Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00091/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2025, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
nei confronti
dott. -OMISSIS-, dott. -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1. della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste n. 13 dd. 30.1.2025, avente ad oggetto “06/02 - Chiamata degli 11 vincitori delle procedure selettive indette per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (RTT) – bandi DR n. 942, 943 e 944 del 2024 – nei SSD: ECON-01/A (DEAMS); MATH-01/B, GEOS-01/A+GEOS-01/D (MIGe); PHIL-05/A, ANGL-01/C, PAED-02/A (DiSU); PSIC-01/B, PSIC-01/A (DSV); MEDS-25/A (DSM); GIUR-06/A (IUSLIT); CHEM-08/A (DSCF)”;
2. della delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Trieste n. 19 dd. 22.1.2025, avente ad oggetto “05/05 - Chiamata degli 11 vincitori delle procedure selettive indette per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (RTT) – bandi DR n. 942, 943 e 944 del 2024 – nei SSD: ECON-01/A (DEAMS); MATH-01/B, GEOS-01/A+GEOS-01/D (MIGe); PHIL-05/A, ANGL-01/C, PAED-02/A (DiSU); PSIC-01/B, PSIC-01/A (DSV); MEDS-25/A (DSM); GIUR-06/A (IUSLIT); CHEM-08/A (DSCF)”;
3. della deliberazione di cui al verbale n. 233 dd. 16.1.2025 del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste, con la quale è stata approvata la proposta di chiamata del dott. -OMISSIS- nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, Settore Scientifico Disciplinare MEDS-25/A – Medicina legale;
4. del decreto del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste n. 1592/2024 dd. 6.12.2024, prot. 204383 del 9.12.2024, di approvazione degli atti della procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato nel GSD 06/MEDS-25 – Medicina legale e del lavoro, SSD MEDS-25/A – Medicina legale presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute;
5. del verbale n. 3 della seduta della commissione giudicatrice dell’11.11.2024, prot. 203920 del 6.12.2024;
6. del verbale n. 2 della seduta della commissione giudicatrice del 21.10.2024, prot. 188965 del 5.11.2024;
7. del verbale n. 1 della seduta della commissione giudicatrice del 17.9.2024, prot. 164962 del 24.9.2024;
8. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Trieste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa CL LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto ex art. 10 DPR 1199/1971 e 48 c.p.a. depositato il 30.4.2025, di cui è stato dato avviso all’Università degli Studi di Trieste ed ai controinteressati in pari data mediante notificazione a mezzo pec, il dott. -OMISSIS- ha riassunto nella presente sede giurisdizionale il ricorso straordinario originariamente proposto per l’annullamento degli atti elencati in epigrafe, concernenti la procedura selettiva per il reclutamento di dieci ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, di cui uno, di interesse nel presente giudizio, nel Settore Scientifico Disciplinare (SSD) MEDS-25/A – Medicina Legale, Gruppo Scientifico Disciplinare 06/MEDS-25 – Medicina Legale e del Lavoro, per le esigenze del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute.
2. All’esito della selezione, a cui hanno partecipato oltre al ricorrente i due odierni controinteressati, il dott. -OMISSIS- si è collocato al secondo posto della graduatoria con il punteggio di 59,33, vincitore è risultato il dott.-OMISSIS- con il punteggio di 63,1, il dott. -OMISSIS- si è collocato al terzo posto con 58,03 punti.
3. Il ricorrente ha formulato il seguente motivo di diritto, poi articolato in plurimi profili:
“ I. Violazione art. 24, comma 2, lett. c), legge 240/2010. Eccesso di potere per violazione degli artt. 2 e 3 del Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. Eccesso di potere per violazione art. 7, comma 2, Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell’Università degli Studi di Trieste. Eccesso di potere per violazione dell’art. 6 del D.R. n. 942/2024. Eccesso di potere per violazione di auto-vincolo. Eccesso di potere per manifesto difetto di istruttoria, presupposti e motivazione, nonché per manifesta illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento”, deducendo la illegittimità delle valutazioni, preliminari e finali, poste in essere dalla Commissione giudicatrice, che avrebbero condotto ad un giudizio finale illogico, irragionevole e disparitario nonché manifestamente privo di presupposti, istruttoria e motivazione, oltre che in contrasto con i criteri e parametri posti dalla Commissione stessa, viziando di conseguenza gli atti approvativi e conclusivi della procedura.
“1) Sulla valutazione dei titoli e del curriculum vitae”.
