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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/12/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 892/2021 r.g.
tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Garofalo;
C.F._2
attori
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_3 C.F._3
RN US e AN IR;
convenuta
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Controparte_1 C.F._4
Pesce; convenuta
Il Giudice scaduto il termine del 10 dicembre 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 11 dicembre 2025
Il Giudice
MA IU RD REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico MA IU RD ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 892/2021 R.G., vertente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Garofalo;
C.F._2
attori
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_3 C.F._3
RN US e AN IR;
convenuta
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Controparte_1 C.F._4
Pesce; convenuta
OGGETTO
Restituzione somme.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre
2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire
3 l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Deve, altresì, premettersi che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord.
n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
1.2. Va, infine, premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno
2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. La causa, istruita documentalmente e assegnata allo scrivente il 20.1.2025, è stata rinviata per la decisione all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione di due distinti termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. In via preliminare, va rilevato che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.
In primo luogo, deve evidenziarsi che i prelievi effettuati dalle convenute e oggetto della presente controversia appaiono legittimi in quanto sostenuti da valide deleghe, come documentate in atti.
Sul punto, tralasciando che un disconoscimento della firma è stato effettuato in atti (v. memoria istruttoria n. 1 c.p.c.) dalla sola , intestataria e cointestataria Parte_1
4 dei due libretti postali per cui è causa, e non da , pur essendo costui Parte_2 cointestatario di uno dei due predetti libretti (cfr. atto di citazione e docc. in atti), va osservato che tale disconoscimento non può dirsi compiutamente avanzato.
Difatti, come noto, il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve rivestire comunque i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in mere espressioni di stile: secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 cit. di disconoscere la scrittura prevista presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente (cfr. Trib., Cremona 15.09.1989; nello stesso senso anche
Trib. Pordenone, 19.5.2009 n. 776).
Orbene, nella vicenda in esame, la doglianza di parte attrice risulta inevitabilmente in contrasto con gli elementi di prova di cui al corredo documentale e in particolare con la denuncia-querela di data 23.10.2020, allegata all'atto di citazione, dalla quale emerge che la ha effettivamente sottoscritto un foglio che ella stessa identifica, Parte_1 presumibilmente, come delega a operare sui suoi conti e a prelevare i suoi risparmi e tanto basta a rendere inammissibile il disconoscimento in parola.
Né a tal riguardo può assumere rilievo l'invocata perizia grafologica di parte, costituendo essa una mera allegazione difensiva di carattere tecnico priva di valore probatorio (arg.
Cass. n. 33504/2023).
4.1. Tanto chiarito, va osservato che la mera delega a operare sui libretti postali de quibus non è di per sé sufficiente a giustificare le operazioni contestate da parte attrice, non potendo, in generale, il delegato vantare alcun diritto sulle somme depositate e considerato che “l'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (cosiddetto delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente spiega unicamente l'effetto di vincolare la banca, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta anche il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto” (Cass., Sez. 3, sentenza n. 13906 del 28.6.2005).
Pertanto, a fronte della contestazione attorea circa la natura indebita delle operazioni oggetto di causa, grava sulle odierne convenute l'onere di provare di avere ricevuto incarico dai deleganti per l'effettuazione delle stesse, atteso che il soggetto munito di delega a operare su un conto altrui deve rispondere della gestione delle somme secondo le regole
5 del mandato, dovendosi quindi applicare il disposto dell'art. 1713,4 comma 1, c.c. (ai sensi del quale il mandatario deve rendere conto del suo operato e quindi dimostrare che le somme fuoriuscite dai conti sono state utilizzate a vantaggio del mandante).
Nella specie, le convenute non hanno contestato di avere effettuato i diversi prelievi allegati dagli attori (peraltro documentati dalla lista dei movimenti in atti), sostenendo piuttosto, in parte, di avere impiegato le predette somme su indicazione e per esigenze degli attori e, in parte, di essere state beneficiate di donazioni da parte dell'attrice.
Sennonché, tali assunti sono rimasti a livello di mere allegazioni sfornite di prova, non avendo le convenute fornito sufficiente dimostrazione dell'effettivo utilizzo dei denari ritirati per spese asseritamente effettuate nell'interesse degli attori e secondo le loro volontà.
D'altronde, l'elevata consistenza degli importi ritirati in un lasso di tempo piuttosto ristretto induce a ritenere inverosimile che i prelievi in questione fossero stati disposti per affrontare spese correnti.
