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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/10/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.g. n. 906 / 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 906 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del
22/10/2025, tra
(C.F. ), in giudizio con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. LEDDA GIOVANNI
-parte appellante-
e
( ), in giudizio con l'avv. RUSSU GIULIA Controparte_1 C.F._1
-parte appellata-
e
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
-parte appellata-contumace
e
Controparte_3
-parte appellata-contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 231/2017 emessa il CP_2
20/10/2017;
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 22/10/2025.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 231/2017 resa dal Giudice di Pace di il 20/10/2017, CP_2 con la quale era stata accolta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da CP_1
[...]
Deduceva l'appellante che: con ricorso ex art. 615 c.p.c. aveva convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
(oggi ), per Controparte_4 Parte_1 ottenere l'annullamento degli avvisi di intimazione di pagamento n. 102 2014 9001712731 000, n.
102 2014 9001712832 000 e n. 102 2014 9001712933 000, notificati in data 9/7/2014, nonché delle
3 cartelle di pagamento ad essi sottese;
che l'opponente aveva contestato il diritto a procedere ad esecuzione forzata da parte dell per omessa notifica dei verbali di accertamento e delle cartelle, e per l'intervenuta Pt_1 prescrizione dei crediti azionati;
che l aveva resistito sostenendo, in primis, la propria carenza di legittimazione Pt_1 passiva e, nel merito, la legittimità e regolarità della notifica degli atti esattoriali impugnati, con infondatezza della eccezione di prescrizione del diritto di credito;
che con sentenza n. 231/2017 il Giudice di Pace di aveva accolto l'opposizione, CP_2 dichiarando l'intervenuta prescrizione del credito oggetto delle cartelle di pagamento impugnate, dichiarandone conseguentemente l'annullamento.
A sostegno del gravame, pertanto, ha Parte_1 sostenuto: che il Giudice di prime cure aveva errato nell'applicare il termine di prescrizione quinquennale, anziché quello decennale, dovendosi applicare il termine di cui all'art. 2946 c.c.; che nemmeno il termine di prescrizione quinquennale poteva ritenersi maturato, stante la sospensione del termine prescritta dalla legge 147/2013, art. 1, comma 623 e 618, relativo al mini condono (periodo di sospensione dal 1/1/2014 al 15/6/2014).
Sulla scorta di ciò, l'appellante ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via principale:
- In riforma della sentenza appellata, previo accertamento e declaratoria dell'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione alle cartelle di pagamento non opposte, e
2 tenuto conto degli atti interruttivi prodotti dall'appellante, ritenere fondati i motivi del presente gravame e per l'effetto rigettare il ricorso di primo grado formulato dall'appellato in relazione alle cartelle sopra indicate;
In via subordinata:
- In riforma della sentenza appellata, preso atto che – per le ragioni sopra esposte – neanche il termine di prescrizione quinquennale può essere considerato decorso, ritenere fondati i motivi del presente gravame e per l'effetto rigettare il ricorso di primo grado formulato dall'appellato in relazione alle cartelle sopra indicate;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi, relativamente al presente grado, in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
All'udienza del 22/2/2024 (v. verbale in atti) e con memoria depositata il 10/6/2025 la parte appellante ha rinunciato alla domanda principale (prescrizione decennale) ed ha insistito nell'accoglimento della domanda subordinata (prescrizione quinquennale).
Si è costituito in giudizio l'appellato contestando in fatto ed in diritto le Controparte_1 avverse deduzioni e formulando le seguenti conclusioni:
“voglia rigettare l'appello ex adverso proposto, infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza n. 231/2017, ufficio del Giudice di Pace di , con vittoria di spese e CP_2 diritti dei due gradi del giudizio”.
Non si sono costituiti in Giudizio né il né la Controparte_2 Controparte_3
Instaurato il contraddittorio, ed acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 5/12/2024 le parti hanno precisato le conclusioni e per la rimessione della causa in decisione il Giudice ha fissato l'udienza del 22/10/2025, assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
All'udienza del 22/10/2025, i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni rassegnate ed agli scritti conclusioni depositati ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea di fatto non è contestato e risulta documentalmente provato che il primo atto di notifica delle cartelle impugnate sopra indicate debba essere cronodatato al 6/2/2009, mentre l'intimazione oggetto della impugnazione avanzata dal isale al 9/7/2014. CP_1
Dall'esame della documentazione prodotta agli atti è dato rilevare che l'atto interruttivo del
3 3/11/2009 (originariamente) invocato da non possiede in realtà alcuna efficacia CP_4 interruttiva, trattandosi di comunicazione non andata a buon fine (mancata notifica per “indirizzo insufficiente”).