1.1) Sul criterio a) dottorato di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero”, lamentando una non adeguata valutazione dei titoli posseduti, ed in particolare del titolo di Dottore di ricerca, del titolo di Specialista in Medicina Legale, dell’idoneità a professore di seconda fascia nel settore concorsuale della Medicina Legale e di due ulteriori Specializzazioni, i quali, ove correttamente valorizzati, avrebbero dovuto comportare l’attribuzione del massimo del punteggio al ricorrente (che ha ottenuto 9 su un massimo di 10) o di un punteggio inferiore al primo classificato (che ha conseguito il punteggio pari a 8/10).
“1.2) Sul criterio d) documentata attività in campo clinico”, deducendo che la Commissione avrebbe omesso di considerare nel giudizio analitico e collegiale l’attività dal medesimo svolta per tale criterio e, nel riportarla nella tabella, non avrebbe indicato la corretta decorrenza della stessa (dal 1987), né avrebbe valorizzato l’attività peritale e di consulenza tecnica.
“1.3) Sul criterio h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali”, deducendo l’assenza di proporzionalità dei punteggi attribuiti rispetto al numero di partecipazioni, avendo ottenuto il massimo del punteggio pari a 3 a fronte di 31 partecipazioni a convegni sia nazionali che internazionali, mentre il primo classificato avrebbe conseguito il punteggio di 2 con due congressi internazionali e due nazionali.
“2). Sulla valutazione della produzione scientifica”.
“2.1) Sulle pubblicazioni valutate dalla Commissione”, lamentando che la Commissione in sede di valutazione preliminare (come risulterebbe dal verbale n. 2) avrebbe valutato per il dott.-OMISSIS- per due volte la medesima pubblicazione, indicata con i numeri 9 e 14 e le modalità di verbalizzazione della terza seduta non consentirebbero di comprendere se anche in tale sede vi sia stata la medesima errata valutazione. La Commissione avrebbe inoltre valutato anche le pubblicazioni nn. 2, 3 e 8 del dott.-OMISSIS-, mentre invece, trattandosi di Abstract e Letter e non di ‘pubblicazioni scientifiche’ alle stesse non spettava l’assegnazione di alcun punteggio.
“2.2) Sul criterio a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica”, deducendo, in sintesi, che la valutazione della Commissione sarebbe illogica e disparitaria sotto diversi profili, ed, in particolare, perché non avrebbe ponderato il parametro numerico delle citazioni alla luce della natura della rivista ove l’articolo è pubblicato (quelle su cui ha pubblicato il ricorrente sarebbero tutte riconosciute e tabellate per la Medicina Legale, Peer Reviewed e non Open Access, che in quanto tali comporterebbero un numero minore di citazioni). Lamenta altresì che per la pubblicazione n. 11, che è la medesima presentata dal terzo classificato dott. -OMISSIS- sub n. 3, la Commissione avrebbe attribuito 0,5 punti al ricorrente e 0,8 al controinteressato in relazione al medesimo criterio.
“2.3) Sul criterio b) congruenza delle pubblicazioni con il gruppo o settore scientifico disciplinare rilevante”, deducendo che la Commissione avrebbe dovuto assegnare al dott.-OMISSIS- un punteggio di gran lunga inferiore per il criterio in questione, in quanto non tutte le pubblicazioni (diversamente da quelle del ricorrente) risulterebbero congruenti rispetto ai temi del SSD.
“2.4 Sul criterio c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sulla diffusione”, deducendo che la Commissione, la quale avrebbe dovuto tenere conto anche, ma non esclusivamente, di indicatori bibliografici, si sarebbe in realtà basata solo su parametri numerici (quali impact factor e numero di citazioni), attribuendo al ricorrente per tutte le pubblicazioni punteggi inferiori alla metà del massimo, in considerazione della ‘ collocazione editoriale di tipo modesto’ delle riviste, sebbene fossero riconosciute e tabellate dalla comunità scientifica internazionale come Peer Reviewed , non Open Access , recensite su Scopus e pienamente congruenti con la Medicina Legale, mentre il dott.-OMISSIS- avrebbe conseguito punteggi molto più elevati nonostante si trattasse di riviste Open Access, ma con impact factor elevato.
“2.5) Sul criterio d) apporto individuale”, lamentando che la Commissione non avrebbe correttamente rilevato che le pubblicazioni presentate in cui il ricorrente è secondo nome, sarebbero cinque, con conseguente negativa incisione sulla valutazione finale.