Al contempo, non vi è la prova rassicurante che le spese documentate in atti dalle convenute
(peraltro, per un ammontare irrisorio rispetto al quantum oggetto di causa) siano state sopportate in vista del soddisfacimento delle esigenze degli attori né che esse siano state sostenute con gli importi oggetto dei prelievi per cui è causa (invero, le convenute avrebbero dovuto offrire allegazioni ben più precise e circostanziate circa la destinazione dei denari ritirati, non essendo a tal fine sufficiente discorrere di “gestione a carattere familiare della coppia di anziani” - cfr. originaria comparsa di costituzione delle due convenute – alla luce della natura delle contestazioni attoree mosse al riguardo).
Parimenti, non vi è adeguata prova dell'asserita esistenza di donazioni di cui l'attrice avrebbe inteso beneficiare le convenute.
In particolare, con carattere assorbente rispetto a ogni ulteriore questione dedotta sul punto, deve considerarsi che, quand'anche fosse stata provata la natura liberale delle operazioni in esame, la donazione sarebbe comunque da ritenere nulla per difetto di forma.
E invero, in assenza di prova dell'esistenza di un atto di liberalità scritto o di un distinto accordo negoziale tra donante e donatari, il negozio giuridico che ha determinato l'arricchimento delle convenute non può essere individuato nel rilascio della delega a operare sul conto. Non vi è infatti alcuna prova del fatto che detta delega sarebbe stata rilasciata dal titolare del conto senza altro scopo che quello della liberalità (ossia, con condotta tale
6 da non essere intesa altro che come manifestazione della volontà della delegante di donare quanto era presente sul conto a lui intestato: v. Cass., n. 468/2010).
Piuttosto, essendo le convenute delegate ad operare sul conto per le più svariate finalità, ne consegue che, nel caso di specie, la pretesa donazione sarebbe avvenuta attraverso l'effettuazione di prelievo di assegni circolari.
Ciò posto, si osserva che, a differenza della liberalità realizzata mediante rilascio di delega, il trasferimento di somme di denaro dal conto del disponente a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore (ipotesi non ricorrente nella specie, dato il considerevole importo delle somme in discorso: € 9.500,00), poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio (v. Cass., SS.UU., Sentenza n. 18725 del
27/07/2017).
In ogni caso, l'incertezza probatoria relativa alle finalità e alla gestione delle operazioni poste in essere dalle convenute in forza della delega a operare su conto altrui gioca a sfavore delle predette, onerate di provare la causa giustificativa dei prelievi effettuati.
Ciò detto, deve al contempo osservarsi che, quanto alla somma di € 52.548,00, prelevata dal conto dell'attrice e di cui è stata richiesta la restituzione nell'odierna sede, è incontestato che le due convenute non si siano giovate dell'intero importo, avendo invece beneficiato della minor somma di € 9.500,00 ciascuna (la rimanente somma è andata agli altri eredi).
Alla luce delle suesposte considerazioni, dal libretto postale intestato all'attrice (n.
000049053524) deve ritenersi indebitamente prelevato l'importo complessivo di €
22.474,00, mentre dal libretto postale cointestato ai due attori (n. 00003528706) deve ritenersi indebitamente prelevato l'importo di complessivo di € 6.752,33, con conseguente obbligo di restituzione di tali somme in favore degli attori, oltre interessi legali dalle date degli indebiti prelievi sino al saldo.
Ogni ulteriore domanda e questione è assorbita, ricordando che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le
7 prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n.
5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16056 del
2.8.2016, secondo cui: “l'esame dei documenti esibiti … come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
5. Ricorrono giusti motivi, anche in ragione delle peculiarità fattuali della vicenda che ha visto contrapposte le parti in causa, dell'evoluzione che ha avuto il processo, del tenore della sentenza e dell'esito del giudizio, per compensare integralmente le spese di lite.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa e assorbita:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna le convenute alla restituzione in favore dell'attrice della somma complessiva di € Parte_1
22.474,00 e dell'attrice e , in via di solidarietà attiva, Parte_1 Parte_2 della somma complessiva di € 6.752,33, oltre interessi legali dalle date degli indebiti prelievi sino al saldo;
- compensa le spese.
Così deciso in Crotone, l'11 dicembre 2025.
