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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 4205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4205 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2756\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L'anno 2025 il giorno 9 del mese di dicembre
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza, composta dai signori: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio nel procedimento
TRA
, rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti dall'Avv. Parte_1
GI IL LI e dall'avv. IL LI, presso lo studio in Napoli alla via Pietro Giannone, 30 è elettivamente domiciliato
- parte appellante
E
, in persona del Ministro legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
- parte appellata NONCHE'
in Controparte_2 persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come da procura alle liti in atti ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
- parte appellata pronuncia, all'esito della camera di consiglio tenuta in data odierna in presenza, il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
1 a) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'illegittimità del decreto n.664 del 3.1.23 di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ed ordina al appellato di reintegrare l'appellante nel posto di lavoro;
CP_1
b) condanna il al risarcimento del danno subito dal mediante CP_1 Pt_1 corresponsione di un'indennità -commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto- pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità, oltre accessori, nonché al versamento, sempre in suo favore, per lo stesso periodo, dei contributi assistenziali e previdenziali;
c) condanna altresì il appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle CP_1 spese del doppio grado di giudizio che liquida nella misura di complessivi euro 3.600,00 per il primo grado e complessivi euro 4.000,00 per il presente grado, il tutto oltre Iva, CPA e rimborso spese forfettarie, con attribuzione ai difensori antistatari. Così deciso in Napoli il 9 dicembre 2025
Il Presidente Dr. Gennaro Iacone
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