Quanto al motivo di appello secondo cui nel caso di specie troverebbe applicazione il periodo di sospensione del termine di cui alla legge 147/2013, art. 1, comma 623 e 618, relativo al c.d. mini- condono (periodo di sospensione dal 1/1/2014 al 15/6/2014), ritiene il Giudice che, in adesione al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nell'opposizione all'esecuzione non è consentito introdurre in appello nuovi motivi di opposizione, ossia nuove cause di inesistenza o estinzione del diritto di procedere ad esecuzione forzata” (v. Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2014,
n. 24234; Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2017, n. 7571, Cass. civ., sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 760), il detto motivo di appello sia inammissibile, introducendo esso una questione nuova di merito non trattata in primo grado, e non rientrando essa tra quelle rilevabili d'ufficio.
Ciò posto, alla luce delle scansioni temporali di cui sopra, non appare seriamente dubitabile l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione quinquennale dei crediti azionati dall'
[...]
. CP_5
Per i motivi che precedono l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Ferma restando la compensazione delle spese per il primo grado di giudizio, per il presente secondo grado le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore sino a € 5.200, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi con discussione orale), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo. Come da richiesta dell'avv. Giulia Russu (v. verbale udienza del 5/15/2024), le indicate spese devono essere distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'articolo 13-quater del d.p.r. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 231/2017 resa dal Giudice di Pace di il Parte_1 CP_2
20/10/2017,
RIGETTA l'appello e, per l'effetto,
CONFERMA integralmente la sentenza indicata.
CONDANNA l'appellante a rifondere a le spese del presente grado di Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi € 1.672,00, oltre Iva, Cap e rimb. Forf., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4 DICHIARA sussistenti i requisiti di cui all'articolo 13-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Tempio Pausania, il 22/10/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.g. n. 906 / 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 906 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del
22/10/2025, tra
(C.F. ), in giudizio con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. LEDDA GIOVANNI
-parte appellante-
e
( ), in giudizio con l'avv. RUSSU GIULIA Controparte_1 C.F._1
-parte appellata-
e
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
-parte appellata-contumace
e
Controparte_3
-parte appellata-contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 231/2017 emessa il CP_2
20/10/2017;
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 22/10/2025.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 231/2017 resa dal Giudice di Pace di il 20/10/2017, CP_2 con la quale era stata accolta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da CP_1
[...]
Deduceva l'appellante che: con ricorso ex art. 615 c.p.c. aveva convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
(oggi ), per Controparte_4 Parte_1 ottenere l'annullamento degli avvisi di intimazione di pagamento n. 102 2014 9001712731 000, n.
102 2014 9001712832 000 e n. 102 2014 9001712933 000, notificati in data 9/7/2014, nonché delle
3 cartelle di pagamento ad essi sottese;
che l'opponente aveva contestato il diritto a procedere ad esecuzione forzata da parte dell per omessa notifica dei verbali di accertamento e delle cartelle, e per l'intervenuta Pt_1 prescrizione dei crediti azionati;
che l aveva resistito sostenendo, in primis, la propria carenza di legittimazione Pt_1 passiva e, nel merito, la legittimità e regolarità della notifica degli atti esattoriali impugnati, con infondatezza della eccezione di prescrizione del diritto di credito;
che con sentenza n. 231/2017 il Giudice di Pace di aveva accolto l'opposizione, CP_2 dichiarando l'intervenuta prescrizione del credito oggetto delle cartelle di pagamento impugnate, dichiarandone conseguentemente l'annullamento.
A sostegno del gravame, pertanto, ha Parte_1 sostenuto: che il Giudice di prime cure aveva errato nell'applicare il termine di prescrizione quinquennale, anziché quello decennale, dovendosi applicare il termine di cui all'art. 2946 c.c.; che nemmeno il termine di prescrizione quinquennale poteva ritenersi maturato, stante la sospensione del termine prescritta dalla legge 147/2013, art. 1, comma 623 e 618, relativo al mini condono (periodo di sospensione dal 1/1/2014 al 15/6/2014).