Il Giudice
MA IU RD
8
SEZIONE CIVILE
Causa n. 892/2021 r.g.
tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Garofalo;
C.F._2
attori
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_3 C.F._3
RN US e AN IR;
convenuta
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Controparte_1 C.F._4
Pesce; convenuta
Il Giudice scaduto il termine del 10 dicembre 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 11 dicembre 2025
Il Giudice
MA IU RD REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico MA IU RD ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 892/2021 R.G., vertente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Garofalo;
C.F._2
attori
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_3 C.F._3
RN US e AN IR;
convenuta
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Controparte_1 C.F._4
Pesce; convenuta
OGGETTO
Restituzione somme.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre
2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire
3 l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Deve, altresì, premettersi che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord.
n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
1.2. Va, infine, premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno
2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. La causa, istruita documentalmente e assegnata allo scrivente il 20.1.2025, è stata rinviata per la decisione all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione di due distinti termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. In via preliminare, va rilevato che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.
In primo luogo, deve evidenziarsi che i prelievi effettuati dalle convenute e oggetto della presente controversia appaiono legittimi in quanto sostenuti da valide deleghe, come documentate in atti.
Sul punto, tralasciando che un disconoscimento della firma è stato effettuato in atti (v. memoria istruttoria n. 1 c.p.c.) dalla sola , intestataria e cointestataria Parte_1
4 dei due libretti postali per cui è causa, e non da , pur essendo costui Parte_2 cointestatario di uno dei due predetti libretti (cfr. atto di citazione e docc. in atti), va osservato che tale disconoscimento non può dirsi compiutamente avanzato.
Difatti, come noto, il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve rivestire comunque i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in mere espressioni di stile: secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 cit. di disconoscere la scrittura prevista presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente (cfr. Trib., Cremona 15.09.1989; nello stesso senso anche
Trib. Pordenone, 19.5.2009 n. 776).
Orbene, nella vicenda in esame, la doglianza di parte attrice risulta inevitabilmente in contrasto con gli elementi di prova di cui al corredo documentale e in particolare con la denuncia-querela di data 23.10.2020, allegata all'atto di citazione, dalla quale emerge che la ha effettivamente sottoscritto un foglio che ella stessa identifica, Parte_1 presumibilmente, come delega a operare sui suoi conti e a prelevare i suoi risparmi e tanto basta a rendere inammissibile il disconoscimento in parola.
Né a tal riguardo può assumere rilievo l'invocata perizia grafologica di parte, costituendo essa una mera allegazione difensiva di carattere tecnico priva di valore probatorio (arg.
Cass. n. 33504/2023).
4.1. Tanto chiarito, va osservato che la mera delega a operare sui libretti postali de quibus non è di per sé sufficiente a giustificare le operazioni contestate da parte attrice, non potendo, in generale, il delegato vantare alcun diritto sulle somme depositate e considerato che “l'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (cosiddetto delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente spiega unicamente l'effetto di vincolare la banca, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta anche il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto” (Cass., Sez. 3, sentenza n. 13906 del 28.6.2005).
Pertanto, a fronte della contestazione attorea circa la natura indebita delle operazioni oggetto di causa, grava sulle odierne convenute l'onere di provare di avere ricevuto incarico dai deleganti per l'effettuazione delle stesse, atteso che il soggetto munito di delega a operare su un conto altrui deve rispondere della gestione delle somme secondo le regole
5 del mandato, dovendosi quindi applicare il disposto dell'art. 1713,4 comma 1, c.c. (ai sensi del quale il mandatario deve rendere conto del suo operato e quindi dimostrare che le somme fuoriuscite dai conti sono state utilizzate a vantaggio del mandante).
Nella specie, le convenute non hanno contestato di avere effettuato i diversi prelievi allegati dagli attori (peraltro documentati dalla lista dei movimenti in atti), sostenendo piuttosto, in parte, di avere impiegato le predette somme su indicazione e per esigenze degli attori e, in parte, di essere state beneficiate di donazioni da parte dell'attrice.
Sennonché, tali assunti sono rimasti a livello di mere allegazioni sfornite di prova, non avendo le convenute fornito sufficiente dimostrazione dell'effettivo utilizzo dei denari ritirati per spese asseritamente effettuate nell'interesse degli attori e secondo le loro volontà.
D'altronde, l'elevata consistenza degli importi ritirati in un lasso di tempo piuttosto ristretto induce a ritenere inverosimile che i prelievi in questione fossero stati disposti per affrontare spese correnti.
