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Sentenza 28 marzo 2022
Sentenza 28 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/03/2022, n. 11090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11090 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MO ED, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/06/2021 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Umberto Pappadia in sostituzione dell'avv. GI LA, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11090 Anno 2022 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 16/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 giugno 2021, il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame proposta da ED MO avverso il decreto con cui il g.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di beni mobili ed immobili nella disponibilità del medesimo sino alla concorrenza dell'importo di €. 1.635.282, corrispondenti all'illecito profitto del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen., a lui provvisoriamente ascritto in concorso con altre persone per aver abusivamente gestito centinaia di tonnellate di eco-balle di rifiuti, trasportandole e stoccandole senza autorizzazione in discariche abusive. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, ON MO ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la mancanza di motivazione e la violazione di norme processuali con riguardo al rigetto dell'eccezione di nullità dei decreti di intercettazione di comunicazioni e di inutilizzabilità delle risultanze per essere state le stesse disposte nei confronti di persone che all'epoca non erano iscritte nel registro degli indagati. 3. Con il secondo motivo si lamentano violazione delle disposizioni incriminatrici di cui agli artt. 452 quaterdedes cod. pen. e 256 d.lgs. 152 del 2006, nonché carenza assoluta di motivazione con riguardo al fumus dei reati contestati. In particolare, ci si duole del fatto che quest'ultimo sia stato ricostruito in base alle richiamate, ed inutilizzabili, conversazioni intercettate, peraltro dal contenuto criptico ed intercorse in epoca successiva ai fatti, e che il tribunale aveva ignorato le deduzioni difensive, supportate da documentazione non esaminata, con cui si sottolineava che: la società del ricorrente, la Infra Service, aveva effettuato, per conto dei fratelli Marino, soltanto leciti trasporti di materiale plastico su incarico della società LEA Service, come da documentazione prodotta;
la persona di nazionalità rumena di cui aveva parlato il teste AO MM non poteva essere il dipendente del ricorrente UM HA, poiché quest'ultimo non aveva i denti d'oro di cui il teste aveva parlato;
la Infra Service non disponeva del numero degli automezzi che, nella ricostruzione accusatoria, avevano effettuato gli illeciti trasporti. Si lamenta, inoltre, che il tribunale aveva effettuato una ricostruzione con riferimenti a circostanze di fatto non conferenti, dando vita ad una motivazione meramente apparente. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 452 quaterdecies cod. pen. nonché assoluta carenza di motivazione in ordine al periculum in mora. Si sostiene, in particolare, che la posizione del 2 ricorrente, mero trasportatore, era stata ritenuta pienamente sovrapponibile a quella dei soggetti individuati come gestori dell'illecita attività di trattamento dei rifiuti e che non erano stati specificati gli indici e le modalità che avevano condotto alla determinazione dell'entità del profitto del reato. Il pericolo di dispersione dei beni del ricorrente era stato allegato in modo del tutto generico e non si era tenuto conto della mancanza di un concreto e attuale rischio di recidiva, posto che i trasporti contestati risalivano al 2018. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte - con cui il ricorrente in alcun modo si confronta, non illustrando in diritto il motivo proposto - i gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (Sez. 1, n. 2568 del 18/09/2020, dep. 2021, Modaffari, Rv. 280354; Sez. 4, n. 8076 del 12/11/2013, dep. 2014, D'Agostino e a., Rv. 258613). Non ha alcun rilievo, pertanto, che il ricorrente non fosse iscritto nel registro degli indagati allorquando ne furono intercettate le conversazioni telefoniche, né rileva, ai fini processuali, che la sua iscrizione possa essere stata ritardata, posto che gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del pubblico ministero che abbia ritardato l'iscrizione (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376; Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046). 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per motivi non consentiti. 2.1. A quest'ultimo riguardo, va innanzitutto ribadito che il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la niera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità 3 manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Per altro verso, la motivazione può essere definita soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 2.2. Nel caso di specie, nulla di ciò si è verificato, poiché l'ordinanza impugnata, dopo aver dettagliatamente riepilogato (pagg. 2-19) gli atti d'indagine significativi quali correttamente ricostruiti nell'articolato decreto di sequestro - dai quali si comprende in modo chiaro, anche in relazione alla partecipazione del ricorrente, la sussistenza del fumus commissi delicti con riguardo all'ipotizzato delitto (ed anche alle connesse contravvenzioni di cui all'art. 256 d.lgs. 152 del 2006) - ha adeguatamente esaminato e disatteso le doglianze difensive devolute con il riesame (pagg. 24-26) e in ricorso nuovamente riproposte, senza che peraltro ci si confronti pienamente con le risposte date. 2.3. A quest'ultimo riguardo va inoltre ribadito che i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti nel gravame di merito e puntualmente disattesi - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, NO e aa., Rv. 243838), sicché, anche laddove sia proponibile il motivo sul vizio di motivazione, è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 3. Il terzo motivo di ricorso è nel complesso infondato. 