Art. 3.
Per intervenuto consenso della concessionaria, la convenzione del 2 febbraio 1962, n. 5018, approvata con decreto interministeriale di pari data, e gli atti aggiuntivi del 7 febbraio 1963, approvato con decreto interministeriale del 4 aprile 1963, e dell'8 novembre 1963, approvato con decreto interministeriale del 30 novembre 1963, sono risolti a decorrere dalla data del decreto che approvera' la convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione e dell'esercizio di tutte le autostrade di cui all' articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e di quelle da indicarsi ai sensi dell'articolo 1.
Per intervenuto consenso della concessionaria, la convenzione del 2 febbraio 1962, n. 5018, approvata con decreto interministeriale di pari data, e gli atti aggiuntivi del 7 febbraio 1963, approvato con decreto interministeriale del 4 aprile 1963, e dell'8 novembre 1963, approvato con decreto interministeriale del 30 novembre 1963, sono risolti a decorrere dalla data del decreto che approvera' la convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione e dell'esercizio di tutte le autostrade di cui all' articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e di quelle da indicarsi ai sensi dell'articolo 1.