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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11209 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 1 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 10841/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ASSUNTA CATAPANO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore
CONTRO
con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta
NONCHÉ
, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte attrice, l'avv. Catapano Parte_1
per parte convenuta, , nessuno. Controparte_2
Pagina 1 di 5 L'avv. Catapano precisa le conclusioni, riportandosi all'atto costitutivo, e discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
verbale chiuso alle 10.08.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., ha citato Parte_1
in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' Controparte_1
e l' proponendo opposizione
[...] Controparte_1
all'intimazione di pagamento n. 0712249013996190000, notificata il
14.3.2024, dell'importo di € 26.751,58, relativa alla cartella di pagamento n.
07120080140499342000.
Deducendo l'invalidità della notifica dell'atto, l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e il decorso del termine di prescrizione,
ne ha domandato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento con vittoria di spese.
Resistendo alla spiegata opposizione, l' Controparte_1
e l' ne hanno domandato il rigetto con
[...] Controparte_1
vittoria di spese.
Con provvedimento reso il 29.1.2025, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della indicata cartella.
Pagina 2 di 5 2. Parte convenuta eccepisce il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria. Tale doglianza risulta infondata.
Invero, come già rilevato con provvedimento del 29.1.2025,
dall'analisi dell'estratto di ruolo risulta che i crediti contenuti nella contestata cartella siano iscritti a titolo di “multe, ammende, sanzioni amministrative”, i quali non sono riconducibili a rapporti di natura fiscale che possano giustificare il ricorso alla giurisdizione tributaria.
Il giudice di legittimità a Sezioni Unite ha infatti chiarito che “la
giurisdizione delle Commissioni presuppone la natura tributaria della
controversia, essendo stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità della norma
che riservava loro anche la cognizione delle sanzioni comunque irrogate
dagli uffici finanziari (Corte cost. 20087130); che nel caso di specie si tratta,
invece, di crediti non aventi carattere fiscale, per cui va dichiarata la
giurisdizione del giudice ordinario (…)” (Cass., S.U., Sent. n. 1864/2011).
Sussiste, pertanto, la competenza dell'adìto Tribunale.
2.1. Viene, altresì, eccepita l'incompetenza del giudice civile in favore di quello penale, in considerazione della natura penale della sanzione irrogata.
Sul punto, recente giurisprudenza rileva che “(…) ove non sia in
discussione la sussistenza e la portata della statuizione di condanna al
pagamento delle spese del procedimento penale, la vicenda del rapporto
obbligatorio fra Stato e persona condannata sorto per effetto della
statuizione penale, compresa quella relativa alla estinzione del diritto di
credito per prescrizione, rientra nelle attribuzioni giurisdizionali del giudice
civile (…)” (Cass. Sez. I., Sent. n. 30550/23).
Pagina 3 di 5 Poiché, nel caso di specie, non vi è contestazione sul perimetro della sanzione comminata in sede penale, sussiste, in applicazione del riportato principio, la competenza – rectius, attribuzione tabellare – del giudice civile.
2.2. Nel merito, parte opponente deduce l'invalidità della notifica dell'intimazione, in quanto eseguita via PEC all'indirizzo di posta relativo alla sua ditta individuale, per crediti non riconducibili all'esercizio dell'attività commerciale. Eccepisce, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito.
In via assorbente rispetto a tutte le eccezioni dedotte, valgano le seguenti considerazioni, già rilevate con provvedimento del 29.1.25.
La notifica della cartella di pagamento risulta eseguita, come da estratto ruolo, in data 20.12.2008.
Parte convenuta deduce di aver medio tempore notificato l'intimazione di pagamento n. 07120189013467319000 in data 28.12.2018, interrompendo il decorso della prescrizione. Tuttavia, a ben vedere, anche a voler considerare la ritualità di entrambe le indicate notifiche, dal giorno
20.12.2008 al giorno 28.12.2018, risulta decorso un termine maggiore di dieci anni. Pertanto, il credito in contestazione, soggiacendo all'ordinario termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., risulta prescritto.
In definitiva, dunque, l'opposizione è fondata e va accolta.
3. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_3
dell' , disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Controparte_1
Pagina 4 di 5
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 07120080140499342000 e dichiara prescritto il diritto di credito ivi indicato;
2. condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate ex d.m. n.
