della novità di alcune delle questioni trattate, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ND SS, Presidente
OM De LC, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM De LC | ND SS |
IL SEGRETARIO