“2.6) Sulla consistenza complessiva della produzione scientifica ”, deducendo che la Commissione nella sua prima seduta avrebbe introdotto un criterio – con corrispondente punteggio massimo attribuibile pari a 5 – così formulato “ Consistenza complessiva della produzione scientifica , intensità e continuità temporale della stessa: numero pubblicazioni, citazioni ricevute (escluse le autocitazioni), distribuzione temporale delle pubblicazioni, H-index”. Con tale criterio la Commissione avrebbe inteso valutare (come poi avrebbe fatto, attribuendo al ricorrente il punteggio di soli 2,13 punti su 5), anche alla luce di parametri numerici, pubblicazioni diverse da quelle presentate per la valutazione. Il criterio risulterebbe illegittimo in quanto, una volta superata la valutazione preliminare, la valorizzazione delle pubblicazioni con attribuzione di punteggio avrebbe dovuto riguardare solo le “ pubblicazioni presentate ”.
4. L’Università degli Studi di Trieste si è costituita in giudizio, producendo memoria difensiva in cui ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili:
- nella misura in cui è censurato l’operato della Commissione giudicatrice, che si è attenuta alle previsioni del bando, che però non è stato oggetto di tempestiva impugnazione;
- in riferimento alle censure sollevate in ordine ai criteri stabiliti dalla Commissione nella sua prima seduta e riportati nel verbale n. 1 dd 24.9.2024, pubblicato all’Albo di Ateneo e sul sito web, che non sarebbe stato tempestivamente impugnato, ma gravato congiuntamente agli atti conclusivi della procedura;
- il mancato superamento della prova di resistenza comporterebbe inoltre l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, non potendo richiedersi al giudice di effettuare il calcolo del punteggio finale che conseguirebbe ciascun candidato per effetto dell’accoglimento dei motivi proposti dal ricorrente.
Nel merito, ha concluso per l’infondatezza del ricorso, instando per il suo rigetto.
5. I controinteressati, pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
6. Il 27.12.2025 il ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73 cpa, con cui ha controdedotto in merito all’infondatezza delle eccezioni sollevate dalla difesa erariale, insistendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
7. All’udienza pubblica del 27.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione resistente.
9. Esse non risultano accoglibili.
9.1 L’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione del Regolamento di Ateneo e del bando non risulta fondata, non avendo il ricorrente formulato motivi di doglianza volti a contestare il contenuto delle norme regolatrici della procedura selettiva contenute nella lex specialis , bensì la loro corretta applicazione da parte degli organi dell’Università intimata.
9.2 Inoltre, come condivisibilmente evidenziato dal ricorrente, il verbale n. 1 è stato correttamente impugnato nella parte in cui ha introdotto il criterio della “ consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale della stessa: numero pubblicazioni, citazioni ricevute (escluse le autocitazioni), distribuzione temporale delle pubblicazioni, H-index” unitamente all’atto conclusivo della procedura, in quanto solo a valle dell’attribuzione di tutti i punteggi ha potuto apprezzarne la lesività.
9.3 Anche l’eccezione relativa alla inammissibilità per carenza di interesse per mancato superamento della prova di resistenza non risulta fondata in quanto la dimostrazione che sarebbe risultato vincitore se il potere fosse stato correttamente esercitato, presuppone la prevedibilità secondo parametri vincolanti dell’esito dell’attività valutativa, mentre nel caso di specie sono stati stabiliti punteggi massimi da graduare attraverso il compimento di valutazioni discrezionali da parte della Commissione giudicatrice.
Il ricorrente ha, infatti, proposto impugnazione nei confronti della scelta compiuta dall’Università intimata rispetto al candidato vincitore e pertanto onere dello stesso, ai fini del conseguimento del bene della vita avuto di mira, era solamente quello di comprovare di possedere un profilo migliore rispetto a quello del controinteressato vincitore dott.-OMISSIS-.
10. Nel merito il ricorso è infondato.
Il Collegio ritiene infatti che, per come verrà di seguito argomentato, non emergano profili di manifesta erroneità, illogicità e irragionevolezza nelle valutazioni discrezionali della Commissione di esperti.
11. Le censure di cui al punto 1.1) relative alla mancata idonea valorizzazione dei titoli, risultano inammissibili prima ancora che infondate, in quanto il ricorrente ha conseguito per tale voce un punteggio superiore agli altri candidati.