4 3.1. Premesso che l'ordinanza impugnata (pag. 19) - sul punto non contestata - dà atto che con i motivi del riesame non si era lamentata la quantificazione del profitto illecito (sicché alcun obbligo di motivazione poteva sul punto pretendersi dal tribunale) e che non risultano essere state al proposito mosse altre contestazioni, osserva comunque il Collegio come non rilevi il diverso contributo causale dato al reato dai coindagati, posto che, per consolidato orientamento, il sequestro preventivo per equivalente, funzionale alla confisca, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa, non essendo ricollegabile all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito (Sez. 3, n. 1999 del 14/11/2017, dep. 2018, Addonizio, Rv. 272714), fermo restando che l'esecuzione della misura non può complessivamente eccedere nel "quantum" l'ammontare del profitto complessivo, non potendo avere un ambito più ampio di quello della successiva confisca (Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, Buonpensiere, Rv. 279494; Sez. 2, n. 29395 del 26/04/2018, Pasero, Rv. 272968). Il ricorrente non allega che si sia verificata una tale eventualità. 3.1. Quanto alla contestazione del periculum in mora, l'ordinanza (pagg. 21 e 27) attesta che la stessa era del tutto generica e - richiamando le condivise argomentazioni del primo giudice (che nel ricorso non vengono specificamente contestate) ha confermato il concreto il rischio che anche il ricorrente possa spogliarsi dei beni attualmente nella sua disponibilità, perciò sottoposti a sequestro in funzione della confisca per equivalente del profitto, obbligatoriamente disposta dall'art. 452 quaterdecies, ult. comma, cod. pen. Ciò precisato, osserva il Collegio che - conformandosi al preferibile orientamento interpretativo di recente avallato dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848) - i giudici di merito hanno correttamente reso una concisa motivazione anche sul periculum in mora che giustifica l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Tenendo anche conto del rilevante importo del profitto, le doglianze mosse dal ricorrente sul punto sono anche in questa sede del tutto generiche e non indicano le ragioni per cui dovrebbe ritenersi insussistente il pericolo di dispersione ritenuto dal giudice della cautela. 3.2. La sufficienza della richiamata argomentazione a sostegno del sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. rende generiche - e comunque prive d'interesse - le doglianze proposte con riguardo alla parimenti ritenuta ipotesi prevista dal primo comma della citata disposizione. Vale, invero, il principio secondo cui è affetto da difetto di specificità, con violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione nella parte in cui attacchi una sola delle 5 rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata); sotto altro angolo visuale, ricorre negli stessi casi il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506). 4. Il ricorso, complessivamente infondato, dev'essere pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 febbraio 2022.
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Umberto Pappadia in sostituzione dell'avv. GI LA, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11090 Anno 2022 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 16/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 giugno 2021, il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame proposta da ED MO avverso il decreto con cui il g.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di beni mobili ed immobili nella disponibilità del medesimo sino alla concorrenza dell'importo di €. 1.635.282, corrispondenti all'illecito profitto del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen., a lui provvisoriamente ascritto in concorso con altre persone per aver abusivamente gestito centinaia di tonnellate di eco-balle di rifiuti, trasportandole e stoccandole senza autorizzazione in discariche abusive. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, ON MO ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la mancanza di motivazione e la violazione di norme processuali con riguardo al rigetto dell'eccezione di nullità dei decreti di intercettazione di comunicazioni e di inutilizzabilità delle risultanze per essere state le stesse disposte nei confronti di persone che all'epoca non erano iscritte nel registro degli indagati. 3. Con il secondo motivo si lamentano violazione delle disposizioni incriminatrici di cui agli artt. 452 quaterdedes cod. pen. e 256 d.lgs. 152 del 2006, nonché carenza assoluta di motivazione con riguardo al fumus dei reati contestati. In particolare, ci si duole del fatto che quest'ultimo sia stato ricostruito in base alle richiamate, ed inutilizzabili, conversazioni intercettate, peraltro dal contenuto criptico ed intercorse in epoca successiva ai fatti, e che il tribunale aveva ignorato le deduzioni difensive, supportate da documentazione non esaminata, con cui si sottolineava che: la società del ricorrente, la Infra Service, aveva effettuato, per conto dei fratelli Marino, soltanto leciti trasporti di materiale plastico su incarico della società LEA Service, come da documentazione prodotta;
la persona di nazionalità rumena di cui aveva parlato il teste AO MM non poteva essere il dipendente del ricorrente UM HA, poiché quest'ultimo non aveva i denti d'oro di cui il teste aveva parlato;
