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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/11/2025, n. 11649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11649 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 13/11/2025, nella causa R.G. n. 2000/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE
***** TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MA SA, per procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Laura Cortelli, per procura in atti;
RESISTENTE
*****
IN FATTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato in data 9 aprile 2025, l'istante in epigrafe conveniva giudizio l' chiedendo che il Tribunale, accertata la fondatezza delle proprie pretese, voglia: CP_2 accertare e dichiarare che, nel computo della retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie, debbano essere ricomprese anche le seguenti voci retributive: indennità per turno presenza, indennità di ristrutturazione, indennità personale viaggiante e indennità macchinista (nelle misure del 20% e 30%); per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive dovute, quantificate in complessivi euro 7.094,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze del giudizio. La ricorrente deduceva di essere stata assunta alle dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrata – a far data dal gennaio 2008 – nella qualifica di macchinista, e di aver percepito, durante i periodi di ferie, una retribuzione inferiore a quella ordinariamente corrisposta, in violazione della normativa nazionale e sovranazionale di riferimento, nonché della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento delle differenze retributive maturate per il periodo 2008–2023. Ritualmente costituitasi in giudizio, l' ha contestato integralmente le pretese avversarie, CP_2 eccependo l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto. In particolare, pur non contestando la qualifica e le mansioni svolte dalla ricorrenti, la società ha sostenuto la legittimità del proprio comportamento, affermando che le indennità richieste non sarebbero dovute durante i periodi di ferie, in quanto correlate a prestazioni effettivamente rese. All'odierna udienza di discussione, il Giudice, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione anche in considerazione della natura documentale della controversia, decideva sulle conclusioni delle parti come da separata sentenza contestuale.
IN DIRITTO Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. La controversia attiene alla corretta determinazione della retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie annuali, con particolare riguardo all'inclusione delle indennità accessorie correlate alle mansioni effettivamente svolte. Giova premettere che la nozione di retribuzione dovuta nel periodo feriale è stata oggetto di un'ampia elaborazione giurisprudenziale da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, a partire dalla sentenza (C-131/04, 16 marzo 2006), ha costantemente affermato che l'espressione Persona_1
“ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, par. 1, della Direttiva 2003/88/CE implica che, durante tale periodo, il lavoratore debba percepire la stessa retribuzione ordinaria che gli spetterebbe se avesse continuato a prestare la propria attività. In tal senso, la Corte ha ribadito che una riduzione della retribuzione durante le ferie sarebbe idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare un diritto fondamentale, in contrasto con il principio di effettività sancito dal diritto dell'Unione (v. CGUE, 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06, Per_2
CGUE, 13 dicembre 2018, C-385/17, Hein;
CGUE, 13 gennaio 2022, C-514/20).
[...]
La finalità della norma europea – come evidenziato in dottrina (v. in Dir. lav. rel. ind., 2020; Per_3 [...]
, in Riv. it. dir. lav., 2022) – è quella di garantire al lavoratore un riposo effettivo, tutelando Persona_4 al contempo la salute e la sicurezza, in coerenza con gli artt. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e 36 della Costituzione italiana. La Corte di Cassazione ha recepito tali principi, affermando che, in virtù dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, la retribuzione dovuta durante le ferie deve comprendere ogni elemento avente natura retributiva e collegamento causale con la prestazione lavorativa e lo “status” professionale del lavoratore. In particolare, si è precisato che rientrano nel concetto di retribuzione anche le indennità che, pur non essendo corrisposte in misura fissa, presentano carattere di continuità e sono strettamente connesse all'attività tipica svolta (cfr. Cass. 17 maggio 2019, n. 13425; Cass. 30 novembre 2021, n. 37589; Cass. 23 giugno 2022, n. 20216; Cass. 29 gennaio 2024, n. 2674). Secondo l'orientamento consolidato, la nozione di “retribuzione” rilevante ai fini del computo delle ferie deve dunque essere onnicomprensiva, ricomprendendo “qualsiasi importo pecuniario dovuto in connessione diretta con le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore” (Cass. n. 37589/2021 cit.). Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che alla ricorrente non siano state corrisposte, nei periodi di ferie, le indennità di turno presenza, indennità personale viaggiante e indennità macchinista. Tali emolumenti, per costante giurisprudenza, non hanno carattere meramente occasionale, ma risultano intimamente connessi alla mansione svolta (v. Cass. 3 febbraio 2023, n. 3234), essendo corrisposti con regolarità e continuità, come emerge dalle buste paga prodotte. Il mancato riconoscimento di dette voci retributive comporta una diminuzione della retribuzione complessiva pari a circa il 30%, con il conseguente effetto dissuasivo rispetto all'esercizio del diritto alle ferie, in violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c., e dei principi unionali sopra richiamati. Per la determinazione del quantum debeatur, si osserva che, secondo la Corte di Giustizia (sent. Lock, 22 maggio 2014, C-539/12), il calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie deve avvenire sulla base di una media rappresentativa delle somme percepite in un congruo periodo di riferimento. Nel caso di specie, i conteggi prodotti dalla ricorrente appaiono corretti, coerenti con i criteri giurisprudenziali e privi di errori contabili;
pertanto, possono essere integralmente recepiti dal Tribunale. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto, dovendo riconoscersi alla ricorrente le differenze retributive maturate per mancata corresponsione delle indennità sopra indicate durante i periodi di ferie, pari ad euro 7.094,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da parte ricorrente contro CP_2 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, accertando il diritto della ricorrente Sig.ra a percepire, Parte_1 durante i periodi di ferie, una retribuzione comprensiva anche delle indennità di turno presenza, personale viaggiante e macchinista, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, e dell'art. 10 D.Lgs. 66/2003;
2) condanna la società resistente in persona Controparte_3 del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente Sig.ra Parte_1 per le causali sub 1), della somma complessiva di euro 7.094,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dovuto al soddisfo;
3) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.948,00, di cui euro 1.524,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito ai procuratori costituiti. Roma, 13 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile