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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/12/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti – g.o.t.c. -
All'udienza del 11/12/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nella causa iscritta al n. 473/2025 RG, promossa da:
(C.F. , nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Colledara, c.da Pizzicato, elettivamente domiciliata in Val Vomano di Penna Sant'Andrea (TE), piazza
G. D'Annunzio n. 11, presso lo studio dell'Avv. Paola De Federicis, c.che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura apposta in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
l' , CF PI Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Gambino P.IVA_2 giusta procura generale alle liti per Notar in Fiumicino (RM) in data 22/03/2024 n. rep. Persona_1
37875 – raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, CP_2 largo San Matteo n. 6
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso in opposizione avverso le risultanze dell'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di rigetto in via amministrativa della domanda volta all'ottenimento della pensione di inabilità civile ovvero, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza, la sig.ra ha evocato in Parte_1 giudizio l' per sentirsi riconoscere i requisiti sanitari legittimanti il diritto alle prestazioni negatele in CP_2 via amministrativa in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis cod. proc. civ., assumendo di essere affetta da gravi patologie. In tale sede, il c.t.u. nominato, dott. non ha Persona_2 riconosciuto gli invocati requisiti sanitari. Ne è conseguito il deposito di dissenso cui è seguito il presente procedimento oppositivo. A fondamento del ricorso, la sig.ra ha contestato le conclusioni della c.t.u. svolta in sede di Pt_1
a.t.p.o., con riferimento alle patologie lamentate, evidenziando, in particolare, che il CTU avrebbe sottovalutato alcune patologie, come la depressione maggiore.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, è pervenuta - per la discussione con termine per note - all'udienza odierna, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
******
Alla luce delle risultanze istruttorie, il ricorso in opposizione si è rivelato infondato e, come tale, va rigettato.
Invero, dall'esame del ricorso in opposizione è emerso come la ricorrente si sia limitata a contestare la diversa valutazione delle patologie secondo il calcolo riduzionistico, riproponendo le controdeduzioni presentate dal CTP nella fase di accertamento tecnico preventivo.
Quindi l'opposizione è innanzitutto inammissibile, perché si rimprovera al CTU non di aver ignorato alcune patologie, ma di averle valutate diversamente.
In particolare, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente è affetta dalle patologie, indicate meglio in perizia, le quali tuttavia non integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento dei benefici economici richiesti in via principale (pensione di inabilità civile – art .12 legge n. 118/1071).
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e, come tale, utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Invero, come recentemente affermato, "Nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte" (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017).
Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
Le spese del presente procedimento, così come quelle dell'a.t.p., vanno integralmente compensate, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti. Le spese della c.t.u. svolta in sede di a.t.p.o., invece, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
n. 473/2025, così provvede:
- Rigetta l'opposizione; - Compensa le spese di lite;
- Pone le spese della c.t.u. svolta nel presente giudizio a carico dell' CP_2
Teramo, lì 11/12/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
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