Nel merito va comunque rilevato che il titolo di Dottore di ricerca del ricorrente è stato valutato dalla Commissione come relativo ad un tema non affine alla Medicina Legale (“ Valutazione della capacità di wash out dell’anidride carbonica di un dispositivo contenente idrossido di calcio applicabile ai caschi per la ventilazione non-invasiva”) che conseguentemente ha ritenuto di non assegnare il punteggio massimo di 10 punti, così come preteso dal ricorrente.
Detto titolo è stato comunque valorizzato con l’attribuzione di un punto in più al ricorrente rispetto agli altri due candidati, che al momento della domanda non avevano ancora concluso il percorso di dottorato.
Anche le doglianze relative ad una non adeguata valutazione degli altri titoli non risultano accoglibili, risultando che il titolo di Specialista in Medicina Legale è posseduto da tutti e tre i candidati ed è stato pertanto riconosciuto e valutato nei medesimi termini, l’idoneità a professore di seconda fascia nel settore Medicina Legale è stata valorizzata con l’attribuzione di un punto nella sezione i) “ premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”, mentre le due Specializzazioni non sono state valutate in quanto considerate dalla Commissione come non attinenti alla Medicina Legale.
In questa fase valutativa, la Commissione giudicatrice ha ritenuto altresì di effettuare, sulla base della previsione di cui all’art. 2 del DM 243/2011, per ogni singolo criterio una disamina congiunta dei titoli e del curriculum, ai fini di una più completa valutazione.
12. Le censure concernenti una non adeguata valutazione del ricorrente in merito al criterio “ documentata attività in campo clinico” , non sono fondate.
Come si evince dalla tabella contenuta nell’Allegato 1 al Verbale n. 3 “ Attribuzione punteggi a seguito della discussione pubblica ”, alla lett. d) è stata presa in considerazione l’attività dal medesimo svolta dal 1997 al 2010, ed è stata valutata con assegnazione di punti 0 in quanto, concernendo il Settore Anestesia e rianimazione, è stata considerata dalla Commissione (al pari del precedente periodo dal 1987 al 1997) come non attinente al Settore della Medicina Legale.
Le Borse di ricerca hanno trovato invece idonea valutazione nel punto c) della tabella, relativo a “ documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri”, con attribuzione del massimo dei punti (pari a 5).
Circa l’attività peritale e di CTU, la Commissione, con valutazione esente da illogicità o irragionevolezza, ha ritenuto di attribuire un punto al ricorrente in considerazione dell’indicazione nel curriculum della sola data di “Iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale di Udine” e di “Iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale di Udine” senza la necessaria precisazione se lo stesso avesse mai svolto tali attività, con relativa indicazione nel dettaglio delle stesse (che risultava invece contenuta nel curriculum del dott.-OMISSIS-).
13. Le doglianze volte ad evidenziare una non corretta attribuzione del punteggio correlato alla partecipazione a convegni non sono accoglibili.
Risulta infatti che il ricorrente ha partecipato a 31 convegni ed ha ottenuto il punteggio massimo pari a 3 punti, avendo saturato subito il criterio per effetto dei numerosi convegni all’attivo, così come accaduto per il dott. -OMISSIS- per effetto della partecipazione a 13 eventi.
Il dott.-OMISSIS- è risultato invece assegnatario del minor punteggio pari a 2 punti, in quanto, come evidenziato dalla difesa erariale, la Commissione, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha inteso valorizzare l’attività dal medesimo svolta alla luce della sua giovane età, pur differenziando il punteggio rispetto agli altri candidati.
13.1 Le censure concernenti la mancata indicazione nel giudizio complessivo finale relativo al ricorrente, assunto nell’ultima seduta della Commissione, della partecipazione a convegni, con la conseguenza che il medesimo giudizio di “ molto buono ” sarebbe stato assunto senza la valutazione della predetta partecipazione, non sono fondate.
A fronte della completa indicazione alla lett. h) “ relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali ” delle tabelle di cui all’All. 1 al Verbale n. 2 e All. 1 al Verbale n. 3 di “ complessivamente 31 partecipazioni ” con attribuzione del relativo massimo punteggio pari a 3, di cui la Commissione ha tenuto conto per la valutazione conclusiva, alcun rilievo può assumere la mancata espressa menzione in sede di giudizio complessivo finale.
14. Deduce inoltre il ricorrente al punto 2.1) del ricorso che la Commissione avrebbe erroneamente effettuato una doppia valutazione in sede preliminare della medesima pubblicazione del dott.-OMISSIS-, nella specie indicata con i numeri 9 e 14, attribuendo nella fase successiva alla discussione pubblica 2,5 punti ciascuna.
