TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/12/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto
dr. Bruno Casciarri presidente dr. Lucio Munaro giudice relatore dr. Elena Merlo giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 255-1/2025 r.g. promossa da
Parte_1
- ricorrente -
con l'avv. Laura Saccaro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , quale debitore ex art. 2.1, lett. c, cci, ha domandato Parte_1
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni (artt. 268 ss. cci).
1.1. La domanda è fondata.
2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci
(richiamato dall'art. 268.1 cci), perché il ricorrente risulta residente a [...]
(Tv).
3. La relazione redatta dall'OCC e allegata al ricorso presenta un 2
contenuto conforme alle previsioni ex art. 269.2 cci.
4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente:
non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
a prescindere dagli oneri economici inerenti alla procedura, ha debiti per la somma complessiva di € 343.436,03;
quanto ad attivo rilevante, è proprietario dell'immobile destinato ad abitazione, il cui presumibile valore di stima si aggira intorno a €
100.000,00; dispone inoltre delle provvigioni quale agente di commercio, e in relazione ad esse è ragionevolmente presumibile un'eccedenza distribuibile ai creditori nella misura di circa € 12.000,00;
pertanto, non dispone della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari.
5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 cci).
6. Dall'attestazione ex art. 268.3, ultimo periodo, cci risulta che, al netto degli oneri economici inerenti alla procedura, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
7. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:
la norma si riferisce esplicitamente al giudice e non al tribunale;
tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.
p.q.m.
3
Il tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di;
Parte_1
nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e il dr. Persona_1 quale liquidatore;
ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
dispone la pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese;
ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
Treviso, 2.12.2025
Il giudice estensore Il presidente dr. Lucio Munaro dr. Bruno Casciarri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto
dr. Bruno Casciarri presidente dr. Lucio Munaro giudice relatore dr. Elena Merlo giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 255-1/2025 r.g. promossa da
Parte_1
- ricorrente -
con l'avv. Laura Saccaro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , quale debitore ex art. 2.1, lett. c, cci, ha domandato Parte_1
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni (artt. 268 ss. cci).
1.1. La domanda è fondata.
2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci
(richiamato dall'art. 268.1 cci), perché il ricorrente risulta residente a [...]
(Tv).
3. La relazione redatta dall'OCC e allegata al ricorso presenta un 2
contenuto conforme alle previsioni ex art. 269.2 cci.
4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente:
non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
a prescindere dagli oneri economici inerenti alla procedura, ha debiti per la somma complessiva di € 343.436,03;
quanto ad attivo rilevante, è proprietario dell'immobile destinato ad abitazione, il cui presumibile valore di stima si aggira intorno a €
100.000,00; dispone inoltre delle provvigioni quale agente di commercio, e in relazione ad esse è ragionevolmente presumibile un'eccedenza distribuibile ai creditori nella misura di circa € 12.000,00;
pertanto, non dispone della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari.
5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 cci).
6. Dall'attestazione ex art. 268.3, ultimo periodo, cci risulta che, al netto degli oneri economici inerenti alla procedura, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
7. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:
la norma si riferisce esplicitamente al giudice e non al tribunale;
tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.
p.q.m.
3
Il tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di;
Parte_1
nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e il dr. Persona_1 quale liquidatore;
ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
dispone la pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese;
ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
Treviso, 2.12.2025
Il giudice estensore Il presidente dr. Lucio Munaro dr. Bruno Casciarri