Al contempo, non vi è la prova rassicurante che le spese documentate in atti dalle convenute
(peraltro, per un ammontare irrisorio rispetto al quantum oggetto di causa) siano state sopportate in vista del soddisfacimento delle esigenze degli attori né che esse siano state sostenute con gli importi oggetto dei prelievi per cui è causa (invero, le convenute avrebbero dovuto offrire allegazioni ben più precise e circostanziate circa la destinazione dei denari ritirati, non essendo a tal fine sufficiente discorrere di “gestione a carattere familiare della coppia di anziani” - cfr. originaria comparsa di costituzione delle due convenute – alla luce della natura delle contestazioni attoree mosse al riguardo).
Parimenti, non vi è adeguata prova dell'asserita esistenza di donazioni di cui l'attrice avrebbe inteso beneficiare le convenute.
In particolare, con carattere assorbente rispetto a ogni ulteriore questione dedotta sul punto, deve considerarsi che, quand'anche fosse stata provata la natura liberale delle operazioni in esame, la donazione sarebbe comunque da ritenere nulla per difetto di forma.
E invero, in assenza di prova dell'esistenza di un atto di liberalità scritto o di un distinto accordo negoziale tra donante e donatari, il negozio giuridico che ha determinato l'arricchimento delle convenute non può essere individuato nel rilascio della delega a operare sul conto. Non vi è infatti alcuna prova del fatto che detta delega sarebbe stata rilasciata dal titolare del conto senza altro scopo che quello della liberalità (ossia, con condotta tale
6 da non essere intesa altro che come manifestazione della volontà della delegante di donare quanto era presente sul conto a lui intestato: v. Cass., n. 468/2010).
Piuttosto, essendo le convenute delegate ad operare sul conto per le più svariate finalità, ne consegue che, nel caso di specie, la pretesa donazione sarebbe avvenuta attraverso l'effettuazione di prelievo di assegni circolari.
Ciò posto, si osserva che, a differenza della liberalità realizzata mediante rilascio di delega, il trasferimento di somme di denaro dal conto del disponente a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore (ipotesi non ricorrente nella specie, dato il considerevole importo delle somme in discorso: € 9.500,00), poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio (v. Cass., SS.UU., Sentenza n. 18725 del
27/07/2017).
In ogni caso, l'incertezza probatoria relativa alle finalità e alla gestione delle operazioni poste in essere dalle convenute in forza della delega a operare su conto altrui gioca a sfavore delle predette, onerate di provare la causa giustificativa dei prelievi effettuati.
Ciò detto, deve al contempo osservarsi che, quanto alla somma di € 52.548,00, prelevata dal conto dell'attrice e di cui è stata richiesta la restituzione nell'odierna sede, è incontestato che le due convenute non si siano giovate dell'intero importo, avendo invece beneficiato della minor somma di € 9.500,00 ciascuna (la rimanente somma è andata agli altri eredi).
Alla luce delle suesposte considerazioni, dal libretto postale intestato all'attrice (n.
000049053524) deve ritenersi indebitamente prelevato l'importo complessivo di €
22.474,00, mentre dal libretto postale cointestato ai due attori (n. 00003528706) deve ritenersi indebitamente prelevato l'importo di complessivo di € 6.752,33, con conseguente obbligo di restituzione di tali somme in favore degli attori, oltre interessi legali dalle date degli indebiti prelievi sino al saldo.
Ogni ulteriore domanda e questione è assorbita, ricordando che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le
7 prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n.
5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16056 del
2.8.2016, secondo cui: “l'esame dei documenti esibiti … come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
5. Ricorrono giusti motivi, anche in ragione delle peculiarità fattuali della vicenda che ha visto contrapposte le parti in causa, dell'evoluzione che ha avuto il processo, del tenore della sentenza e dell'esito del giudizio, per compensare integralmente le spese di lite.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa e assorbita:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna le convenute alla restituzione in favore dell'attrice della somma complessiva di € Parte_1
22.474,00 e dell'attrice e , in via di solidarietà attiva, Parte_1 Parte_2 della somma complessiva di € 6.752,33, oltre interessi legali dalle date degli indebiti prelievi sino al saldo;
- compensa le spese.
Così deciso in Crotone, l'11 dicembre 2025.
Il Giudice
MA IU RD
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