14.1 La censura è infondata.
Dalla disamina della domanda di partecipazione alla procedura selettiva del dott.-OMISSIS- si evince che:
- la pubblicazione n. 9 “ Articolo in rivista ” presenta come titolo “ Did Italy Really Need Compulsory Vaccination against COVID-19 for Healthcare Workers? Results of a Survey in a Centre for Maternal and Child Health”;
- la pubblicazione n. 14 “Articolo in rivista” ha come titolo “ Pulmonary Embolism Presenting with Pulmonary Infarction: Update and Practical Reviewof Literature Data”.
Dalla lettura del Verbale n. 2 emerge che la pubblicazione n. 9 è stata indicata sia, correttamente, con il proprio numero, sia riprodotta erroneamente con il n. 14.
Risulta pertanto evidente che, per un mero refuso, la pubblicazione n. 14 è stata inserita con il titolo della pubblicazione n. 9 (e correttamente valutata in quanto review concernente il tema di “ Pulmonary Infarction ”), mentre nell’elenco delle “ pubblicazioni presentate e valutate ” non risultano inserite altre pubblicazioni con il sopra riportato titolo della n. 14, escludendo così il fatto che la Commissione sia incorsa in una duplicazione in sede valutativa
14.2 Il ricorrente lamenta una illegittima valutazione delle pubblicazioni nn. 2, 3 e 8 del dott.-OMISSIS-, in quanto non si tratterebbe di “ pubblicazioni scientifiche ”.
La prospettazione non può trovare accoglimento, anche tenendo conto delle deduzioni articolate sul punto dalla difesa erariale, la quale ha evidenziato che:
- la pubblicazione n. 2 costituisce una research letter pubblicata su una rivista ad elevato impact factor , ove il controinteressato compare come “ secondo nome ma equivalente a primo nome ”;
- la pubblicazione n. 3 è una Letter contenente un dato scientifico rilevante, in cui il controinteressato compare come primo nome;
- la pubblicazione n. 8 consiste non in un abstract , bensì in un articolo di 11 pagine.
La Commissione ha ritenuto pertanto, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, di valutare le stesse in quanto pubblicazioni scientifiche attinenti ad argomenti trattati dalla medicina legale, in cui è risultato rilevante l’apporto del dott.-OMISSIS-.
15. Le deduzioni con cui il ricorrente sostiene che le valutazioni della Commissione sarebbero viziate, non avendo tenuto in considerazione la circostanza che le pubblicazioni del dott.-OMISSIS- sarebbero edite su riviste Open access , c.d. predatorie, che richiedono un contributo agli autori e sono fruibili gratuitamente su Internet, non risultano condivisibili.
La Commissione ha correttamente dato rilievo al numero di citazioni che la pubblicazione ha ottenuto e all’ impact factor della rivista, considerando che le riviste Open Access non hanno un valore inferiore alle altre e tenendo conto altresì del fatto che tutte le pubblicazioni presentate dai candidati sono Peer Reviewed , in quanto sottoposte al c.d. “ processo di revisione tra pari ”.
Sul punto va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “ il rilievo scientifico delle riviste sulle quali sono stati pubblicati gli articoli allegati dal vincitore (…) non è messo in discussione dal fatto che sia previsto un pagamento per ottenere che l’articolo sia open access: infatti, tale tipologia di rivista – senza che possa inficiare la qualità della pubblicazione - è volta a favorirne l’utilizzo dai ricercatori, con l’obiettivo di ampliare l’accesso e la diffusione ai dati scientifici” (Cons Stato sez VII, 26.6.2024 n. 5633).
16. Come osservato dalla difesa erariale, risulta invece fondata la censura relativa alla non corretta attribuzione di punteggio alla pubblicazione n. 11 presentata dal dott. -OMISSIS-, corrispondente alla pubblicazione n. 3 presentata dal terzo classificato dott. -OMISSIS-: la Commissione è incorsa in un errore e pertanto il punteggio attribuito al ricorrente va maggiorato di 0,3 punti, senza tuttavia che detta modifica incida sulla graduatoria finale.
17. Il ricorrente lamenta la illogicità e irragionevolezza dell’attribuzione alle pubblicazioni dal medesimo presentate ed a quelle prodotte dal dott.-OMISSIS- per il criterio relativo alla congruenza con il gruppo o settore scientifico disciplinare del medesimo punteggio (pari a 0,8 punti ciascuna), in base alla considerazione che alcune pubblicazioni (recanti i numeri 9, 11 e 5) sarebbero edite su riviste Open access, che non risulterebbero riconosciute e tabellate come pertinenti a tematiche di Medicina legale ed i contenuti stessi delle pubblicazioni non sarebbero attinenti a dette tematiche.