la Infra Service non disponeva del numero degli automezzi che, nella ricostruzione accusatoria, avevano effettuato gli illeciti trasporti. Si lamenta, inoltre, che il tribunale aveva effettuato una ricostruzione con riferimenti a circostanze di fatto non conferenti, dando vita ad una motivazione meramente apparente. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 452 quaterdecies cod. pen. nonché assoluta carenza di motivazione in ordine al periculum in mora. Si sostiene, in particolare, che la posizione del 2 ricorrente, mero trasportatore, era stata ritenuta pienamente sovrapponibile a quella dei soggetti individuati come gestori dell'illecita attività di trattamento dei rifiuti e che non erano stati specificati gli indici e le modalità che avevano condotto alla determinazione dell'entità del profitto del reato. Il pericolo di dispersione dei beni del ricorrente era stato allegato in modo del tutto generico e non si era tenuto conto della mancanza di un concreto e attuale rischio di recidiva, posto che i trasporti contestati risalivano al 2018. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte - con cui il ricorrente in alcun modo si confronta, non illustrando in diritto il motivo proposto - i gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (Sez. 1, n. 2568 del 18/09/2020, dep. 2021, Modaffari, Rv. 280354; Sez. 4, n. 8076 del 12/11/2013, dep. 2014, D'Agostino e a., Rv. 258613). Non ha alcun rilievo, pertanto, che il ricorrente non fosse iscritto nel registro degli indagati allorquando ne furono intercettate le conversazioni telefoniche, né rileva, ai fini processuali, che la sua iscrizione possa essere stata ritardata, posto che gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del pubblico ministero che abbia ritardato l'iscrizione (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376; Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046). 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per motivi non consentiti. 2.1. A quest'ultimo riguardo, va innanzitutto ribadito che il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la niera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità 3 manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Per altro verso, la motivazione può essere definita soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 2.2. Nel caso di specie, nulla di ciò si è verificato, poiché l'ordinanza impugnata, dopo aver dettagliatamente riepilogato (pagg. 2-19) gli atti d'indagine significativi quali correttamente ricostruiti nell'articolato decreto di sequestro - dai quali si comprende in modo chiaro, anche in relazione alla partecipazione del ricorrente, la sussistenza del fumus commissi delicti con riguardo all'ipotizzato delitto (ed anche alle connesse contravvenzioni di cui all'art. 256 d.lgs. 152 del 2006) - ha adeguatamente esaminato e disatteso le doglianze difensive devolute con il riesame (pagg. 24-26) e in ricorso nuovamente riproposte, senza che peraltro ci si confronti pienamente con le risposte date. 2.3. A quest'ultimo riguardo va inoltre ribadito che i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti nel gravame di merito e puntualmente disattesi - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, NO e aa., Rv. 243838), sicché, anche laddove sia proponibile il motivo sul vizio di motivazione, è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 3. Il terzo motivo di ricorso è nel complesso infondato. 4 3.1. Premesso che l'ordinanza impugnata (pag. 19) - sul punto non contestata - dà atto che con i motivi del riesame non si era lamentata la quantificazione del profitto illecito (sicché alcun obbligo di motivazione poteva sul punto pretendersi dal tribunale) e che non risultano essere state al proposito mosse altre contestazioni, osserva comunque il Collegio come non rilevi il diverso contributo causale dato al reato dai coindagati, posto che, per consolidato orientamento, il sequestro preventivo per equivalente, funzionale alla confisca, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa, non essendo ricollegabile all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito (Sez. 3, n. 1999 del 14/11/2017, dep. 2018, Addonizio, Rv. 272714), fermo restando che l'esecuzione della misura non può complessivamente eccedere nel "quantum" l'ammontare del profitto complessivo, non potendo avere un ambito più ampio di quello della successiva confisca (Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, Buonpensiere, Rv. 279494; Sez. 2, n. 29395 del 26/04/2018, Pasero, Rv. 272968). Il ricorrente non allega che si sia verificata una tale eventualità. 3.1. Quanto alla contestazione del periculum in mora, l'ordinanza (pagg. 21 e 27) attesta che la stessa era del tutto generica e - richiamando le condivise argomentazioni del primo giudice (che nel ricorso non vengono specificamente contestate) ha confermato il concreto il rischio che anche il ricorrente possa spogliarsi dei beni attualmente nella sua disponibilità, perciò sottoposti a sequestro in funzione della confisca per equivalente del profitto, obbligatoriamente disposta dall'art. 452 quaterdecies, ult. comma, cod. pen. Ciò precisato, osserva il Collegio che - conformandosi al preferibile orientamento interpretativo di recente avallato dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848) - i giudici di merito hanno correttamente reso una concisa motivazione anche sul periculum in mora che giustifica l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Tenendo anche conto del rilevante importo del profitto, le doglianze mosse dal ricorrente sul punto sono anche in questa sede del tutto generiche e non indicano le ragioni per cui dovrebbe ritenersi insussistente il pericolo di dispersione ritenuto dal giudice della cautela. 3.2. La sufficienza della richiamata argomentazione a sostegno del sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. rende generiche - e comunque prive d'interesse - le doglianze proposte con riguardo alla parimenti ritenuta ipotesi prevista dal primo comma della citata disposizione. Vale, invero, il principio secondo cui è affetto da difetto di specificità, con violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione nella parte in cui attacchi una sola delle 5 rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata); sotto altro angolo visuale, ricorre negli stessi casi il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506). 4. Il ricorso, complessivamente infondato, dev'essere pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 febbraio 2022.