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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
TI ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3837/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 335/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34 e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229023159066000 IRES-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3892/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.12.2022 Nominativo_1, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 s.a.s., ha impugnato una intimazione di pagamento con cui il Fisco richiedeva l'importo di circa 100 mila euro per causali diverse, non integralmente di competenza del
Giudice tributario. Eccepiva, inoltre, la nullità dell'atto perché notificato da un indirizzo PEC non incluso nei pubblici registri;
inoltre, eccepiva anche la prescrizione. Concludeva per l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
La CGT di Primo Grado di Roma - dopo avere osservato: a) che l'eccezioni di nullità della notifica effettuata con indirizzo PEC non inserita in pubblici registri era infondata;
b) che la regolarità della notifica comportava la non decorrenza della prescrizione – dichiarava inammissibile il ricorso e condannava al pagamento di € 3.000,00 – a titolo di spese.
Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma.
Controdeduceva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ribadendo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'impugnata sentenza ha errato nel dichiarare inammissibile il ricorso.
Invero, il Collegio rileva che, nella specie si trattava di una controversia di valore non superiore a
€ 50.000,00 dovendosi escludere ai fini della determinazione del valore, l'importo delle sanzioni. Nel caso, infatti, il valore totale è pari ad € 72.916,68 da cui occorre detrarre le sanzioni pari ad € 37.808,09 detratti anche gli interessi pari ad € 6.111,87 e, quindi, il valore che andava considerato, è pari ad
€ 28.996,70 ai sensi degli art. 17-bis e art. 12 comma 2° D.lgs n. 546/92.
Pertanto, va accolto il motivo di appello concernente l'erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso, stante la necessità di ritenere operante non più il termine ordinario (30 gg.) per l'iscrizione della causa a ruolo, ma il termine di 90 gg. relativo alla fase del reclamo.
Una volta ritenuto ammissibile il ricorso di primo grado, nel merito – per quanto concerne l'intimazione di pagamento, in questa sede impugnata, (ad eccezione di quella prescritta di seguito trattata) - evidente che preso atto che il contribuente ha provveduto al pagamento degli importi dovuti in conseguenza della sua adesione alla c.d. “Rottamazione-quater”, è necessario sul punto accogliere l'appello per essere cessata la materia del contendere.
Quanto invece all'ulteriore cartella di pagamento n. 09720080092124801000 sottesa all'atto impugnato, è evidente la maturazione del termine di prescrizione quinquennale (cass. sez. unite n.23397/2016).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va accolto con riforma della sentenza gravata.
Le spese vanno compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, accoglie l'appello del contribuente e compensa le spese. Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025 Il Giudice est. Dott. Romeo Brunetti La presidente Dott.ssa Giuliana Passero
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
TI ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3837/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 335/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34 e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229023159066000 IRES-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3892/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.12.2022 Nominativo_1, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 s.a.s., ha impugnato una intimazione di pagamento con cui il Fisco richiedeva l'importo di circa 100 mila euro per causali diverse, non integralmente di competenza del
Giudice tributario. Eccepiva, inoltre, la nullità dell'atto perché notificato da un indirizzo PEC non incluso nei pubblici registri;
inoltre, eccepiva anche la prescrizione. Concludeva per l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
La CGT di Primo Grado di Roma - dopo avere osservato: a) che l'eccezioni di nullità della notifica effettuata con indirizzo PEC non inserita in pubblici registri era infondata;
b) che la regolarità della notifica comportava la non decorrenza della prescrizione – dichiarava inammissibile il ricorso e condannava al pagamento di € 3.000,00 – a titolo di spese.
Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma.
Controdeduceva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ribadendo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'impugnata sentenza ha errato nel dichiarare inammissibile il ricorso.
Invero, il Collegio rileva che, nella specie si trattava di una controversia di valore non superiore a
€ 50.000,00 dovendosi escludere ai fini della determinazione del valore, l'importo delle sanzioni. Nel caso, infatti, il valore totale è pari ad € 72.916,68 da cui occorre detrarre le sanzioni pari ad € 37.808,09 detratti anche gli interessi pari ad € 6.111,87 e, quindi, il valore che andava considerato, è pari ad
€ 28.996,70 ai sensi degli art. 17-bis e art. 12 comma 2° D.lgs n. 546/92.
Pertanto, va accolto il motivo di appello concernente l'erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso, stante la necessità di ritenere operante non più il termine ordinario (30 gg.) per l'iscrizione della causa a ruolo, ma il termine di 90 gg. relativo alla fase del reclamo.
Una volta ritenuto ammissibile il ricorso di primo grado, nel merito – per quanto concerne l'intimazione di pagamento, in questa sede impugnata, (ad eccezione di quella prescritta di seguito trattata) - evidente che preso atto che il contribuente ha provveduto al pagamento degli importi dovuti in conseguenza della sua adesione alla c.d. “Rottamazione-quater”, è necessario sul punto accogliere l'appello per essere cessata la materia del contendere.
Quanto invece all'ulteriore cartella di pagamento n. 09720080092124801000 sottesa all'atto impugnato, è evidente la maturazione del termine di prescrizione quinquennale (cass. sez. unite n.23397/2016).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va accolto con riforma della sentenza gravata.
Le spese vanno compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, accoglie l'appello del contribuente e compensa le spese. Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025 Il Giudice est. Dott. Romeo Brunetti La presidente Dott.ssa Giuliana Passero