17.1. La doglianza è infondata.
Premesse le considerazioni già svolte in merito alla tipologia di rivista, va rilevato che la valutazione circa l’attinenza rispetto al settore medico legale deve essere incentrata sul contenuto della pubblicazione e, nel caso di specie, la decisione della Commissione di considerare le tre pubblicazioni in questione come congruenti con il settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la procedura selettiva, appare immune dai vizi dedotti.
18. L’operato della Commissione giudicatrice in ordine alla valutazione delle pubblicazioni, censurata con riferimento al criterio di cui alla lett. c) “ rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica in base alle citazioni ricevute escluse le autocitazioni” non risulta censurabile, avendo proceduto all’assegnazione di un punteggio sulla base dell’impact factor della rivista (comprese, per come sopra evidenziato, le c.d. Open access ), in quanto misura oggettiva che consente di valutare la rivista in maniera equa.
La predetta Commissione ha altresì proceduto all’indicazione per ciascun candidato, nel giudizio complessivo finale, del parametro dell’ H - index , ponendolo in relazione all’intensità e alla continuità temporale della produzione scientifica.
19. Circa le doglianze relative al criterio d) “ apporto individuale”, come dedotto dalla difesa erariale nel verbale n. 3 c’è un refuso, contenendo l’indicazione che il contributo del candidato nelle pubblicazioni è caratterizzato da 3 primi nomi e 3 secondi nomi , anziché 5 secondi nomi , risultando nel contempo che l’errore di digitazione non ha influito né sulla valutazione delle pubblicazioni né sul giudizio complessivo finale.
20. Le censure sviluppate al punto 2.6) del ricorso, con cui il dott. -OMISSIS- lamenta che la Commissione nella sua prima seduta avrebbe introdotto un criterio inteso a valorizzare pubblicazioni diverse ed ulteriori da quelle presentate da ciascun candidato per la valutazione, non sono fondate.
Rileva il Collegio che l’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito delle procedure concorsuali è frutto dell’ampia discrezionalità di cui è munita la Commissione giudicatrice.
Tali criteri, che vanno previamente fissati nel rispetto dei principi di imparzialità e di trasparenza, non sono sindacabili salvo che la relativa scelta sia illogica o irragionevole.
Nel caso di specie la disciplina di cui all’art. 24 della legge 240/2010 e art. 3 DM 243/2011 impone l’attribuzione di punteggio a ciascuna pubblicazione presentata, ma non esclude una valutazione dell’intensità della produzione scientifica complessiva, con relativa assegnazione di punti, così come è stato disposto nel caso di specie.
Il criterio in questione, volto a rapportare il numero delle pubblicazioni all’arco temporale della produzione delle medesime, al fine della predetta valutazione, non risulta illogico, è stato stabilito dalla Commissione nella prima seduta, ed è stato applicato in maniera corretta, fedele e non discriminatoria.
Ciò premesso, va rilevato che anche considerando le sole pubblicazioni presentate in relazione agli anni impiegati per pubblicarle (dal 2011 al 2024, 14 anni per il ricorrente e dal 2020 al 2024, 5 anni per il dott.-OMISSIS-) la valutazione sarebbe comunque inferiore per il ricorrente.
21. In riferimento alla contestazione concernente il mancato richiamo delle citazioni complessive nel giudizio complessivo finale del ricorrente, esse erano già state riportate e considerate in sede di verbale n. 2 e non avrebbero determinato l’attribuzione di un giudizio migliore.
22. In conclusione, fermi restando i noti limiti al sindacato sulla discrezionalità valutativa delle Commissioni nei concorsi universitari in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi, sia alla valutazione dei singoli aspetti di rilievo, deve escludersi che il giudizio di prevalenza riservato al candidato-OMISSIS-, sulla base di una valutazione globale, complessiva e sintetica, sia irragionevole.
Infatti, nella procedura comparativa in esame, le valutazioni discrezionali della Commissione, espresse sulla base dei criteri dalla stessa predeterminati, sono risultate esenti da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà, e conseguenti ad un percorso argomentativo logico e congruente.
23. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore dell’Università degli Studi di Trieste, che liquida nell’importo di € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri soggetti citati.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
CL LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL LI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.