Sulla scorta di ciò, l'appellante ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via principale:
- In riforma della sentenza appellata, previo accertamento e declaratoria dell'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione alle cartelle di pagamento non opposte, e
2 tenuto conto degli atti interruttivi prodotti dall'appellante, ritenere fondati i motivi del presente gravame e per l'effetto rigettare il ricorso di primo grado formulato dall'appellato in relazione alle cartelle sopra indicate;
In via subordinata:
- In riforma della sentenza appellata, preso atto che – per le ragioni sopra esposte – neanche il termine di prescrizione quinquennale può essere considerato decorso, ritenere fondati i motivi del presente gravame e per l'effetto rigettare il ricorso di primo grado formulato dall'appellato in relazione alle cartelle sopra indicate;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi, relativamente al presente grado, in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
All'udienza del 22/2/2024 (v. verbale in atti) e con memoria depositata il 10/6/2025 la parte appellante ha rinunciato alla domanda principale (prescrizione decennale) ed ha insistito nell'accoglimento della domanda subordinata (prescrizione quinquennale).
Si è costituito in giudizio l'appellato contestando in fatto ed in diritto le Controparte_1 avverse deduzioni e formulando le seguenti conclusioni:
“voglia rigettare l'appello ex adverso proposto, infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza n. 231/2017, ufficio del Giudice di Pace di , con vittoria di spese e CP_2 diritti dei due gradi del giudizio”.
Non si sono costituiti in Giudizio né il né la Controparte_2 Controparte_3
Instaurato il contraddittorio, ed acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 5/12/2024 le parti hanno precisato le conclusioni e per la rimessione della causa in decisione il Giudice ha fissato l'udienza del 22/10/2025, assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
All'udienza del 22/10/2025, i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni rassegnate ed agli scritti conclusioni depositati ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea di fatto non è contestato e risulta documentalmente provato che il primo atto di notifica delle cartelle impugnate sopra indicate debba essere cronodatato al 6/2/2009, mentre l'intimazione oggetto della impugnazione avanzata dal isale al 9/7/2014. CP_1
Dall'esame della documentazione prodotta agli atti è dato rilevare che l'atto interruttivo del
3 3/11/2009 (originariamente) invocato da non possiede in realtà alcuna efficacia CP_4 interruttiva, trattandosi di comunicazione non andata a buon fine (mancata notifica per “indirizzo insufficiente”).
Quanto al motivo di appello secondo cui nel caso di specie troverebbe applicazione il periodo di sospensione del termine di cui alla legge 147/2013, art. 1, comma 623 e 618, relativo al c.d. mini- condono (periodo di sospensione dal 1/1/2014 al 15/6/2014), ritiene il Giudice che, in adesione al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nell'opposizione all'esecuzione non è consentito introdurre in appello nuovi motivi di opposizione, ossia nuove cause di inesistenza o estinzione del diritto di procedere ad esecuzione forzata” (v. Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2014,
n. 24234; Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2017, n. 7571, Cass. civ., sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 760), il detto motivo di appello sia inammissibile, introducendo esso una questione nuova di merito non trattata in primo grado, e non rientrando essa tra quelle rilevabili d'ufficio.
Ciò posto, alla luce delle scansioni temporali di cui sopra, non appare seriamente dubitabile l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione quinquennale dei crediti azionati dall'
[...]
. CP_5
Per i motivi che precedono l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Ferma restando la compensazione delle spese per il primo grado di giudizio, per il presente secondo grado le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore sino a € 5.200, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi con discussione orale), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo. Come da richiesta dell'avv. Giulia Russu (v. verbale udienza del 5/15/2024), le indicate spese devono essere distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'articolo 13-quater del d.p.r. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 231/2017 resa dal Giudice di Pace di il Parte_1 CP_2
20/10/2017,
RIGETTA l'appello e, per l'effetto,
CONFERMA integralmente la sentenza indicata.
CONDANNA l'appellante a rifondere a le spese del presente grado di Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi € 1.672,00, oltre Iva, Cap e rimb. Forf., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4 DICHIARA sussistenti i requisiti di cui all'articolo 13-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Tempio Pausania, il 22/10/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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