CASS
Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 20/03/2024, n. 11669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11669 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI MO nato il [...] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11669 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 28/02/2024 RG 39727/23 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato condanna di ME MI per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo: intervenuto decorso del termine prescrizionale previa esclusione della recidiva, stante l'estinzione degli effetti penali delle precedenti condanne conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il 21 febbraio 2024, l'Avv. Giancarlo Rossetti, per il ricorrente, ha depositato una memoria, di cui, tuttavia, non può tenersi conto in quanto intempestiva, siccome depositata senza il rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'estinzione di ogni effetto penale, determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, comporta che delle relative condanne non si debba tener conto ai fini della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251689; Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, Rv. 273941). Invero, la recidiva doveva essere esclusa perché, alla data del commesso reato, vi era stato affidamento in prova con esito positivo per le precedenti condanne di cui ai numeri 2,3 e 4 del casellario giudiziale e l'unico precedente che residuava era per contravvenzione al foglio via obbligatorio. 3.2. Stante l'esclusione della recidiva e tenuto conto di 98 giorni di sospensione (per il rinvio determinato da astensione difensori dal 25 giugno al primo ottobre 2018), il termine di prescrizione del reato è decorso il 7 gennaio 2021, prima della pronuncia della sentenza impugnata. 3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale. 4. Da quanto premesso, discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024. 4.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11669 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 28/02/2024 RG 39727/23 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato condanna di ME MI per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo: intervenuto decorso del termine prescrizionale previa esclusione della recidiva, stante l'estinzione degli effetti penali delle precedenti condanne conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il 21 febbraio 2024, l'Avv. Giancarlo Rossetti, per il ricorrente, ha depositato una memoria, di cui, tuttavia, non può tenersi conto in quanto intempestiva, siccome depositata senza il rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'estinzione di ogni effetto penale, determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, comporta che delle relative condanne non si debba tener conto ai fini della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251689; Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, Rv. 273941). Invero, la recidiva doveva essere esclusa perché, alla data del commesso reato, vi era stato affidamento in prova con esito positivo per le precedenti condanne di cui ai numeri 2,3 e 4 del casellario giudiziale e l'unico precedente che residuava era per contravvenzione al foglio via obbligatorio. 3.2. Stante l'esclusione della recidiva e tenuto conto di 98 giorni di sospensione (per il rinvio determinato da astensione difensori dal 25 giugno al primo ottobre 2018), il termine di prescrizione del reato è decorso il 7 gennaio 2021, prima della pronuncia della sentenza impugnata. 3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale. 4. Da quanto premesso, discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024. 4.