55/14 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), in complessivi €
1.700,00 per compensi (dei quali € 460,00 per la fase di studio,
€ 389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Assunta Catapano,
dichiaratasi antistataria.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
MO RA
Pagina 5 di 5
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 10841/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ASSUNTA CATAPANO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore
CONTRO
con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta
NONCHÉ
, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte attrice, l'avv. Catapano Parte_1
per parte convenuta, , nessuno. Controparte_2
Pagina 1 di 5 L'avv. Catapano precisa le conclusioni, riportandosi all'atto costitutivo, e discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
verbale chiuso alle 10.08.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., ha citato Parte_1
in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' Controparte_1
e l' proponendo opposizione
[...] Controparte_1
all'intimazione di pagamento n. 0712249013996190000, notificata il
14.3.2024, dell'importo di € 26.751,58, relativa alla cartella di pagamento n.
07120080140499342000.
Deducendo l'invalidità della notifica dell'atto, l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e il decorso del termine di prescrizione,
ne ha domandato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento con vittoria di spese.
Resistendo alla spiegata opposizione, l' Controparte_1
e l' ne hanno domandato il rigetto con
[...] Controparte_1
vittoria di spese.
Con provvedimento reso il 29.1.2025, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della indicata cartella.
Pagina 2 di 5 2. Parte convenuta eccepisce il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria. Tale doglianza risulta infondata.
Invero, come già rilevato con provvedimento del 29.1.2025,
dall'analisi dell'estratto di ruolo risulta che i crediti contenuti nella contestata cartella siano iscritti a titolo di “multe, ammende, sanzioni amministrative”, i quali non sono riconducibili a rapporti di natura fiscale che possano giustificare il ricorso alla giurisdizione tributaria.
Il giudice di legittimità a Sezioni Unite ha infatti chiarito che “la
giurisdizione delle Commissioni presuppone la natura tributaria della
controversia, essendo stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità della norma
che riservava loro anche la cognizione delle sanzioni comunque irrogate
dagli uffici finanziari (Corte cost. 20087130); che nel caso di specie si tratta,
invece, di crediti non aventi carattere fiscale, per cui va dichiarata la
giurisdizione del giudice ordinario (…)” (Cass., S.U., Sent. n. 1864/2011).
Sussiste, pertanto, la competenza dell'adìto Tribunale.
2.1. Viene, altresì, eccepita l'incompetenza del giudice civile in favore di quello penale, in considerazione della natura penale della sanzione irrogata.
Sul punto, recente giurisprudenza rileva che “(…) ove non sia in
discussione la sussistenza e la portata della statuizione di condanna al
pagamento delle spese del procedimento penale, la vicenda del rapporto
obbligatorio fra Stato e persona condannata sorto per effetto della
statuizione penale, compresa quella relativa alla estinzione del diritto di
credito per prescrizione, rientra nelle attribuzioni giurisdizionali del giudice
civile (…)” (Cass. Sez. I., Sent. n. 30550/23).
Pagina 3 di 5 Poiché, nel caso di specie, non vi è contestazione sul perimetro della sanzione comminata in sede penale, sussiste, in applicazione del riportato principio, la competenza – rectius, attribuzione tabellare – del giudice civile.
2.2. Nel merito, parte opponente deduce l'invalidità della notifica dell'intimazione, in quanto eseguita via PEC all'indirizzo di posta relativo alla sua ditta individuale, per crediti non riconducibili all'esercizio dell'attività commerciale. Eccepisce, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito.
In via assorbente rispetto a tutte le eccezioni dedotte, valgano le seguenti considerazioni, già rilevate con provvedimento del 29.1.25.
La notifica della cartella di pagamento risulta eseguita, come da estratto ruolo, in data 20.12.2008.
Parte convenuta deduce di aver medio tempore notificato l'intimazione di pagamento n. 07120189013467319000 in data 28.12.2018, interrompendo il decorso della prescrizione. Tuttavia, a ben vedere, anche a voler considerare la ritualità di entrambe le indicate notifiche, dal giorno
20.12.2008 al giorno 28.12.2018, risulta decorso un termine maggiore di dieci anni. Pertanto, il credito in contestazione, soggiacendo all'ordinario termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., risulta prescritto.
In definitiva, dunque, l'opposizione è fondata e va accolta.
3. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_3
dell' , disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Controparte_1
Pagina 4 di 5
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 07120080140499342000 e dichiara prescritto il diritto di credito ivi indicato;
2. condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate ex d.m. n.
55/14 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), in complessivi €
1.700,00 per compensi (dei quali € 460,00 per la fase di studio,
€ 389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Assunta Catapano,
dichiaratasi antistataria.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
MO RA
Pagina 5 di 5